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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1756/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA IM, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2833/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024109818 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
3/4/2024, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 29320239024109818, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la somma complessiva di € 491,33, asseritamente recapitato a mezzo posta ordinaria in data 6.11.2023;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica della cartella di pagamento ivi citata, nonché di avviso di accertamento da parte del
Comune.
Con note depositate il 2/8/2024 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, non essendo il sollecito di pagamento atto autonomamente impugnabile.
Con note depositate il 26/1/2026 il Comune di Paternò si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, in ragione della regolare notifica dell'avviso di accertamento, effettuata nell'anno 2020.
Con memorie depositate il 12/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, non avendo l'ADER documentato la notifica della cartella;
con ulteriori memorie depositate il 19/2/2026 faceva riserva di proporre querela di falso in via incidentale sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di accertamento emesso dal Comune, che disconosceva espressamente.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva innanzitutto che il sollecito di pagamento è atto autonomamente impugnabile seppure non indicato nell'elenco (non tassativo) di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992; esso esprime infatti una pretesa tributaria ben definita e, nella fattispecie, richiama una cartella di pagamento che il ricorrente lamenta espressamente di non aver mai ricevuto in precedenza. A tal riguardo, come evidenziato da parte ricorrente, l'agente della riscossione non ha documentato la regolare notifica della cartella richiamata nel sollecito, e tanto basta per determinare l'accoglimento del ricorso.
Infine va evidenziato che, avendo il Comune offerto prova della notifica dell'avviso di accertamento, con memorie del 19/2/2026 il ricorrente dichiarava di disconoscere la sottoscrizione sulla cartolina e < voler proporre querela di falso, in via incidentale>>, e chiedeva < resistente di produrre in originale l'avviso di ricevimento dell'accertamento TARI, al fine di procedere all'interpello del Comune stesso e, in caso di risposta positiva, sospendere, ex art. 39 D.lgs. 546/92, il presente giudizio fino alla declaratoria sulla verità e attendibilità del documento contestato, stante la sua rilevanza ai fini della decisione>> (in applicazione degli artt.221 e 222 c.p.c.). Per giurisprudenza costante, in caso di presentazione di querela di falso il Giudice è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib. - 18/03/2025, n. 7174); nel caso in esame, come detto, il ricorso va accolto non essendo stata provata la regolare della notifica della cartella, ragion per cui la richiesta di parte ricorrente va respinta perché trattasi di accertamento non rilevante.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del valore irrisorio della controversia e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
EA UR
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA IM, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2833/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024109818 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 5/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
3/4/2024, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 29320239024109818, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la somma complessiva di € 491,33, asseritamente recapitato a mezzo posta ordinaria in data 6.11.2023;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica della cartella di pagamento ivi citata, nonché di avviso di accertamento da parte del
Comune.
Con note depositate il 2/8/2024 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, non essendo il sollecito di pagamento atto autonomamente impugnabile.
Con note depositate il 26/1/2026 il Comune di Paternò si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, in ragione della regolare notifica dell'avviso di accertamento, effettuata nell'anno 2020.
Con memorie depositate il 12/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze, non avendo l'ADER documentato la notifica della cartella;
con ulteriori memorie depositate il 19/2/2026 faceva riserva di proporre querela di falso in via incidentale sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di accertamento emesso dal Comune, che disconosceva espressamente.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva innanzitutto che il sollecito di pagamento è atto autonomamente impugnabile seppure non indicato nell'elenco (non tassativo) di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992; esso esprime infatti una pretesa tributaria ben definita e, nella fattispecie, richiama una cartella di pagamento che il ricorrente lamenta espressamente di non aver mai ricevuto in precedenza. A tal riguardo, come evidenziato da parte ricorrente, l'agente della riscossione non ha documentato la regolare notifica della cartella richiamata nel sollecito, e tanto basta per determinare l'accoglimento del ricorso.
Infine va evidenziato che, avendo il Comune offerto prova della notifica dell'avviso di accertamento, con memorie del 19/2/2026 il ricorrente dichiarava di disconoscere la sottoscrizione sulla cartolina e < voler proporre querela di falso, in via incidentale>>, e chiedeva < resistente di produrre in originale l'avviso di ricevimento dell'accertamento TARI, al fine di procedere all'interpello del Comune stesso e, in caso di risposta positiva, sospendere, ex art. 39 D.lgs. 546/92, il presente giudizio fino alla declaratoria sulla verità e attendibilità del documento contestato, stante la sua rilevanza ai fini della decisione>> (in applicazione degli artt.221 e 222 c.p.c.). Per giurisprudenza costante, in caso di presentazione di querela di falso il Giudice è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib. - 18/03/2025, n. 7174); nel caso in esame, come detto, il ricorso va accolto non essendo stata provata la regolare della notifica della cartella, ragion per cui la richiesta di parte ricorrente va respinta perché trattasi di accertamento non rilevante.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, tenuto conto del valore irrisorio della controversia e non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
EA UR
(firmato digitalmente)