Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N___1614/2022____ Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 19.02.2025
Depositata il 19.02.2025
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rapp.to e difeso dall'avv. Viola Mario come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv. Lupoli Maria e Petrucci Maria Teresa Giuseppe Maggio e Carlo
Montanari
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 35920210002796768000 e ad iscrizione gestione separata anno 2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.02.2022 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con avviso di addebito n. 35920210002796768000, notificato il 31.12.2021, gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 6.950,07 a titolo di contributi alla gestione separata liberi professionisti per l' anno 2014; rappresentava altresì che l' gli CP_1 aveva comunicato di avere accertato un reddito a suo carico non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore dei altri Enti o Casse
Ritenendo infondata la pretesa dell'ente convenuto, sia per l'insussistenza dei presupposi legittimanti l'iscrizione nella gestione separata, sia per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e, nel merito, accertarsi l'inesistenza della obbligazione contributiva (con espressa pronuncia di annullamento dell'avviso di addebito) ed ordinarsi la propria cancellazione dalla gestione separata dell . CP_1
L' regolarmente citato chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, rinviata all'udienza del 19.02.2025, veniva sostituita ex art
127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita
a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
L'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “L'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Ciò posto - rimeditando il convincimento, precedentemente espresso in fattispecie analoghe, secondo cui il versamento alla Cassa di appartenenza del contributo c.d. soggettivo fosse sufficiente ad esonerare gli ingegneri iscritti all'albo professionale dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell - deve prestarsi adesione al recente orientamento dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli Ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", - l'obbligo di iscrizione a
, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di CP_2 carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l CP_1 in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. Sez. L., sent. n. 30344/2017). Trattasi di orientamento oramai consolidato alla luce delle successive pronunce nello stesso senso (cfr. ad es. Cass. Sez. L., sent. n.32608/2018; Cass. Sez.
L., sent. n.519/2019; Cass. Sez. L., sent. n.3799/2019), costituenti peraltro espressione dei medesimi principi enunciati in ordine alla posizione di avvocati (cfr. Cass. Sez. L., sent. n.32167/2018 e ss.) e
OT (Cass. Sez. L., sent. n.32506/2018). CP_3
Preme tuttavia di rimarcare che il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 (cfr. Cass. Sez.L., sent. n.32167/2018 cit.), norma ai sensi della quale “A decorrere dal 1° gennaio
2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000”.
Ne consegue che saranno soggetti alla iscrizione alla gestione separata dell ed all'obbligo di versamento della relativa contribuzione CP_1 esclusivamente i professionisti che abbiano percepito dalla propria attività di lavoro autonomo un reddito superiore alla soglia di rilevanza
(€ 5.000,00 nell'anno di riferimento) sopra fissata. Trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa contributiva, il relativo onere ricade sull quale attore in senso sostanziale ai sensi dell'art.2697 c.c. CP_1
L'odierna parte attrice si trova in tale condizione avendo dichiarato per l'anno 2014 un reddito superiore a tale importo pari ad euro 17.780,00(v.
Quadro RE 2014 allegato al fascicolo ), sicché sussiste l'obbligo del CP_1 ricorrente di iscrizione alla gestione separata.
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Una volta accertata la sussistenza dei fatti costitutivi del credito contributivo azionato dall sempre ai sensi dell'art.2697 c.c. CP_1 trattasi di esaminare le eccezioni svolte dal ricorrente al fine di paralizzare la pretesa dell'ente previdenziale e segnatamente l'eccezione di prescrizione.
La relativa disciplina è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. In deroga alla regola generale di cui all'art.2938 c.c., la prescrizione può essere rilevata d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. ad es. Cass. Sez. L., sent. n.9525/2002;
Cass. Sez. L., sent. n.21830/2014).
Ai sensi dell'art.2935 c.c., inoltre, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
A tal proposito la Suprema Corte ha ricostruito i termini della questione osservando che “(…) il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” ed affermato il principio per cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi
e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. Sez. L., sent. n.27950/2018).
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi scadeva il
16.07.2015 di talchè (in mancanza di prova della data di notifica della lettera del 10.09.2020) la notifica dell' avviso di addebito del 31.12.2021 veniva effettuata quando il termine di prescrizione era ormai decorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- accoglie per quanto di ragione l' opposizione e per l' effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui alla gestione separata ex art CP_1
2 comma 236 della l 335/1995 pretesi dall' per l' anno 2014 giacché CP_1 estinti per intervenuta prescrizione;
- dichiara prescritto il credito di cui all' avviso di addebito n
35920210002796768000 e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1.800,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa