Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente Oggetto: Invalidità e/o nullità parziale contratto SENTENZA di conto corrente.
Ripetizione di indebito oggettivo Nella causa civile iscritta al n.4790/21 del Ruolo Civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante pro- tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Toto mandato in atti
Attrice
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Raffale
Fatano mandato in atti
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.05.2021 la in persona del Parte_1
legale rappresentante conveniva in giudizio la . per CP_2 CP_1
sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare che i contratti di conto corrente n.88530 e n.29320 sottoscritti dalla dalla (oggi in Parte_2 Controparte_3
forma di società a responsabilità limitata) con Controparte_4
sono illegittimi, contrari a norme imperative e vanno quindi
[...]
epurati da ogni interesse, sia esso compensativo che moratorio e da ogni spesa e commessione, tranne le tasse o imposte di Stato. 2) per effetto
dichiarare che la società va creditrice nei confronti della Parte_1
della somma di €.25.143,48 o somma Controparte_4
diversa che sarà accertata…; 3) per lo effetto condannare la CP_5
a restituire e pagare alla la somma di €.24,269,68
[...] Parte_1
per somme oggettivamente non dovute ma incassate illegalmente dalla convenuta o somma diversa che sarà accertata da CTU oltre interessi legali dal d' della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Assumeva la società attrice di avere acceso in data 11.03.2004 un contratto di conto corrente con apertura di credito con n.88530, al momento della sua estinzione avvenuta in data 25.11.2008 il saldo negativo pari ad euro 3.489,83 era stato trasferito sul nuovo conto corrente con apertura di credito n.293.20 a sua volta estinto in data
14.09.2018.
Deduceva parte attrice che fra i due conti non vi era soluzione di continuità nonostante la trasformazione della forma societaria.
Rilevava parte attrice che al momento della sottoscrizione dei due rapporti non erano stati rilasciati i contratti, mentre del conto 885,30 solo i documenti di sintesi, pertanto, asseriva, che in mancanza di valida pattuizione di interessi commissioni e spese le stesse andassero espunte dal conteggio.
Lamentava ancora, parte attrice, che dagli esami degli estratti conto era emerso che la convenuta in più trimestri aveva applicato il cd” CP_1
tasso infinito”
Si costituiva in giudizio la convenuta sostenendo la legittimità del CP_1
proprio operato nei due distinti rapporti bancari in oggetto. 3
Eccepiva la prescrizione decennale dell'azione relativamente alla parte di rapporto anteriore al decennio precedente all'azione stessa .
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU contabile,
precisate le conclusioni, assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 07.03.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la eccezione di prescrizione della azione per le somme anteriore al decennio é infondata e pertanto va disattesa, almeno nei limiti che appresso si diranno.
Ed invero, in generale l'azione volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. (a differenza dell'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali che è imprescrittibile per espressa previsione dell'art.1422 c.c.), pertanto, il problema che si pone è quello di individuare il momento di decorrenza di tale termine prescrizionale.
Questo giudicante ritiene che il dies a quo da cui inizia a decorrere tale termine debba essere individuato in quello di chiusura definitiva del rapporto, così come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito, “va individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto
atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni
bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto
giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli
addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma
determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto 4
sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti
ed i debiti fra le parti” (Cass. 25-7-1972 n.2545; Cass. 9-4-1984 n. 2262;
App. Lecce 22-10-2001 n.598; Cass. 14-5-2005 n.10127; Trib. Lecce 17-
10-2005 n.1718).
Alla luce del citato principio,( che il conto corrente bancario dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi), una volta riconosciuto il diritto di ripetizione questo non può che riguardare tutte le somme indebitamente versate nel corso dell'intero rapporto, e non solo nell'ultimo decennio anteriore alla domanda.
Tuttavia se quanto ha indebitamente pagato dal correntista ha natura solutoria ( quindi se il correntista, non si limita a ripristinare la provvista ma esegue un pagamento alla banca) il termine di prescrizione decorre dal singolo versamento effettuato per interessi e competenze sulle somme c.d. extra fido ultradecennali. (Alla luce delle più recenti statuizioni della giurisprudenza di legittimità )
Passando al caso che ci occupa occorre premettere che dalla analisi effettuata dal CTU la cui relazione si condivide in ogni sua parte è emerso che il c/c 885.30 aperto presso di Sogliano Cavour in data CP_2
11.03.2004 la banca addebita interessi, spese e cms per €.6.259,79.
Rispetto al predetto rapporto di conto corrente non si riscontrava alcun contratto, tuttavia dall'analisi degli estratti conto e scalari si evinceva un affidamento di €.10.000,00= successivamente il c/c 885.30 veniva chiuso ed il saldo negativo pari ad €.3.489,83 girocontato sul nuovo c/c n.293.20( successivamente 631122,27) aperto presso la CP_2
filiale di Casarano in data 21.11.2008 ( ed estinto in data 24.09.2018)
con causale “ giroconto da / su conto dello stesso nominativo.” 5
La prima operazione, infatti del nuovo conto era l'addebito di €.3.489,83,
pertanto è evidente che trattasi di un unico rapporto bancario
Sul predetto conto, la banca addebita interessi spese e cms per
€.22.079.08.
Con riferimento a quest'ultimo c/c il CTU riscontrava contratti di affidamento per euro 20.000.,00( dal 01.06.2009 al 31.12.2009) poi divenuti 25.000,00=( dal 01.01.2010 al 30.06.2014) e successivamente
35.000,00=( 01.07.2014 al31.12.2017 ) per poi ridursi a €.5.000,00.( dal
01.01.2018 al 23.07.2017)
Quanto al primo c/c( n.885.30) non riscontrando alcun contratto ma solo estratti conto e conti scalare, il CTU eseguiva il conteggio applicando i tassi BOT sia sugli interessi attivi e passivi aggiornati anno per anno escludendo ogni capitalizzazione.
Escludeva inoltre le spese e le cms in quanto non pattuite eseguiva infine il conteggio applicando la data contrabile e non data valuta.
Determinava inoltre rimesse solutorie prescritte per €.2.814,33. Inoltre
determinava un saldo a favore della attrice di euro 213,83 a fronte dei
3.489,83 a debito conteggiati dalla banca poi girocontatati sul secondo c/c.
Il ctu provvedeva quindi a girocontare il saldo rideterminato ( euro 213.83)
sul secondo conto corrente in sostituzione di €. 3.489,83.
Per il secondo c/c. 631122,27 ( già n.293.20) il CTU applicava i tassi pattuiti nonché le spese. le cms e i giorni data valuta in quanto espressamente pattuiti.
Applicava inoltre la capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2016 e successivamente la escludeva. 6
Determinava inoltre rimesse solutorie prescritte per €.602,57
Questo Giudice ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea alla luce della fondatezza dell'eccepite nullità (peraltro rilevabile d'ufficio ex art.1421 c.c.) delle condizioni applicate al contratto di conto corrente per cui è causa n.885.30, con riferimento, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione della c.d. commissione sul massimo scoperto e delle spese in quanto non espressamente pattuite,
né veniva riscontrato alcun contratto.
La prova documentale in atti , che l' attrice ha pagato alla convenuta somme derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,
la indeterminatezza degli interessi passivi e la non prevista reciprocità
della capitalizzazione degli interessi stessi, nonché degli oneri che l'istituito di credito ha applicato unilatermente, determina la illegittimità
del comportamento tenuto dall'Istituto bancario con conseguente nullità
della prefata capitalizzazione, anche per violazione della norma che sancisce il divieto degli interessi anatocistici.
Alla dichiarata nullità della capitalizzazione degli interessi passivi così
come operata dalla banca consegue il conteggio degli interessi passivi senza alcuna forma di capitalizzazione.
C.m.s., spese.
Sul predetto( n.88530) anche le censure dell'attrice su tali voci risultano fondate, infatti non si rinviene alcuna convenzione o pattuizione tra le parti circa la periodicità della c.m.s. pur indicandone la percentuale nei conti scalari, mentre le spese non risultano in alcun modo .pattuite.
Parimenti risultano fondate le censure sollevate dalla attrice sulle valute in quanto le condizioni applicate non risultano espressamente pattuite . 7
Ricostruzione contabile del rapporto.
La relazione del CTU, che si palesa completa e soddisfacente in riferimento ai quesiti sottopostigli ha rideterminato il rapporto di conto corrente, considerando il calcolo delle rimesse solutorie, ha ottenuto un saldo finale alla data del 14.09.2018( chiusura del conto) a favore della
Attrice pari ad €.13.616,02( in luogo del saldo di €.51.81 a debito del ricorrente)
In conclusione quindi, con riferimento alla domanda attorea il saldo del conto corrente in oggetto va rettificato in €.13.616,02 in favore della attrice alla data del 14.09.2018.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa così provvede:
1)accoglie la domanda proposta dalla società attrice e, previa declaratoria di nullità delle condizioni applicate dalla convenuta unilateralmente CP_1
ai conti correnti ridetermina il saldo alla data del 14.09.2018 in €.
13.616,02 in favore di parte attrice
2)condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice CP_1
delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.3.000,00= di cui €.300,00= per spese oltre rimb. forf.ed accessori di legge, con distrazione al procuratore costituito.
3)Spese CTU definitivamente a carico della convenuta. CP_1
Lecce, 14.03.2025 Il G.O. Marilena Caroppo