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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 850 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Billante Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_1
AT
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede monitoria per ottenere da Controparte_1
il pagamento dell'importo da questi dovuto a titolo di saldo Parte_1
debitorio maturato in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato da costui con AG S.p.a., credito di cui era divenuta titolare CP_2
[..
[...] a seguito di cessione a titolo oneroso e pro soluto di un portafoglio di crediti
[...]
pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.a. e da quest'ultima precedentemente acquistati mediante diversi contratti di cessione ( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva come Parte_1
proponendo opposizione al decreto ex adverso ottenuto, abbia innanzitutto eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della società opposta,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ( vale a dire la rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa ) per avvenuta notificazione dello stesso oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
Ora, va osservato sul punto come, a fronte dell'eccepita inefficacia del provvedimento monitorio, non risulti invero toccata, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta ( in senso sostanziale ) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ( con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria ), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente ( v. Cass. civ. n. 21050/06 ).
Conseguentemente, alla luce del superiore principio, seppur nella specie vada dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso per avvenuta notificazione dello stesso oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., la pretesa creditoria di andrà comunque sottoposta ad un vaglio di Controparte_1
fondatezza.
Ciò posto, con riguardo alla censura mossa da parte opponente in punto di indeterminatezza del documento contrattuale allegato in atti, risulta ex actis come,
2 a fronte della originaria numerazione contrattuale ( 16327617 ) evincibile dal relativo documento e dall'estratto conto prodotti in sede monitoria, a seguito della cessione ad il rapporto di finanziamento assumesse la diversa Controparte_1
numerazione indicata nel ricorso per ingiunzione ( 324218853 ), dovendosi tuttavia ritenere che si tratti del medesimo rapporto, attesa l'identità degli importi, contenuti nell'estratto conto AG, nel documento riepilogativo della
Banca IFIS S.p.a. e nella lettera della avente ad oggetto la cessione pro- CP_1
soluto del credito ( v. produzione monitoria ).
D'altro canto, va osservato come non sussista alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche di cui al contratto di finanziamento, risultando le stesse ivi chiaramente esplicate, ossia l'importo, il numero, la periodicità dei pagamenti e i tassi applicati ( e dovendosi, pertanto, ritenere non essenziale la produzione del relativo piano di ammortamento ), condizioni debitamente accettate dall'odierno opponente con le sottoscrizioni ivi apposte.
Per quanto attiene poi alla adombrata vessatorietà delle clausole contrattuali, la relativa doglianza risulta ancorata ad una allegazione talmente stringata e generica, da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo.
D'altro canto, parte opponente è rimasta sostanzialmente inerte rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale ossia in merito alla eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e sull'ammontare del credito.
Così l'invocato controllo giudiziale rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente.
Per ciò che attiene poi alla eccepita prescrizione del credito, va osservato come detta censura non risulti meritevole di accoglimento, atteso che laddove si
3 ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dall'agosto 2014 per il finanziamento in oggetto ( scadenza dell'ultima delle 60 rate previste, come attestato dal relativo contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato per mancata maturazione del relativo decorso decennale attesa la sussistenza di atti interruttivi ex art. 2943 c.c. ( v. missive del 2017 prodotte in atti ). D'altro canto, anche con riguardo alla prescrizione degli interessi sarà sufficiente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici di un unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” ( v. Cass. civ. n. 18951/13 ), dovendosi ritenere, pertanto, applicabile nella specie il termine prescrizione decennale.
Respinte, pertanto, le superiori censure, mette conto evidenziare che se da un lato la documentazione, già allegata alla domanda d'ingiunzione ( contratto di finanziamento, estratto conto AG, documento riepilogativo della Banca IFIS
S.p.a. ) va ritenuta idonea ad attestare la fondatezza della pretesa creditoria,
d'altro canto, in base a indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/01 ), laddove al creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una parte.
4 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che – come sopra accennato – si configura quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinario, di guisa che il giudice dell'opposizione è investito, come sopra già rammentato, del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, alla luce del superiore principio, va osservato come, a fronte delle allegazioni di parte opposta atte a supportare la pretesa creditoria avanzata sin dalla fase monitoria e in difetto di contestazione specifica in ordine all'effettiva erogazione delle somme finanziate, non risulta esser stata offerta da parte dell'odierno opponente idonea prova della avvenuta estinzione del debito maturato e ciò in quanto la documentazione offerta in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra il e AG non dà conto dell'integrale Pt_1
adempimento del medesimo da parte del primo ( dovendosi ritenere, peraltro, che la liberatoria prodotta risulta relativa a pratica estranea al rapporto per cui qui
è causa ).
Dalle argomentazioni sopra esposte consegue la condanna di
[...]
al pagamento di € 9.867,48 in favore della società opposta, oltre Pt_1
interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo.
Per il principio della soccombenza, l'opponente dovrà rifondere a parte avversa le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.300,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
5 - dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3529/22 emesso, su istanza della dal Tribunale di Palermo in data 24.08.22; Controparte_1
- condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 9.867,48, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.300,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 2.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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