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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4649/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4649/23 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 615/22, depositata il 05/12/22
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Francesco Cella ed Edmondo Palmieri, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Rocco Cocchia n. 93, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Buccino, la Controparte_1 Parte_1
esponendo di aver stipulato con la convenuta, in data 29/08/09, il contratto di finanziamento
[...]
n. 7701278, estinto alla sua naturale scadenza del 30/08/12, per l'importo di € 8.500,00, da rimborsare in 36 rate mensili di € 282,50 ciascuna, con TAN dell'8,250% e TAEG del 10,770%, nonché € 281,88 per costi assicurativi;
che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 13,268%, ossia superiore al TAEG pattuito;
che tale divergenza comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B., richiamato dall'art. 125 T.U.B.; che l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato costituiva pratica commerciale scorretta, violativa dei principi di buona fede e correttezza.
pagina 1 di 5 L'attore chiedeva, quindi, che: 1) previo accertamento dell'indeterminatezza/indeterminabilità del
TAEG pattuito e della sua divergenza con quello effettivamente applicato, la convenuta
[...]
venisse condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti, nella Parte_1 misura di € 1.412,17; 2) accertata la violazione dei principi di correttezza e buona fede e ritenuto il danno “in re ipsa” in relazione alla perpetrata pratica commerciale ingannevole, la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di € 500,00 ovvero della diversa somma da riconoscere in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 615/22, depositata il 05/12/22, il Giudice di Pace di
Buccino, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.373,05 oltre interessi, nonché Parte_1
delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
05/06/23, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Pur ritualmente citato, non si costituiva l'appellato , che veniva dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 13/11/23.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25 la società appellante chiedeva assegnarsi la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n.
149/22.
Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il
TAEG effettivamente applicato è pari al 13,28%, ed è quindi superiore a quello del 10,77% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi CP_2 di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., in applicazione dell'art. 124 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di € 1.373,05, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma, oltre interessi.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumeva dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'erronea determinazione del TAEG da parte del pagina 2 di 5 CTU, avendo questi utilizzato criteri di calcolo non corrispondenti alla formula del TAEG;
3)
l'inapplicabilità dell'art. 125 T.U.B., posto che tale norma si riferiva alla divergenza tra il TAEG pattuito e quello “pubblicizzato”, ossia indicato in sede precontrattuale, mentre nessuna sanzione era prevista per il caso di contrasto tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato.
Il terzo motivo di appello è fondato nel senso di seguito indicato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 29/08/09.
pagina 3 di 5 E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato essendo rimasto contumace, non ha CP_1
riproposto la domanda risarcitoria formulata in primo grado e sulla quale il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi.
Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il giudice di primo grado una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della società CP_1
appellante.
pagina 4 di 5 Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4649/23 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4649/23 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Buccino n. 615/22, depositata il 05/12/22
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Francesco Cella ed Edmondo Palmieri, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Rocco Cocchia n. 93, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Buccino, la Controparte_1 Parte_1
esponendo di aver stipulato con la convenuta, in data 29/08/09, il contratto di finanziamento
[...]
n. 7701278, estinto alla sua naturale scadenza del 30/08/12, per l'importo di € 8.500,00, da rimborsare in 36 rate mensili di € 282,50 ciascuna, con TAN dell'8,250% e TAEG del 10,770%, nonché € 281,88 per costi assicurativi;
che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi, era pari al 13,268%, ossia superiore al TAEG pattuito;
che tale divergenza comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B., richiamato dall'art. 125 T.U.B.; che l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato costituiva pratica commerciale scorretta, violativa dei principi di buona fede e correttezza.
pagina 1 di 5 L'attore chiedeva, quindi, che: 1) previo accertamento dell'indeterminatezza/indeterminabilità del
TAEG pattuito e della sua divergenza con quello effettivamente applicato, la convenuta
[...]
venisse condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti, nella Parte_1 misura di € 1.412,17; 2) accertata la violazione dei principi di correttezza e buona fede e ritenuto il danno “in re ipsa” in relazione alla perpetrata pratica commerciale ingannevole, la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di € 500,00 ovvero della diversa somma da riconoscere in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, Parte_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 615/22, depositata il 05/12/22, il Giudice di Pace di
Buccino, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la
[...] al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.373,05 oltre interessi, nonché Parte_1
delle spese giudiziali con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_1
05/06/23, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Pur ritualmente citato, non si costituiva l'appellato , che veniva dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 13/11/23.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25 la società appellante chiedeva assegnarsi la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n.
149/22.
Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il
TAEG effettivamente applicato è pari al 13,28%, ed è quindi superiore a quello del 10,77% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi CP_2 di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., in applicazione dell'art. 124 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di € 1.373,05, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma, oltre interessi.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumeva dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'erronea determinazione del TAEG da parte del pagina 2 di 5 CTU, avendo questi utilizzato criteri di calcolo non corrispondenti alla formula del TAEG;
3)
l'inapplicabilità dell'art. 125 T.U.B., posto che tale norma si riferiva alla divergenza tra il TAEG pattuito e quello “pubblicizzato”, ossia indicato in sede precontrattuale, mentre nessuna sanzione era prevista per il caso di contrasto tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato.
Il terzo motivo di appello è fondato nel senso di seguito indicato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
La divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125bis, co. 7, del medesimo
T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 29/08/09.
pagina 3 di 5 E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato essendo rimasto contumace, non ha CP_1
riproposto la domanda risarcitoria formulata in primo grado e sulla quale il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi.
Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il giudice di primo grado una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della società CP_1
appellante.
pagina 4 di 5 Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico del in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4649/23 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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