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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4439/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005471908 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005471908 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 20.3.25, relative a ruoli per tassa smaltimento rifiuti riferibili agli anni 2006- 2007. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
Il ricorrente ha depositato note illustrative in data 20.1.26.
L'ATO è rimasta contumace, al differenza dell'ADER, che si è costituita il 22.1.26, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è fondato.
L'ATO, rimasta contumace, non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella.
Pertanto, essa intimazione, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Risulta, del resto, chiaramente fondata, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi di sorta,
l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
DR NO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4439/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005471908 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005471908 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e nelle memorie e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IO e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 20.3.25, relative a ruoli per tassa smaltimento rifiuti riferibili agli anni 2006- 2007. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione/decadenza dei tributi.
Il ricorrente ha depositato note illustrative in data 20.1.26.
L'ATO è rimasta contumace, al differenza dell'ADER, che si è costituita il 22.1.26, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è fondato.
L'ATO, rimasta contumace, non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento richiamata nella cartella.
Pertanto, essa intimazione, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Risulta, del resto, chiaramente fondata, in assenza della prova della notifica di atti interruttivi di sorta,
l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
DR NO