Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2024 proposto dai Sigg. AT MA e US LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Viganò e Stefano Villa e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del Provvedimento della Prefettura di MILANO-Sportello Unico Immigrazione del 14.06.2024 - n. 0200416, notificato al legale via PEC in data 14.06.2024, con il quale la Prefettura di MILANO ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare Legge 34/2020 ricevuta nr. MI4706972976-P-MI/LN/2020/116475.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1159 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 27/5/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso a seguito della nuova convocazione in data 21/3/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 2/7/2020 la sig.ra LI US presentava istanza di regolarizzazione in favore del Sig. AT MA, che solo dopo 4 anni interveniva preavviso di diniego che veniva riscontrato, ma è comunque intervenuto il provvedimento di rigetto sul presupposto di reati ostativi non specificati. Si sono dedotti violazione di legge degli artt.3, 7, 8 e 10-bis della Legge n.241/1990, degli artt.3 e 97 Cost. e del D. Lgs. n.286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 10/10/2024, n.1159 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché la Prefettura di Milano richiama genericamente i motivi ostativi della Questura di Milano senza specificare la tipologia dei reati ostativi;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 4 giugno 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 4 giugno 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 27/5/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso a seguito della nuova convocazione in data 21/3/2025.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO