Art. 11.
Il comando di professori di ruolo da una ad altra Universita' o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore e' vietato.
Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il comando di professori di ruolo da una ad altra Universita' o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore e' vietato.
Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .