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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 3482/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
Oggi, 04/06/2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Francesca Petrosino per delega dell'avv. Silvia Bertolin;
- per parte convenuta, l'avv. Roberto Casaula.
L'avv. Petrosino si riporta alle note depositate per l'udienza del 05/03/2025, ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Casaula si riporta a tutte le proprie difese e insiste nelle rispettive conclusioni.
Entrambi i difensori, su richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, confermano che l'acconto indicato in atti è stato effettivamente corrisposto e incassato.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 3482/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 04/06/2025, nella causa iscritta al n. 3482/2022 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
- (C.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Silvia Bertolin e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio in Torreglia (PD), alla via Mirabello, 34;
ATTORE
E
- HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Roberto
Casaula con questi elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Cava de'
Tirreni alla S. Lorenzo n.1;
CONVENUTA
nonchè
2 -VERACE , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1
in Via Serafino Verace n. 36, CF: C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno e la società HDI Assicurazioni s.p.a. esponendo: CP_2
- che, in data 03.10.2019, mentre camminava all'interno dell'area di parcheggio situata in Salerno alla via Wenner Z.I., veniva investito e schiacciato contro un'altra auto parcheggiata, dal furgone che si muoveva in retromarcia, modello Citroen Nemo, targato EB677RG, di proprietà del sig.
; CP_2
- che il veicolo de quo risultava assicurato con la soc. HDI Assicurazioni spa, con polizza n.
5317417356;
- che il conducente del furgone, , riconosceva la propria responsabilità nella CP_2
causazione del sinistro mediante dichiarazione resa e sottoscritta il 09.10.2019;
- che, a causa dell'impatto, veniva trasportato presso il pronto Soccorso degli OO.RR. San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ove gli veniva diagnosticata ”frattura della testa del perone sinistro, con prognosi di 30 giorni”;
- che, in seguito alla consulenza medico-legale di parte, gli veniva riconosciuto un danno biologico permanente pari a 12/13% ed un danno biologico temporaneo di complessivi 160 giorni così ripartito: 30 giorni al 75%, 65 giorni al 50%, 65 giorni al 25%;
- che la società HDI Assicurazioni offriva al sig. la somma di euro 7.025,00; tuttavia, i Pt_1
vari tentativi di risolvere bonariamente la vertenza non sortivano alcun esito.
1.1.Pertanto, l'attore così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva del signor , CF: CP_2 C.F._3 nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto condannarlo in solido con la Compagnia
d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
, corrente in 00187 Roma, Via Abruzzi n. 10, al risarcimento dei danni tutti patiti P.IVA_1 dall'attore i quali, detratto l'acconto versato, vengono quantificati nella residua somma di euro
30.724,65 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, o che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo”. 3 2.Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava e contestava il quantum debeatur, sottolineando di aver diligentemente provveduto ad istruire la relativa pratica assicurativa e di avere offerto all'attore la somma di euro 7.025,00, ritenuta congrua rispetto all'effettiva entità dei danni riportati a seguito del sinistro occorso.
2.1.Così concludeva: “SI CONCLUDE===perché piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta, difesa, deduzione, eccezione e conclusione disattesa ,così
provvedere:1) -Ritenuta pienamente congrua e satisfattiva l'offerta dell'importo di € 7.025,00* eseguita dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A. in favore di per la causale e per Parte_1
le ragioni indicate, dichiarare coerentemente la domanda, così come avanzata e articolata,
inammissibile, improponibile, improcedibile e ,comunque, manifestamente infondata in fatto e in diritto e ,quindi ,rigettarla.2) -Vinte le spese giudiziali”.
3. Nonostante la regolare notifica il convenuto non si costituiva e ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia con ordinanza del 14/02/2022.
4. Espletata l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e CTU medico-legale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 04/06/2025.
*****
1.Preliminarmente, è opportuno premettere che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054
comma 1 c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr Cass. n. 9856/2022).
1.1. La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr Cass. 2433/2024).
Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 2441/2019).
4 1.2.In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, è stato altresì
affermato dalla S.C. che, "in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di
prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di
avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada,
rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza"
(cfr. Cass. n.4551/ 2017; n. 21249/2006).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta
fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale
condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile"(Cass. civ. sex. III, Ord. n.5819/2019).
1.3. Vi è di più. Il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(Cass. civ. sez. III, Ord. n. 20137/2023).
2. Venendo al caso di specie, non è oggetto di contestazione fra le parti la circostanza che il sig. sia stato investito dall'autovettura condotta da , nelle circostanze di Pt_1 CP_2
tempo e di luogo allegate in citazione.
5 2.1.A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro occorso risulta provata, in primo luogo, dalla constatazione amichevole di incidente sottoscritta dalle parti (cfr allegati parte attrice); ove il sig. espressamente dichiara e sottoscrive: “facendo manovra ho investito il pedone”. CP_2
In merito all'efficacia probatoria di tale documento, la recente giurisprudenza ha affermato che
"in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione
amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di
fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti" (Cass. 03/06/2024, n.15431).
2.2. Dalla constatazione prodotta si evince che il sinistro si è verificato a causa dell'investimento del pedone ( da parte del furgone Citroen Nemo in retromarcia, di proprietà e condotto Pt_1
dal convenuto. Sul punto HDI Assicurazioni spa non ha fornito alcuna prova in merito ad uno svolgimento dei fatti in maniera diversa e/o incompatibile con quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole.
2.3.Peraltro, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione risulta documentata non solo dalle dichiarazioni rese dal convenuto nell'immediatezza dei fatti ma anche dalla denuncia del sinistro redatta e sottoscritta dal ed inviata alla propria assicurazione. CP_2
In ragione di quanto suesposto, compresa la non contestazione, emerge chiaramente il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria ovvero che l'attore mentre camminava all'intero dell'area di parcheggio, veniva investito dall'auto Citroen Nemo condotta da CP_2
ed assicurata HDI Assicurazioni spa che procedeva in retromarcia.
[...]
2.4. La dinamica descritta dall'istante trova poi ulteriore conferma anche nella messa in mora del
04/11/2019, inviata alla compagnia convenuta, oltre che dalla relazione medico legale RCA,
effettuata dal dott. , fiduciario della soc. HDI Assicurazioni spa. Persona_1
3.Ciò precisato in punto di dinamica, deriva che il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza di veicoli e pedoni, prima di fuoriuscire dal parcheggio, attuando tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Quando ci si accinge ad effettuare una manovra in retromarcia la stessa così come previsto dall'art. 154 cod. della strada, va eseguita con particolare cautela e prudenza essendo ridotta la visuale in retro. Il conducente ha il compito di adottare tutte le cautele possibili e di avere controllo totale dello spazio dietro il veicolo.
6 3.1.Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che, non emergendo dagli atti di causa alcun comportamento anomalo del pedone investito, odierno attore, il conducente del furgone Citroen
Nemo pur trovandosi all'interno del parcheggio (ove presumibilmente ci sono pedoni, ad esempio, che si recano alla propria auto) non ha adottato quella cautela richiesta per eseguire la manovra in retromarcia;
che come già detto richiede una soglia di accortezza maggiore.
3.2.Può dirsi, dunque, che da una valutazione complessiva in questa sede delle risultanze istruttorie non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando il pedone - aver posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza.
Quindi in relazione all'an, dall'istruttoria espletata è emersa in maniera chiara la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, avendo quest'ultimo assolto gli oneri probatori su di lui incombenti.
4. Le lesioni riportate dal desumibili dalla documentazione sanitaria in atti e dalla c.t.u. Pt_1 medica espletata, dimostrano chiaramente che il sig. ha subito lesioni senz'altro Pt_1
compatibili con il sinistro in questione.
5.Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
5.1.La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale,
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità,
alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua
7 famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
5.2.Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria.
5.3. Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi
costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto
l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale
danno dinamico- relazionale....".
5.4. Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
6.Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott. Per_2
le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate
[...] su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno
8 biologico, permanente e temporaneo, subito da avente anni 72 all'epoca del Parte_1
sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, lesioni subite dell'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dal dott. : “FRATTURA A PIU' RIME DELLA TESTA DEL PERONE SINISTRO in soggetto Per_2
con preesistente gonartrosi bilaterale.”
Tale danno biologico è stato valutato dal CTU nella misura del 3%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Trattasi di valutazione che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica acquisita agli atti.
Correttamente il c.t.u. ha pertanto calcolato in complessivi gg. 33 il periodo di invalidità
temporanea al 75%, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50% e gg 30 quello di invalidità temporanea parziale al 25%.
6.1. Sviluppando i calcoli sulla base delle tabelle relative alle cd. micropermanenti da sinistro stradale avremo:
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 72 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 33
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.353,09
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.367,19
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 2.610,09
TOTALE GENERALE: € 4.963,18
Il predetto importo si ritiene onnicomprensivo del danno non patrimoniale, non essendo provate,
né riconoscibili ulteriori poste risarcitorie a tale titolo in conseguenza del trauma subito.
7. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, lo stesso comprende sia il danno emergente,
9 consistente nelle spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, sia il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già compresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04).
Nel caso di specie, nulla può essere riconosciuto all'attore in relazione alla menomazione della sua capacità lavorativa specifica, avendo il CTU espressamente escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, e, d'altra parte, nessuna prova è stata offerta dal né testimoniale né documentale, della riduzione della propria capacità di guadagno, non Pt_1 avendo l'attore prodotto, ad es., documentazione attestante il proprio reddito prima e dopo il sinistro oggetto di causa.
La stessa sussistenza di micropermanenti esclude ogni elemento presuntivo sul punto.
7.1. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, risultano congrue, come sostenuto dal CTU, quelle pari ad € 2.076,90.
7.2. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di CTP, va premesso che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cft.
Cass. 15.10.2024 n. 26729, Cass. Cass. n.84/2013, Cass. n.6056/90).
Nella specie, tenuto conto dell'entità delle lesioni riscontrate, della non necessità di particolari approfondimenti diagnostici, si stima congruo un rimborso prossimo al 50% di quanto versato
(cft. documentazione allegata alla citazione) per l'importo di euro 1.000,00 per la perizia di parte attrice.
8. Sviluppando i calcoli segue un importo risarcitorio complessivo pari ad euro 8.040,08 (€
4.963,18 + 2.076,90 +1.000).
8.1. Da tale posta va detratta la somma di euro 7.025,00 pacificamente versata dall'assicurazione in sede stragiudiziale e incassata da parte attrice.
Segue un importo liquidabile pari ad euro 1.015,08.
8.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (04.01.2020, ossia 93 giorni dopo il sinistro: cfr., per tale criterio, Cass. n. 26897/14) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal data cessazione
10 inabilità fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
9. Quanto alle spese di lite, il comportamento in sede stragiudiziale della convenuta (offerta di una somma poi rivelatasi quasi equivalente a quella liquidata all'esito del giudizio) unitamente al comportamento processuale di non contestazione della dinamica, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza, determinata come da dispositivo secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi di cui allo scaglione tariffario corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della compagnia assicurativa e del convenuto contumace in quanto necessarie all'accertamento degli esiti del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio n.
3482/2022R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Citroen CP_2 CP_3
(tg EB677RG) nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna,
in solido con la Compagnia d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1.015,08, somma già decurtata dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna e la CP_2
Compagnia d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore dell'attore restante metà che si liquida in euro 272,50 per spese vive ed Parte_1
euro 2.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
11 come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto,
per intero e definitivamente a carico della HDI Assicurazioni spa e di , in CP_2
solido tra loro.
Così deciso in Salerno, in data 4 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 3482/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/06/2025
Oggi, 04/06/2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Francesca Petrosino per delega dell'avv. Silvia Bertolin;
- per parte convenuta, l'avv. Roberto Casaula.
L'avv. Petrosino si riporta alle note depositate per l'udienza del 05/03/2025, ai propri scritti e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. Casaula si riporta a tutte le proprie difese e insiste nelle rispettive conclusioni.
Entrambi i difensori, su richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, confermano che l'acconto indicato in atti è stato effettivamente corrisposto e incassato.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 3482/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 04/06/2025, nella causa iscritta al n. 3482/2022 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
- (C.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Silvia Bertolin e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio in Torreglia (PD), alla via Mirabello, 34;
ATTORE
E
- HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Roberto
Casaula con questi elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Cava de'
Tirreni alla S. Lorenzo n.1;
CONVENUTA
nonchè
2 -VERACE , nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_1
in Via Serafino Verace n. 36, CF: C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno e la società HDI Assicurazioni s.p.a. esponendo: CP_2
- che, in data 03.10.2019, mentre camminava all'interno dell'area di parcheggio situata in Salerno alla via Wenner Z.I., veniva investito e schiacciato contro un'altra auto parcheggiata, dal furgone che si muoveva in retromarcia, modello Citroen Nemo, targato EB677RG, di proprietà del sig.
; CP_2
- che il veicolo de quo risultava assicurato con la soc. HDI Assicurazioni spa, con polizza n.
5317417356;
- che il conducente del furgone, , riconosceva la propria responsabilità nella CP_2
causazione del sinistro mediante dichiarazione resa e sottoscritta il 09.10.2019;
- che, a causa dell'impatto, veniva trasportato presso il pronto Soccorso degli OO.RR. San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ove gli veniva diagnosticata ”frattura della testa del perone sinistro, con prognosi di 30 giorni”;
- che, in seguito alla consulenza medico-legale di parte, gli veniva riconosciuto un danno biologico permanente pari a 12/13% ed un danno biologico temporaneo di complessivi 160 giorni così ripartito: 30 giorni al 75%, 65 giorni al 50%, 65 giorni al 25%;
- che la società HDI Assicurazioni offriva al sig. la somma di euro 7.025,00; tuttavia, i Pt_1
vari tentativi di risolvere bonariamente la vertenza non sortivano alcun esito.
1.1.Pertanto, l'attore così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva del signor , CF: CP_2 C.F._3 nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto condannarlo in solido con la Compagnia
d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
, corrente in 00187 Roma, Via Abruzzi n. 10, al risarcimento dei danni tutti patiti P.IVA_1 dall'attore i quali, detratto l'acconto versato, vengono quantificati nella residua somma di euro
30.724,65 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, o che sarà
ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo”. 3 2.Con comparsa di risposta, regolarmente depositata, si costituiva la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava e contestava il quantum debeatur, sottolineando di aver diligentemente provveduto ad istruire la relativa pratica assicurativa e di avere offerto all'attore la somma di euro 7.025,00, ritenuta congrua rispetto all'effettiva entità dei danni riportati a seguito del sinistro occorso.
2.1.Così concludeva: “SI CONCLUDE===perché piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta, difesa, deduzione, eccezione e conclusione disattesa ,così
provvedere:1) -Ritenuta pienamente congrua e satisfattiva l'offerta dell'importo di € 7.025,00* eseguita dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A. in favore di per la causale e per Parte_1
le ragioni indicate, dichiarare coerentemente la domanda, così come avanzata e articolata,
inammissibile, improponibile, improcedibile e ,comunque, manifestamente infondata in fatto e in diritto e ,quindi ,rigettarla.2) -Vinte le spese giudiziali”.
3. Nonostante la regolare notifica il convenuto non si costituiva e ne veniva CP_2
dichiarata la contumacia con ordinanza del 14/02/2022.
4. Espletata l'istruttoria mediante acquisizioni documentali e CTU medico-legale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 04/06/2025.
*****
1.Preliminarmente, è opportuno premettere che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone opera, ai sensi dell'art. 2054
comma 1 c.c., una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, per la quale lo stesso si presume responsabile del sinistro salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, ovvero dimostri di aver tentato in ogni modo di evitare il danno, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento (cfr Cass. n. 9856/2022).
1.1. La stessa giurisprudenza ha peraltro ribadito come la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr Cass. 2433/2024).
Più precisamente, ai fini della valutazione e della quantificazione del concorso da parte del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. 2441/2019).
4 1.2.In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, è stato altresì
affermato dalla S.C. che, "in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di
prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di
avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada,
rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza"
(cfr. Cass. n.4551/ 2017; n. 21249/2006).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta
fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale
condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile"(Cass. civ. sex. III, Ord. n.5819/2019).
1.3. Vi è di più. Il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(Cass. civ. sez. III, Ord. n. 20137/2023).
2. Venendo al caso di specie, non è oggetto di contestazione fra le parti la circostanza che il sig. sia stato investito dall'autovettura condotta da , nelle circostanze di Pt_1 CP_2
tempo e di luogo allegate in citazione.
5 2.1.A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro occorso risulta provata, in primo luogo, dalla constatazione amichevole di incidente sottoscritta dalle parti (cfr allegati parte attrice); ove il sig. espressamente dichiara e sottoscrive: “facendo manovra ho investito il pedone”. CP_2
In merito all'efficacia probatoria di tale documento, la recente giurisprudenza ha affermato che
"in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione
amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di
fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti" (Cass. 03/06/2024, n.15431).
2.2. Dalla constatazione prodotta si evince che il sinistro si è verificato a causa dell'investimento del pedone ( da parte del furgone Citroen Nemo in retromarcia, di proprietà e condotto Pt_1
dal convenuto. Sul punto HDI Assicurazioni spa non ha fornito alcuna prova in merito ad uno svolgimento dei fatti in maniera diversa e/o incompatibile con quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole.
2.3.Peraltro, la dinamica del sinistro così come descritta in citazione risulta documentata non solo dalle dichiarazioni rese dal convenuto nell'immediatezza dei fatti ma anche dalla denuncia del sinistro redatta e sottoscritta dal ed inviata alla propria assicurazione. CP_2
In ragione di quanto suesposto, compresa la non contestazione, emerge chiaramente il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria ovvero che l'attore mentre camminava all'intero dell'area di parcheggio, veniva investito dall'auto Citroen Nemo condotta da CP_2
ed assicurata HDI Assicurazioni spa che procedeva in retromarcia.
[...]
2.4. La dinamica descritta dall'istante trova poi ulteriore conferma anche nella messa in mora del
04/11/2019, inviata alla compagnia convenuta, oltre che dalla relazione medico legale RCA,
effettuata dal dott. , fiduciario della soc. HDI Assicurazioni spa. Persona_1
3.Ciò precisato in punto di dinamica, deriva che il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza di veicoli e pedoni, prima di fuoriuscire dal parcheggio, attuando tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Quando ci si accinge ad effettuare una manovra in retromarcia la stessa così come previsto dall'art. 154 cod. della strada, va eseguita con particolare cautela e prudenza essendo ridotta la visuale in retro. Il conducente ha il compito di adottare tutte le cautele possibili e di avere controllo totale dello spazio dietro il veicolo.
6 3.1.Tanto non è avvenuto nel caso di specie, atteso che, non emergendo dagli atti di causa alcun comportamento anomalo del pedone investito, odierno attore, il conducente del furgone Citroen
Nemo pur trovandosi all'interno del parcheggio (ove presumibilmente ci sono pedoni, ad esempio, che si recano alla propria auto) non ha adottato quella cautela richiesta per eseguire la manovra in retromarcia;
che come già detto richiede una soglia di accortezza maggiore.
3.2.Può dirsi, dunque, che da una valutazione complessiva in questa sede delle risultanze istruttorie non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando il pedone - aver posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza.
Quindi in relazione all'an, dall'istruttoria espletata è emersa in maniera chiara la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, avendo quest'ultimo assolto gli oneri probatori su di lui incombenti.
4. Le lesioni riportate dal desumibili dalla documentazione sanitaria in atti e dalla c.t.u. Pt_1 medica espletata, dimostrano chiaramente che il sig. ha subito lesioni senz'altro Pt_1
compatibili con il sinistro in questione.
5.Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno, però, operare una premessa.
5.1.La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che in ambito risarcitorio due sono le categorie di danno risarcibile, il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale
(passando da un sistema risarcitorio tripolare ad un sistema bipolare;
cfr Cass. 8827 e 8828 del
31.05.2003 e n. 233/03 della Corte Costituzionale, poi ulteriormente integrate dalle sentenze gemelle del 2008).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale,
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art.2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità,
alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua
7 famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass.7281/03, sent. Cass. 7282/03, sent. Cass. 7282/03, sent.
8827/03, sent. Cass. 8827/03).
5.2.Il danno patrimoniale (come quello patrimoniale) costituiscono una categoria giuridicamente unitaria, anche se fenomenologicamente diversa, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,
1226, 2056, 2059 c.c.).
Nell'uno come nell'altro caso, ai fini della liquidazione, non può operarsi un mero automatismo risarcitorio, in quanto è necessaria l'allegazione del danno ed un'accurata ed approfondita istruttoria.
5.3. Con riferimento, in particolare, al danno morale, gli ermellini hanno affermato che: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi
costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto
l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale
danno dinamico- relazionale....".
5.4. Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici", atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A. , come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
6.Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce della documentazione in atti e sulla base della quantificazione operata dal CTU, dott. Per_2
le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto prive di vizi logici e fondate
[...] su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno
8 biologico, permanente e temporaneo, subito da avente anni 72 all'epoca del Parte_1
sinistro, può essere calcolato come di seguito indicato.
In particolare, lesioni subite dell'attore consistono, come rilevato nella CTU medico-legale dal dott. : “FRATTURA A PIU' RIME DELLA TESTA DEL PERONE SINISTRO in soggetto Per_2
con preesistente gonartrosi bilaterale.”
Tale danno biologico è stato valutato dal CTU nella misura del 3%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Trattasi di valutazione che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica acquisita agli atti.
Correttamente il c.t.u. ha pertanto calcolato in complessivi gg. 33 il periodo di invalidità
temporanea al 75%, gg. 30 quello di invalidità temporanea parziale al 50% e gg 30 quello di invalidità temporanea parziale al 25%.
6.1. Sviluppando i calcoli sulla base delle tabelle relative alle cd. micropermanenti da sinistro stradale avremo:
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 72 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 33
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.353,09
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.367,19
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 2.610,09
TOTALE GENERALE: € 4.963,18
Il predetto importo si ritiene onnicomprensivo del danno non patrimoniale, non essendo provate,
né riconoscibili ulteriori poste risarcitorie a tale titolo in conseguenza del trauma subito.
7. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, lo stesso comprende sia il danno emergente,
9 consistente nelle spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, sia il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già compresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04).
Nel caso di specie, nulla può essere riconosciuto all'attore in relazione alla menomazione della sua capacità lavorativa specifica, avendo il CTU espressamente escluso una riduzione della capacità lavorativa specifica o semispecifica, e, d'altra parte, nessuna prova è stata offerta dal né testimoniale né documentale, della riduzione della propria capacità di guadagno, non Pt_1 avendo l'attore prodotto, ad es., documentazione attestante il proprio reddito prima e dopo il sinistro oggetto di causa.
La stessa sussistenza di micropermanenti esclude ogni elemento presuntivo sul punto.
7.1. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, risultano congrue, come sostenuto dal CTU, quelle pari ad € 2.076,90.
7.2. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di CTP, va premesso che, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cft.
Cass. 15.10.2024 n. 26729, Cass. Cass. n.84/2013, Cass. n.6056/90).
Nella specie, tenuto conto dell'entità delle lesioni riscontrate, della non necessità di particolari approfondimenti diagnostici, si stima congruo un rimborso prossimo al 50% di quanto versato
(cft. documentazione allegata alla citazione) per l'importo di euro 1.000,00 per la perizia di parte attrice.
8. Sviluppando i calcoli segue un importo risarcitorio complessivo pari ad euro 8.040,08 (€
4.963,18 + 2.076,90 +1.000).
8.1. Da tale posta va detratta la somma di euro 7.025,00 pacificamente versata dall'assicurazione in sede stragiudiziale e incassata da parte attrice.
Segue un importo liquidabile pari ad euro 1.015,08.
8.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (04.01.2020, ossia 93 giorni dopo il sinistro: cfr., per tale criterio, Cass. n. 26897/14) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal data cessazione
10 inabilità fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'intera somma liquidata all'attualità fino al soddisfo.
9. Quanto alle spese di lite, il comportamento in sede stragiudiziale della convenuta (offerta di una somma poi rivelatasi quasi equivalente a quella liquidata all'esito del giudizio) unitamente al comportamento processuale di non contestazione della dinamica, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza, determinata come da dispositivo secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi di cui allo scaglione tariffario corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della compagnia assicurativa e del convenuto contumace in quanto necessarie all'accertamento degli esiti del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio n.
3482/2022R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Citroen CP_2 CP_3
(tg EB677RG) nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna,
in solido con la Compagnia d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1.015,08, somma già decurtata dell'acconto versato, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna e la CP_2
Compagnia d'Assicurazione HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore dell'attore restante metà che si liquida in euro 272,50 per spese vive ed Parte_1
euro 2.000,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
11 come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto,
per intero e definitivamente a carico della HDI Assicurazioni spa e di , in CP_2
solido tra loro.
Così deciso in Salerno, in data 4 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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