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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 24526/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24526/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Domenico 35 Parte_1
presso l'avv. Pier Francesco Palladino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona di una procuratrice speciale, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone 63 presso l'avv. Gennaro Famiglietti, dal pagina 1 di 9 quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, residente in [...] CP_2
CONVENUTE
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Lo Giudice ha convenuto nel presente giudizio e Pt_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare il conducente dell'autovettura Hyundai i10 tg CP_2
DX829DV di proprietà di ed assicurata per la Rca con CP_2 Controparte_1
responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 21/4/2018 in Napoli tra il predetto veicolo ed il motociclo ON Sh 150 tg. EJ72639 di proprietà dell'attrice e dalla stessa condotto – e condannare le convenute in solido a risarcire i danni subiti al proprio veicolo ed alla propria persona, da liquidare rispettivamente in € 2477 oltre Iva, ed in € 113.712,50, o nelle diverse somme ritenute eque, oltre rivalutazione ed interessi Con legali, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita
[...]
chiedendo di rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile CP_1
ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e subordinatamente dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054.2 cc e comunque contenere la condanna nei limiti del provato, compensando le spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste e sono state espletate due consulenze tecniche d'ufficio, una Testimone_1
pagina 2 di 9 cinematica dal PA Domenico Lahoz, ed una medica dal dr. ; ora la Persona_1
causa va decisa.
Costituendosi tempestivamente, ha eccepito che la domanda sia Controparte_1
improcedibile per non essere stata esperita la procedura di negoziazione assistita nei confronti del dedotto responsabile civile, l'altra convenuta;
evidentemente, CP_2
riconoscendo che era stata esperita nei propri confronti. Recependo questa eccezione, con ordinanza del 12/3/2021 il giudice ha assegnato il termine di legge “per instaurare la negoziazione assistita”, ed a tanto ha provveduto l'attrice nei confronti della convenuta
CP_2
Sempre in comparsa di risposta, eccepisce che la domanda sia Controparte_1
inammissibile, improcedibile e improponibile, per non avere l'attrice messo tempestivamente in mora la compagnia assicuratrice come prescritto dagli artt. 145 e
148 Cod.Ass.; non è così, perché con messaggio pec del 10/6/2020 Lo Giudice ha chiesto il risarcimento alla compagnia assicurativa oggi convenuta, con modalità conformi a quanto richiesto dalle norme citate.
Ancora, ha eccepito che non sia provata la legitimatio ad causam Controparte_1
dell'attrice e della convenuta ossia che fossero le proprietarie dei veicoli che si CP_2
assumono coinvolti nel dedotto sinistro;
tali dati emergono però dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli/Fuorigrotta relativamente al sinistro per cui è causa: il 21/4/2018 l'autovettura Hyundai tg. DX829LV era di proprietà di CP_2
mentre il motoveicolo ON tg. EJ72639 era di proprietà di Parte_1
Ulteriormente, in comparsa di risposta eccepisce che la domanda Controparte_1
dell'attrice sia nulla, per non essere stati compiutamente esposti “ … fatti … circostanze
… e modalità relative alla verificazione del sinistro de quo”; veramente, in citazione si legge che “ 1) che in data 21.04.18, alle ore 09,04 circa, in Napoli il motociclo ON Sh
150 Tg. EJ72639, di proprietà e condotto dall'istante, percorreva il Piazzale Vincenzo
pagina 3 di 9 Tecchio;
2) che, improvvisamente, il suddetto motociclo, nel mentre era intento a svoltare verso sinistra in direzione dello Stadio San Paolo, veniva urtato alla parte posteriore laterale sinistra dalla parte anteriore del veicolo Yunday I10 Tg. DX829LV, di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. , il CP_2 Parte_2
cui conducente, nel percorrere la medesima strada con direzione Via Giulio Cesare, non riusciva a rallentare e/o arrestare in tempo la corsa del proprio veicolo;
3) che per effetto del suddetto urto il conducente del motociclo ON Sh 150 Tg. EJ72639 perdeva il controllo del medesimo e rovinava al suolo sul lato sinistro;
”; con ciò, i movimenti dei veicoli e la modalità dell'urto risultano adeguatamente descritti, e la domanda risponde ai requisiti richiesti dall'art. 164 cpc, inclusa l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Come accennato, dopo che si fu verificato il sinistro, intervenne in loco la Polizia
Municipale di Napoli/Fuorigrotta, che redasse un rapporto, prodotto da entrambe le parti costituite – ma la convenuta ha depositato la versione integrale, inclusiva dello “schizzo di campagna”. Da tale rapporto risulta che l'evento si verificò in Piazzale Tecchio, in un tratto di carreggiata a senso unico di marcia a più corsie verso Via Giulio Cesare, all'altezza di un incrocio che sulla sinistra porta verso lo Stadio Maradona (all'epoca
Stadio San Paolo); dopo l'evento, l'autovettura Hyundai di non risultava CP_2
danneggiata, mentre il motociclo ON di caduto un po' a sinistra del Parte_1
centro dell'incrocio con la ruota anteriore rivolta verso lo Stadio, proprio davanti alla parte anteriore dell'autovettura Hyundai, presentava tutta una serie di danni e decorticature alla fiancata sinistra, oltre alla leva anteriore destra piegata.
Nell'immediatezza, ai verbalizzanti i conducenti dei due veicoli coinvolti dichiararono quanto segue: a) , conducente dell'autovettura Hyundai: “Percorrevo P.le Parte_2
Tecchio in direzione Via G. Cesare, superato l'incrocio semaforizzato. Sulla mia destra un motoveicolo targato EJ72639 di marca ON SH di colore grigio improvvisamente mi tagliava la strada per svoltare a sinistra direzione Viale Augusto. Arrestavo
pagina 4 di 9 immediatamente il veicolo per evitare l'impatto. La conducente del motoveicolo perdeva il controllo dello stesso e rovinava al suolo. … Non ricordo se l'impatto sia avvenuto o meno”; b) Lo Giudice conducente del motociclo ON: “Mentre percorrevo Pt_1
P.zzale Tecchio in direzione Stadio S. Paolo, nello svoltare a sinistra, venivo urtato sul mio lato sinistro da un'auto che andava diritto. A seguito dell'urto sono rovinata al suolo
…”. Il teste escusso in questa sede, indifferente Testimone_1
rispetto alle parti in causa, ha riferito: “era la metà di aprile dell'anno 2018 verso le ore
9:00; io mi trovavo a piazzale Tecchio a piedi, dovevo incontrarmi con alcuni amici. Ho visto una che con la sua parte anteriore tamponava uno scooter nella sua Persona_2
parte posteriore sinistra;
non ricordo il nome della strada percorsa dai due veicoli, comunque si tratta di una strada a senso unico e i due veicoli andavano nella stessa direzione;
non ricordo se la macchina andava veloce;
ricordo solo che tamponò il motorino;
il motorino guidato da una ragazza è caduto sul suo lato sinistro addosso alla conducente che era una ragazza di circa 40 anni che io non conoscevo;
il tamponamento
è avvenuto proprio avanti a me, ero circa a 10 metri di distanza;
lo scooter stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, non so dire se aveva o meno messo la freccia, quando l'auto la tamponò; la strada percorsa permetteva sia di procedere dritto che di svoltare come aveva iniziato a fare il motorino;
non so riferire a che velocità andassero sia il motorino che l'auto; dopo la caduta mi sono avvicinato alla ragazza e come me anche altri passanti;
qualcuno, non io, ha chiamato il 118; all'arrivo del 118 e dei parenti della ragazza ho lasciato i miei dati a un uomo, penso il fratello dell'incidentata e sono andato via;
l'ambulanza non so dire dopo quanto è arrivata sul posto;
la ragazza era cosciente, ma dolorante su tutta la parte sinistra del corpo;
anche il guidatore dell'auto, un ragazzo di circa 30 anni si è fermato per soccorrerla;
penso che la macchina al momento dell'impatto stesse andando dritta;
il tempo quel giorno era buono e non aveva piovuto, era una bella giornata;
ricordo che il motorino anche aveva riportato danni sul lato sinistro, era rovinato, ricordo che era di colore scuro, grigio;
non so riferire se nel girare il motorino stesse rallentando la sua marcia. Preciso che da pagina 5 di 9 piazzale Tecchio andando dritto si va verso via Giulio Cesare mentre svoltando a sinistra si va verso lo stadio San Paolo”. Sulla base dei dati raccolti, il CTU incaricato della perizia cinematica ha così ricostruito l'evento: “Il conducente dell'autovettura
Hyundai I10 targata DX 829 LV nel percorrere Piazzale Tecchio, in località Napoli, collideva con il lato anteriore del proprio veicolo la fiancata posteriore sinistra del motociclo ON SH targato EJ72639, il cui conducente stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra. In conseguenza del suddetto urto il motociclo ON cadeva con la fiancata sinistra sulla pavimentazione stradale riportando danni. … E' possibile ipotizzare che la collisione tra il lato anteriore dell'autovettura Hyundai I10 e la fiancata posteriore sinistra del motociclo ON SH (urto diretto) sia avvenuta con una minima differenza di velocita' e che l'autovettura abbia potuto non riportare danni al lato anteriore in base al principio degli urti elastici inoltre l'urto diretto può aver determinato la perdita di assetto del motociclo e la conseguente caduta sulla pavimentazione stradale dello stesso (urto indiretto). … si presuppone che la collisione tra due veicoli possa essere avvenuta nella corsia di pertinenza dell'autovettura Hyundai I10.” Ecco il grafico di tale ricostruzione:
pagina 6 di 9 Su questa ricostruzione, le parti non hanno mosso sostanziali obiezioni.
L'art. 154 Cod.Strada stabilisce che “I conducenti che intendono eseguire una manovra
… per voltare a destra o a sinistra … devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. … I conducenti devono altresì: … b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza …”. pagina 7 di 9 Si deve considerare che il motociclo ON non precedeva l'autovettura Hyundai, bensì marciava alla destra della stessa, tanto è vero che i due veicoli collisero quando il motociclo ON svoltò a sinistra, e venne colpito alla parte posteriore della fiancata sinistra: pertanto non c'era una distanza di sicurezza che il conducente dell'autovettura
Hyundai dovesse osservare ai sensi dell'art. 149 Cod.Strada. La circostanza che il motociclo ON venne colpito non appena iniziò a svoltare a sinistra, dimostra piuttosto che la ON fiancheggiava a destra la Hyundai, che procedeva regolarmente nella propria corsia, senza rispettare una distanza laterale prudenziale minima. Come fondatamente ipotizzato dal CTU, i due veicoli collisero quando tra di essi vi era “una minima differenza di velocità”, e ciò conferma che non è che l'autovettura di CP_2
sopraggiunse da tergo da lontano andando ad urtare il motociclo che aveva già cominciato a svoltare a sinistra (altrimenti, la differenza di velocità non sarebbe stata minima, perché in pochi istanti l'autovettura avrebbe dovuto colmare una certa distanza preesistente tra sé e il motociclo). Fu invece il motociclo che, fiancheggiando l'autovettura sulla destra e precedendola di poco, svoltò a sinistra senza rispettare quanto prescritto dall'art. 154 Cod.Strada: non si assicurò di non creare intralcio, non segnalò con sufficiente anticipo la sua intenzione (il teste non lo ricorda, e non è neppure dedotto dalla parte attrice), e su una carreggiata a senso unico di circolazione non ebbe cura di tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. Sostanzialmente, il motociclo ON finì per tagliare la strada all'autovettura Hyundai, e fu esclusivamente questa circostanza a determinare l'incidente: nulla poté fare il conducente dell'autovettura per evitare l'impatto. Nulla poté fare, il conducente dell'autovettura, perché procedeva ad una velocità sostanzialmente pari a quella del motociclo, cioè sicuramente bassa, visto che il motociclo stava svoltando a sinistra;
ed era bassa perché
l'autovettura non riportò danni, e perché il motociclo non venne abbattuto sulla destra, ma venne solo sbilanciato, tanto che finì per cadere sulla sinistra, ossia lo stesso fianco al quale era stato colpito.
pagina 8 di 9 Per quanto detto, l'evento lesivo è stato causato esclusivamente dalla condotta di guida della stessa attrice, e la domanda dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24526/2020 rgac tra: Lo
Giudice attrice;
e , convenute;
così Pt_1 Controparte_1 CP_2
provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese delle consulenze tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del Controparte_1
giudizio, che liquida in € 7.100, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Famiglietti.
Così deciso in Portici in data 15/9/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24526/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Domenico 35 Parte_1
presso l'avv. Pier Francesco Palladino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona di una procuratrice speciale, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone 63 presso l'avv. Gennaro Famiglietti, dal pagina 1 di 9 quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, residente in [...] CP_2
CONVENUTE
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Lo Giudice ha convenuto nel presente giudizio e Pt_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare il conducente dell'autovettura Hyundai i10 tg CP_2
DX829DV di proprietà di ed assicurata per la Rca con CP_2 Controparte_1
responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in data 21/4/2018 in Napoli tra il predetto veicolo ed il motociclo ON Sh 150 tg. EJ72639 di proprietà dell'attrice e dalla stessa condotto – e condannare le convenute in solido a risarcire i danni subiti al proprio veicolo ed alla propria persona, da liquidare rispettivamente in € 2477 oltre Iva, ed in € 113.712,50, o nelle diverse somme ritenute eque, oltre rivalutazione ed interessi Con legali, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita
[...]
chiedendo di rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile CP_1
ed infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e subordinatamente dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054.2 cc e comunque contenere la condanna nei limiti del provato, compensando le spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato escusso il teste e sono state espletate due consulenze tecniche d'ufficio, una Testimone_1
pagina 2 di 9 cinematica dal PA Domenico Lahoz, ed una medica dal dr. ; ora la Persona_1
causa va decisa.
Costituendosi tempestivamente, ha eccepito che la domanda sia Controparte_1
improcedibile per non essere stata esperita la procedura di negoziazione assistita nei confronti del dedotto responsabile civile, l'altra convenuta;
evidentemente, CP_2
riconoscendo che era stata esperita nei propri confronti. Recependo questa eccezione, con ordinanza del 12/3/2021 il giudice ha assegnato il termine di legge “per instaurare la negoziazione assistita”, ed a tanto ha provveduto l'attrice nei confronti della convenuta
CP_2
Sempre in comparsa di risposta, eccepisce che la domanda sia Controparte_1
inammissibile, improcedibile e improponibile, per non avere l'attrice messo tempestivamente in mora la compagnia assicuratrice come prescritto dagli artt. 145 e
148 Cod.Ass.; non è così, perché con messaggio pec del 10/6/2020 Lo Giudice ha chiesto il risarcimento alla compagnia assicurativa oggi convenuta, con modalità conformi a quanto richiesto dalle norme citate.
Ancora, ha eccepito che non sia provata la legitimatio ad causam Controparte_1
dell'attrice e della convenuta ossia che fossero le proprietarie dei veicoli che si CP_2
assumono coinvolti nel dedotto sinistro;
tali dati emergono però dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli/Fuorigrotta relativamente al sinistro per cui è causa: il 21/4/2018 l'autovettura Hyundai tg. DX829LV era di proprietà di CP_2
mentre il motoveicolo ON tg. EJ72639 era di proprietà di Parte_1
Ulteriormente, in comparsa di risposta eccepisce che la domanda Controparte_1
dell'attrice sia nulla, per non essere stati compiutamente esposti “ … fatti … circostanze
… e modalità relative alla verificazione del sinistro de quo”; veramente, in citazione si legge che “ 1) che in data 21.04.18, alle ore 09,04 circa, in Napoli il motociclo ON Sh
150 Tg. EJ72639, di proprietà e condotto dall'istante, percorreva il Piazzale Vincenzo
pagina 3 di 9 Tecchio;
2) che, improvvisamente, il suddetto motociclo, nel mentre era intento a svoltare verso sinistra in direzione dello Stadio San Paolo, veniva urtato alla parte posteriore laterale sinistra dalla parte anteriore del veicolo Yunday I10 Tg. DX829LV, di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. , il CP_2 Parte_2
cui conducente, nel percorrere la medesima strada con direzione Via Giulio Cesare, non riusciva a rallentare e/o arrestare in tempo la corsa del proprio veicolo;
3) che per effetto del suddetto urto il conducente del motociclo ON Sh 150 Tg. EJ72639 perdeva il controllo del medesimo e rovinava al suolo sul lato sinistro;
”; con ciò, i movimenti dei veicoli e la modalità dell'urto risultano adeguatamente descritti, e la domanda risponde ai requisiti richiesti dall'art. 164 cpc, inclusa l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Come accennato, dopo che si fu verificato il sinistro, intervenne in loco la Polizia
Municipale di Napoli/Fuorigrotta, che redasse un rapporto, prodotto da entrambe le parti costituite – ma la convenuta ha depositato la versione integrale, inclusiva dello “schizzo di campagna”. Da tale rapporto risulta che l'evento si verificò in Piazzale Tecchio, in un tratto di carreggiata a senso unico di marcia a più corsie verso Via Giulio Cesare, all'altezza di un incrocio che sulla sinistra porta verso lo Stadio Maradona (all'epoca
Stadio San Paolo); dopo l'evento, l'autovettura Hyundai di non risultava CP_2
danneggiata, mentre il motociclo ON di caduto un po' a sinistra del Parte_1
centro dell'incrocio con la ruota anteriore rivolta verso lo Stadio, proprio davanti alla parte anteriore dell'autovettura Hyundai, presentava tutta una serie di danni e decorticature alla fiancata sinistra, oltre alla leva anteriore destra piegata.
Nell'immediatezza, ai verbalizzanti i conducenti dei due veicoli coinvolti dichiararono quanto segue: a) , conducente dell'autovettura Hyundai: “Percorrevo P.le Parte_2
Tecchio in direzione Via G. Cesare, superato l'incrocio semaforizzato. Sulla mia destra un motoveicolo targato EJ72639 di marca ON SH di colore grigio improvvisamente mi tagliava la strada per svoltare a sinistra direzione Viale Augusto. Arrestavo
pagina 4 di 9 immediatamente il veicolo per evitare l'impatto. La conducente del motoveicolo perdeva il controllo dello stesso e rovinava al suolo. … Non ricordo se l'impatto sia avvenuto o meno”; b) Lo Giudice conducente del motociclo ON: “Mentre percorrevo Pt_1
P.zzale Tecchio in direzione Stadio S. Paolo, nello svoltare a sinistra, venivo urtato sul mio lato sinistro da un'auto che andava diritto. A seguito dell'urto sono rovinata al suolo
…”. Il teste escusso in questa sede, indifferente Testimone_1
rispetto alle parti in causa, ha riferito: “era la metà di aprile dell'anno 2018 verso le ore
9:00; io mi trovavo a piazzale Tecchio a piedi, dovevo incontrarmi con alcuni amici. Ho visto una che con la sua parte anteriore tamponava uno scooter nella sua Persona_2
parte posteriore sinistra;
non ricordo il nome della strada percorsa dai due veicoli, comunque si tratta di una strada a senso unico e i due veicoli andavano nella stessa direzione;
non ricordo se la macchina andava veloce;
ricordo solo che tamponò il motorino;
il motorino guidato da una ragazza è caduto sul suo lato sinistro addosso alla conducente che era una ragazza di circa 40 anni che io non conoscevo;
il tamponamento
è avvenuto proprio avanti a me, ero circa a 10 metri di distanza;
lo scooter stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, non so dire se aveva o meno messo la freccia, quando l'auto la tamponò; la strada percorsa permetteva sia di procedere dritto che di svoltare come aveva iniziato a fare il motorino;
non so riferire a che velocità andassero sia il motorino che l'auto; dopo la caduta mi sono avvicinato alla ragazza e come me anche altri passanti;
qualcuno, non io, ha chiamato il 118; all'arrivo del 118 e dei parenti della ragazza ho lasciato i miei dati a un uomo, penso il fratello dell'incidentata e sono andato via;
l'ambulanza non so dire dopo quanto è arrivata sul posto;
la ragazza era cosciente, ma dolorante su tutta la parte sinistra del corpo;
anche il guidatore dell'auto, un ragazzo di circa 30 anni si è fermato per soccorrerla;
penso che la macchina al momento dell'impatto stesse andando dritta;
il tempo quel giorno era buono e non aveva piovuto, era una bella giornata;
ricordo che il motorino anche aveva riportato danni sul lato sinistro, era rovinato, ricordo che era di colore scuro, grigio;
non so riferire se nel girare il motorino stesse rallentando la sua marcia. Preciso che da pagina 5 di 9 piazzale Tecchio andando dritto si va verso via Giulio Cesare mentre svoltando a sinistra si va verso lo stadio San Paolo”. Sulla base dei dati raccolti, il CTU incaricato della perizia cinematica ha così ricostruito l'evento: “Il conducente dell'autovettura
Hyundai I10 targata DX 829 LV nel percorrere Piazzale Tecchio, in località Napoli, collideva con il lato anteriore del proprio veicolo la fiancata posteriore sinistra del motociclo ON SH targato EJ72639, il cui conducente stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra. In conseguenza del suddetto urto il motociclo ON cadeva con la fiancata sinistra sulla pavimentazione stradale riportando danni. … E' possibile ipotizzare che la collisione tra il lato anteriore dell'autovettura Hyundai I10 e la fiancata posteriore sinistra del motociclo ON SH (urto diretto) sia avvenuta con una minima differenza di velocita' e che l'autovettura abbia potuto non riportare danni al lato anteriore in base al principio degli urti elastici inoltre l'urto diretto può aver determinato la perdita di assetto del motociclo e la conseguente caduta sulla pavimentazione stradale dello stesso (urto indiretto). … si presuppone che la collisione tra due veicoli possa essere avvenuta nella corsia di pertinenza dell'autovettura Hyundai I10.” Ecco il grafico di tale ricostruzione:
pagina 6 di 9 Su questa ricostruzione, le parti non hanno mosso sostanziali obiezioni.
L'art. 154 Cod.Strada stabilisce che “I conducenti che intendono eseguire una manovra
… per voltare a destra o a sinistra … devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. … I conducenti devono altresì: … b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza …”. pagina 7 di 9 Si deve considerare che il motociclo ON non precedeva l'autovettura Hyundai, bensì marciava alla destra della stessa, tanto è vero che i due veicoli collisero quando il motociclo ON svoltò a sinistra, e venne colpito alla parte posteriore della fiancata sinistra: pertanto non c'era una distanza di sicurezza che il conducente dell'autovettura
Hyundai dovesse osservare ai sensi dell'art. 149 Cod.Strada. La circostanza che il motociclo ON venne colpito non appena iniziò a svoltare a sinistra, dimostra piuttosto che la ON fiancheggiava a destra la Hyundai, che procedeva regolarmente nella propria corsia, senza rispettare una distanza laterale prudenziale minima. Come fondatamente ipotizzato dal CTU, i due veicoli collisero quando tra di essi vi era “una minima differenza di velocità”, e ciò conferma che non è che l'autovettura di CP_2
sopraggiunse da tergo da lontano andando ad urtare il motociclo che aveva già cominciato a svoltare a sinistra (altrimenti, la differenza di velocità non sarebbe stata minima, perché in pochi istanti l'autovettura avrebbe dovuto colmare una certa distanza preesistente tra sé e il motociclo). Fu invece il motociclo che, fiancheggiando l'autovettura sulla destra e precedendola di poco, svoltò a sinistra senza rispettare quanto prescritto dall'art. 154 Cod.Strada: non si assicurò di non creare intralcio, non segnalò con sufficiente anticipo la sua intenzione (il teste non lo ricorda, e non è neppure dedotto dalla parte attrice), e su una carreggiata a senso unico di circolazione non ebbe cura di tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. Sostanzialmente, il motociclo ON finì per tagliare la strada all'autovettura Hyundai, e fu esclusivamente questa circostanza a determinare l'incidente: nulla poté fare il conducente dell'autovettura per evitare l'impatto. Nulla poté fare, il conducente dell'autovettura, perché procedeva ad una velocità sostanzialmente pari a quella del motociclo, cioè sicuramente bassa, visto che il motociclo stava svoltando a sinistra;
ed era bassa perché
l'autovettura non riportò danni, e perché il motociclo non venne abbattuto sulla destra, ma venne solo sbilanciato, tanto che finì per cadere sulla sinistra, ossia lo stesso fianco al quale era stato colpito.
pagina 8 di 9 Per quanto detto, l'evento lesivo è stato causato esclusivamente dalla condotta di guida della stessa attrice, e la domanda dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24526/2020 rgac tra: Lo
Giudice attrice;
e , convenute;
così Pt_1 Controparte_1 CP_2
provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese delle consulenze tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del Controparte_1
giudizio, che liquida in € 7.100, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Famiglietti.
Così deciso in Portici in data 15/9/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9