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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 472/2023 promossa da: nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonimo Studio
Consulenza Aziendale e Elaborazione Dati Contabili Dott. Giovanni Tetta, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Casula, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 22.03.2024, Rep. N.
37875/7313, a rogito Dott. notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2023, notificato nei termini di legge, , Parte_1
anche quale titolare della omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001753243 notificata il 29.04.2023 e l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001753244 notificata il 03.05.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della
1 complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. n. 9500.19.07.2019.0059816.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel 2019, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2018;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2018, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 8.3.2022 nella causa C-2025 /20.
La parte opponente aveva pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio, domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_1 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_1
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 31/07/2019 la CP_1
diffida 0059815 per quote omesse in relazione alle mensilità 12/2016 e 01/2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad €
16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi
2 dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter CP_1
accertativo.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_1
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1
opposizione afferenti al quantum erano superati.
3. In corso di causa sono stati disposti una serie di rinvii per consentire al ricorrente di provvedere al versamento della sanzione nella misura rideterminata da parte dell' ; da CP_1
ultimo, è stato disposto un rinvio al 28.02.2025, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino allo stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 09.01.2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni CP_1 dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole:
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…».
In particolare, il ricorrente ha depositato due mod. F24 relativi al versamento effettuato in data 08.01.2025 del complessivo importo di Euro 335,45 (51,12 per l'anno 2017 e 284,33 per l'anno 2018).
L' convenuto, non depositando note nel termine all'uopo assegnatogli, ha mostrato CP_1
di non aver alcuna contestazione da sollevare al riguardo.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo le parti più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla originaria domanda di
3 annullamento.
D'altronde, il ricorrente ha concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere, mentre, come si è detto, la difesa dell' ha ritenuto CP_1
di non depositare note scritte, mostrando evidentemente disinteresse rispetto a una pronuncia sul merito dell'opposizione, a fronte del pagamento della sanzione intervenuto in corso di causa.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, si reputa sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione, secondo quanto richiesto dal ricorrente, stante il pagamento della
CP_ sanzione rideterminata in corso di causa. L' d'altronde, pur non avendo espressamente chiesto la compensazione, ha omesso di depositare le note nel termine assegnato e, quindi, non ha insistito per ottenere una condanna alla rifusione delle spese in proprio favore, in conseguenza dell'intervenuto pagamento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 31.03.2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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