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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2024, n. 26759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26759 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11285/2019 R.G. proposto da: FINGEST REAL ESTATE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati IZ SE ([...]), AG AR ([...]), SC NN ([...]), che la rappresentano e difendono;
-ricorrente- contro CONSORZIO G6 ADVISOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 39, presso lo studio dell’avvocato IACOVINO CO ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIANCI STEFANO ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 26759 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 15/10/2024 2 di 18 nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli dell’avvocati FIORENTINO SE ([...]) e OR MA ([...]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1422/2018, depositata il 5/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale IO NE, che ha chiesto alla Corte di accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. FATTI DELLA CAUSA 1. Va premesso che la causa all’esame della Corte si inserisce nella complessa vicenda della cessione e della cartolarizzazione di immobili di proprietà di enti previdenziali, che ha visto – limitandoci a pochi cenni pertinenti il caso di specie – prima l’individuazione del patrimonio immobiliare destinato ad essere alienato (v. il d.lgs. n. 104/1996 e il d.l. n. 140/1997), poi la nomina, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, di un prestatore di servizio (il Consorzio G6 Advisor) con il quale è stato sottoscritto un contratto per la gestione dell’attività, poi ancora, sulla base del d.l. n. 351/2001 (convertito nella legge n. 410/2001) il trasferimento, con d.m. 30 novembre 2001, della proprietà degli immobili da alienare alla società “veicolo” SC (Società cartolarizzazione immobili pubblici) s.r.l., società che, quale nuova proprietaria degli immobili, ha sottoscritto un nuovo contratto di gestione delle vendite degli immobili con il Consorzio G6, contratto che comprendeva la gestione della vendita di un 3 di 18 immobile sito in Oristano di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (PD, oggi INPS). Sulla base del bando di gara predisposto dal Consorzio G6, l’immobile è stato aggiudicato, insieme ad altri immobili, alla società ES AL Estate s.r.l. Con atto notarile del 18 marzo 2004 la proprietà dell’immobile è stata trasferita dalla SC alla ES, che ha poi l’anno successivo venduto l’immobile alla società OB s.r.l. che l’ha contestualmente venduto alla società GE s.r.l. 2. Nel marzo del 2007 l’PD ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Consorzio G6 Advisor, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, indicato nella misura di euro 9.944.000, “determinato dalla sopravvenuta indisponibilità della RE A e della AS E dell’immobile in Oristano”, già di proprietà dell’attore, “indebitamente cedute”, nonché a corrispondere euro 767.130,54, a titolo di danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione aventi ad oggetto porzioni della RE A che l’Istituto avrebbe ricavato dai beni. L’attore, a fondamento della propria domanda, ha dedotto che la sola RE B aveva costituito oggetto del trasferimento ex lege dal patrimonio dell’ente previdenziale a SC, con conseguente lesione ai sensi dell’art. 2043 c.c. del proprio diritto di proprietà. Il Consorzio G6 si è costituito, eccependo la non ricomprensione della RE A e della AS E nell’atto di vendita concluso con ES, proponendo al riguardo domanda principale di accertamento dell’oggetto del contratto di vendita, e ha chiamato in causa ES AL Estate. ES si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Consorzio nei suoi confronti, data la sua posizione di terzietà rispetto al trasferimento dell’immobile oggetto del contratto di vendita, sostenendo nel merito che la RE A e la AS E erano 4 di 18 ricomprese nella individuazione del bene di cui al d.l. 351/2001 e al decreto dell’Agenzia del demanio di esecuzione del d.l. Con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda principale proposta dal convenuto Consorzio, ha dichiarato che solo la RE B era stata inserita nel piano straordinario di cessione e poi trasferita alla SC, così che l’atto di vendita dell’8 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RE B e non ha prodotto effetti traslativi della proprietà della RE A. Il Tribunale ha ritenuto non determinante che nel suddetto atto di vendita fossero indicati dati catastali che includevano tutti i subalterni, inclusi quelli della RE A, alla luce della esclusione di quest’ultima dal piano straordinario di cessione, della ricomprensione della sola RE B nell’elenco allegato al decreto dell’Agenzia del demanio, delle dichiarazioni di un testimone, della presenza del codice della RE B nella perizia di stima e nella scheda di consistenza del bene, della descrizione del bene presente nell’allegato 20 al rogito di vendita. 3. La sentenza è stata impugnata da ES AL Estate, con atto articolato in due motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, ha rigettato il gravame e ha confermato l’impugnata sentenza. 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ES AL Estate s.r.l. Resistono con distinti atti di controricorso il Consorzio G6 Advisor e l’INPS, che tra l’altro chiede la cancellazione dell’ultimo periodo di pag. 20 del ricorso, che qualifica “esecrabile” la condotta difensiva dell’Istituto. Memoria è stata depositata da ES e dal Consorzio G6. 5. Va ancora ricordato che lo stesso anno in cui è stata introdotta la presente causa, nel novembre del 2007, l’PD aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano ES, OB e GE, deducendo che nel piano di 5 di 18 dismissione era prevista la sola RE B e che solo tale bene era stato trasferito a titolo oneroso alla SC;
l’Istituto aveva quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità ovvero l’annullabilità, ovvero ancora l’inefficacia o l’inopponibilità nei suoi confronti dei tre contratti di vendita, della SC alla ES, di questa alla OB e di quest’ultima alla GE. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 11/2011, ha accertato che la RE A e la piastra di collegamento E non erano state incluse nel piano di cartolarizzazione, con la conseguente nullità del contratto di vendita del 2004 e dei successivi atti di vendita per contrarietà a norme imperative, nella parte in cui avevano disposto dei suddetti beni. A seguito di appello principale di GE e incidentale delle altre due società convenute, la Corte d’appello di Cagliari – con la sentenza n. 79/2014 – ha accolto gli appelli in relazione alla declaratoria di nullità dei contratti di compravendita;
ha poi però ritenuto di esaminare le ulteriori domande di annullamento e di inefficacia, non decise in primo grado perché assorbite, e ha ritenuto fondata la domanda di inopponibilità, per avere i contratti di vendita disposto di beni in realtà mai trasferiti alla SC e ha così dichiarato inopponibili all’INPS le vendite, limitatamente alla RE A e alla piastra di collegamento E. La sentenza è stata impugnata per cassazione da GE in via principale e in via incidentale da OB e da ES. Questa Corte – con la sentenza n. 20542/2019 – ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, concernenti la mancata rituale riproposizione delle domande assorbite in primo grado, compresa quella di inopponibilità accolta dalla Corte d’appello: il giudice di secondo grado non poteva procedere alla loro disamina, ma doveva “arrestare la propria attività decisoria una volta accolto l’appello delle società quanto all’erronea dichiarazione di nullità”. 6 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso della società ES AL Estate è articolato in cinque motivi. a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c., 1421 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: la Corte d’appello di Roma “ha errato nel ravvisare in capo al Consorzio la titolarità del potere di azione per fare valere l’invalidità dell’atto di disposizione con il quale SC s.r.l. ha alienato a ES il complesso immobiliare di Via Dorando Petri, composto dalla RE B, dalla piastra di collegamento E e dalla contestata RE A”; un conto sarebbe infatti ritenere che “l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta da PD presupponga l’accertamento della invalidità o della inefficacia dell’atto di vendita e che dunque il giudice possa esaminare incidenter tantum la questione della illegittima alienazione o meno della RE A che rileva, nel giudizio risarcitorio, come comportamento fonte di danni”, altro conto invece ritenere che il Consorzio abbia legittimazione e interesse ad agire per richiedere una pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato “che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa delle stesse”, categoria nella quale non rientra il Consorzio;
opinando diversamente si permetterebbe oltretutto al terzo di abusare del processo, ingerendosi senza reale necessità in un rapporto giuridico altrui, rispetto al quale “è totalmente estraneo”. b) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: come detto nel primo motivo, “il Consorzio non aveva titolo a chiedere l’invalidità dell’atto di trasferimento e avrebbe potuto solo provocare, in via d’eccezione, un accertamento incidentale del fatto che detta alienazione non fosse avvenuta;
[..] in ogni caso, di fronte alla decisione del Consorzio di proporre la 7 di 18 domanda in via principale”, i giudici di merito “avrebbero dovuto avvedersi che la decisione esigeva la partecipazione al giudizio di tutte la parti del contratto” e quindi non solo della ricorrente acquirente, ma anche della SC, che era stata la parte venditrice. c) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., eccezione di giudicato: “l’inefficacia dell’atto di trasferimento di cui si discute” è stata fondata dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, che si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, “sull’invalidità dell’atto per contrarietà a norme imperative”; tale statuizione risulta contraria a un precedente giudicato formatosi tra PD e ES;
PD aveva infatti proposto un’azione autonoma nei confronti di ES e dei suoi aventi causa davanti al Tribunale di Oristano, chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’annullamento, l’inefficacia e/o comunque l’inopponibilità degli atti di vendita;
il Tribunale di Oristano aveva dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti nella parte in cui era previsto il trasferimento in favore di ES della RE A e della AS di collegamento E;
la sentenza era stata impugnata da ES e dalle sue aventi causa e, con sentenza n. 79/2014, la Corte d’appello di Cagliari aveva escluso che i contratti fossero affetti da nullità e tale dictum non è stato oggetto di impugnazione da parte di INPS, che si è limitata a resistere ai ricorsi per cassazione fatti valere da ES e da GE;
ciò significa che quando si è pronunciata la Corte d’appello di Roma, il 5 marzo 2018, la validità dei contratti in questione era “oramai coperta definitivamente dal giudicato” formatosi sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui INPS non ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari. d) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello, “nel dichiarare l’inammissibilità in parte qua 8 di 18 dell’appello per violazione del requisito di specificità del motivo relativo al merito della controversia”, erroneamente e falsamente applicato l’art. 342 c.p.c. e) Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: per quanto concerne il motivo di impugnazione concernente il merito della domanda di inefficacia/invalidità proposta dal Consorzio nei confronti di ES, la Corte d’appello ha affermato che “il motivo di appello è comunque infondato nel merito”, limitandosi a trascrivere un’ampia parte della motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di argomentare rispetto ai motivi di gravame. 2. La lettura del ricorso e l’articolazione dei suoi motivi provocano un certo disorientamento. L’intero ricorso di ES presuppone infatti che il Consorzio G6 abbia fatto valere una sola domanda, di accertamento della nullità del contratto di vendita, e che solo questa domanda il Tribunale abbia accolto e che tale accoglimento sia stato confermato dalla Corte d’appello. I motivi sono diretti (cfr. in particolare la pag. 25 del ricorso) verso la breve parte della sentenza impugnata intitolata “sulla invalidità dell’atto di compravendita” ove si afferma che l’atto di vendita, ove si comprenda quale suo oggetto anche la RE A, sarebbe comunque invalido in quanto in contrasto con norme imperative (v. le pagg. 6 e 7 del provvedimento). Al riguardo la ricorrente contesta la titolarità del Consorzio G6 alla proposizione della domanda di invalidità del contratto (primo motivo), la mancanza, comunque, di una parte necessaria del giudizio di invalidità (secondo motivo), il contrasto tra tale decisione e un giudicato esterno che tale nullità ha escluso (terzo motivo), la violazione della disposizione che prevede l’onere di specificità dei motivi d’appello (quarto motivo) e il vizio assoluto della motivazione della sentenza impugnata relativa al merito della domanda di “inefficacia/invalidità”. 9 di 18 La ricorrente non considera, pur riportando alle pag. 8 e 9 del ricorso le conclusioni rese in primo grado dal Consorzio G6, che quest’ultimo aveva chiesto: in via principale di “accertare e dichiarare che solo la RE B (e non anche la RE A) era stata inserita nel piano straordinario di cartolarizzazione e poi trasferita alla SC in vista dell’operazione di cartolarizzazione c.d. SC 1 e che, conseguentemente l’atto del 18 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RE B”; “in via gradata” di “accertare e dichiarare che detto atto del 18 marzo 2004 limitatamente alla vendita della RE A è nullo per violazione di norme imperative e/o difetto di causa”; in via “ancora più gradata” di “accertare che tale atto era annullabile per errore materiale riconoscibile e comunque inefficace per carenza di legittimazione e/o di poteri a vendere da parte del Consorzio G6”. Il Tribunale di Roma, con decisione confermata dalla Corte d’appello, ha accolto la domanda proposta in via principale e – in tali termini il dispositivo – ha dichiarato “che l’atto 18 marzo 2004 per notaio Atlante in Roma ha avuto ad oggetto soltanto la RE B”. In motivazione, poi, ha osservato che, comunque, a volere ritenere oggetto del contratto anche la RE A, si tratterebbe di atto invalido per la detta parte, “risultando il bene sottratto a tutte le precedenti fasi dell’evidenza pubblica e in particolare delle norme imperative che delineano con finalità pubblicistiche le procedure di gara”. I giudici di merito hanno quindi accolto la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto alla sola vendita della RE B e hanno poi, con quella che può essere considerata una dichiarazione ad abundantiam, ritenuto fondata pure la domanda subordinata di accertamento della nullità del contratto. Tale d’altro canto è stata l’interpretazione della ricorrente, che nell’atto di appello sostiene che la domanda di accertamento relativa all’oggetto del contratto di vendita del 18 marzo 2004 è stata “l’unica accolta dal giudice di primo grado”, che il contratto 10 di 18 non è stato dichiarato nullo come richiesto dal Consorzio G6 in primo grado e che il Tribunale di Roma non si è pronunciato nel merito di tale domanda (cfr. le pagg. 11, 12 e 13 dell’atto di appello di ES). Quanto ai due motivi d’appello, se nel primo, intitolato “sull’eccezione di inammissibilità delle domande avanzate in primo grado dal Consorzio G6”, vi è una parte in cui si sostiene che è “censurabile la sentenza del Tribunale di Roma che non ha rilevato né disposto l’inammissibilità della domanda stessa ex art. 1421 c.c.” sebbene “non sia stato dichiarato nullo il contratto di vendita” – affermazione quest’ultima che priva di interesse la censura – nel secondo, dedicato al “merito”, l’appellante oggi ricorrente svolge rilievi unicamente in relazione alla domanda principale del Consorzio, appunto “l’unica accolta dal Tribunale”, senza fare riferimento alcuno alla domanda di accertamento della nullità del contratto (v. le pagg. 13-22 dell’atto). Tanto basterebbe per rigettare il ricorso, in quanto privo di interesse, essendo volto con i suoi cinque motivi a contestare l’accoglimento di una domanda, di invalidità del contratto di vendita del 18 marzo 2004, che anche per la ricorrente è diversa da quella che è stata accolta e che è stata dichiarata fondata solo ad abundantiam. Considerata la complessità, l’importanza e la delicatezza della vicenda, nonché il rilievo delle questioni sollevate, si ritiene comunque opportuno analizzare i singoli motivi. 3. Per ragioni di priorità logica, si inizia con l’esame del terzo motivo, sul quale si è concentrata la discussione svolta nella pubblica udienza. Il motivo è inammissibile. Viene infatti denunciato con il ricorso per cassazione il contrasto tra la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto affetto da nullità l’atto di vendita tra SC e la ricorrente per violazione “delle norme imperative che delineano con finalità pubblicistiche le procedure di gara”, e la precedente 11 di 18 sentenza, resa dalla Corte d’appello di Cagliari, che aveva escluso che il suddetto contratto di vendita fosse nullo, avendo distinto due fasi della procedura, la prima “preminentemente pubblicistica” di individuazione e trasferimento della proprietà dei beni alla SC e la seconda, “strettamente privatistica” di trasferimento della proprietà dalla SC alla ricorrente, con l’osservanza delle regole e dei principi del diritto comune. In via preliminare – e senza necessità di vagliare la questione dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Consorzio G6, rimasto estraneo al processo incardinato davanti al Tribunale di Oristano – va rilevato come, secondo il costante orientamento di questa Corte, dato che l’art. 395, n. 5 c.p.c. configura espressamente come motivo di revocazione l'ipotesi che la sentenza sia “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", quando il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e l'esistenza di tale giudicato non sia stata eccepita, in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato va impugnata mediante ricorso per revocazione (cfr. Cass., sez. un., n. 21943/2010; per una recente riaffermazione del principio si veda Cass. n. 28733/2022). Nel caso in esame, ed è la stessa ricorrente a sostenerlo, il giudicato si è formato “sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui l’INPS non ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari là dove ha escluso la nullità pronunciata dal Tribunale di Oristano” (v. la pag. 30 del ricorso), quindi durante il giudizio di secondo grado, iniziato nel 2013 e definito dopo l’udienza dell’11 ottobre 2017, con sentenza resa il 13 dicembre 2017 e pubblicata il 5 marzo 2018. L’eventuale vizio della sentenza andava quindi denunciato per revocazione ai sensi del n. 5 dell’art. 395 c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione. 12 di 18 4. Veniamo alla censura relativa alla mancanza di legittimazione del Consorzio G6 a proporre la domanda di nullità. Il ragionamento articolato dalla ricorrente nell’esposizione dei diversi motivi appare innanzitutto poco coerente. A pag. 30, nell’ambito del terzo motivo, si legge che quella di nullità “è l’unica azione di impugnativa negoziale che il Consorzio G6, terzo rispetto a quel contratto di compravendita, era legittimato a proporre e ha proposto nel presente giudizio”. A pag. 16, nell’ambito del primo motivo, invece si sostiene che il Consorzio G6 non aveva legittimazione e interesse ad agire “per richiedere quella pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato che il giudice del merito ha ritenuto viceversa di potere rendere e che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa delle stesse”. A prescindere dalla contraddizione in cui è caduta la ricorrente, che prima nega e poi riconosce la legittimazione del Consorzio G6 a proporre l’azione di nullità del contratto, risulta oscuro che l’art. 1421 c.c. – per cui “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse” – pacificamente limiti l’azione alle parti del contratto e ai loro aventi causa. La locuzione "chiunque vi ha interesse" che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto si riferisce infatti proprio ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità (così Cass. n. 7017/1994, più di recente v. Cass. n. 2670/2020), interesse concreto che è certamente ravvisabile in capo al Consorzio, che lungi dall’essere soggetto “totalmente estraneo” alla vicenda negoziale – come sostiene la ricorrente alla pag. 17 del ricorso – è soggetto che sì non ha sottoscritto il contratto di vendita, ma che tale vendita ha gestito (supra, par. 1 della premessa in fatto). 13 di 18 La ricorrente nulla ha invece contestato con il ricorso in cassazione in relazione all’interesse del Consorzio alla proposizione della domanda di accertamento dell’oggetto del contratto, che aveva invece contestato costituendosi in primo grado e poi con l’atto di appello, così che sul punto è sceso il giudicato interno (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 7925/2019). Su tale profilo si precisa che, proposta dall’attore PD domanda di risarcimento del danno fondata sull’avvenuta indebita vendita della RE A e della piastra E, il convenuto ha contestato che tale vendita fosse avvenuta, sostenendo che solo la RE B era stata venduta, così trasformando il punto pregiudiziale della domanda dell’attore in questione pregiudiziale e in relazione a tale questione ha proposto domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. – e non, come si legge nella sentenza di primo grado – domanda riconvenzionale. La domanda di cui all’art. 34 c.p.c. presuppone, secondo la giurisprudenza di questa Corte – “che l'istante dimostri un interesse effettivo, il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.” (così Cass. n. 8093/2013; si veda anche la pronuncia delle sezioni unite n. 14650/2011), ma la verifica di tale interesse è appunto preclusa a questa Corte dal giudicato interno. 5. Con il secondo motivo la ricorrente contesta che, in ogni caso, i giudizi di merito si sono svolti in mancanza di un litisconsorte necessario in violazione dell’art. 102 c.p.c., ossia della proprietaria-venditrice, la società SC, parte necessaria del processo ove sia proposta la domanda, e non la semplice eccezione, di nullità del contratto. 14 di 18 Il rilievo – anche in questo caso fatto valere unicamente in relazione all’azione di nullità del contratto – è corretto: chi ha sottoscritto il contratto, nel caso in esame la SC, è parte necessaria del processo in cui sia fatta valere l’azione di nullità del contratto, come d’altro canto lo è rispetto all’azione di accertamento dell’oggetto del contratto. L’eccezione può poi proporsi per la prima volta in cassazione: al contraddittore necessario ritualmente evocato in giudizio deve infatti “riconoscersi l'interesse a far valere con il ricorso per cassazione il vizio di nullità della sentenza derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri litisconsorti necessari, ancorché egli, costituitosi nel giudizio di merito, non abbia denunziato tale situazione o sollevato al riguardo eccezioni, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria né per i presenti né per gli assenti e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado” (così Cass. n. 6416/1998; più di recente si vedano Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 23628/2006 e Cass. n. 21256/2017). Ciò però non significa che ci troviamo di fronte a una violazione dell’integrità del contraddittorio e a una conseguente nullità della sentenza impugnata come sostiene la ricorrente: il processo si è infatti svolto nei confronti del successore ex lege della venditrice, ossia dell’PD e poi dell’INPS. L’art. 43-bis del d.l. n. 207/2008 (intitolato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” e convertito con modificazioni dalla legge n. 14/ 2009) ha non solo previsto al comma 2 che “i beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SC sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi”, ma pure che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2009), “i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SC, in tutti i rapporti, anche processuali e attinenti alle procedure di 15 di 18 vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SC”, di cui viene prevista la messa in liquidazione (comma 14). A far tempo dal 1° marzo 2009 PD (poi INPS) è quindi succeduta ex lege a SC in tutti i rapporti, anche processuali, relativi all’immobile trasferito, così che già in primo grado il processo, anche per quanto concerne la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (come anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità del medesimo), si è svolto nei confronti delle parti necessarie (lo scopo della integrazione del contraddittorio, cioè la partecipazione al giudizio di tutti i legittimati, è ugualmente raggiunto, indipendentemente dall'ordine al riguardo emesso o meno dal giudice, “allorquando una delle parti costituite in giudizio succede nella posizione del litisconsorte pretermesso”, così Cass. n. 4161/2001). Va poi evidenziato – lo rimarca la ricorrente alla pag. 21 del ricorso – che la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto è stata fatta propria da INPS, che in appello ha chiesto al giudice di secondo grado di confermare la sentenza di primo grado e, solo in via subordinata all’accoglimento del gravame di ES, ha fatto valere appello incidentale insistendo nell’originaria domanda. 6. Il quarto motivo lamenta la violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c. La ricorrente ha ragione nel lamentare come la Corte d’appello abbia parlato di inammissibilità del secondo motivo di gravame, relativo al “merito” dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (cui si è fatto cenno supra, sub 2), riferendosi a profili attinenti non alla mancanza di specificità del motivo, quanto più propriamente alla sua infondatezza, ossia l’inidoneità del motivo a confutare il dato fondamentale che aveva indotto “il Tribunale ad affermare che il corpo A fosse escluso dalla compravendita”. 16 di 18 Il motivo è però inammissibile per difetto di interesse. La Corte d’appello ha infatti sì parlato di inammissibilità del motivo, ma lo ha esaminato nel merito, dichiarando in motivazione che il motiva “va respinto”; nel dispositivo della sentenza, poi, non si parla di inammissibilità, ma si ha unicamente il rigetto del gravame. Trova pertanto applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo con il quale si contesti l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, “ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure” (così Cass. n. 30354/2017, negli stessi termini v. Cass. n. 22782/2018 e Cass. n. 7995/2022). 7. Con il quinto motivo la ricorrente contesta il “vizio assoluto di motivazione”. Ancora va sottolineato che – come si è sopra evidenziato – la ricorrente lamenta il vizio in relazione alle censure concernenti “il merito della domanda di inefficacia/invalidità proposta dal Consorzio nei confronti di ES”, mentre il motivo di appello proposto dall’appellante, oggi ricorrente, concerneva il merito della diversa domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (v. le pagg. 13-22 dell’atto di appello di ES). Per completezza, va osservato che non vale l’equivalenza, sostenuta della ricorrente (pag. 39 del ricorso) tra motivazione per relationem resa dalla Corte d’appello e omessa motivazione. La motivazione per relationem non è infatti una motivazione inesistente (v. Cass. n. 20883/2019), anche se non si può certo ridurre a semplice adesione a una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione (cfr. Cass. n. 2397/2021). Nel caso in esame la Corte d’appello non si è limitata ad aderire astrattamente 17 di 18 alla motivazione resa dal giudice di primo grado: ha infatti affermato come “il punto centrale della controversia è costituito dall’oggetto della compravendita intercorsa tra la ES e la SC” e ha ritenuto che le censure articolate da ES non abbiano efficacemente contestato il “dato fondamentale” rappresentato dalla descrizione del bene contenuta nell’art. 1 dell’allegato 20 al rogito di compravendita”, descrizione che riprende quella contenuta nella perizia di stima, i cui “dati catastali sono corretti” e ha quindi aderito al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così che non si può sostenere che la motivazione della sentenza impugnata si sia risolta “in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (ancora Cass. n. 2397/2021, appena menzionata). 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate, alla luce dei profili di complessità della vicenda e del rilievo delle questioni sollevate, già sopra evidenziati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti le spese del presente giudizio. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 18 di 18 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito
-ricorrente- contro CONSORZIO G6 ADVISOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 39, presso lo studio dell’avvocato IACOVINO CO ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIANCI STEFANO ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 26759 Anno 2024 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 15/10/2024 2 di 18 nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli dell’avvocati FIORENTINO SE ([...]) e OR MA ([...]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1422/2018, depositata il 5/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale IO NE, che ha chiesto alla Corte di accogliere il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. FATTI DELLA CAUSA 1. Va premesso che la causa all’esame della Corte si inserisce nella complessa vicenda della cessione e della cartolarizzazione di immobili di proprietà di enti previdenziali, che ha visto – limitandoci a pochi cenni pertinenti il caso di specie – prima l’individuazione del patrimonio immobiliare destinato ad essere alienato (v. il d.lgs. n. 104/1996 e il d.l. n. 140/1997), poi la nomina, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, di un prestatore di servizio (il Consorzio G6 Advisor) con il quale è stato sottoscritto un contratto per la gestione dell’attività, poi ancora, sulla base del d.l. n. 351/2001 (convertito nella legge n. 410/2001) il trasferimento, con d.m. 30 novembre 2001, della proprietà degli immobili da alienare alla società “veicolo” SC (Società cartolarizzazione immobili pubblici) s.r.l., società che, quale nuova proprietaria degli immobili, ha sottoscritto un nuovo contratto di gestione delle vendite degli immobili con il Consorzio G6, contratto che comprendeva la gestione della vendita di un 3 di 18 immobile sito in Oristano di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (PD, oggi INPS). Sulla base del bando di gara predisposto dal Consorzio G6, l’immobile è stato aggiudicato, insieme ad altri immobili, alla società ES AL Estate s.r.l. Con atto notarile del 18 marzo 2004 la proprietà dell’immobile è stata trasferita dalla SC alla ES, che ha poi l’anno successivo venduto l’immobile alla società OB s.r.l. che l’ha contestualmente venduto alla società GE s.r.l. 2. Nel marzo del 2007 l’PD ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Consorzio G6 Advisor, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, indicato nella misura di euro 9.944.000, “determinato dalla sopravvenuta indisponibilità della RE A e della AS E dell’immobile in Oristano”, già di proprietà dell’attore, “indebitamente cedute”, nonché a corrispondere euro 767.130,54, a titolo di danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione aventi ad oggetto porzioni della RE A che l’Istituto avrebbe ricavato dai beni. L’attore, a fondamento della propria domanda, ha dedotto che la sola RE B aveva costituito oggetto del trasferimento ex lege dal patrimonio dell’ente previdenziale a SC, con conseguente lesione ai sensi dell’art. 2043 c.c. del proprio diritto di proprietà. Il Consorzio G6 si è costituito, eccependo la non ricomprensione della RE A e della AS E nell’atto di vendita concluso con ES, proponendo al riguardo domanda principale di accertamento dell’oggetto del contratto di vendita, e ha chiamato in causa ES AL Estate. ES si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del Consorzio nei suoi confronti, data la sua posizione di terzietà rispetto al trasferimento dell’immobile oggetto del contratto di vendita, sostenendo nel merito che la RE A e la AS E erano 4 di 18 ricomprese nella individuazione del bene di cui al d.l. 351/2001 e al decreto dell’Agenzia del demanio di esecuzione del d.l. Con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda principale proposta dal convenuto Consorzio, ha dichiarato che solo la RE B era stata inserita nel piano straordinario di cessione e poi trasferita alla SC, così che l’atto di vendita dell’8 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RE B e non ha prodotto effetti traslativi della proprietà della RE A. Il Tribunale ha ritenuto non determinante che nel suddetto atto di vendita fossero indicati dati catastali che includevano tutti i subalterni, inclusi quelli della RE A, alla luce della esclusione di quest’ultima dal piano straordinario di cessione, della ricomprensione della sola RE B nell’elenco allegato al decreto dell’Agenzia del demanio, delle dichiarazioni di un testimone, della presenza del codice della RE B nella perizia di stima e nella scheda di consistenza del bene, della descrizione del bene presente nell’allegato 20 al rogito di vendita. 3. La sentenza è stata impugnata da ES AL Estate, con atto articolato in due motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, ha rigettato il gravame e ha confermato l’impugnata sentenza. 4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione ES AL Estate s.r.l. Resistono con distinti atti di controricorso il Consorzio G6 Advisor e l’INPS, che tra l’altro chiede la cancellazione dell’ultimo periodo di pag. 20 del ricorso, che qualifica “esecrabile” la condotta difensiva dell’Istituto. Memoria è stata depositata da ES e dal Consorzio G6. 5. Va ancora ricordato che lo stesso anno in cui è stata introdotta la presente causa, nel novembre del 2007, l’PD aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano ES, OB e GE, deducendo che nel piano di 5 di 18 dismissione era prevista la sola RE B e che solo tale bene era stato trasferito a titolo oneroso alla SC;
l’Istituto aveva quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità ovvero l’annullabilità, ovvero ancora l’inefficacia o l’inopponibilità nei suoi confronti dei tre contratti di vendita, della SC alla ES, di questa alla OB e di quest’ultima alla GE. Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 11/2011, ha accertato che la RE A e la piastra di collegamento E non erano state incluse nel piano di cartolarizzazione, con la conseguente nullità del contratto di vendita del 2004 e dei successivi atti di vendita per contrarietà a norme imperative, nella parte in cui avevano disposto dei suddetti beni. A seguito di appello principale di GE e incidentale delle altre due società convenute, la Corte d’appello di Cagliari – con la sentenza n. 79/2014 – ha accolto gli appelli in relazione alla declaratoria di nullità dei contratti di compravendita;
ha poi però ritenuto di esaminare le ulteriori domande di annullamento e di inefficacia, non decise in primo grado perché assorbite, e ha ritenuto fondata la domanda di inopponibilità, per avere i contratti di vendita disposto di beni in realtà mai trasferiti alla SC e ha così dichiarato inopponibili all’INPS le vendite, limitatamente alla RE A e alla piastra di collegamento E. La sentenza è stata impugnata per cassazione da GE in via principale e in via incidentale da OB e da ES. Questa Corte – con la sentenza n. 20542/2019 – ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, concernenti la mancata rituale riproposizione delle domande assorbite in primo grado, compresa quella di inopponibilità accolta dalla Corte d’appello: il giudice di secondo grado non poteva procedere alla loro disamina, ma doveva “arrestare la propria attività decisoria una volta accolto l’appello delle società quanto all’erronea dichiarazione di nullità”. 6 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso della società ES AL Estate è articolato in cinque motivi. a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 81 c.p.c., 1421 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: la Corte d’appello di Roma “ha errato nel ravvisare in capo al Consorzio la titolarità del potere di azione per fare valere l’invalidità dell’atto di disposizione con il quale SC s.r.l. ha alienato a ES il complesso immobiliare di Via Dorando Petri, composto dalla RE B, dalla piastra di collegamento E e dalla contestata RE A”; un conto sarebbe infatti ritenere che “l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta da PD presupponga l’accertamento della invalidità o della inefficacia dell’atto di vendita e che dunque il giudice possa esaminare incidenter tantum la questione della illegittima alienazione o meno della RE A che rileva, nel giudizio risarcitorio, come comportamento fonte di danni”, altro conto invece ritenere che il Consorzio abbia legittimazione e interesse ad agire per richiedere una pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato “che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa delle stesse”, categoria nella quale non rientra il Consorzio;
opinando diversamente si permetterebbe oltretutto al terzo di abusare del processo, ingerendosi senza reale necessità in un rapporto giuridico altrui, rispetto al quale “è totalmente estraneo”. b) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: come detto nel primo motivo, “il Consorzio non aveva titolo a chiedere l’invalidità dell’atto di trasferimento e avrebbe potuto solo provocare, in via d’eccezione, un accertamento incidentale del fatto che detta alienazione non fosse avvenuta;
[..] in ogni caso, di fronte alla decisione del Consorzio di proporre la 7 di 18 domanda in via principale”, i giudici di merito “avrebbero dovuto avvedersi che la decisione esigeva la partecipazione al giudizio di tutte la parti del contratto” e quindi non solo della ricorrente acquirente, ma anche della SC, che era stata la parte venditrice. c) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., eccezione di giudicato: “l’inefficacia dell’atto di trasferimento di cui si discute” è stata fondata dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, che si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, “sull’invalidità dell’atto per contrarietà a norme imperative”; tale statuizione risulta contraria a un precedente giudicato formatosi tra PD e ES;
PD aveva infatti proposto un’azione autonoma nei confronti di ES e dei suoi aventi causa davanti al Tribunale di Oristano, chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’annullamento, l’inefficacia e/o comunque l’inopponibilità degli atti di vendita;
il Tribunale di Oristano aveva dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti nella parte in cui era previsto il trasferimento in favore di ES della RE A e della AS di collegamento E;
la sentenza era stata impugnata da ES e dalle sue aventi causa e, con sentenza n. 79/2014, la Corte d’appello di Cagliari aveva escluso che i contratti fossero affetti da nullità e tale dictum non è stato oggetto di impugnazione da parte di INPS, che si è limitata a resistere ai ricorsi per cassazione fatti valere da ES e da GE;
ciò significa che quando si è pronunciata la Corte d’appello di Roma, il 5 marzo 2018, la validità dei contratti in questione era “oramai coperta definitivamente dal giudicato” formatosi sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui INPS non ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari. d) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello, “nel dichiarare l’inammissibilità in parte qua 8 di 18 dell’appello per violazione del requisito di specificità del motivo relativo al merito della controversia”, erroneamente e falsamente applicato l’art. 342 c.p.c. e) Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. per vizio assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: per quanto concerne il motivo di impugnazione concernente il merito della domanda di inefficacia/invalidità proposta dal Consorzio nei confronti di ES, la Corte d’appello ha affermato che “il motivo di appello è comunque infondato nel merito”, limitandosi a trascrivere un’ampia parte della motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di argomentare rispetto ai motivi di gravame. 2. La lettura del ricorso e l’articolazione dei suoi motivi provocano un certo disorientamento. L’intero ricorso di ES presuppone infatti che il Consorzio G6 abbia fatto valere una sola domanda, di accertamento della nullità del contratto di vendita, e che solo questa domanda il Tribunale abbia accolto e che tale accoglimento sia stato confermato dalla Corte d’appello. I motivi sono diretti (cfr. in particolare la pag. 25 del ricorso) verso la breve parte della sentenza impugnata intitolata “sulla invalidità dell’atto di compravendita” ove si afferma che l’atto di vendita, ove si comprenda quale suo oggetto anche la RE A, sarebbe comunque invalido in quanto in contrasto con norme imperative (v. le pagg. 6 e 7 del provvedimento). Al riguardo la ricorrente contesta la titolarità del Consorzio G6 alla proposizione della domanda di invalidità del contratto (primo motivo), la mancanza, comunque, di una parte necessaria del giudizio di invalidità (secondo motivo), il contrasto tra tale decisione e un giudicato esterno che tale nullità ha escluso (terzo motivo), la violazione della disposizione che prevede l’onere di specificità dei motivi d’appello (quarto motivo) e il vizio assoluto della motivazione della sentenza impugnata relativa al merito della domanda di “inefficacia/invalidità”. 9 di 18 La ricorrente non considera, pur riportando alle pag. 8 e 9 del ricorso le conclusioni rese in primo grado dal Consorzio G6, che quest’ultimo aveva chiesto: in via principale di “accertare e dichiarare che solo la RE B (e non anche la RE A) era stata inserita nel piano straordinario di cartolarizzazione e poi trasferita alla SC in vista dell’operazione di cartolarizzazione c.d. SC 1 e che, conseguentemente l’atto del 18 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la RE B”; “in via gradata” di “accertare e dichiarare che detto atto del 18 marzo 2004 limitatamente alla vendita della RE A è nullo per violazione di norme imperative e/o difetto di causa”; in via “ancora più gradata” di “accertare che tale atto era annullabile per errore materiale riconoscibile e comunque inefficace per carenza di legittimazione e/o di poteri a vendere da parte del Consorzio G6”. Il Tribunale di Roma, con decisione confermata dalla Corte d’appello, ha accolto la domanda proposta in via principale e – in tali termini il dispositivo – ha dichiarato “che l’atto 18 marzo 2004 per notaio Atlante in Roma ha avuto ad oggetto soltanto la RE B”. In motivazione, poi, ha osservato che, comunque, a volere ritenere oggetto del contratto anche la RE A, si tratterebbe di atto invalido per la detta parte, “risultando il bene sottratto a tutte le precedenti fasi dell’evidenza pubblica e in particolare delle norme imperative che delineano con finalità pubblicistiche le procedure di gara”. I giudici di merito hanno quindi accolto la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto alla sola vendita della RE B e hanno poi, con quella che può essere considerata una dichiarazione ad abundantiam, ritenuto fondata pure la domanda subordinata di accertamento della nullità del contratto. Tale d’altro canto è stata l’interpretazione della ricorrente, che nell’atto di appello sostiene che la domanda di accertamento relativa all’oggetto del contratto di vendita del 18 marzo 2004 è stata “l’unica accolta dal giudice di primo grado”, che il contratto 10 di 18 non è stato dichiarato nullo come richiesto dal Consorzio G6 in primo grado e che il Tribunale di Roma non si è pronunciato nel merito di tale domanda (cfr. le pagg. 11, 12 e 13 dell’atto di appello di ES). Quanto ai due motivi d’appello, se nel primo, intitolato “sull’eccezione di inammissibilità delle domande avanzate in primo grado dal Consorzio G6”, vi è una parte in cui si sostiene che è “censurabile la sentenza del Tribunale di Roma che non ha rilevato né disposto l’inammissibilità della domanda stessa ex art. 1421 c.c.” sebbene “non sia stato dichiarato nullo il contratto di vendita” – affermazione quest’ultima che priva di interesse la censura – nel secondo, dedicato al “merito”, l’appellante oggi ricorrente svolge rilievi unicamente in relazione alla domanda principale del Consorzio, appunto “l’unica accolta dal Tribunale”, senza fare riferimento alcuno alla domanda di accertamento della nullità del contratto (v. le pagg. 13-22 dell’atto). Tanto basterebbe per rigettare il ricorso, in quanto privo di interesse, essendo volto con i suoi cinque motivi a contestare l’accoglimento di una domanda, di invalidità del contratto di vendita del 18 marzo 2004, che anche per la ricorrente è diversa da quella che è stata accolta e che è stata dichiarata fondata solo ad abundantiam. Considerata la complessità, l’importanza e la delicatezza della vicenda, nonché il rilievo delle questioni sollevate, si ritiene comunque opportuno analizzare i singoli motivi. 3. Per ragioni di priorità logica, si inizia con l’esame del terzo motivo, sul quale si è concentrata la discussione svolta nella pubblica udienza. Il motivo è inammissibile. Viene infatti denunciato con il ricorso per cassazione il contrasto tra la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto affetto da nullità l’atto di vendita tra SC e la ricorrente per violazione “delle norme imperative che delineano con finalità pubblicistiche le procedure di gara”, e la precedente 11 di 18 sentenza, resa dalla Corte d’appello di Cagliari, che aveva escluso che il suddetto contratto di vendita fosse nullo, avendo distinto due fasi della procedura, la prima “preminentemente pubblicistica” di individuazione e trasferimento della proprietà dei beni alla SC e la seconda, “strettamente privatistica” di trasferimento della proprietà dalla SC alla ricorrente, con l’osservanza delle regole e dei principi del diritto comune. In via preliminare – e senza necessità di vagliare la questione dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del Consorzio G6, rimasto estraneo al processo incardinato davanti al Tribunale di Oristano – va rilevato come, secondo il costante orientamento di questa Corte, dato che l’art. 395, n. 5 c.p.c. configura espressamente come motivo di revocazione l'ipotesi che la sentenza sia “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", quando il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e l'esistenza di tale giudicato non sia stata eccepita, in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato va impugnata mediante ricorso per revocazione (cfr. Cass., sez. un., n. 21943/2010; per una recente riaffermazione del principio si veda Cass. n. 28733/2022). Nel caso in esame, ed è la stessa ricorrente a sostenerlo, il giudicato si è formato “sin dal 14 dicembre 2014, nel momento in cui l’INPS non ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari là dove ha escluso la nullità pronunciata dal Tribunale di Oristano” (v. la pag. 30 del ricorso), quindi durante il giudizio di secondo grado, iniziato nel 2013 e definito dopo l’udienza dell’11 ottobre 2017, con sentenza resa il 13 dicembre 2017 e pubblicata il 5 marzo 2018. L’eventuale vizio della sentenza andava quindi denunciato per revocazione ai sensi del n. 5 dell’art. 395 c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione. 12 di 18 4. Veniamo alla censura relativa alla mancanza di legittimazione del Consorzio G6 a proporre la domanda di nullità. Il ragionamento articolato dalla ricorrente nell’esposizione dei diversi motivi appare innanzitutto poco coerente. A pag. 30, nell’ambito del terzo motivo, si legge che quella di nullità “è l’unica azione di impugnativa negoziale che il Consorzio G6, terzo rispetto a quel contratto di compravendita, era legittimato a proporre e ha proposto nel presente giudizio”. A pag. 16, nell’ambito del primo motivo, invece si sostiene che il Consorzio G6 non aveva legittimazione e interesse ad agire “per richiedere quella pronuncia di invalidità con efficacia di giudicato che il giudice del merito ha ritenuto viceversa di potere rendere e che l’art. 1421 c.c. pacificamente riserva, oltre che alle parti del rapporto, ai soli aventi causa delle stesse”. A prescindere dalla contraddizione in cui è caduta la ricorrente, che prima nega e poi riconosce la legittimazione del Consorzio G6 a proporre l’azione di nullità del contratto, risulta oscuro che l’art. 1421 c.c. – per cui “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse” – pacificamente limiti l’azione alle parti del contratto e ai loro aventi causa. La locuzione "chiunque vi ha interesse" che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto si riferisce infatti proprio ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità (così Cass. n. 7017/1994, più di recente v. Cass. n. 2670/2020), interesse concreto che è certamente ravvisabile in capo al Consorzio, che lungi dall’essere soggetto “totalmente estraneo” alla vicenda negoziale – come sostiene la ricorrente alla pag. 17 del ricorso – è soggetto che sì non ha sottoscritto il contratto di vendita, ma che tale vendita ha gestito (supra, par. 1 della premessa in fatto). 13 di 18 La ricorrente nulla ha invece contestato con il ricorso in cassazione in relazione all’interesse del Consorzio alla proposizione della domanda di accertamento dell’oggetto del contratto, che aveva invece contestato costituendosi in primo grado e poi con l’atto di appello, così che sul punto è sceso il giudicato interno (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 7925/2019). Su tale profilo si precisa che, proposta dall’attore PD domanda di risarcimento del danno fondata sull’avvenuta indebita vendita della RE A e della piastra E, il convenuto ha contestato che tale vendita fosse avvenuta, sostenendo che solo la RE B era stata venduta, così trasformando il punto pregiudiziale della domanda dell’attore in questione pregiudiziale e in relazione a tale questione ha proposto domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. – e non, come si legge nella sentenza di primo grado – domanda riconvenzionale. La domanda di cui all’art. 34 c.p.c. presuppone, secondo la giurisprudenza di questa Corte – “che l'istante dimostri un interesse effettivo, il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.” (così Cass. n. 8093/2013; si veda anche la pronuncia delle sezioni unite n. 14650/2011), ma la verifica di tale interesse è appunto preclusa a questa Corte dal giudicato interno. 5. Con il secondo motivo la ricorrente contesta che, in ogni caso, i giudizi di merito si sono svolti in mancanza di un litisconsorte necessario in violazione dell’art. 102 c.p.c., ossia della proprietaria-venditrice, la società SC, parte necessaria del processo ove sia proposta la domanda, e non la semplice eccezione, di nullità del contratto. 14 di 18 Il rilievo – anche in questo caso fatto valere unicamente in relazione all’azione di nullità del contratto – è corretto: chi ha sottoscritto il contratto, nel caso in esame la SC, è parte necessaria del processo in cui sia fatta valere l’azione di nullità del contratto, come d’altro canto lo è rispetto all’azione di accertamento dell’oggetto del contratto. L’eccezione può poi proporsi per la prima volta in cassazione: al contraddittore necessario ritualmente evocato in giudizio deve infatti “riconoscersi l'interesse a far valere con il ricorso per cassazione il vizio di nullità della sentenza derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri litisconsorti necessari, ancorché egli, costituitosi nel giudizio di merito, non abbia denunziato tale situazione o sollevato al riguardo eccezioni, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria né per i presenti né per gli assenti e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado” (così Cass. n. 6416/1998; più di recente si vedano Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 23628/2006 e Cass. n. 21256/2017). Ciò però non significa che ci troviamo di fronte a una violazione dell’integrità del contraddittorio e a una conseguente nullità della sentenza impugnata come sostiene la ricorrente: il processo si è infatti svolto nei confronti del successore ex lege della venditrice, ossia dell’PD e poi dell’INPS. L’art. 43-bis del d.l. n. 207/2008 (intitolato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” e convertito con modificazioni dalla legge n. 14/ 2009) ha non solo previsto al comma 2 che “i beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SC sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi”, ma pure che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2009), “i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SC, in tutti i rapporti, anche processuali e attinenti alle procedure di 15 di 18 vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SC”, di cui viene prevista la messa in liquidazione (comma 14). A far tempo dal 1° marzo 2009 PD (poi INPS) è quindi succeduta ex lege a SC in tutti i rapporti, anche processuali, relativi all’immobile trasferito, così che già in primo grado il processo, anche per quanto concerne la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (come anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità del medesimo), si è svolto nei confronti delle parti necessarie (lo scopo della integrazione del contraddittorio, cioè la partecipazione al giudizio di tutti i legittimati, è ugualmente raggiunto, indipendentemente dall'ordine al riguardo emesso o meno dal giudice, “allorquando una delle parti costituite in giudizio succede nella posizione del litisconsorte pretermesso”, così Cass. n. 4161/2001). Va poi evidenziato – lo rimarca la ricorrente alla pag. 21 del ricorso – che la domanda di accertamento dell’oggetto del contratto è stata fatta propria da INPS, che in appello ha chiesto al giudice di secondo grado di confermare la sentenza di primo grado e, solo in via subordinata all’accoglimento del gravame di ES, ha fatto valere appello incidentale insistendo nell’originaria domanda. 6. Il quarto motivo lamenta la violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c. La ricorrente ha ragione nel lamentare come la Corte d’appello abbia parlato di inammissibilità del secondo motivo di gravame, relativo al “merito” dell’accoglimento della domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (cui si è fatto cenno supra, sub 2), riferendosi a profili attinenti non alla mancanza di specificità del motivo, quanto più propriamente alla sua infondatezza, ossia l’inidoneità del motivo a confutare il dato fondamentale che aveva indotto “il Tribunale ad affermare che il corpo A fosse escluso dalla compravendita”. 16 di 18 Il motivo è però inammissibile per difetto di interesse. La Corte d’appello ha infatti sì parlato di inammissibilità del motivo, ma lo ha esaminato nel merito, dichiarando in motivazione che il motiva “va respinto”; nel dispositivo della sentenza, poi, non si parla di inammissibilità, ma si ha unicamente il rigetto del gravame. Trova pertanto applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo con il quale si contesti l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, “ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure” (così Cass. n. 30354/2017, negli stessi termini v. Cass. n. 22782/2018 e Cass. n. 7995/2022). 7. Con il quinto motivo la ricorrente contesta il “vizio assoluto di motivazione”. Ancora va sottolineato che – come si è sopra evidenziato – la ricorrente lamenta il vizio in relazione alle censure concernenti “il merito della domanda di inefficacia/invalidità proposta dal Consorzio nei confronti di ES”, mentre il motivo di appello proposto dall’appellante, oggi ricorrente, concerneva il merito della diversa domanda di accertamento dell’oggetto del contratto (v. le pagg. 13-22 dell’atto di appello di ES). Per completezza, va osservato che non vale l’equivalenza, sostenuta della ricorrente (pag. 39 del ricorso) tra motivazione per relationem resa dalla Corte d’appello e omessa motivazione. La motivazione per relationem non è infatti una motivazione inesistente (v. Cass. n. 20883/2019), anche se non si può certo ridurre a semplice adesione a una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione (cfr. Cass. n. 2397/2021). Nel caso in esame la Corte d’appello non si è limitata ad aderire astrattamente 17 di 18 alla motivazione resa dal giudice di primo grado: ha infatti affermato come “il punto centrale della controversia è costituito dall’oggetto della compravendita intercorsa tra la ES e la SC” e ha ritenuto che le censure articolate da ES non abbiano efficacemente contestato il “dato fondamentale” rappresentato dalla descrizione del bene contenuta nell’art. 1 dell’allegato 20 al rogito di compravendita”, descrizione che riprende quella contenuta nella perizia di stima, i cui “dati catastali sono corretti” e ha quindi aderito al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così che non si può sostenere che la motivazione della sentenza impugnata si sia risolta “in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (ancora Cass. n. 2397/2021, appena menzionata). 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate, alla luce dei profili di complessità della vicenda e del rilievo delle questioni sollevate, già sopra evidenziati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti le spese del presente giudizio. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 18 di 18 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito