TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2209/2022 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Avv. ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni
PARTE ATTRICE contro in persona del l.r.p.t., con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. Controparte_1
14 (p.iva ) e per essa la mandataria di P.IVA_1 Controparte_2
seguito anche ) P.IVA in persona del l.r.p.t. società rappresentante, in regime di CP_3 P.IVA_2
stabilimento, per la gestione dei sinistri in di CP_1 Controparte_4
[...]
Avv. Saverio Salvan
PARTE CONVENUTA contro
- , nata a [...] il [...] e residente in [...]
81/6;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Controparte_6 P.IVA_3
Venezia San Marco, Cà Farsetti 4136,
Avv.
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per parte attrice
“ Accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. e/o del , in via Controparte_7 Controparte_6
solidale o concorrente o alternativa, nella causazione del sinistro de quo ed accertato e dichiarato, altresì, il diritto del Sig. al risarcimento del danno subito condannarsi gli odierni Parte_1
convenuti, in via solidale o concorrente o alternativa tra loro secondo le rispettive quote a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. come individuati in Parte_1
premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
A parziale revoca dell'ordinanza del 19.01.2023 si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Tes_1
2) Tes_1
3) Tes_1
4) Tes_1
5) “Vero che in data 9.08.2020 a ridosso della rotatoria tra la via Vallenari e via del Granoturco era presente vegetazione e sterpaglie che impedivano ai veicoli provenienti da via del Granoturco di avere una visuale su via Vallenari (direzione da Mestre a Tessera) come da foto che si rammostra al teste
(cfr. doc. 01 attoreo, foto n. 1 fascicolo fotografico allegato al rapporto di sinistro)”.
6) “Vero che in data 9.08.2020 la conformazione dell'immissione nella rotatoria da via Vallenari consentiva ai veicoli provenienti da ridetta via (direzione da Mestre a Tessera) - e che dovevano proseguire su via Vallenari – di entrare in rotonda senza deviare l'angolo di ingresso e di percorrere in modo rettilineo la rotonda stessa”.
7) “Vero che rendevo la dichiarazione che mi si rammostra (cfr. doc. 02) e che confermo in ogni sua parte”.
Si indica a teste il Sig. , residente in [...]. Testimone_2
8) “Vero che il nell'ottobre del 2022 ha provveduto a potare gli alberi presenti a Controparte_6 margine di via Vallenari/via del Granoturco come da foto che si mostra al teste (cfr. doc. 24)”.
pagina 2 di 15 9) “Vero che il Sig. ha proposto ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale di Parte_1
accertamento n. V./10083024S/2020 della Polizia Locale di e che, a seguito CP_6 dell'impugnazione, ha conservato tutti i punti sulla patente come da documentazione che si rammostra al teste (cfr. doc. 22)”.
10) AMMESSO
11) AMMESSO
12) Tes_1
13) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020, soffre di Parte_1 acufene sibilante (fischio) all'orecchio sinistro e che tale problematica gli impedisce, disturbandolo fortemente, il riposo notturno”.
14) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dell'acufene, riesce a dormire esclusivamente con un rumore in sottofondo e, pertanto, è costretto a mantenere accesa la televisione o ad ascoltare musica mediante delle cuffie auricolari per tutta la notte”.
15) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi del sonno provocati dall'acufene, è irritabile, nervoso, spossato e manifesta difficoltà nel mantenere l'attenzione”.
16) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi provocati dall'acufene manifesta problemi di concentrazione nello svolgimento della propria attività lavorativa di ingegnere”.
17) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 e Parte_1 dell'insorgenza di ipoacusia sinistra, svolge la propria attività lavorativa di ingegnere mantenendo sempre accesa la musica su una cuffietta auricolare che pone sull'orecchio sinistro per limitare i disturbi che l'acufene gli provoca attenuando così il fischio che gli provoca problemi di concentrazione”.
18) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi del sonno provocati dall'acufene, nei giorni lavorativi è costretto a riposare/dormire durante la pausa pranzo appoggiandosi alla propria scrivania ed utilizzando una cuffietta auricolare e la mascherina per gli occhi”.
19) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 e Parte_1 dell'insorgenza di ipoacusia sinistra, ha limitato gli incontri con parenti ed amici per il senso di vergogna causato dalle ridotte capacità uditive che lo affliggono e che gli impediscono di vivere serenamente i rapporti interpersonali”.
pagina 3 di 15 Si indicano i seguenti testimoni: sui capp. da 8) a 19) la Sig.ra residente in [...]
(VE) San Piero in Volta n. 260; sui capp. da 16) a 18) il Sig. residente in [...], Tes_4
via Perugia n. 23 ed il Sig. residente in [...]. Testimone_5
Si chiede sia disposta CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 volta ad accertare la responsabilità dell'occorso tenendo, altresì, in considerazione lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro ed in particolare la conformazione della rotatoria - con particolare riferimento all'ingresso afferente la via Vallenari (direzione da Mestre a Tessera) – e i limiti al campo di visibilità della via Vallenari per i veicoli provenienti da via del Granoturco.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” per Controparte_2
“NEL MERITO: per le causali esposte in corso di causa, in ragione della concorrente corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo, dichiararsi le somme già offerte e corrisposte a controparte per i rispettivi titoli di cui in atti come congrue e satisfattive in ordine a tutte le rispettive pretese attoree, con reiezione di ogni ulteriore domanda formulata dall'attore per i titoli di cui all'atto di citazione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
contenersi, in ogni caso, il risarcimento ex adverso preteso, detratti gli acconti già corrisposti, in termini di congruità e pertinenza nei limiti della prova raggiunta con riguardo all'an e al quantum e nei limiti della prova raggiunta con riguardo alla sola maggior pretesa responsabilità del responsabile civile Sig. CP_7
con conseguente non tenutezza dell'odierna compagnia a risarcire all'attore danni ritenuti
[...]
conseguenti ad accertati profili di responsabilità in capo al . Controparte_6
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze e le deduzioni istruttorie di cui alla II^ e III^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” per Controparte_6
“come in comparsa di costituzione e risposta, ed in via istruttoria come in memorie ex artt. 183, VI comma nn. 2 e 3”.
***
Con atto di citazione ha adito il Tribunale esponendo che: - il giorno 9.08.2020, alle Parte_1
ore 11.10 stava percorrendo via del Granoturco alla guida del veicolo Ford Focus, tg. CP_6
DS984VD, di sua proprietà assicurato con polizza Admiral n. 10000001822552; - che giunto alla rotatoria posta all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari, “arrestava la marcia al segnale di dare precedenza e, accertatosi che non sopraggiungessero veicoli, entrava nella rotatoria intenzionato ad uscire alla terza uscita (in via Vallenari, direzione Mestre)”; - che giunto in centro alla
pagina 4 di 15 rotatoria, il proprio veicolo veniva violentemente urtato alla fiancata sinistra - terzo centrale - dal motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto da e di proprietà di Controparte_7 [...]
, assicurato con polizza n. 295215634, il quale, “provenendo da via Vallenari CP_5 Controparte_1
bis ed intenzionato ad uscire sempre in via Vallenari, si immetteva a forte velocità nella rotatoria tagliandola ed andando ad impattare” contro il proprio veicolo;
- che è intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia Locale di - che il veicolo antagonista veniva sanzionato ex art. 141 co.1 CP_6
Codice della Strada perché “non era in grado di arrestare” il medesimo “tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità” nonché ex art. 141, co.3, in quanto “approssimandosi al crocevia non aveva moderato particolarmente la velocità”; - che , testimone oculare del sinistro, Testimone_2 rilasciava dichiarazione scritta del seguente tenore: “[…] mentre gettavo le spazzature nei cassonetti di fronte a casa, ho visto una moto, targata EP55505, arrivare a gran velocità, ed immettersi nella rotatoria senza rispettare il segnale di dare la precedenza, subito dopo udivo un forte rumore da urto tra veicoli […]” (doc. 02); - che sussiste altresì la responsabilità del per avere Controparte_6
“omesso di manutenere il verde (sterpaglie) presente a ridosso della rotatoria e che impediva ai veicoli provenienti da via del Granoturco di avere una visuale dei veicoli provenienti da via Vallenari, ma soprattutto per la conformazione della rotatoria – ed in particolare della corsia di immissione di via
Vallenari - che consentiva ai veicoli che si immettevano di mantenere una traiettoria rettilinea e di non rallentare affatto prima dell'immissione, esattamente quanto verificatosi nella presente fattispecie”, come comprovato dal contenuto della dichiarazione prodotta sub doc. 3; - che pertanto il predetto dovrà rispondere delle conseguenze del sinistro ai sensi degli artt. 2051 oppure 2043 c.c.. CP_6
- che a causa dell'urto il proprio veicolo “riportava danni materiali come raffigurati nelle fotografie allegate alla relazione della Polizia (cfr. doc. 01) e veniva successivamente rottamato con aggravio di spese a carico del Sig. (doc. 05)”; - che va risarcita “la somma di € 500,00 – o la diversa Pt_1
somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia - a titolo di FRAM, così come stabilisce la stessa
Suprema Corte in casi analoghi”; - di avere riportato a seguito del sinistro lesioni personali che venivano riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, rimanendo “in stato di malattia, come da documentazione medica che si produce sub doc. 06”; - di essere stato sottoposto a visita medico-legale da parte del Dott. il quale ha accertato un periodo di “inabilità Persona_1
lavorativa assoluta 3 giorni;
danno biologico I.T.P. al 75% per 20 gg;
I.T.P. al 50% per 30 gg;
I.T.P. al 25% per 40 gg;
invalidità permanente pari al 5% quale danno all'integrità biologica del soggetto”;
- di avvertire “tutt'ora trattandosi di postumi permanenti, sofferenze fisiche consistenti in: persistere delle cervico-dorso-lombalgie con relativa impotenza funzionale nei movimenti di collo e schiena a cui si associano artromialgie si spalla sinistra nonché persistenza di acufene sibilante, come un fischio,
pagina 5 di 15 all'orecchio di sinistra, che si percepisce di più la notte, nel silenzio, tanto da impedirgli, disturbando fortemente, il riposo notturno, come accertato dal Dott. , oltre che un livello di sofferenza di Per_1
grado medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico;
- che i postumi riportati hanno avuto
“ripercussioni non solo nelle abitudini di vita del Sig. , ma anche nello svolgimento delle Pt_1 prestazioni lavorative”; - di avere sostenuto “esborsi per spese mediche e visite specialistiche pari ad €
1.274,54 (doc. 08), comprensive anche del costo relativo alla visita medico legale stragiudiziale, necessaria ed indispensabile per conoscere la natura e l'entità delle lesioni riportate”; - che “andrà, altresì, rifusa una somma da liquidarsi in via equitativa e comunque quantificata in € 300,00 a titolo di spese per viaggi e varie ovvero per tutte quelle spese (benzina, parcheggi, pedaggi, ecc.) che, seppur non documentate e difficilmente documentabili, secondo l'id quod plerumque accidit, il danneggiato sostiene durante tutto il corso della malattia per recarsi alle visite di controllo e alle terapie”, oltre al
“danneggiamento del telefono cellulare e del seggiolino per bambini presenti all'interno dell'abitacolo
(doc. 09) dovendo acquistarlo nuovamente (doc. 10)”; - di avere inviato “le rituali richieste risarcitorie (docc. 11 e 12)” e di avere ottenuto, dopo essere stato sottoposto a visita medico legale
(doc. 13), la corresponsione dell'importo “di € 1.121,00 per le lesioni (doc. 14) ed € 750,00 per i danni materiali (doc. 15)”, trattenuti a titolo d'acconto (doc. 16), stante l'asserito concorso nella causazione del sinistro nella misura del 70%, in ragione del quale quest'ultima decurtava il risarcimento in misura corrispondente;
- che al contrario il nulla riconosceva poiché “l'asfalto era in Controparte_6
ottime condizioni, al pari della segnaletica orizzontale e verticale;
non vi erano ostacoli alla visibilità come si evince dalle foto del verbale e dalle altre foto portate” (doc. 18)”; - che stante la mancata definizione della controversia in via stragiudiziale e non avendo avuto successo la negoziazione assistita, si è reso necessario adire il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita in persona del l.r.p.t. Controparte_8
deducendo: - di essere mandataria di (convenuta quale assicurazione R.C.A. del Controparte_1
motociclo Honda CB500F, tg. EP55505), in forza di reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c. conferito in forza di “Convenzione CARD” sottoscritta da entrambe le Compagnie assicurative (doc. 1), assumendo, dunque, la difesa in nome e per conto di “in tutte le cause promosse Controparte_1 nei confronti della stessa” e con l'effetto che “ogni esborso connesso all'emananda sentenza dovrà esser posto a [proprio]carico ..”; - nel merito, la “rilevante responsabilità” dell'odierno attore nella causazione del sinistro per “essersi inserito all'interno della rotonda non rispettando la precedenza, urtando il veicolo di controparte” come emergente anche dal rapporto di sinistro stradale nel quale è dato leggersi che il predetto “è stato sanzionato proprio per accertata violazione del disposto di cui all'art. 145/4 comma C.d.S. in quanto “nell'impegnare l'intersezione, con prescrizione di apposito
pagina 6 di 15 segnale, ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti””, circostanza “omessa” nella ricostruzione del sinistro effettuata da controparte;
- che è rilevante ai fini della determinazione del concorso di responsabilità la “conoscenza” della rotatoria da parte dell'attore il quale risiede “nelle vicinanze” della suddetta;
- che va riconosciuto un concorso di responsabilità dell'attore dunque nella misura del 70%; - che le somme già riconosciute sono da ritenersi satisfattive e null'altro risulta ulteriormente dovuto, come da conclusioni rassegnate.
Si è costituito il contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dall'attore Controparte_6
e deducendo l'insussistenza di alcuna propria responsabilità, non dimostrata, né in ogni caso evincibile dal tenore della “comunicazione del , a firma dell'Ing. , prodotta da Controparte_6 Per_2 controparte sub 3”, ove viene evidenziato altresi' “come non sussista alcuna norma che imponga una diversa deviazione della traiettoria in attraversamento del nodo, non essendo imposti dalla normativa di settore vincoli progettuali”, dandosi atto della “bontà delle opere realizzate e la attribuibilità del sinistro a “comportamenti indisciplinati degli automobilisti””; chiedendo il rigetto della domanda, stante l'esclusiva responsabilità dell'attore per il sinistro, accaduto in luogo ove “l'asfalto era in ottime condizioni, ed era presente segnaletica sia orizzontale che verticale che preavvisava sia della presenza della rotonda che del dovere di dare la precedenza in immissione”, né vi era “alcun ostacolo alla visibilità”.
Alla prima udienza del 7.7.2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_5
venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ai quali seguiva il deposito delle rispettive memorie.
Sono state espletate orali e disposta C.T.U. medico legale (dott. ). Persona_3
Riassegnata la causa allo scrivente Giudice in conseguenza di variazione tabellare interna al Tribunale
e rigettate le istanze di modifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In esito all'udienza del 10.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Preliminarmente, si rileva che il contraddittorio è ritualmente costituito nei confronti di
[...]
rappresentante, in regime di stabilimento in Italia di Controparte_2 CP_3 [...]
( , quale mandataria di in forza di Controparte_4 CP_4 Parte_2
mandato irrevocabile di rappresentanza alla stessa conferito ex art. 77 c.p.c. giusta Convezione tra pagina 7 di 15 Imprese di Assicurazione per il risarcimento diretto e dei terzi trasportati CARD ex artt. 141 e 149 Dec. lgs. 209/2005 dalle stesse stipulato (doc. 1) (cfr. sentenza n. 20408/2016 della Corte di Cassazione); né vi sono contestazioni sul punto.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla dinamica, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, è emerso che alle ore 11.10 circa, del giorno 9.8.2020, sulla rotatoria posta all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari in CP_6
si è verificato un sinistro che ha coinvolto l'autovettura Ford Focus, targata DS984VD, di proprietà e condotta da ed il motociclo Honda CB500F, targato EP55505, condotto da Parte_1 CP_7
e di proprietà di . In particolare, dal rapporto redatto dalla Polizia locale
[...] Controparte_5
intervenuta nei luoghi decorsi circa 25 minuti dal fatto, emerge che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” e che “erano visibili pero' tracce di abrasioni del manto stradale causate dal veicolo B [motociclo], per una lunghezza di m.
0.15” e che “fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”; né risultano posizionate utilmente telecamere. L'autovettura Ford Focus risultava inoltre già rimossa all'arrivo dei Carabinieri, il motociclo si trovava invece nella posizione statica assunta in seguito al sinistro, come da documentazione fotografica dimessa.
Dall'esame della prova testimoniale è emersa la presenza di soggetto, Testimone_2
qualificatosi come vicino di casa dell'odierno attore (“ADR: io conoscevo di vista il poiché Pt_1 in quella zona abitiamo in pochi. Quindi ci limitavamo a salutarci come vicini di casa”), non identificato dalla Polizia locale intervenuta, il quale ha dichiarato di essere stato “presente al momento dei fatti” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.4.2023 “Ero fuori di casa, davanti alla porta, perché stavo andando a buttare l'immondizia e stavo fumando”) il quale interrogato sui capitoli ammessi ha risposto come segue: cap. 1) “Vero che il giorno 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, il Sig. , si trovava in Parte_1
località Venezia (VE) e stava percorrendo via del Granoturco alla guida del veicolo Ford Focus, tg.
DS984VD, di sua proprietà”; “Si è vero, l'ho visto coi miei occhi perché passava davanti a casa mia”. cap. 2) “Vero che nell'occasione di cui al cap. sub 1), il signor , giunto alla rotatoria posta Pt_1 all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari, arrestava la marcia al segnale di dare precedenza e, accertatosi che non sopraggiungessero veicoli, entrava nella rotatoria per uscire alla terza uscita (in via Vallenari, direzione Mestre)”; “Si è vero, l'ho posso riferire perché ero distante circa 10 metri, il bidone dell'immondizia infatti è collocato a distanza di circa 10 metri dalla rotatoria.
L'ho visto direttamente. Ho visto che si è fermato per dare la precedenza e in quel momento non
c'erano altri veicoli presenti”.
pagina 8 di 15 cap. 3) “Vero che in data 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, il veicolo del Sig. dopo Parte_1
essersi immesso nella rotatoria di cui al cap. sub 2) e giunto in centro alla stessa, veniva urtato alla fiancata sinistra - terzo centrale - dal motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto dal Sig.
e di proprietà della Sig.ra ”; “Io ho visto che, quando il Controparte_7 Controparte_5 Pt_1
aveva già intrapreso la rotatoria trovandosi al centro della stessa, era sopraggiunta una moto. Non ho visto l'impatto perché la mia visuale era ostacolata dagli alberi. Ho solo sentito il rumore dello scontro”. cap. 4) “Vero che il motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto dal Sig. in Controparte_7
data 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, percorreva via Vallenari (da Mestre direzione Tessera) e si immetteva nella rotatoria a forte velocità e senza rispettare il segnale di dare precedenza e, intenzionato ad uscire sempre in via Vallenari, tagliava la rotatoria andando ad impattare contro il veicolo di proprietà del Sig. (Ford Focus, tg. DS984VD)”; “La moto si immetteva a forte Pt_1
velocità sulla rotatoria senza dare la precedenza. Immagino e presumo che il motociclista, non avendo rallentato, volesse attraversare la rotatoria proseguendo dritto”.
Il teste di parte convenuta operatore di polizia locale, ha dichiarato quanto Testimone_6
segue:
- “ .. l'impatto è avvenuto tra l'anteriore frontale della moto e la parte centrale della fiancata sinistra dell'auto. Ho eseguito io il rilievo doc. 6 che mi viene rammostrato. Il punto d'urto è collocato oltre
l'immissione da via del Granturco e verso l'uscita dalla rotatoria a favore di via Gobbi. L'urto frontale della moto con la fiancata dell'auto è il punto d'incrocio delle traiettorie dei due veicoli e dunque la moto aveva già impegnato verosimilmente la rotatoria al momento dell'impatto. Questo senza entrare nel merito della velocità dei veicoli. Non c'erano segni di frenata sull'asfalto e non sono in grado di accertare la velocità dei veicoli alla luce dei danni rilevati sui veicoli medesimi”.
Ha dichiarato inoltre che “Da quanto abbiamo constatato non c'erano testimoni del sinistro. Quando siamo arrivati in loco c'era già l'ambulanza per il soccorso del motociclista. E mi pare che in quell'occasione ci fosse un'altra persona ma non ricordo esattamente. In ogni caso, a nostra richiesta, non si è qualificato come testimone” e confermato che il sinistro è “avvenuto in condizioni di ottima visibilità, con scarso traffico, fondo asciutto e in orario diurno”.
Il teste di parte convenuta operatore di polizia locale, parimenti intervenuto per i Testimone_7 rilievi del sinistro oggetto di causa, ha riferito di non essere in grado di riferire “se il motociclo avesse già impegnato la rotatoria quando il a sua volta era entrato nella rotatoria medesima” e Pt_1 confermato che “L'impatto è avvenuto tra la parte frontale della moto e il fianco sinistro centrale
pagina 9 di 15 dell'auto”, oltre alla circostanza di non avere “individuato testimoni” nonché le circostanze inerenti le condizioni dei luoghi sopra riportate.
Pertanto dagli elementi acquisiti:
- l'impatto è avvenuto tra l'anteriore frontale del motociclo e la fiancata sinistra dell'auto;
- il punto d'urto è collocato “al centro della rotatoria” secondo il teste dell'attore; oltre l'immissione da via del Granturco “verso l'uscita dalla rotatoria a favore di via Gobbi” secondo il teste di parte convenuta - circostanza che induce a ritenere che il motociclo avesse già Testimone_6 impegnato la rotatoria al momento dell'impatto;
- non sono risultate visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti;
- sono risultate visibili tuttavia tracce di abrasioni del manto stradale causate dal motociclo, per una lunghezza di m. 0.15;
- vi erano condizioni di ottima visibilità, scarso traffico, fondo asciutto ed orario diurno;
- non è emersa la specifica velocità dei veicoli;
- non sono stati rinvenuti testimoni che abbiano saputo riferire in merito al momento dell' impatto.
Dai predetti elementi, non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, né pertanto stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nella determinazione dell'evento.
La testimonianza di - il quale ha riferito elementi di tipo generico e valutativo (“La Testimone_2
moto si immetteva a forte velocità sulla rotatoria senza dare la precedenza. Immagino e presumo che il motociclista, non avendo rallentato, volesse attraversare la rotatoria proseguendo dritto”) - non depone, in carenza di elementi oggettivi ed estrinseci di univoco significato (quali, in primo luogo, quelli desumibili dal punto di impatto tra i due mezzi avvenuto tra l'anteriore frontale del motociclo e la fiancata sinistra dell'auto), nel senso di ritenere il conduttore del motociclo esclusivamente responsabile del sinistro, né l'attore ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare lo scontro avvedendosi tempestivamente dell'arrivo della moto.
Indimostrata rimane poi la tesi della convenuta in base alla quale il sinistro sarebbe stato causato dal mancato rispetto della precedenza da parte del al momento dell'ingresso nella rotatoria. Pt_1
Quanto all'irrogazione ad entrambi i conducenti di sanzioni amministrative, si osserva che per principio generale i verbali redatti da pubblici ufficiali, come noto, fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre la medesima efficacia non assiste i giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, i quali pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento (in tal senso
Cass. 3 giugno 1999, n. 5435).
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, alla luce del predetto contesto fattuale di riferimento neppure le contravvenzioni - emesse dai verbalizzanti non presenti al momento del sinistro (perché arrivati sui luoghi all' incirca 25 minuti dopo), aventi oggetto la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione e non implicanti l'accertamento delle responsabilità del fatto per cui è causa né il nesso causale rispetto all'evento - sono dirimenti.
Non può che farsi ricorso, di conseguenza, alla presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054
c.c. comma II, ed affermare la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo (cfr. tra le altre, Cass. n. 18631/2015 secondo cui “... la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054, secondo comma cod. civ. a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso”).
Del tutto indimostrata è poi la responsabilità causale del non di per sé evincibile, Controparte_6
in carenza di ulteriori elementi, dal complessivo tenore della comunicazione (doc. 3) intercorsa tra il
Dirigente Ing. e l'attore, limitandosi il primo a riferire di avere, insieme ai tecnici del Per_2
“lavorato sulla segnaletica stradale” al fine di modificare l'angolo d'ingresso da via CP_6
Vallenari e ridurre la velocità d'immissione delle auto sulla stessa;
provveduto alla “pulizia della sterpaglia che riduceva la visuale dei veicoli in uscita da via del Granoturco..” nonché, evidenziato il rispetto delle normative tecniche regolanti la conformazione della rete viaria ed i comportamenti
“indisciplinati” degli automobilisti responsabili di condotte pericolose.
Accertata dunque la pari responsabilità dei veicoli coinvolti in ordine al sinistro di causa, è necessario ora verificare la fondatezza delle domande attoree con riferimento ai danni-conseguenza richiesti.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attore chiede in primo luogo il risarcimento del danno conseguente alla lesione della salute (danno biologico).
Come noto esso è definito dall'art. 139 comma 2 dec. lgs. 205/2009 ai sensi del quale “..per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito..”
Si prendono come riferimento le risultanze della C.T.U. medico-legale redatta del dott. le Persona_3
quali sono congrue ed adeguatamente motivate in relazione al caso di specie in quanto fondate su una ricostruzione puntuale dei postumi lesivi e su persuasive considerazioni medico-legali immuni da vizi logici.
pagina 11 di 15 Il Consulente, all'esito delle indagini svolte, ha individuato i seguenti effetti lesivi derivanti dal sinistro oggetto di causa: “-Trauma contusivo cranico con concussione cocleare sinistra ed evidenza strumentale di transitoria ipoacusia;
-Trauma contusivo al rachide cervicale, con evidenza alla TC nell'immediatezza dell'accaduto di una rettilineizzazione della fisiologica lordosi con atteggiamento di sfumata inversione a livello C4-C5, su di un rachide già gravato da preesistente patologia degenerativa di natura spondilo-artrosica; -Trauma contusivo alla spalla sinistra (in soggetto destrimane) con successiva evidenza all'indagine ecotomografica di borsite posttraumatica della borsa sottoacromion-deltoidea”.
Pertanto, le lesioni alla persona causalmente imputabili al sinistro, secondo le risultanze delle operazioni peritali, possono stabilirsi nella seguente misura: - danno biologico permanente nella misura percentuale del 3.5% (tre e mezzo per cento); - il Danno Biologico Temporaneo può essere così frazionato: - Totale di 33 giorni;
Parziale al 75%, 15 (quindici) giorni;
- Parziale al 50%, 20 (venti) giorni;
- Parziale al 25%, 25 (venticinque) giorni con “grado di sofferenza, per quanto di competenza valutativa riferita alle competenze di natura medico-legale [che] può essere stimato come medio per il periodo di malattia/convalescenza, lieve/medio avendo per riferimento il grado percentualistico della permanente”, senza necessità di alcun tipo di assistenza.
Il danno non patrimoniale, nell'ipotesi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con DECRETO 16.7. 2024 (G.U. Serie
Generale n.173 del 25-07-2024) ovvero nella sua più recente formulazione, giacché in tale materia “il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso” (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
La circostanza che il danno abbia coinvolto piu' distretti corporei e la conseguente incidenza sull' espletamento delle normali attività quotidiane induce lo scrivente ad operare una valutazione in via equitativa che si assesta su valori corrispondenti al 4% per il danno biologico permanente, per un importo (attualizzato) di € 4.088,55 (anni 44 al momento del fatto).
Quanto all' invalidità temporanea si liquidano i seguenti importi (attualizzati):
Invalidità al 100% (33 giorni) € 1.299, 21
Invalidità parziale al 75% (15 giorni) € 442,91
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) € 393,70
Invalidità temporanea parziale al 25% (25 giorni) € 246,06
Totale danno biologico temporaneo € 2.381, 88
pagina 12 di 15 Totale danno biologico € 6.470, 43
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, deve osservarsi che l'art. 139, co. 3,
d.lgs. 209/2005 prevede che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche". Dunque, nelle ipotesi, quale quella che ricorre nel caso che ci occupa, in cui debba applicarsi l'art. 139 c. ass. e si faccia questione di danno morale, viene in rilievo la c.d. personalizzazione prevista dalla norma testé citata.
Il danneggiato deve allegare e provare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni: cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Nel caso di specie l'accertato livello di sofferenza soggettiva induce a riconoscere tale voce di danno, liquidandola in via equitativa in misura pari al 5% del danno biologico per complessivi attualizzati €
6.793, 95.
Vanno riconosciute spese mediche per complessivi € 786,54 pari all'attualità a € 887,33 oltre al costo della perizia medico legale redatta stragiudizialmente (dott. per € 488, 00 attualizzati ad € Per_1
540, 29 (in totale € 1.427, 62).
Si rigettano le ulteriori domande risarcitorie per carenza di idonea allegazione e prova, ivi inclusa la domanda di risarcimento dei danni materiali al mezzo, né essendo stata dimostrata l' antieconomicità della riparazione.
Si rigettano le domande di riconoscimento della somma di € 300,00 “a titolo di spese per viaggi” ed esborsi connessi (“benzina, parcheggi, pedaggi, ecc.”) perché trattasi di esborsi non provati e descritti in maniera generica;
del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno pari alla somma conseguente agli esborsi dovuti al “danneggiamento del telefono cellulare e del seggiolino per bambini presenti all'interno dell'abitacolo (doc. 09)” che l'attore avrebbe dovuto “nuovamente” acquistare, perché non dimostrati neppure all'esito dell'esame della documentazione prodotta, avente ad oggetto una fotografia della parte posteriore di un telefono cellulare e n. 2 scontrini dai quali non è dato evincersi a quale spesa siano specificamente riferiti, né essendo sufficiente a tale fine la testimonianza di , che ha genericamente riferito in merito al “danneggiamento” dei predetti oggetti Tes_3 presenti nell'autoveicolo.
pagina 13 di 15 Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma di € 6.793, 95; a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.427, 62.
In ragione del concorso di colpa al 50% le suddette somme vanno dimezzate. Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma di € 3.396, 97, a titolo di danno patrimoniale di € 713,81.
Va detratta la somma di € 1.121,00 percepita a mezzo assegno, in data 23.4.2021, “per le lesioni”
(danno non patrimoniale) (doc. 14) ed € 705,00, in data 25.2.2021 “per i danni materiali (doc. 15)”, trattenuti a titolo d'acconto (doc. 16).
Attualizzate le suddette somme sono pari rispettivamente a € 1.241,59 e € 780,85 e vanno detratte dalle somme liquidate.
Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma liquidata all'attualità di € 2.155, 38; nulla a titolo di danno patrimoniale considerata l'esaustività della somma già corrisposta.
Decorrono interessi compensativi, al saggio legale da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (23.4.2021), sull'intero capitale (€ 3.396, 97) rivalutato anno per anno;
per il periodo che va dal pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
Le spese di lite vengono liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, valori medi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base delle somme liquidate) così per €
2.552, 00; vengono compensate per metà tra l' attore e i convenuti e Controparte_5
poste a carico di questi ultimi per la rimanente metà. Controparte_2
Stante la soccombenza dell'attore nei confronti del le spese di lite sostenute da Controparte_6 quest'ultimo vengono poste a carico del primo e liquidate come da parte dispositiva secondo i parametri sopra indicati.
Le spese di C.T.U. vengono poste al 50% a carico dell'attore ed il rimanente 50% a carico dei convenuti e Controparte_5 Controparte_2
Le spese di C.T.P. dell'attore vanno poste a carico delle predette parti convenute per metà e compensate per la rimanente metà.
P.Q.M.
parzialmente accogliendo la domanda di risarcimento del danno formulata da , Parte_1
- condanna per le causali di cui in motivazione e Controparte_5 [...]
n persona del l.r.p.t., in solido tra di loro, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 2.155, 38 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
pagina 14 di 15 - rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_6
p.t.;
- liquida per onorari le spese di lite in € 2.552, 00 oltre accessori come per legge, compensando le stesse per metà tra , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., e ponendo la rimanente metà a carico dei predetti convenuti in
[...]
solido, con distrazione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_6
in persona del p.t. liquidate per onorari nella somma di € 2.552, 00 oltre accessori come per CP_9
legge.
- Pone le spese di C.T.U. al 50% a carico dell'attore ed il rimanente 50% a carico dei convenuti
[...]
e CP_5 Controparte_10 di C.T.P. dell'attore a carico delle predette parti convenute per metà e compensate per la
[...]
rimanente metà.
Si comunichi.
Venezia, lì 1.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2209/2022 promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Avv. ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni
PARTE ATTRICE contro in persona del l.r.p.t., con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. Controparte_1
14 (p.iva ) e per essa la mandataria di P.IVA_1 Controparte_2
seguito anche ) P.IVA in persona del l.r.p.t. società rappresentante, in regime di CP_3 P.IVA_2
stabilimento, per la gestione dei sinistri in di CP_1 Controparte_4
[...]
Avv. Saverio Salvan
PARTE CONVENUTA contro
- , nata a [...] il [...] e residente in [...]
81/6;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Controparte_6 P.IVA_3
Venezia San Marco, Cà Farsetti 4136,
Avv.
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per parte attrice
“ Accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. e/o del , in via Controparte_7 Controparte_6
solidale o concorrente o alternativa, nella causazione del sinistro de quo ed accertato e dichiarato, altresì, il diritto del Sig. al risarcimento del danno subito condannarsi gli odierni Parte_1
convenuti, in via solidale o concorrente o alternativa tra loro secondo le rispettive quote a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. come individuati in Parte_1
premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
A parziale revoca dell'ordinanza del 19.01.2023 si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Tes_1
2) Tes_1
3) Tes_1
4) Tes_1
5) “Vero che in data 9.08.2020 a ridosso della rotatoria tra la via Vallenari e via del Granoturco era presente vegetazione e sterpaglie che impedivano ai veicoli provenienti da via del Granoturco di avere una visuale su via Vallenari (direzione da Mestre a Tessera) come da foto che si rammostra al teste
(cfr. doc. 01 attoreo, foto n. 1 fascicolo fotografico allegato al rapporto di sinistro)”.
6) “Vero che in data 9.08.2020 la conformazione dell'immissione nella rotatoria da via Vallenari consentiva ai veicoli provenienti da ridetta via (direzione da Mestre a Tessera) - e che dovevano proseguire su via Vallenari – di entrare in rotonda senza deviare l'angolo di ingresso e di percorrere in modo rettilineo la rotonda stessa”.
7) “Vero che rendevo la dichiarazione che mi si rammostra (cfr. doc. 02) e che confermo in ogni sua parte”.
Si indica a teste il Sig. , residente in [...]. Testimone_2
8) “Vero che il nell'ottobre del 2022 ha provveduto a potare gli alberi presenti a Controparte_6 margine di via Vallenari/via del Granoturco come da foto che si mostra al teste (cfr. doc. 24)”.
pagina 2 di 15 9) “Vero che il Sig. ha proposto ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale di Parte_1
accertamento n. V./10083024S/2020 della Polizia Locale di e che, a seguito CP_6 dell'impugnazione, ha conservato tutti i punti sulla patente come da documentazione che si rammostra al teste (cfr. doc. 22)”.
10) AMMESSO
11) AMMESSO
12) Tes_1
13) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020, soffre di Parte_1 acufene sibilante (fischio) all'orecchio sinistro e che tale problematica gli impedisce, disturbandolo fortemente, il riposo notturno”.
14) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dell'acufene, riesce a dormire esclusivamente con un rumore in sottofondo e, pertanto, è costretto a mantenere accesa la televisione o ad ascoltare musica mediante delle cuffie auricolari per tutta la notte”.
15) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi del sonno provocati dall'acufene, è irritabile, nervoso, spossato e manifesta difficoltà nel mantenere l'attenzione”.
16) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi provocati dall'acufene manifesta problemi di concentrazione nello svolgimento della propria attività lavorativa di ingegnere”.
17) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 e Parte_1 dell'insorgenza di ipoacusia sinistra, svolge la propria attività lavorativa di ingegnere mantenendo sempre accesa la musica su una cuffietta auricolare che pone sull'orecchio sinistro per limitare i disturbi che l'acufene gli provoca attenuando così il fischio che gli provoca problemi di concentrazione”.
18) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 ed a causa Parte_1 dei problemi legati ai disturbi del sonno provocati dall'acufene, nei giorni lavorativi è costretto a riposare/dormire durante la pausa pranzo appoggiandosi alla propria scrivania ed utilizzando una cuffietta auricolare e la mascherina per gli occhi”.
19) “Vero che il Sig. , a seguito del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 e Parte_1 dell'insorgenza di ipoacusia sinistra, ha limitato gli incontri con parenti ed amici per il senso di vergogna causato dalle ridotte capacità uditive che lo affliggono e che gli impediscono di vivere serenamente i rapporti interpersonali”.
pagina 3 di 15 Si indicano i seguenti testimoni: sui capp. da 8) a 19) la Sig.ra residente in [...]
(VE) San Piero in Volta n. 260; sui capp. da 16) a 18) il Sig. residente in [...], Tes_4
via Perugia n. 23 ed il Sig. residente in [...]. Testimone_5
Si chiede sia disposta CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro verificatosi in data 9.08.2020 volta ad accertare la responsabilità dell'occorso tenendo, altresì, in considerazione lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro ed in particolare la conformazione della rotatoria - con particolare riferimento all'ingresso afferente la via Vallenari (direzione da Mestre a Tessera) – e i limiti al campo di visibilità della via Vallenari per i veicoli provenienti da via del Granoturco.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” per Controparte_2
“NEL MERITO: per le causali esposte in corso di causa, in ragione della concorrente corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo, dichiararsi le somme già offerte e corrisposte a controparte per i rispettivi titoli di cui in atti come congrue e satisfattive in ordine a tutte le rispettive pretese attoree, con reiezione di ogni ulteriore domanda formulata dall'attore per i titoli di cui all'atto di citazione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
contenersi, in ogni caso, il risarcimento ex adverso preteso, detratti gli acconti già corrisposti, in termini di congruità e pertinenza nei limiti della prova raggiunta con riguardo all'an e al quantum e nei limiti della prova raggiunta con riguardo alla sola maggior pretesa responsabilità del responsabile civile Sig. CP_7
con conseguente non tenutezza dell'odierna compagnia a risarcire all'attore danni ritenuti
[...]
conseguenti ad accertati profili di responsabilità in capo al . Controparte_6
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze e le deduzioni istruttorie di cui alla II^ e III^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” per Controparte_6
“come in comparsa di costituzione e risposta, ed in via istruttoria come in memorie ex artt. 183, VI comma nn. 2 e 3”.
***
Con atto di citazione ha adito il Tribunale esponendo che: - il giorno 9.08.2020, alle Parte_1
ore 11.10 stava percorrendo via del Granoturco alla guida del veicolo Ford Focus, tg. CP_6
DS984VD, di sua proprietà assicurato con polizza Admiral n. 10000001822552; - che giunto alla rotatoria posta all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari, “arrestava la marcia al segnale di dare precedenza e, accertatosi che non sopraggiungessero veicoli, entrava nella rotatoria intenzionato ad uscire alla terza uscita (in via Vallenari, direzione Mestre)”; - che giunto in centro alla
pagina 4 di 15 rotatoria, il proprio veicolo veniva violentemente urtato alla fiancata sinistra - terzo centrale - dal motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto da e di proprietà di Controparte_7 [...]
, assicurato con polizza n. 295215634, il quale, “provenendo da via Vallenari CP_5 Controparte_1
bis ed intenzionato ad uscire sempre in via Vallenari, si immetteva a forte velocità nella rotatoria tagliandola ed andando ad impattare” contro il proprio veicolo;
- che è intervenuta sul luogo del sinistro la Polizia Locale di - che il veicolo antagonista veniva sanzionato ex art. 141 co.1 CP_6
Codice della Strada perché “non era in grado di arrestare” il medesimo “tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità” nonché ex art. 141, co.3, in quanto “approssimandosi al crocevia non aveva moderato particolarmente la velocità”; - che , testimone oculare del sinistro, Testimone_2 rilasciava dichiarazione scritta del seguente tenore: “[…] mentre gettavo le spazzature nei cassonetti di fronte a casa, ho visto una moto, targata EP55505, arrivare a gran velocità, ed immettersi nella rotatoria senza rispettare il segnale di dare la precedenza, subito dopo udivo un forte rumore da urto tra veicoli […]” (doc. 02); - che sussiste altresì la responsabilità del per avere Controparte_6
“omesso di manutenere il verde (sterpaglie) presente a ridosso della rotatoria e che impediva ai veicoli provenienti da via del Granoturco di avere una visuale dei veicoli provenienti da via Vallenari, ma soprattutto per la conformazione della rotatoria – ed in particolare della corsia di immissione di via
Vallenari - che consentiva ai veicoli che si immettevano di mantenere una traiettoria rettilinea e di non rallentare affatto prima dell'immissione, esattamente quanto verificatosi nella presente fattispecie”, come comprovato dal contenuto della dichiarazione prodotta sub doc. 3; - che pertanto il predetto dovrà rispondere delle conseguenze del sinistro ai sensi degli artt. 2051 oppure 2043 c.c.. CP_6
- che a causa dell'urto il proprio veicolo “riportava danni materiali come raffigurati nelle fotografie allegate alla relazione della Polizia (cfr. doc. 01) e veniva successivamente rottamato con aggravio di spese a carico del Sig. (doc. 05)”; - che va risarcita “la somma di € 500,00 – o la diversa Pt_1
somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia - a titolo di FRAM, così come stabilisce la stessa
Suprema Corte in casi analoghi”; - di avere riportato a seguito del sinistro lesioni personali che venivano riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, rimanendo “in stato di malattia, come da documentazione medica che si produce sub doc. 06”; - di essere stato sottoposto a visita medico-legale da parte del Dott. il quale ha accertato un periodo di “inabilità Persona_1
lavorativa assoluta 3 giorni;
danno biologico I.T.P. al 75% per 20 gg;
I.T.P. al 50% per 30 gg;
I.T.P. al 25% per 40 gg;
invalidità permanente pari al 5% quale danno all'integrità biologica del soggetto”;
- di avvertire “tutt'ora trattandosi di postumi permanenti, sofferenze fisiche consistenti in: persistere delle cervico-dorso-lombalgie con relativa impotenza funzionale nei movimenti di collo e schiena a cui si associano artromialgie si spalla sinistra nonché persistenza di acufene sibilante, come un fischio,
pagina 5 di 15 all'orecchio di sinistra, che si percepisce di più la notte, nel silenzio, tanto da impedirgli, disturbando fortemente, il riposo notturno, come accertato dal Dott. , oltre che un livello di sofferenza di Per_1
grado medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico;
- che i postumi riportati hanno avuto
“ripercussioni non solo nelle abitudini di vita del Sig. , ma anche nello svolgimento delle Pt_1 prestazioni lavorative”; - di avere sostenuto “esborsi per spese mediche e visite specialistiche pari ad €
1.274,54 (doc. 08), comprensive anche del costo relativo alla visita medico legale stragiudiziale, necessaria ed indispensabile per conoscere la natura e l'entità delle lesioni riportate”; - che “andrà, altresì, rifusa una somma da liquidarsi in via equitativa e comunque quantificata in € 300,00 a titolo di spese per viaggi e varie ovvero per tutte quelle spese (benzina, parcheggi, pedaggi, ecc.) che, seppur non documentate e difficilmente documentabili, secondo l'id quod plerumque accidit, il danneggiato sostiene durante tutto il corso della malattia per recarsi alle visite di controllo e alle terapie”, oltre al
“danneggiamento del telefono cellulare e del seggiolino per bambini presenti all'interno dell'abitacolo
(doc. 09) dovendo acquistarlo nuovamente (doc. 10)”; - di avere inviato “le rituali richieste risarcitorie (docc. 11 e 12)” e di avere ottenuto, dopo essere stato sottoposto a visita medico legale
(doc. 13), la corresponsione dell'importo “di € 1.121,00 per le lesioni (doc. 14) ed € 750,00 per i danni materiali (doc. 15)”, trattenuti a titolo d'acconto (doc. 16), stante l'asserito concorso nella causazione del sinistro nella misura del 70%, in ragione del quale quest'ultima decurtava il risarcimento in misura corrispondente;
- che al contrario il nulla riconosceva poiché “l'asfalto era in Controparte_6
ottime condizioni, al pari della segnaletica orizzontale e verticale;
non vi erano ostacoli alla visibilità come si evince dalle foto del verbale e dalle altre foto portate” (doc. 18)”; - che stante la mancata definizione della controversia in via stragiudiziale e non avendo avuto successo la negoziazione assistita, si è reso necessario adire il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita in persona del l.r.p.t. Controparte_8
deducendo: - di essere mandataria di (convenuta quale assicurazione R.C.A. del Controparte_1
motociclo Honda CB500F, tg. EP55505), in forza di reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c. conferito in forza di “Convenzione CARD” sottoscritta da entrambe le Compagnie assicurative (doc. 1), assumendo, dunque, la difesa in nome e per conto di “in tutte le cause promosse Controparte_1 nei confronti della stessa” e con l'effetto che “ogni esborso connesso all'emananda sentenza dovrà esser posto a [proprio]carico ..”; - nel merito, la “rilevante responsabilità” dell'odierno attore nella causazione del sinistro per “essersi inserito all'interno della rotonda non rispettando la precedenza, urtando il veicolo di controparte” come emergente anche dal rapporto di sinistro stradale nel quale è dato leggersi che il predetto “è stato sanzionato proprio per accertata violazione del disposto di cui all'art. 145/4 comma C.d.S. in quanto “nell'impegnare l'intersezione, con prescrizione di apposito
pagina 6 di 15 segnale, ometteva di dare la precedenza ai veicoli transitanti””, circostanza “omessa” nella ricostruzione del sinistro effettuata da controparte;
- che è rilevante ai fini della determinazione del concorso di responsabilità la “conoscenza” della rotatoria da parte dell'attore il quale risiede “nelle vicinanze” della suddetta;
- che va riconosciuto un concorso di responsabilità dell'attore dunque nella misura del 70%; - che le somme già riconosciute sono da ritenersi satisfattive e null'altro risulta ulteriormente dovuto, come da conclusioni rassegnate.
Si è costituito il contestando la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dall'attore Controparte_6
e deducendo l'insussistenza di alcuna propria responsabilità, non dimostrata, né in ogni caso evincibile dal tenore della “comunicazione del , a firma dell'Ing. , prodotta da Controparte_6 Per_2 controparte sub 3”, ove viene evidenziato altresi' “come non sussista alcuna norma che imponga una diversa deviazione della traiettoria in attraversamento del nodo, non essendo imposti dalla normativa di settore vincoli progettuali”, dandosi atto della “bontà delle opere realizzate e la attribuibilità del sinistro a “comportamenti indisciplinati degli automobilisti””; chiedendo il rigetto della domanda, stante l'esclusiva responsabilità dell'attore per il sinistro, accaduto in luogo ove “l'asfalto era in ottime condizioni, ed era presente segnaletica sia orizzontale che verticale che preavvisava sia della presenza della rotonda che del dovere di dare la precedenza in immissione”, né vi era “alcun ostacolo alla visibilità”.
Alla prima udienza del 7.7.2022 veniva dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_5
venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ai quali seguiva il deposito delle rispettive memorie.
Sono state espletate orali e disposta C.T.U. medico legale (dott. ). Persona_3
Riassegnata la causa allo scrivente Giudice in conseguenza di variazione tabellare interna al Tribunale
e rigettate le istanze di modifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
In esito all'udienza del 10.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Preliminarmente, si rileva che il contraddittorio è ritualmente costituito nei confronti di
[...]
rappresentante, in regime di stabilimento in Italia di Controparte_2 CP_3 [...]
( , quale mandataria di in forza di Controparte_4 CP_4 Parte_2
mandato irrevocabile di rappresentanza alla stessa conferito ex art. 77 c.p.c. giusta Convezione tra pagina 7 di 15 Imprese di Assicurazione per il risarcimento diretto e dei terzi trasportati CARD ex artt. 141 e 149 Dec. lgs. 209/2005 dalle stesse stipulato (doc. 1) (cfr. sentenza n. 20408/2016 della Corte di Cassazione); né vi sono contestazioni sul punto.
Nel merito, la pretesa attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla dinamica, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, è emerso che alle ore 11.10 circa, del giorno 9.8.2020, sulla rotatoria posta all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari in CP_6
si è verificato un sinistro che ha coinvolto l'autovettura Ford Focus, targata DS984VD, di proprietà e condotta da ed il motociclo Honda CB500F, targato EP55505, condotto da Parte_1 CP_7
e di proprietà di . In particolare, dal rapporto redatto dalla Polizia locale
[...] Controparte_5
intervenuta nei luoghi decorsi circa 25 minuti dal fatto, emerge che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” e che “erano visibili pero' tracce di abrasioni del manto stradale causate dal veicolo B [motociclo], per una lunghezza di m.
0.15” e che “fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare
l'accaduto”; né risultano posizionate utilmente telecamere. L'autovettura Ford Focus risultava inoltre già rimossa all'arrivo dei Carabinieri, il motociclo si trovava invece nella posizione statica assunta in seguito al sinistro, come da documentazione fotografica dimessa.
Dall'esame della prova testimoniale è emersa la presenza di soggetto, Testimone_2
qualificatosi come vicino di casa dell'odierno attore (“ADR: io conoscevo di vista il poiché Pt_1 in quella zona abitiamo in pochi. Quindi ci limitavamo a salutarci come vicini di casa”), non identificato dalla Polizia locale intervenuta, il quale ha dichiarato di essere stato “presente al momento dei fatti” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 20.4.2023 “Ero fuori di casa, davanti alla porta, perché stavo andando a buttare l'immondizia e stavo fumando”) il quale interrogato sui capitoli ammessi ha risposto come segue: cap. 1) “Vero che il giorno 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, il Sig. , si trovava in Parte_1
località Venezia (VE) e stava percorrendo via del Granoturco alla guida del veicolo Ford Focus, tg.
DS984VD, di sua proprietà”; “Si è vero, l'ho visto coi miei occhi perché passava davanti a casa mia”. cap. 2) “Vero che nell'occasione di cui al cap. sub 1), il signor , giunto alla rotatoria posta Pt_1 all'intersezione tra via del Granoturco e via Vallenari, arrestava la marcia al segnale di dare precedenza e, accertatosi che non sopraggiungessero veicoli, entrava nella rotatoria per uscire alla terza uscita (in via Vallenari, direzione Mestre)”; “Si è vero, l'ho posso riferire perché ero distante circa 10 metri, il bidone dell'immondizia infatti è collocato a distanza di circa 10 metri dalla rotatoria.
L'ho visto direttamente. Ho visto che si è fermato per dare la precedenza e in quel momento non
c'erano altri veicoli presenti”.
pagina 8 di 15 cap. 3) “Vero che in data 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, il veicolo del Sig. dopo Parte_1
essersi immesso nella rotatoria di cui al cap. sub 2) e giunto in centro alla stessa, veniva urtato alla fiancata sinistra - terzo centrale - dal motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto dal Sig.
e di proprietà della Sig.ra ”; “Io ho visto che, quando il Controparte_7 Controparte_5 Pt_1
aveva già intrapreso la rotatoria trovandosi al centro della stessa, era sopraggiunta una moto. Non ho visto l'impatto perché la mia visuale era ostacolata dagli alberi. Ho solo sentito il rumore dello scontro”. cap. 4) “Vero che il motoveicolo Honda CB500F, tg. EP55505, condotto dal Sig. in Controparte_7
data 9.08.2020, alle ore 11.10 circa, percorreva via Vallenari (da Mestre direzione Tessera) e si immetteva nella rotatoria a forte velocità e senza rispettare il segnale di dare precedenza e, intenzionato ad uscire sempre in via Vallenari, tagliava la rotatoria andando ad impattare contro il veicolo di proprietà del Sig. (Ford Focus, tg. DS984VD)”; “La moto si immetteva a forte Pt_1
velocità sulla rotatoria senza dare la precedenza. Immagino e presumo che il motociclista, non avendo rallentato, volesse attraversare la rotatoria proseguendo dritto”.
Il teste di parte convenuta operatore di polizia locale, ha dichiarato quanto Testimone_6
segue:
- “ .. l'impatto è avvenuto tra l'anteriore frontale della moto e la parte centrale della fiancata sinistra dell'auto. Ho eseguito io il rilievo doc. 6 che mi viene rammostrato. Il punto d'urto è collocato oltre
l'immissione da via del Granturco e verso l'uscita dalla rotatoria a favore di via Gobbi. L'urto frontale della moto con la fiancata dell'auto è il punto d'incrocio delle traiettorie dei due veicoli e dunque la moto aveva già impegnato verosimilmente la rotatoria al momento dell'impatto. Questo senza entrare nel merito della velocità dei veicoli. Non c'erano segni di frenata sull'asfalto e non sono in grado di accertare la velocità dei veicoli alla luce dei danni rilevati sui veicoli medesimi”.
Ha dichiarato inoltre che “Da quanto abbiamo constatato non c'erano testimoni del sinistro. Quando siamo arrivati in loco c'era già l'ambulanza per il soccorso del motociclista. E mi pare che in quell'occasione ci fosse un'altra persona ma non ricordo esattamente. In ogni caso, a nostra richiesta, non si è qualificato come testimone” e confermato che il sinistro è “avvenuto in condizioni di ottima visibilità, con scarso traffico, fondo asciutto e in orario diurno”.
Il teste di parte convenuta operatore di polizia locale, parimenti intervenuto per i Testimone_7 rilievi del sinistro oggetto di causa, ha riferito di non essere in grado di riferire “se il motociclo avesse già impegnato la rotatoria quando il a sua volta era entrato nella rotatoria medesima” e Pt_1 confermato che “L'impatto è avvenuto tra la parte frontale della moto e il fianco sinistro centrale
pagina 9 di 15 dell'auto”, oltre alla circostanza di non avere “individuato testimoni” nonché le circostanze inerenti le condizioni dei luoghi sopra riportate.
Pertanto dagli elementi acquisiti:
- l'impatto è avvenuto tra l'anteriore frontale del motociclo e la fiancata sinistra dell'auto;
- il punto d'urto è collocato “al centro della rotatoria” secondo il teste dell'attore; oltre l'immissione da via del Granturco “verso l'uscita dalla rotatoria a favore di via Gobbi” secondo il teste di parte convenuta - circostanza che induce a ritenere che il motociclo avesse già Testimone_6 impegnato la rotatoria al momento dell'impatto;
- non sono risultate visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti;
- sono risultate visibili tuttavia tracce di abrasioni del manto stradale causate dal motociclo, per una lunghezza di m. 0.15;
- vi erano condizioni di ottima visibilità, scarso traffico, fondo asciutto ed orario diurno;
- non è emersa la specifica velocità dei veicoli;
- non sono stati rinvenuti testimoni che abbiano saputo riferire in merito al momento dell' impatto.
Dai predetti elementi, non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, né pertanto stabilire la misura dell'eventuale incidenza causale della condotta di uno o di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, nella determinazione dell'evento.
La testimonianza di - il quale ha riferito elementi di tipo generico e valutativo (“La Testimone_2
moto si immetteva a forte velocità sulla rotatoria senza dare la precedenza. Immagino e presumo che il motociclista, non avendo rallentato, volesse attraversare la rotatoria proseguendo dritto”) - non depone, in carenza di elementi oggettivi ed estrinseci di univoco significato (quali, in primo luogo, quelli desumibili dal punto di impatto tra i due mezzi avvenuto tra l'anteriore frontale del motociclo e la fiancata sinistra dell'auto), nel senso di ritenere il conduttore del motociclo esclusivamente responsabile del sinistro, né l'attore ha provato di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare lo scontro avvedendosi tempestivamente dell'arrivo della moto.
Indimostrata rimane poi la tesi della convenuta in base alla quale il sinistro sarebbe stato causato dal mancato rispetto della precedenza da parte del al momento dell'ingresso nella rotatoria. Pt_1
Quanto all'irrogazione ad entrambi i conducenti di sanzioni amministrative, si osserva che per principio generale i verbali redatti da pubblici ufficiali, come noto, fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre la medesima efficacia non assiste i giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, i quali pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento (in tal senso
Cass. 3 giugno 1999, n. 5435).
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, alla luce del predetto contesto fattuale di riferimento neppure le contravvenzioni - emesse dai verbalizzanti non presenti al momento del sinistro (perché arrivati sui luoghi all' incirca 25 minuti dopo), aventi oggetto la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione e non implicanti l'accertamento delle responsabilità del fatto per cui è causa né il nesso causale rispetto all'evento - sono dirimenti.
Non può che farsi ricorso, di conseguenza, alla presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054
c.c. comma II, ed affermare la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro de quo (cfr. tra le altre, Cass. n. 18631/2015 secondo cui “... la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054, secondo comma cod. civ. a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso”).
Del tutto indimostrata è poi la responsabilità causale del non di per sé evincibile, Controparte_6
in carenza di ulteriori elementi, dal complessivo tenore della comunicazione (doc. 3) intercorsa tra il
Dirigente Ing. e l'attore, limitandosi il primo a riferire di avere, insieme ai tecnici del Per_2
“lavorato sulla segnaletica stradale” al fine di modificare l'angolo d'ingresso da via CP_6
Vallenari e ridurre la velocità d'immissione delle auto sulla stessa;
provveduto alla “pulizia della sterpaglia che riduceva la visuale dei veicoli in uscita da via del Granoturco..” nonché, evidenziato il rispetto delle normative tecniche regolanti la conformazione della rete viaria ed i comportamenti
“indisciplinati” degli automobilisti responsabili di condotte pericolose.
Accertata dunque la pari responsabilità dei veicoli coinvolti in ordine al sinistro di causa, è necessario ora verificare la fondatezza delle domande attoree con riferimento ai danni-conseguenza richiesti.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attore chiede in primo luogo il risarcimento del danno conseguente alla lesione della salute (danno biologico).
Come noto esso è definito dall'art. 139 comma 2 dec. lgs. 205/2009 ai sensi del quale “..per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito..”
Si prendono come riferimento le risultanze della C.T.U. medico-legale redatta del dott. le Persona_3
quali sono congrue ed adeguatamente motivate in relazione al caso di specie in quanto fondate su una ricostruzione puntuale dei postumi lesivi e su persuasive considerazioni medico-legali immuni da vizi logici.
pagina 11 di 15 Il Consulente, all'esito delle indagini svolte, ha individuato i seguenti effetti lesivi derivanti dal sinistro oggetto di causa: “-Trauma contusivo cranico con concussione cocleare sinistra ed evidenza strumentale di transitoria ipoacusia;
-Trauma contusivo al rachide cervicale, con evidenza alla TC nell'immediatezza dell'accaduto di una rettilineizzazione della fisiologica lordosi con atteggiamento di sfumata inversione a livello C4-C5, su di un rachide già gravato da preesistente patologia degenerativa di natura spondilo-artrosica; -Trauma contusivo alla spalla sinistra (in soggetto destrimane) con successiva evidenza all'indagine ecotomografica di borsite posttraumatica della borsa sottoacromion-deltoidea”.
Pertanto, le lesioni alla persona causalmente imputabili al sinistro, secondo le risultanze delle operazioni peritali, possono stabilirsi nella seguente misura: - danno biologico permanente nella misura percentuale del 3.5% (tre e mezzo per cento); - il Danno Biologico Temporaneo può essere così frazionato: - Totale di 33 giorni;
Parziale al 75%, 15 (quindici) giorni;
- Parziale al 50%, 20 (venti) giorni;
- Parziale al 25%, 25 (venticinque) giorni con “grado di sofferenza, per quanto di competenza valutativa riferita alle competenze di natura medico-legale [che] può essere stimato come medio per il periodo di malattia/convalescenza, lieve/medio avendo per riferimento il grado percentualistico della permanente”, senza necessità di alcun tipo di assistenza.
Il danno non patrimoniale, nell'ipotesi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con DECRETO 16.7. 2024 (G.U. Serie
Generale n.173 del 25-07-2024) ovvero nella sua più recente formulazione, giacché in tale materia “il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso” (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
La circostanza che il danno abbia coinvolto piu' distretti corporei e la conseguente incidenza sull' espletamento delle normali attività quotidiane induce lo scrivente ad operare una valutazione in via equitativa che si assesta su valori corrispondenti al 4% per il danno biologico permanente, per un importo (attualizzato) di € 4.088,55 (anni 44 al momento del fatto).
Quanto all' invalidità temporanea si liquidano i seguenti importi (attualizzati):
Invalidità al 100% (33 giorni) € 1.299, 21
Invalidità parziale al 75% (15 giorni) € 442,91
Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) € 393,70
Invalidità temporanea parziale al 25% (25 giorni) € 246,06
Totale danno biologico temporaneo € 2.381, 88
pagina 12 di 15 Totale danno biologico € 6.470, 43
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, deve osservarsi che l'art. 139, co. 3,
d.lgs. 209/2005 prevede che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche". Dunque, nelle ipotesi, quale quella che ricorre nel caso che ci occupa, in cui debba applicarsi l'art. 139 c. ass. e si faccia questione di danno morale, viene in rilievo la c.d. personalizzazione prevista dalla norma testé citata.
Il danneggiato deve allegare e provare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni: cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Nel caso di specie l'accertato livello di sofferenza soggettiva induce a riconoscere tale voce di danno, liquidandola in via equitativa in misura pari al 5% del danno biologico per complessivi attualizzati €
6.793, 95.
Vanno riconosciute spese mediche per complessivi € 786,54 pari all'attualità a € 887,33 oltre al costo della perizia medico legale redatta stragiudizialmente (dott. per € 488, 00 attualizzati ad € Per_1
540, 29 (in totale € 1.427, 62).
Si rigettano le ulteriori domande risarcitorie per carenza di idonea allegazione e prova, ivi inclusa la domanda di risarcimento dei danni materiali al mezzo, né essendo stata dimostrata l' antieconomicità della riparazione.
Si rigettano le domande di riconoscimento della somma di € 300,00 “a titolo di spese per viaggi” ed esborsi connessi (“benzina, parcheggi, pedaggi, ecc.”) perché trattasi di esborsi non provati e descritti in maniera generica;
del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno pari alla somma conseguente agli esborsi dovuti al “danneggiamento del telefono cellulare e del seggiolino per bambini presenti all'interno dell'abitacolo (doc. 09)” che l'attore avrebbe dovuto “nuovamente” acquistare, perché non dimostrati neppure all'esito dell'esame della documentazione prodotta, avente ad oggetto una fotografia della parte posteriore di un telefono cellulare e n. 2 scontrini dai quali non è dato evincersi a quale spesa siano specificamente riferiti, né essendo sufficiente a tale fine la testimonianza di , che ha genericamente riferito in merito al “danneggiamento” dei predetti oggetti Tes_3 presenti nell'autoveicolo.
pagina 13 di 15 Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma di € 6.793, 95; a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.427, 62.
In ragione del concorso di colpa al 50% le suddette somme vanno dimezzate. Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma di € 3.396, 97, a titolo di danno patrimoniale di € 713,81.
Va detratta la somma di € 1.121,00 percepita a mezzo assegno, in data 23.4.2021, “per le lesioni”
(danno non patrimoniale) (doc. 14) ed € 705,00, in data 25.2.2021 “per i danni materiali (doc. 15)”, trattenuti a titolo d'acconto (doc. 16).
Attualizzate le suddette somme sono pari rispettivamente a € 1.241,59 e € 780,85 e vanno detratte dalle somme liquidate.
Pertanto a titolo di danno non patrimoniale va risarcita la somma liquidata all'attualità di € 2.155, 38; nulla a titolo di danno patrimoniale considerata l'esaustività della somma già corrisposta.
Decorrono interessi compensativi, al saggio legale da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (23.4.2021), sull'intero capitale (€ 3.396, 97) rivalutato anno per anno;
per il periodo che va dal pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
Le spese di lite vengono liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, valori medi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base delle somme liquidate) così per €
2.552, 00; vengono compensate per metà tra l' attore e i convenuti e Controparte_5
poste a carico di questi ultimi per la rimanente metà. Controparte_2
Stante la soccombenza dell'attore nei confronti del le spese di lite sostenute da Controparte_6 quest'ultimo vengono poste a carico del primo e liquidate come da parte dispositiva secondo i parametri sopra indicati.
Le spese di C.T.U. vengono poste al 50% a carico dell'attore ed il rimanente 50% a carico dei convenuti e Controparte_5 Controparte_2
Le spese di C.T.P. dell'attore vanno poste a carico delle predette parti convenute per metà e compensate per la rimanente metà.
P.Q.M.
parzialmente accogliendo la domanda di risarcimento del danno formulata da , Parte_1
- condanna per le causali di cui in motivazione e Controparte_5 [...]
n persona del l.r.p.t., in solido tra di loro, al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 2.155, 38 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
pagina 14 di 15 - rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_6
p.t.;
- liquida per onorari le spese di lite in € 2.552, 00 oltre accessori come per legge, compensando le stesse per metà tra , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., e ponendo la rimanente metà a carico dei predetti convenuti in
[...]
solido, con distrazione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1 Controparte_6
in persona del p.t. liquidate per onorari nella somma di € 2.552, 00 oltre accessori come per CP_9
legge.
- Pone le spese di C.T.U. al 50% a carico dell'attore ed il rimanente 50% a carico dei convenuti
[...]
e CP_5 Controparte_10 di C.T.P. dell'attore a carico delle predette parti convenute per metà e compensate per la
[...]
rimanente metà.
Si comunichi.
Venezia, lì 1.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 15 di 15