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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 32 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Roberta Refolo
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raffaele Controparte_2 Gencarelli
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 13.1.22 ha proposto opposizione ad una intimazione di Controparte_2 pagamento, cui era sottesa una cartella di pagamento per premi Inail notificata il 16.12.14 e riferita agli anni 2012, 2013 e 2014. Denunciava l'omessa notifica della cartella esattoriale ed eccepiva la prescrizione quinquennale maturata tra gli anni di riferimento dell'omesso versamento dei premi e la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 17.11.21. 2) Nella resistenza dell'Inail e di , con la sentenza impugnata il Parte_1 tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso avendo accertato l'estinzione della pretesa Inail per sopravvenuta prescrizione quinquennale.
3) In particolare, il tribunale:
a) ha affermato la legittimazione passiva di quanto al denunciato vizio di omessa notifica della CP_3 cartella presupposta;
b) ha affermato la legittimazione passiva di Inail quanto alla eccezione di prescrizione;
c) ha dato atto della regolare notifica della cartella presupposta in data 16.12.14; d) ha rilevato che non risultava che tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione opposta fossero stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Ciò in quanto CP_3 aveva prodotto un avviso di ricevimento riferito ad un atto recante n° 03420199004167542000, ma non aveva prodotto tale atto, per cui non poteva verificarsi che esso si riferisse anche alla cartella esattoriale notificata il 16.12.14. Inoltre, aveva prodotto l'intimazione di pagamento n° CP_3 03420189004644283000, che era sì riferita anche alla cartella notificata il 16.12.14, ma non aveva dimostrato l'avvenuta notifica di tale intimazione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: CP_3
4.1) l'errore del tribunale per non aver tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione dal 18.3.20 al 31.8.21 di cui alla normativa Covid;
4.2) l'errore del tribunale per non aver considerato che il termine di prescrizione era nel caso di specie comunque decennale. Se era vero che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 233397/16 aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. all'ipotesi della omessa impugnazione della cartella di pagamento regolarmente notificata, nondimeno il termine di prescrizione era divenuto egualmente decennale perché con la formazione del ruolo e con la notifica della conseguente cartella di pagamento (o di altro atto equiparato), in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Ente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella (o di altro atto equiparato) pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella (o di altro atto riscossivo equiparato). E dal combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 20, comma 6, D. Lgs. n° 112/99 emergeva come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Ente della riscossione.
4.3) l'errore del tribunale che, in applicazione del principio della vicinanza alla prova, avrebbe dovuto acquisire “dalla società ricorrente” copia della intimazione di pagamento n° 03420199004167542000;
4.4) che il tribunale non poteva compensare le spese di lite stante la infondatezza della domanda. 5) Inail si è costituito aderendo all'appello proposto da mentre ha concluso per il CP_3 CP_2 rigetto del gravame, opponendosi alla istanza di acquisire l'intimazione di pagamento n° 03420199004167542000.
6) All'udienza di discussione del 12.6.25, respinta l'istanza di rinvio dell'appellante, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) Rilevato che con l'atto di appello, l'ente della riscossione censura la statuizione dichiarativa della prescrizione quinquennale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per assenza di interesse dell'agente della riscossione ad impugnare una statuizione relativa al merito della pretesa contributiva, in ordine alla quale l'appellante difetta di legittimazione ad agire non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (si rimanda, sul punto, ai definitivi chiarimenti contenuti sul punto nella pronuncia di legittimità n° 18812/22, confermata da Cass. n° 7372/24).
8) Ad ogni modo, l'appello è anche destituito di fondamento in quanto:
8.1) non si comprende in che modo rileverebbe nel caso di specie la sospensione della prescrizione che la normativa Covid ha disposto a decorrere dal 18.3.20, dal momento che la prescrizione era maturata già in data 16.12.19, ovvero dopo 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento presupposta;
8.2) l'appellante continua ad insistere nel 2023 su un argomento, quello secondo cui il termine di prescrizione sarebbe comunque decennale per il combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 20, comma 6, D. Lgs. n° 112/99, che la Corte di cassazione ha ampiamente disatteso già dal 2019 (Cass. n° 11335/19 La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell Parte_1 quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito).
8.3) che il principio di vicinanza alla prova imponeva semmai all'appellante, non certo alla società opponente, di produrre la intimazione di pagamento n° 03420199004167542000. Tanto, però, non è avvenuto nemmeno in questo grado di giudizio.
8.4) quanto alle spese di lite, la doglianza è chiaramente infondata dal momento che la sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere confermata, il che implica la fondatezza della domanda giudiziale, non il contrario.
9) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la società appellata, mentre esse devono essere compensate nei rapporti tra ed Inail in ragione CP_3 del comune interesse sostanziale dedotto in giudizio.
13) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1222/22, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_2 liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e Inail;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante e i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 12.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 32 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Roberta Refolo
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raffaele Controparte_2 Gencarelli
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 13.1.22 ha proposto opposizione ad una intimazione di Controparte_2 pagamento, cui era sottesa una cartella di pagamento per premi Inail notificata il 16.12.14 e riferita agli anni 2012, 2013 e 2014. Denunciava l'omessa notifica della cartella esattoriale ed eccepiva la prescrizione quinquennale maturata tra gli anni di riferimento dell'omesso versamento dei premi e la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 17.11.21. 2) Nella resistenza dell'Inail e di , con la sentenza impugnata il Parte_1 tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso avendo accertato l'estinzione della pretesa Inail per sopravvenuta prescrizione quinquennale.
3) In particolare, il tribunale:
a) ha affermato la legittimazione passiva di quanto al denunciato vizio di omessa notifica della CP_3 cartella presupposta;
b) ha affermato la legittimazione passiva di Inail quanto alla eccezione di prescrizione;
c) ha dato atto della regolare notifica della cartella presupposta in data 16.12.14; d) ha rilevato che non risultava che tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione opposta fossero stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Ciò in quanto CP_3 aveva prodotto un avviso di ricevimento riferito ad un atto recante n° 03420199004167542000, ma non aveva prodotto tale atto, per cui non poteva verificarsi che esso si riferisse anche alla cartella esattoriale notificata il 16.12.14. Inoltre, aveva prodotto l'intimazione di pagamento n° CP_3 03420189004644283000, che era sì riferita anche alla cartella notificata il 16.12.14, ma non aveva dimostrato l'avvenuta notifica di tale intimazione.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: CP_3
4.1) l'errore del tribunale per non aver tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione dal 18.3.20 al 31.8.21 di cui alla normativa Covid;
4.2) l'errore del tribunale per non aver considerato che il termine di prescrizione era nel caso di specie comunque decennale. Se era vero che la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 233397/16 aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. all'ipotesi della omessa impugnazione della cartella di pagamento regolarmente notificata, nondimeno il termine di prescrizione era divenuto egualmente decennale perché con la formazione del ruolo e con la notifica della conseguente cartella di pagamento (o di altro atto equiparato), in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Anche il rapporto primitivo tra ente creditore da un lato, e soggetto debitore dall'altro, viene sottoposto ad una novazione soggettiva, con l'ingresso dell'Ente della riscossione, quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito. A decorrere dalla notifica della cartella (o di altro atto equiparato) pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella (o di altro atto riscossivo equiparato). E dal combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 20, comma 6, D. Lgs. n° 112/99 emergeva come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Ente della riscossione.
4.3) l'errore del tribunale che, in applicazione del principio della vicinanza alla prova, avrebbe dovuto acquisire “dalla società ricorrente” copia della intimazione di pagamento n° 03420199004167542000;
4.4) che il tribunale non poteva compensare le spese di lite stante la infondatezza della domanda. 5) Inail si è costituito aderendo all'appello proposto da mentre ha concluso per il CP_3 CP_2 rigetto del gravame, opponendosi alla istanza di acquisire l'intimazione di pagamento n° 03420199004167542000.
6) All'udienza di discussione del 12.6.25, respinta l'istanza di rinvio dell'appellante, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) Rilevato che con l'atto di appello, l'ente della riscossione censura la statuizione dichiarativa della prescrizione quinquennale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per assenza di interesse dell'agente della riscossione ad impugnare una statuizione relativa al merito della pretesa contributiva, in ordine alla quale l'appellante difetta di legittimazione ad agire non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (si rimanda, sul punto, ai definitivi chiarimenti contenuti sul punto nella pronuncia di legittimità n° 18812/22, confermata da Cass. n° 7372/24).
8) Ad ogni modo, l'appello è anche destituito di fondamento in quanto:
8.1) non si comprende in che modo rileverebbe nel caso di specie la sospensione della prescrizione che la normativa Covid ha disposto a decorrere dal 18.3.20, dal momento che la prescrizione era maturata già in data 16.12.19, ovvero dopo 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento presupposta;
8.2) l'appellante continua ad insistere nel 2023 su un argomento, quello secondo cui il termine di prescrizione sarebbe comunque decennale per il combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 20, comma 6, D. Lgs. n° 112/99, che la Corte di cassazione ha ampiamente disatteso già dal 2019 (Cass. n° 11335/19 La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell Parte_1 quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito).
8.3) che il principio di vicinanza alla prova imponeva semmai all'appellante, non certo alla società opponente, di produrre la intimazione di pagamento n° 03420199004167542000. Tanto, però, non è avvenuto nemmeno in questo grado di giudizio.
8.4) quanto alle spese di lite, la doglianza è chiaramente infondata dal momento che la sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere confermata, il che implica la fondatezza della domanda giudiziale, non il contrario.
9) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e la società appellata, mentre esse devono essere compensate nei rapporti tra ed Inail in ragione CP_3 del comune interesse sostanziale dedotto in giudizio.
13) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1222/22, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_2 liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e Inail;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante e i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.6.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale