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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 2716/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2716/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Lo Martire ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi in via Orazio
Flacco n. 45 (C.F.: PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona in via S. Bernardino n. 5/A (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria in ordine al difetto di legittimazione attiva di ad agire Controparte_2 nei suoi confronti mediante l'atto di precetto notificato in data 31 agosto 2023; nel merito, chiedeva la declaratoria circa l'insussistenza del diritto di di Controparte_2 procedere a esecuzione forzata;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della validità e/o legittimità dell'atto di precetto opposto nonché del suo diritto di procedere in via esecutiva;
con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 17 febbraio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 13 febbraio 2025.
L'opposizione e' infondata.
1.Sulla legittimazione attiva della cessionaria.
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In ordine alla doglianza dell'opponente avente ad oggetto la legittimazione ad agire in via esecutiva della cessionaria, “in blocco”, del credito facente capo alla originaria creditrice - riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, suscettibili di essere rilevati ex officio - giova richiamare i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella suindicata pronuncia n. 2951/2016.
Principi che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (v. Cass. n.
39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993
n.385) che testualmente recita: mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o 2
comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente asserendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, negli atti difensivi la cessionaria si (auto)qualifica espressamente titolare del credito, oggetto della procedura esecutiva e del presente giudizio.
Alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che la stessa sia dotata della mera legittimazione, quale profilo essenzialmente cartolare.
2. La titolarità del credito quale elemento costitutivo della fattispecie rilevabile
d'ufficio.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che il profilo relativo alla titolarità del credito, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, sia suscettibile di essere rilevato ex officio.
Dunque, si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. intercorsa in data 29 giugno 2018 tra e Controparte_3 Controparte_2
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del T.U.B., disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684 del 2012, secondo cui «La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»;
v. anche Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a
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rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 Seconda Parte del 24 giugno 2017, di cui parte opposta ha fornito prova documentale (v. doc. n. 9) fascicolo parte convenuta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes.
a) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti e anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
b1) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre 2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto
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alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal T.U.B. che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano
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di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
b2) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere >> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)» (Cass., 28 febbraio
2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo
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2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale,
Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2
T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del
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quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
b3) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
• l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
• le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
• la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale
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confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
b4) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia e il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
Sennonché, nel caso di specie, l'effettiva titolarità del credito di cui è causa in capo alla
Società opposta deve ritenersi coperta da una preclusione pro iuidicato, se non da un vero e proprio giudicato.
Infatti, con ricorso per ingiunzione (in atti), infatti, ha adito il Tribunale Controparte_3 di Brindisi al fine di ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 77.896,98, premesso che «il Sig. […] ha stipulato con Parte_1 Controparte_4 contratto di finanziamento n. 6745957 (doc.02);
[...]
- che a ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...] con atto del 24/07/2015 (doc.03); CP_3
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 49.546,23 […];
- che il Sig. […] ha stipulato altresì con HE BANK S.P.A. Parte_1 contratto di finanziamento n. 4854444 (doc.06);
- che HE BANK S.P.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con Controparte_3 atto del 23/06/2016 (doc.07);
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 28.350,75 […]».
Invero, poiché il titolo posto a fondamento del precetto è di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative alle ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al Giudice
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dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Questo Giudicante, in qualità di Giudice dell'opposizione, può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi e impeditivi successivi alla formazione del titolo.
Nella specie, non risulta che abbia proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1539/2016 del Tribunale di
Brindisi ai sensi dell'art. 645 c.p.c., sicché deve ravvisarsi la formazione di un giudicato c.d. implicito in ordine profilo relativo all'effettiva titolarità del credito di cui è causa.
Né la presente impugnazione può qualificarsi alla stregua di «opposizione tardiva» ex art. 650 c.p.c.: non ha, infatti, invocato (nè provato) la mancata tempestiva Parte_1 conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, giacché il titolo esecutivo, unitamente all'atto di precetto, è stato notificato a mani proprie il 3 gennaio 2017,
a seguito dell'apposizione della formula esecutiva in data 19 dicembre 2016 (v. all. n. 4) comparsa di costituzione e risposta). Né l'opponente ha allegato la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore che legittimerebbero il ricorso al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c..
In definitiva, deve rigettarsi l'eccezione formulata dall'opponente, in ragione delle risultanze documentali allegate dalla convenuta.
3. Il merito della controversia.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata nei termini che si vanno a precisare.
Come innanzi rilevato, infatti, è provato in via documentale che il decreto ingiuntivo n.
1539/2016 del Tribunale di Brindisi è stato notificato personalmente ad , Parte_1 unitamente all'atto di precetto, in data 3 gennaio 2017.
Inoltre, da considerarsi subentrata nella titolarità del credito di Controparte_2 cui è causa, ha notificato un secondo atto di precetto in data 31 agosto 2023, nel quale viene fatta menzione del citato decreto ingiuntivo n. 1539/2016, nonché dell'apposizione della formula esecutiva del 19 dicembre 2016. Ciò, in ossequio al disposto del secondo comma dell'art. 654 c.p.c., in virtù del quale «ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula» (cfr., sul punto, Cass., n. 1928 del
2020, secondo cui «il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di
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cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge»).
In ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, si ritiene equa la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. compensando, per la metà, le spese di lite, pone a carico dell'opponente la residua metà, da corrispondersi in favore dell'opposta, che si liquida in (residui) euro
2.100,00, oltre IVA e CAP, se dovute, come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2716/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Lo Martire ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi in via Orazio
Flacco n. 45 (C.F.: PEC: C.F._2 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I.: ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona in via S. Bernardino n. 5/A (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria in ordine al difetto di legittimazione attiva di ad agire Controparte_2 nei suoi confronti mediante l'atto di precetto notificato in data 31 agosto 2023; nel merito, chiedeva la declaratoria circa l'insussistenza del diritto di di Controparte_2 procedere a esecuzione forzata;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della validità e/o legittimità dell'atto di precetto opposto nonché del suo diritto di procedere in via esecutiva;
con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 17 febbraio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 13 febbraio 2025.
L'opposizione e' infondata.
1.Sulla legittimazione attiva della cessionaria.
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In ordine alla doglianza dell'opponente avente ad oggetto la legittimazione ad agire in via esecutiva della cessionaria, “in blocco”, del credito facente capo alla originaria creditrice - riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, suscettibili di essere rilevati ex officio - giova richiamare i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella suindicata pronuncia n. 2951/2016.
Principi che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (v. Cass. n.
39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993
n.385) che testualmente recita: mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o 2
comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente asserendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, negli atti difensivi la cessionaria si (auto)qualifica espressamente titolare del credito, oggetto della procedura esecutiva e del presente giudizio.
Alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che la stessa sia dotata della mera legittimazione, quale profilo essenzialmente cartolare.
2. La titolarità del credito quale elemento costitutivo della fattispecie rilevabile
d'ufficio.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che il profilo relativo alla titolarità del credito, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato, sia suscettibile di essere rilevato ex officio.
Dunque, si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. intercorsa in data 29 giugno 2018 tra e Controparte_3 Controparte_2
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del T.U.B., disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684 del 2012, secondo cui «La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità»;
v. anche Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a
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rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 Seconda Parte del 24 giugno 2017, di cui parte opposta ha fornito prova documentale (v. doc. n. 9) fascicolo parte convenuta), abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes.
a) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti e anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
b1) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre 2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto
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alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal T.U.B. che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano
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di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
b2) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto. Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo
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2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale,
Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2
T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del
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quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
b3) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
• l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
• le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
• la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale
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confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
b4) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia e il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
Sennonché, nel caso di specie, l'effettiva titolarità del credito di cui è causa in capo alla
Società opposta deve ritenersi coperta da una preclusione pro iuidicato, se non da un vero e proprio giudicato.
Infatti, con ricorso per ingiunzione (in atti), infatti, ha adito il Tribunale Controparte_3 di Brindisi al fine di ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 77.896,98, premesso che «il Sig. […] ha stipulato con Parte_1 Controparte_4 contratto di finanziamento n. 6745957 (doc.02);
[...]
- che a ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...] con atto del 24/07/2015 (doc.03); CP_3
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 49.546,23 […];
- che il Sig. […] ha stipulato altresì con HE BANK S.P.A. Parte_1 contratto di finanziamento n. 4854444 (doc.06);
- che HE BANK S.P.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con Controparte_3 atto del 23/06/2016 (doc.07);
- che, in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 28.350,75 […]».
Invero, poiché il titolo posto a fondamento del precetto è di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative alle ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al Giudice
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dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Questo Giudicante, in qualità di Giudice dell'opposizione, può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi e impeditivi successivi alla formazione del titolo.
Nella specie, non risulta che abbia proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1539/2016 del Tribunale di
Brindisi ai sensi dell'art. 645 c.p.c., sicché deve ravvisarsi la formazione di un giudicato c.d. implicito in ordine profilo relativo all'effettiva titolarità del credito di cui è causa.
Né la presente impugnazione può qualificarsi alla stregua di «opposizione tardiva» ex art. 650 c.p.c.: non ha, infatti, invocato (nè provato) la mancata tempestiva Parte_1 conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, giacché il titolo esecutivo, unitamente all'atto di precetto, è stato notificato a mani proprie il 3 gennaio 2017,
a seguito dell'apposizione della formula esecutiva in data 19 dicembre 2016 (v. all. n. 4) comparsa di costituzione e risposta). Né l'opponente ha allegato la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore che legittimerebbero il ricorso al rimedio di cui all'art. 650 c.p.c..
In definitiva, deve rigettarsi l'eccezione formulata dall'opponente, in ragione delle risultanze documentali allegate dalla convenuta.
3. Il merito della controversia.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata nei termini che si vanno a precisare.
Come innanzi rilevato, infatti, è provato in via documentale che il decreto ingiuntivo n.
1539/2016 del Tribunale di Brindisi è stato notificato personalmente ad , Parte_1 unitamente all'atto di precetto, in data 3 gennaio 2017.
Inoltre, da considerarsi subentrata nella titolarità del credito di Controparte_2 cui è causa, ha notificato un secondo atto di precetto in data 31 agosto 2023, nel quale viene fatta menzione del citato decreto ingiuntivo n. 1539/2016, nonché dell'apposizione della formula esecutiva del 19 dicembre 2016. Ciò, in ossequio al disposto del secondo comma dell'art. 654 c.p.c., in virtù del quale «ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula» (cfr., sul punto, Cass., n. 1928 del
2020, secondo cui «il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di
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cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge»).
In ragione delle peculiarità della fattispecie concreta, si ritiene equa la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. compensando, per la metà, le spese di lite, pone a carico dell'opponente la residua metà, da corrispondersi in favore dell'opposta, che si liquida in (residui) euro
2.100,00, oltre IVA e CAP, se dovute, come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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