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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2022 depositato il 25/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 19/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BC01383 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 202/01/21, pronunciata il 07.06.2021 e depositata il 19.07.2021, la CTP di Reggio nell'Emilia accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014 in conseguenza dell'accertamento riguardante la “Società_1 SRL” della quale Resistente_1 era socio in ragione del 50% del capitale sociale.
Divenuto definitivo per mancata impugnazione l'accertamento nei confronti della Società_1 RL (alla quale erano imputati utili occulti derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di importo pari a € 1.743.940), l'A.F. emetteva un nuovo accertamento contestando per trasparenza il maggior reddito in capo ai soci (Nominativo_1 e Resistente_1), titolari di quote per il 50% ciascuno.
La sentenza di primo grado, escluse le doglianze relative alla violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000
(trattandosi di verifica cd. “a tavolino”) e alla inesistenza delle fatture (trattandosi di questione non più eccepibili a seguito del passaggio in giudicato dell'accertamento nei confronti della società), accoglieva il ricorso, sostenendo la mancata prova idonea a dimostrare l'avvenuta distribuzione degli utili ai soci, pur compensando le spese tra le parti.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate per la Provincia di Reggio Emilia chiedendo di riformare la sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'A.F. e la conferma integrale dell'avviso di accertamento, riconoscendone la validità e l'esigibilità, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio.
Il contribuente appellato si è costituito e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'A.F. al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata.
La decisione di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente sostenendo che in mancanza di una prova idonea a dimostrare che la distribuzione degli utili tra i soci fosse stata realmente effettuata, le ragioni del ricorrente andassero condivise.
La questione centrale proposta dall'avviso di accertamento va al contrario condivisa, dovendosi ricordare che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (si veda sul punto, per ultimo, Cass. Sez. 5, 29/07/2016 n. 15824).
Correttamente l'A.F. applicava tale principio non essendo onerata di fornire la prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di attribuzione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria e con la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati ovvero reinvestiti (tra le altre si veda Cass. Sez. 5, 18/05/2006 n. 11724; Cass. Sez. 6-5, Ord. 24/7/2013 n.
18032). In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è infatti legittima la presunzione di attribuzione
“pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso di specie, la ristretta compagine sociale (due soli soci, ciascuno al 50% delle quote sociali) fondava la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, non essendo stata fornita prova contraria da parte del contribuente. Del resto, lo scarso numero di soci si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari.
Non convincono le considerazioni, svolte in sede di controdeduzioni, laddove il contribuente ha riproposto questioni riguardanti le fatture oggetto dell'accertamento che riteneva oggettivamente esistenti, tanto da desumersi legittimo il comportamento fiscale tenuto dai soci.
Si tratta infatti di questioni oggi precluse alla luce dell'intervenuta definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società.
Insegna infatti la S.C. (tra le altre Cass. Sez.
6-5 Ord. n. 3980 del 18/02/2020) che: “L'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili”.
Quanto alla questione dell'incidenza della sentenza penale (emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 09/04/2024 e divenuta definitiva il 10/10/2024) riguardante i soci Resistente_1 e Nom_1, assolti con la formula perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 2 D.L.gs. 74/2000 relativa a fatture emesse nell'anno d'imposta 2014, va ricordato come sia principio accolto anche nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza penale di assoluzione con formula perché il fatto non sussiste non abbia efficacia vincolante automatica nel giudizio tributario, dovendosi ribadire l'autonomia dei due giudizi con la conseguenziale necessaria valutazione autonoma e complessiva degli elementi di prova in sede tributaria.
Sulla base del richiamo all'art. 654 c.p.p., va ribadito come la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, anche se emessa con formula piena (perché il fatto non sussiste), non è idonea ad esplicare alcun effetto vincolante sul processo tributario, assumendo al più, per il principio della circolazione dei mezzi di prova, un rilievo solo quale elemento di prova.
Nel caso di specie, in virtù dei principi di autonomia dei giudizi, della diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione, non si può che riconoscere la completezza degli accertamenti svolti in sede tributaria sulle vicende che riguardavano la società Società_1 RL.
Quanto alla recente innovazione normativa intervenuta con l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.
Lgs. 87/2024, che prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi, occorre chiarire che si riferisce, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta.
Il principio risulta ormai chiarito dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass.
Sez. 5, sentenza n. 3800 del 14/02/2025 e Cass. Sez. 5, sentenza n. 21594 del 27/07/2025) secondo cui:
“L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio”.
Le considerazioni sopra svolte portano quindi a riformare la sentenza n. 202/01/21 emessa dalla CTP di
Reggio Emilia con riferimento all'avviso di accertamento del quale va riconosciuta l'integrale validità ed esigibilità.
Va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella decisione di primo grado, tenuto conto della complessità delle questioni e del contrasto di decisioni.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna sez. VI accoglie l'appello e per l'effetto ritiene legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO LUCIA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 265/2022 depositato il 25/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 202/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 19/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BC01383 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 202/01/21, pronunciata il 07.06.2021 e depositata il 19.07.2021, la CTP di Reggio nell'Emilia accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2014 in conseguenza dell'accertamento riguardante la “Società_1 SRL” della quale Resistente_1 era socio in ragione del 50% del capitale sociale.
Divenuto definitivo per mancata impugnazione l'accertamento nei confronti della Società_1 RL (alla quale erano imputati utili occulti derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di importo pari a € 1.743.940), l'A.F. emetteva un nuovo accertamento contestando per trasparenza il maggior reddito in capo ai soci (Nominativo_1 e Resistente_1), titolari di quote per il 50% ciascuno.
La sentenza di primo grado, escluse le doglianze relative alla violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000
(trattandosi di verifica cd. “a tavolino”) e alla inesistenza delle fatture (trattandosi di questione non più eccepibili a seguito del passaggio in giudicato dell'accertamento nei confronti della società), accoglieva il ricorso, sostenendo la mancata prova idonea a dimostrare l'avvenuta distribuzione degli utili ai soci, pur compensando le spese tra le parti.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate per la Provincia di Reggio Emilia chiedendo di riformare la sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'A.F. e la conferma integrale dell'avviso di accertamento, riconoscendone la validità e l'esigibilità, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio.
Il contribuente appellato si è costituito e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'A.F. al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata.
La decisione di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente sostenendo che in mancanza di una prova idonea a dimostrare che la distribuzione degli utili tra i soci fosse stata realmente effettuata, le ragioni del ricorrente andassero condivise.
La questione centrale proposta dall'avviso di accertamento va al contrario condivisa, dovendosi ricordare che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (si veda sul punto, per ultimo, Cass. Sez. 5, 29/07/2016 n. 15824).
Correttamente l'A.F. applicava tale principio non essendo onerata di fornire la prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di attribuzione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria e con la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati ovvero reinvestiti (tra le altre si veda Cass. Sez. 5, 18/05/2006 n. 11724; Cass. Sez. 6-5, Ord. 24/7/2013 n.
18032). In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è infatti legittima la presunzione di attribuzione
“pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria;
tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso di specie, la ristretta compagine sociale (due soli soci, ciascuno al 50% delle quote sociali) fondava la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, non essendo stata fornita prova contraria da parte del contribuente. Del resto, lo scarso numero di soci si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari.
Non convincono le considerazioni, svolte in sede di controdeduzioni, laddove il contribuente ha riproposto questioni riguardanti le fatture oggetto dell'accertamento che riteneva oggettivamente esistenti, tanto da desumersi legittimo il comportamento fiscale tenuto dai soci.
Si tratta infatti di questioni oggi precluse alla luce dell'intervenuta definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società.
Insegna infatti la S.C. (tra le altre Cass. Sez.
6-5 Ord. n. 3980 del 18/02/2020) che: “L'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili”.
Quanto alla questione dell'incidenza della sentenza penale (emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 09/04/2024 e divenuta definitiva il 10/10/2024) riguardante i soci Resistente_1 e Nom_1, assolti con la formula perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 2 D.L.gs. 74/2000 relativa a fatture emesse nell'anno d'imposta 2014, va ricordato come sia principio accolto anche nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza penale di assoluzione con formula perché il fatto non sussiste non abbia efficacia vincolante automatica nel giudizio tributario, dovendosi ribadire l'autonomia dei due giudizi con la conseguenziale necessaria valutazione autonoma e complessiva degli elementi di prova in sede tributaria.
Sulla base del richiamo all'art. 654 c.p.p., va ribadito come la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, anche se emessa con formula piena (perché il fatto non sussiste), non è idonea ad esplicare alcun effetto vincolante sul processo tributario, assumendo al più, per il principio della circolazione dei mezzi di prova, un rilievo solo quale elemento di prova.
Nel caso di specie, in virtù dei principi di autonomia dei giudizi, della diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione, non si può che riconoscere la completezza degli accertamenti svolti in sede tributaria sulle vicende che riguardavano la società Società_1 RL.
Quanto alla recente innovazione normativa intervenuta con l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.
Lgs. 87/2024, che prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi, occorre chiarire che si riferisce, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta.
Il principio risulta ormai chiarito dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass.
Sez. 5, sentenza n. 3800 del 14/02/2025 e Cass. Sez. 5, sentenza n. 21594 del 27/07/2025) secondo cui:
“L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio”.
Le considerazioni sopra svolte portano quindi a riformare la sentenza n. 202/01/21 emessa dalla CTP di
Reggio Emilia con riferimento all'avviso di accertamento del quale va riconosciuta l'integrale validità ed esigibilità.
Va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella decisione di primo grado, tenuto conto della complessità delle questioni e del contrasto di decisioni.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna sez. VI accoglie l'appello e per l'effetto ritiene legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.