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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 04.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2688/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARINI LORENZO e dall'avv. CARINI FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
, quale titolare della ditta “I GALLI” DI GALLO Controparte_1
CHARMAINE RESHIKA, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 13.12.2024, ha rappresentato di Parte_1 avere prestato attività lavorativa in favore di senza regolare Controparte_1 contratto, dal 8.5.2024 al 15.06.2024, sei giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali;
ha esposto di avere svolto, presso la struttura ricettiva denominata “Camping
Biscione” di Petrosino, le mansioni di lavapiatti, consistenti nel: i) caricare la lavastoviglie;
ii) lavare e asciugare piatti e stoviglie;
iii) essere disponibile per tagliare verdure o ingredienti vari;
iv) sistemare i prodotti nelle dispense e occuparsi della pulizia di tutte le superfici.
Il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle retribuzioni maturate, delle ferie non godute, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR, del supplemento per il lavoro straordinario come previsto dal c.c.n.l. di settore e ha chiesto, per l'effetto, all'adito
Tribunale di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del ristorante “I Galli” di AL IN KA,
1 (P.I. senza regolare contratto, dal 08.05.2024 al 15.06.2024 con mansioni di P.IVA_1
“Lavapiatti”, livello VII del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente svolgeva il seguente orario di lavoro: - Sei giorni alla settimana, domeniche comprese;
- Dalle 10.30 alle 16.30 (turno Pranzo) - Dalle ore 16.30 alle 00.30 (Turno cena)
Per un totale di 48 ore settimanali circa;
- Accertare e dichiarare che la resistente è ad oggi inadempiente nel pagamento del Trattamento di Fine rapporto;
- Accertare e dichiarare che la resistente è ad oggi inadempiente nel pagamento delle retribuzioni a titolo di 13° e 14° mensilità a far data dall'instaurazione del rapporto lavorativo
E per l'effetto:
- condannare I Galli” di AL IN KA (P.I. in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in 91020 Petrosino, via dei Pescatori n. 19 a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 3.689,95 a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, ratei di 13ª mensilità e 14ª mensilità, indennità sostituiva del preavviso, delle ferie e dei permessi e non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
2. benché regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio Controparte_1 ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 19.2.2025.
3. La causa, istruita oralmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. La presente causa viene alla decisione del Tribunale al fine di dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa subordinata alle dipendenze di nonché, in caso di raggiunta prova in ordine alla suddetta Controparte_1 subordinazione, al fine di condannare quest'ultima al pagamento delle differenze retributive
Le domande azionate traggono, dunque, fondamento dall'asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 del codice civile.
Sul punto va evidenziato che l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Dalla lettura della norma si evince che l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo - è la
2 subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che detta soggezione è elemento essenziale e condicio sine qua non della subordinazione, precisando altresì che le direttive e gli ordini impartiti dal datore di lavoro al lavoratore devono essere puntuali, pregnanti ed assidui, così da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (cfr. sul punto, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che gli ulteriori caratteri del rapporto lavorativo – quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio,
l'osservanza di uno specifico orario, le modalità di erogazione della retribuzione – non hanno valore decisivo ai fini della prospettata natura subordinata del lavoro ma carattere sussidiario e funzione indiziaria tutte quelle volte in cui non sia agevole l'accertamento della eterodirezione a causa della peculiarità delle mansioni espletate (cfr. Cass. n. 4500/2007).
Va poi sottolineato che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n.
326/1996).
Premesso quanto sopra e dato atto della non operatività del principio di non contestazione in caso di contumacia (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 461; Cass. civ., 21 febbraio 2014, n. 4161), si osserva in ogni caso che dall'attività istruttoria compiuta è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e Controparte_1
Il teste ha infatti precisato: “il ricorrente ha lavorato per la convenuta. Abbiamo Testimone_1 iniziato a lavorare nello stesso periodo, giorno in più giorno in meno. Lui ha lavorato sino al mese di giugno. Ha terminato di lavorare qualche giorno prima rispetto a me (…) Il ristorante è a nome della moglie ma si occupa di tutto anche il marito. Il ricorrente riceveva le direttive anche da parte della moglie, la quale indicava al ricorrente le attività da compiere (…) I turni di lavoro venivano stabiliti da CP_1
in un foglio bianco (…)”; egli ha poi confermato che Controparte_1 Controparte_1 indicava al ricorrente le mansioni da svolgere quotidianamente e che per assentarsi
[...]
“occorreva chiedere il permesso ad entrambi”; ha esposto, da ultimo, che “Il ricorrente lavorava dalla
17:00 sino all'una”.
Anche ha dichiarato che “Il ricorrente lavorava per la convenuta. Vi Testimone_2 ha lavorato a partire dal me-se di maggio 2024 o forse aprile. Vi ha lavorato, forse, non ne sono sicura, per circa due mesi. La titolare stabiliva i turni di lavoro. C'era un foglio in cui venivano indicati i turni” e ha
3 risposto “si è vero” al seguente articolato di prova “Vero che i coniugi e Persona_1 [...] indicavano al sig. le mansioni di svolgere quotidianamente”; Controparte_1 Parte_1 essa, inoltre, ha precisato che “Il ricorrente lavorava Dalle 17:00 sino all'una. Ogni giorno. Vi era un giorno di chiusura”.
Tali dichiarazioni attestano la presenza di direttive, ancorché programmatiche, da parte della convenuta, nonché la sussistenza dei principali indici della subordinazione, quali la continuità della prestazione lavorativa per circa due mesi per sei giorni alla settimana e il rispetto di un orario di lavoro settimanale di circa 48 ore (dalle 17:00 alle 01:00 x 6 giorni).
In ogni caso, la veridicità delle allegazioni attoree può dirsi inoltre corroborata dalla condotta processuale della convenuta, non comparsa, senza giustificato motivo, all'udienza del 24.4.2025 fissata per l'interrogatorio formale.
Come noto, infatti, se la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta senza giustificato motivo, il giudice può - sulla base del proprio prudente apprezzamento - dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio (v. art. 232 c.p.c.).
Nella specie, tale ingiustificata condotta processuale ed il chiaro tenore delle prove testimoniali consentono di ritenere processualmente accertato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata dal 08.05.2024 al 15.06.2024, osservando un orario giornaliero, dalle 17:00 alle 01:00 per un totale di 48 ore settimanali.
Dall'intensità della prestazione lavorativa e dalla brevità del periodo oggetto del rapporto può ragionevolmente presumersi che il ricorrente non abbia effettivamente fruito delle ferie e permessi.
6. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provarne il pagamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci retributive richieste.
Venendo al quantum della pretesa creditoria azionata, occorre prendere in considerazione le tabelle e gli istituti contrattuali previsti dal CCNL per i dipendenti da aziende dei settori
4 pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, in tale sede applicabile - in relazione all'attività espletata dal ricorrente nell'ambito della ristorazione e del turismo - soltanto come parametro di riferimento ai fini dell'individuazione di una retribuzione equa e rispondente ai criteri di cui all'art. 36 Cost.
Invero, dall'attività istruttoria è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello settimo del CCNL allegato in ricorso - (appartengono a tale livello “i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti)” - per avere lo stesso compiuto lavori semplici di pulizia delle stoviglie. Il teste Testimone_1 ha dichiarato, infatti, che il “ricorrente svolgeva la mansione di lavapiatti;
Prestava le superiori attività, che mi vengono lette. Alle volte ha fatto pure l'aiuto cuoco. Ha tagliato alcune pietanze”; il teste
[...]
ha esposto che il “ricorrente faceva il lavapiatti”. Testimone_2
Tanto premesso, vanno certamente condivisi i conteggi elaborati dalla stessa parte ricorrente in quanto conformi ai parametri tabellari presti dal CCNL di settore agli artt. 161
e 163 e in quanto esenti da evidenti errori matematici. Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento della somma di € 3.689,95 a titolo di differenze retributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra lavoratore e datore e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) condanna, per le causali indicate in parte motivo, Controparte_1
, quale titolare della ditta “I GALLI” DI GALLO CHARMAINE RESHIKA, a
[...] corrispondere a la somma di € 3.689,95 oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi come per legge;
2) condanna , quale titolare della ditta “I GALLI” Controparte_1
DI GALLO CHARMAINE RESHIKA, alla rifusione delle spese di lite sostenute Per_2 dal ricorrente, che liquida in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Marsala, il 04/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
5 modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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