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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1233/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1233/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Ciace Maria Cristina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti CP_1
Santoni Alessandra e Catalucci Oriana, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 09/10/2004 in TO (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia il Parte_2
07/07/2009 in TO (TR), e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 146/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 09.10.2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO dell'anno 2004
Serie A Parte II N. 101 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Confermare che l'unità immobiliare sita nel Comune di TO Via Pecorelli n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1
rinunciando la sig.ra ad ogni diritto sull'abitazione;
[...] CP_1
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con Parte_2 collocamento paritetico e manterrà la residenza presso l'immobile di proprietà del padre, in TO Via Pecorelli n. 22, trascorrendo con la madre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro dal lavoro del padre, che, invece trascorrerà con
[...]
tutte le sere fino alla mattina del giorno dopo, quando si recherà a Pt_2 Parte_2 scuola. trascorrerà con i genitori alternativamente un we con la madre ed uno Parte_2 con il padre, dal sabato al lunedì mattina, ed avrà la possibilità di pernottare dalla madre se lo desidererà a far data dal 07/07/2025, poiché precedentemente saranno i genitori ad alternarsi nella casa coniugale abitata da , che non si dovrà, quindi, spostare, Parte_2 secondo il calendario sopra riportato. Resta inteso che i coniugi, di comune accordo ed interpretando le esigenze della figlia, potranno modificare a loro piacimento l'alternanza del diritto di visita.
4.Ciascuno dei genitori collocatari provvederà al mantenimento della figlia per i giorni in cui la stessa rimarrà presso sé.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia preventivamente concordate tra i genitori e dettagliatamente documentate saranno a carico del sig. nella misura pari Parte_1 al 100% il quale provvederà anche a sostenere al 100% le spese per il vestiario di . Pt_2
6. L'Assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno e la figlia sarà per pari quota fiscalmente a carico di ciascun genitore, a far data dal 07/07/2025; precedentemente, invece, l'assegno sarà percepito dal sig. sarà al 100% Controparte_2 fiscalmente a carico dello stesso.
7. Durante le festività natalizie la figlia potrà scegliere autonomamente e Parte_2 liberamente con quale dei due genitori stare alternando comunque tra le parti un anno il giorno 24 dicembre e l'anno successivo il giorno 25 dicembre, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il primo gennaio e così alternando anche i giorni del 26/12 ed il 6/01. Durante le festività pasquali alternerà fra i genitori un anno il giorno di Pasqua Parte_2
e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. I compleanni dei genitori saranno trascorsi dalla figlia con ciascun genitore festeggiato. Durante l'estate ognuno dei genitori potrà stare con la figlia per un periodo di due settimane, anche consecutive, tra giugno e settembre che dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il sig. all'udienza di comparizione per la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio verserà alla sig.ra a titolo di assegno CP_1 divorzile ex 7 L.898/1970, art.5, co.8, la somma di € 55.000 (cinquantacinquemila), rinunziando la sig.ra ad ogni ulteriore pretesa economica. L'importo verrà CP_1 corrisposto a mezzo assegno circolare che verrà consegnato il giorno dell'udienza di comparizione per la cessazione degli effetti civili.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/10/2004 tra
e in TO (TR) alle condizioni indicate Parte_1 CP_1 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OR (TR) (atto n. 101, parte II, Serie A, anno 2004);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1233/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv.to Ciace Maria Cristina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti CP_1
Santoni Alessandra e Catalucci Oriana, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio contratto il 09/10/2004 in TO (TR), precisando che dall'unione è nata la figlia il Parte_2
07/07/2009 in TO (TR), e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione effetti civili del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 146/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti il 09.10.2004, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TO dell'anno 2004
Serie A Parte II N. 101 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. Confermare che l'unità immobiliare sita nel Comune di TO Via Pecorelli n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resti nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1
rinunciando la sig.ra ad ogni diritto sull'abitazione;
[...] CP_1
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con Parte_2 collocamento paritetico e manterrà la residenza presso l'immobile di proprietà del padre, in TO Via Pecorelli n. 22, trascorrendo con la madre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro dal lavoro del padre, che, invece trascorrerà con
[...]
tutte le sere fino alla mattina del giorno dopo, quando si recherà a Pt_2 Parte_2 scuola. trascorrerà con i genitori alternativamente un we con la madre ed uno Parte_2 con il padre, dal sabato al lunedì mattina, ed avrà la possibilità di pernottare dalla madre se lo desidererà a far data dal 07/07/2025, poiché precedentemente saranno i genitori ad alternarsi nella casa coniugale abitata da , che non si dovrà, quindi, spostare, Parte_2 secondo il calendario sopra riportato. Resta inteso che i coniugi, di comune accordo ed interpretando le esigenze della figlia, potranno modificare a loro piacimento l'alternanza del diritto di visita.
4.Ciascuno dei genitori collocatari provvederà al mantenimento della figlia per i giorni in cui la stessa rimarrà presso sé.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia preventivamente concordate tra i genitori e dettagliatamente documentate saranno a carico del sig. nella misura pari Parte_1 al 100% il quale provvederà anche a sostenere al 100% le spese per il vestiario di . Pt_2
6. L'Assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno e la figlia sarà per pari quota fiscalmente a carico di ciascun genitore, a far data dal 07/07/2025; precedentemente, invece, l'assegno sarà percepito dal sig. sarà al 100% Controparte_2 fiscalmente a carico dello stesso.
7. Durante le festività natalizie la figlia potrà scegliere autonomamente e Parte_2 liberamente con quale dei due genitori stare alternando comunque tra le parti un anno il giorno 24 dicembre e l'anno successivo il giorno 25 dicembre, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il primo gennaio e così alternando anche i giorni del 26/12 ed il 6/01. Durante le festività pasquali alternerà fra i genitori un anno il giorno di Pasqua Parte_2
e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. I compleanni dei genitori saranno trascorsi dalla figlia con ciascun genitore festeggiato. Durante l'estate ognuno dei genitori potrà stare con la figlia per un periodo di due settimane, anche consecutive, tra giugno e settembre che dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il sig. all'udienza di comparizione per la dichiarazione di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio verserà alla sig.ra a titolo di assegno CP_1 divorzile ex 7 L.898/1970, art.5, co.8, la somma di € 55.000 (cinquantacinquemila), rinunziando la sig.ra ad ogni ulteriore pretesa economica. L'importo verrà CP_1 corrisposto a mezzo assegno circolare che verrà consegnato il giorno dell'udienza di comparizione per la cessazione degli effetti civili.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/10/2004 tra
e in TO (TR) alle condizioni indicate Parte_1 CP_1 nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di OR (TR) (atto n. 101, parte II, Serie A, anno 2004);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti