TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.21492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA LV CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 21492 /2022 promossa da:
E CONTI (C.F.:01938100664) Controparte_1 CP_2
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONTI (C.F.: ) CP_2 C.F._2
Tutti con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE RUSSO , con Studio in Lanciano Viale Rimembranza 17,
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI contro
Controparte_3 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. PIETRO PAPE' con Studio in Via Michele Mercati n. 51, CP_3
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo chirografario
Conclusioni:
All'udienza del 11 dicembre 2024
Così la parte opponente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e preliminare:
1. Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quella del
Tribunale di Sulmona individuato come foro del convenuto inderogabile;
2. rigettare ogni istanza di concessione di provvisoria esecutività;
3. disporre l'avvio della mediazione civile di cui all'art. 5 comma 1 bis del D lgs 28/2010 con onere a carico della AN creditrice ed attrice sostanziale;
nel merito:
4. revocare o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e conseguentemente non dovute le somme così come in esso richieste;
5. accertare e dichiarare la illegittimità della revoca del beneficio del termine e della risoluzione del mutuo da parte della e la illegittimità del recesso della operatività del conto CP_3
corrente;
6. accertare e dichiarare la effettiva quantificazione di interessi, spese e commissioni riferibili alle rate del mutuo rimaste impagate e degli ulteriori interessi di mora contrattuali ed il superamento dei tassi soglia di cui usurai di cui alla Legge 108/1996 con conseguente condanna alla restituzione degli addebiti oltre soglia non dovuti e applicazione dei tassi sostitutivi a quelli previsti in contratto;
”
Così la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1522/2022 (R.G. n.
75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022 per i motivi esposti al punto
5) del presente atto;
b) nel merito, respingere in ogni caso e comunque l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1522/2022 (R.G. n. 75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022; c) in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare che la Controparte_1
e nonché i garanti e sono
[...] CP_4 CP_4 Controparte_1
debitori nei confronti della della somma di € 30.048,98, o di quella maggiore e/o CP_5
minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora sino all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria, e per l'effetto condannarli alla corresponsione delle predette somme tutte. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre
IVA, CAP e rimborso spese generali”
Pag. 2 di 7 La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.03.2022, le odierne opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1522/2022 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 30.048,98 in forza del contratto di mutuo chirografario n. 733864, stipulato con la AN opposta. Il decreto fondava la pretesa sul saldo debitore risultante alla data di risoluzione contrattuale, comprensivo di quota capitale residua e accessori, tra cui interessi convenzionali e spese.
Le opponenti articolavano una pluralità di motivi: a) incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, sostenendo la competenza del Tribunale di Sulmona;
b) contestazione della formazione e consistenza del credito;
c) deduzione del superamento dei tassi soglia ex L. n. 108/1996; d) asserita illegittimità della risoluzione del contratto e della gestione dei rapporti da parte della reputata non CP_3
conforme alla disciplina del Testo Unico ANrio e ai principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva la opposta che contestava integralmente la fondatezza CP_3
dell'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, richiamando le clausole contrattuali pattuite, la documentazione prodotta in sede monitoria e successiva, e la conformità della propria condotta alle previsioni normative e giurisprudenziali vigenti.
All'udienza del 5 maggio 2023, il Giudice, in accoglimento della richiesta della parte opposta, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rilevando la genericità dell'opposizione e la documentazione in atti. Seguiva la procedura di mediazione con esito negativo per mancata comparizione delle opponenti;
la causa veniva istruita in via documentale. Le istanze istruttorie di parte opponente, ritenute inammissibili perché esplorative, venivano rigettate. All'udienza del 11 dicembre 2024.La causa veniva trattenuta in decisione.
In Diritto:
Pag. 3 di 7 1. Sulla competenza territoriale
Le opponenti contestano la competenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando quella del Tribunale di Sulmona quale foro della sede del debitore. Tuttavia, la clausola n. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, nonché la clausola n. 15 della fideiussione, contengono una chiara deroga pattizia alla competenza ordinaria, individuando espressamente il Tribunale di Roma quale foro esclusivo.
Tali clausole risultano sottoscritte in modo specifico e separato, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., ed erano conosciute e accettate dalle parti al momento della stipula, come comprovato dagli atti versati in giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la validità delle clausole derogatorie della competenza territoriale presuppone detta doppia sottoscrizione, che qui risulta rispettata.
L'eccezione pertanto risulta infondata.
2. Sulla formazione e validità del credito
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione riguardante la valenza probatoria degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB. In particolare, secondo l'art. 50 TUB:” le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Pertanto, l'estratto conto costituisce piena prova del credito in assenza di qualsivoglia contestazione specifica da parte del debitore.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, “spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'Istituto di credito e comunicata in estratto, indicando con specificità le singole partite contro cui intende proporre reclamo;
diversamente, la contabilità prodotta dall'opposta può costituire prova del saldo spettante alla banca qualora il cliente si limiti ad una generica contestazione, senza muovere addebiti precisi e circostanziati sulle singole poste da cui deriva il saldo, avendo tale comportamento il significato di una tacita approvazione ed accettazione di tutte le partite annotate” (Trib. Milano 15.05.1996; nello stesso senso
Cass. civile n. 2765/92 ; vedi anche Cass. n. 14849/2000). Tra l'altro nel caso di specie
Pag. 4 di 7 gli estratti conto prodotti sono conformi al disposto di cui all'art. 50 T.U.B., in quanto riportanti la certificazione di conformità alle scritture contabili, con la specifica che il credito è vero e liquido e sono sottoscritti dal Dirigente di Organizzazione Dappiù gli estratti conto analitici come quelli prodotti assumono valore di prova piena non solo in fase monitoria, ma anche in sede di giudizio di opposizione. Infatti, secondo giurisprudenza prevalente : “ai fini della prova del credito vantato da un istituto bancario, deve distinguersi l'estratto di saldaconto, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il primo dei due riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente promosso dall'istituto, mentre il secondo assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente con
l'opposizione a decreto ingiuntivo.” (cfr.,ex plurimis, Corte d'Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1109/2012; Cass. Civ., sez. I, sent. n.14234/2003; Cass. Civ., sez. I, sent. n.
12233/2003; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2751/2002).
Le contestazioni delle opponenti si sono rivelate generiche e sprovviste di riscontri documentali. Nessuna prova è stata offerta in giudizio in merito ad adempimenti alternativi, estintivi o modificativi del credito azionato. La mancata allegazione specifica e la genericità delle contestazioni determinano la loro irrilevanza ai fini probatori (art. 2697 c.c.).
3. Sulla presunta usurarietà degli interessi
La giurisprudenza più recente, (cfr: Sent. Tribunale di Brescia del 3 gennaio 2025), conferma che:
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono categorie distinte e non vanno sommati ai fini della verifica dell'usurarietà.
Pag. 5 di 7 La verifica dell'usura va effettuata separatamente per ciascuna categoria, in base al rispettivo tasso soglia di usura (TSU) 1.
2. Applicazione della normativa antiusura
La Corte di Cassazione ha ribadito che: La normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma con una soglia specifica e distinta da quella degli interessi corrispettivi
Se gli interessi moratori superano il TSU, solo questi sono considerati usurari, senza che ciò infici la validità degli interessi corrispettivi, che restano dovuti se pattuiti lecitamente.
3. Esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG
È corretto affermare che, ai fini del calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), gli interessi moratori non vanno inclusi, come confermato anche da AN d'IT e dalla giurisprudenza consolidata. In conclusione, l'affermazione di parte opposta è corretta: se il tasso nominale annuo del 6,50% è inferiore al TSU del 7,0625% e anche gli interessi di mora (maggiorati di 2,10 punti) non superano il TSU specifico per la mora, non si configura usura, né per gli interessi corrispettivi né per quelli moratori
Infine, le doglianze in punto di anatocismo sono prive di fondamento. Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non implica capitalizzazione di interessi, trattandosi di un meccanismo di ripartizione costante della rata, con progressiva incidenza della quota capitale. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo tale sistema
(cfr. Cass. 12.10.2021, n. 27706), riconoscendone la compatibilità con l'art. 1283 c.c.
4. Sulla legittimità della risoluzione del contratto
La risoluzione del mutuo è avvenuta in seguito a reiterati inadempimenti, debitamente contestati dalla con raccomandata del 21.02.2020. La clausola risolutiva CP_3
espressa contenuta nel contratto legittimava la banca a recedere in caso di mancato pagamento. La giurisprudenza di legittimità afferma che spetta al debitore provare la sussistenza di vizi nel recesso esercitato dal creditore. Anche sotto tale profilo, le opponenti non hanno assolto al relativo onere probatorio.
5. Sulle istanze istruttorie
Pag. 6 di 7 Il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte opponente trova fondamento nella loro natura esplorativa. È principio consolidato che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova. Gli opponenti non hanno indicato con precisione le voci contestate né proposto un proprio calcolo alternativo, rendendo inammissibile la richiesta di CTU contabile e di esibizione ex art. 210 c.p.c., in assenza di prova del previo tentativo di acquisizione documentale.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta ed in decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere confermato in ogni sua statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
21492/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1522/2022;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il D.I. n.1522/2022 (R.G. n. 75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022;
✓ Condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(CA LV CE)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario CA LV CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 21492 /2022 promossa da:
E CONTI (C.F.:01938100664) Controparte_1 CP_2
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONTI (C.F.: ) CP_2 C.F._2
Tutti con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE RUSSO , con Studio in Lanciano Viale Rimembranza 17,
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTI contro
Controparte_3 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. PIETRO PAPE' con Studio in Via Michele Mercati n. 51, CP_3
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo chirografario
Conclusioni:
All'udienza del 11 dicembre 2024
Così la parte opponente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e preliminare:
1. Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quella del
Tribunale di Sulmona individuato come foro del convenuto inderogabile;
2. rigettare ogni istanza di concessione di provvisoria esecutività;
3. disporre l'avvio della mediazione civile di cui all'art. 5 comma 1 bis del D lgs 28/2010 con onere a carico della AN creditrice ed attrice sostanziale;
nel merito:
4. revocare o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e conseguentemente non dovute le somme così come in esso richieste;
5. accertare e dichiarare la illegittimità della revoca del beneficio del termine e della risoluzione del mutuo da parte della e la illegittimità del recesso della operatività del conto CP_3
corrente;
6. accertare e dichiarare la effettiva quantificazione di interessi, spese e commissioni riferibili alle rate del mutuo rimaste impagate e degli ulteriori interessi di mora contrattuali ed il superamento dei tassi soglia di cui usurai di cui alla Legge 108/1996 con conseguente condanna alla restituzione degli addebiti oltre soglia non dovuti e applicazione dei tassi sostitutivi a quelli previsti in contratto;
”
Così la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1522/2022 (R.G. n.
75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022 per i motivi esposti al punto
5) del presente atto;
b) nel merito, respingere in ogni caso e comunque l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1522/2022 (R.G. n. 75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022; c) in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare che la Controparte_1
e nonché i garanti e sono
[...] CP_4 CP_4 Controparte_1
debitori nei confronti della della somma di € 30.048,98, o di quella maggiore e/o CP_5
minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi convenzionali di mora sino all'effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria, e per l'effetto condannarli alla corresponsione delle predette somme tutte. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre
IVA, CAP e rimborso spese generali”
Pag. 2 di 7 La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.03.2022, le odierne opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1522/2022 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 30.048,98 in forza del contratto di mutuo chirografario n. 733864, stipulato con la AN opposta. Il decreto fondava la pretesa sul saldo debitore risultante alla data di risoluzione contrattuale, comprensivo di quota capitale residua e accessori, tra cui interessi convenzionali e spese.
Le opponenti articolavano una pluralità di motivi: a) incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, sostenendo la competenza del Tribunale di Sulmona;
b) contestazione della formazione e consistenza del credito;
c) deduzione del superamento dei tassi soglia ex L. n. 108/1996; d) asserita illegittimità della risoluzione del contratto e della gestione dei rapporti da parte della reputata non CP_3
conforme alla disciplina del Testo Unico ANrio e ai principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva la opposta che contestava integralmente la fondatezza CP_3
dell'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, richiamando le clausole contrattuali pattuite, la documentazione prodotta in sede monitoria e successiva, e la conformità della propria condotta alle previsioni normative e giurisprudenziali vigenti.
All'udienza del 5 maggio 2023, il Giudice, in accoglimento della richiesta della parte opposta, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rilevando la genericità dell'opposizione e la documentazione in atti. Seguiva la procedura di mediazione con esito negativo per mancata comparizione delle opponenti;
la causa veniva istruita in via documentale. Le istanze istruttorie di parte opponente, ritenute inammissibili perché esplorative, venivano rigettate. All'udienza del 11 dicembre 2024.La causa veniva trattenuta in decisione.
In Diritto:
Pag. 3 di 7 1. Sulla competenza territoriale
Le opponenti contestano la competenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando quella del Tribunale di Sulmona quale foro della sede del debitore. Tuttavia, la clausola n. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, nonché la clausola n. 15 della fideiussione, contengono una chiara deroga pattizia alla competenza ordinaria, individuando espressamente il Tribunale di Roma quale foro esclusivo.
Tali clausole risultano sottoscritte in modo specifico e separato, come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., ed erano conosciute e accettate dalle parti al momento della stipula, come comprovato dagli atti versati in giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la validità delle clausole derogatorie della competenza territoriale presuppone detta doppia sottoscrizione, che qui risulta rispettata.
L'eccezione pertanto risulta infondata.
2. Sulla formazione e validità del credito
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione riguardante la valenza probatoria degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB. In particolare, secondo l'art. 50 TUB:” le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Pertanto, l'estratto conto costituisce piena prova del credito in assenza di qualsivoglia contestazione specifica da parte del debitore.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, “spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'Istituto di credito e comunicata in estratto, indicando con specificità le singole partite contro cui intende proporre reclamo;
diversamente, la contabilità prodotta dall'opposta può costituire prova del saldo spettante alla banca qualora il cliente si limiti ad una generica contestazione, senza muovere addebiti precisi e circostanziati sulle singole poste da cui deriva il saldo, avendo tale comportamento il significato di una tacita approvazione ed accettazione di tutte le partite annotate” (Trib. Milano 15.05.1996; nello stesso senso
Cass. civile n. 2765/92 ; vedi anche Cass. n. 14849/2000). Tra l'altro nel caso di specie
Pag. 4 di 7 gli estratti conto prodotti sono conformi al disposto di cui all'art. 50 T.U.B., in quanto riportanti la certificazione di conformità alle scritture contabili, con la specifica che il credito è vero e liquido e sono sottoscritti dal Dirigente di Organizzazione Dappiù gli estratti conto analitici come quelli prodotti assumono valore di prova piena non solo in fase monitoria, ma anche in sede di giudizio di opposizione. Infatti, secondo giurisprudenza prevalente : “ai fini della prova del credito vantato da un istituto bancario, deve distinguersi l'estratto di saldaconto, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il primo dei due riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente promosso dall'istituto, mentre il secondo assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente con
l'opposizione a decreto ingiuntivo.” (cfr.,ex plurimis, Corte d'Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1109/2012; Cass. Civ., sez. I, sent. n.14234/2003; Cass. Civ., sez. I, sent. n.
12233/2003; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2751/2002).
Le contestazioni delle opponenti si sono rivelate generiche e sprovviste di riscontri documentali. Nessuna prova è stata offerta in giudizio in merito ad adempimenti alternativi, estintivi o modificativi del credito azionato. La mancata allegazione specifica e la genericità delle contestazioni determinano la loro irrilevanza ai fini probatori (art. 2697 c.c.).
3. Sulla presunta usurarietà degli interessi
La giurisprudenza più recente, (cfr: Sent. Tribunale di Brescia del 3 gennaio 2025), conferma che:
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono categorie distinte e non vanno sommati ai fini della verifica dell'usurarietà.
Pag. 5 di 7 La verifica dell'usura va effettuata separatamente per ciascuna categoria, in base al rispettivo tasso soglia di usura (TSU) 1.
2. Applicazione della normativa antiusura
La Corte di Cassazione ha ribadito che: La normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma con una soglia specifica e distinta da quella degli interessi corrispettivi
Se gli interessi moratori superano il TSU, solo questi sono considerati usurari, senza che ciò infici la validità degli interessi corrispettivi, che restano dovuti se pattuiti lecitamente.
3. Esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG
È corretto affermare che, ai fini del calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), gli interessi moratori non vanno inclusi, come confermato anche da AN d'IT e dalla giurisprudenza consolidata. In conclusione, l'affermazione di parte opposta è corretta: se il tasso nominale annuo del 6,50% è inferiore al TSU del 7,0625% e anche gli interessi di mora (maggiorati di 2,10 punti) non superano il TSU specifico per la mora, non si configura usura, né per gli interessi corrispettivi né per quelli moratori
Infine, le doglianze in punto di anatocismo sono prive di fondamento. Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non implica capitalizzazione di interessi, trattandosi di un meccanismo di ripartizione costante della rata, con progressiva incidenza della quota capitale. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo tale sistema
(cfr. Cass. 12.10.2021, n. 27706), riconoscendone la compatibilità con l'art. 1283 c.c.
4. Sulla legittimità della risoluzione del contratto
La risoluzione del mutuo è avvenuta in seguito a reiterati inadempimenti, debitamente contestati dalla con raccomandata del 21.02.2020. La clausola risolutiva CP_3
espressa contenuta nel contratto legittimava la banca a recedere in caso di mancato pagamento. La giurisprudenza di legittimità afferma che spetta al debitore provare la sussistenza di vizi nel recesso esercitato dal creditore. Anche sotto tale profilo, le opponenti non hanno assolto al relativo onere probatorio.
5. Sulle istanze istruttorie
Pag. 6 di 7 Il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte opponente trova fondamento nella loro natura esplorativa. È principio consolidato che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova. Gli opponenti non hanno indicato con precisione le voci contestate né proposto un proprio calcolo alternativo, rendendo inammissibile la richiesta di CTU contabile e di esibizione ex art. 210 c.p.c., in assenza di prova del previo tentativo di acquisizione documentale.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta ed in decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere confermato in ogni sua statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
21492/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
✓ Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1522/2022;
✓ Conferma in ogni sua statuizione il D.I. n.1522/2022 (R.G. n. 75251/2022) emesso il 26.01.2022 e depositato in data 27.01.2022;
✓ Condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(CA LV CE)
Pag. 7 di 7