Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 21 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02879/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2879 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Buhlmann Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ED Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Regione Emilia Romagna, Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Ausl Piacenza, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Ausl Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Ausl Reggio Emilia, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena - Ausl Modena, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna- Ausl Bologna, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Imola - Ausl Imola, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Ferrara - Ausl Ferrara, Azienda Unita' Sanitaria Locale della Romagna - Ausl Romagna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Irccs, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Irccs- Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti nazionali e della Regione Emilia Romagna in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUHLMANN ITALIA S.R.L. il 24\3\2025:
-della determinazione della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna del 27.11.2024, n. 25860, recante: “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”;
-dell’Allegato parte integrante 1 della suddetta determinazione;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, compresa la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 3.2.2025, avente ad oggetto: “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. in l. 6.8.2015, n. 125”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa TO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 30 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento a favore della Regione Emilia Romagna della somma corrispondente al 25 per cento dell’importo previsto per gli anni 2015-2018, sicché l’obbligazione gravante sulla società relativa al rimborso del payback è da ritenersi estinta per gli anni “suddetti”;
Ritenuto che – risultando, tra l’altro, prodotta agli atti solo copia del quietanza di pagamento a favore della Emilia Romagna e non anche l’atto della Regione di accertamento dell’avvenuto versamento di quanto dovuto ma anche in ragione delle peculiarità della vicenda in esame - da quanto sopra rappresentato possa ragionevolmente desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente ricorso nel merito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, n. 3427 del 2026);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, in ultimo, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con contributo unificato a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica Gallo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO MA |
IL SEGRETARIO