Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 3977/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Virginia Paone, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
in persona del Prefetto l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Carlotta Marino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparse:
per parte appellante, l'avv. Virginia Paone,
la quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
verbale chiuso alle 10.29.
Il Giudice,
Pagina 1 di 7
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l' Controparte_1 Controparte_3
e la dinanzi al Giudice di Pace di
[...] Controparte_2 CP_2
asserendo di essere venuta a conoscenza della cartella esattoriale n.
07120150072604157, relativa alla somma di euro 3.417,52, in occasione del rilascio dell'estratto di ruolo da parte degli uffici del concessionario della riscossione, atteso che tale documento, unitamente ai verbali di accertamento di contravvenzione al Codice della Strada ad esso sottesi, non erano mai stati validamente notificati e che, al momento della proposizione della domanda,
era decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della
L. 689/81. In ragione di tali motivazioni, l'opponente domandava al giudice di prime cure di accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale,
degli atti prodromici e del relativo diritto di credito, con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 31467/22, ha CP_2
preliminarmente rilevato l'interesse ad agire del contribuente e l'ammissibilità di una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel
merito, ha accolto l'opposizione, in quanto non ha ritenuto perfezionato il procedimento di notificazione eseguito dal concessionario, poiché non vi è
stata prova che il messo notificatore, che ha eseguito la notifica a norma
Pagina 2 di 7 dell'art. 140 c.p.p., avesse svolto le necessarie attività di ricerca del destinatario.
Avverso suddetta pronuncia ha proposto appello l'
[...]
la quale, lamentando l'errata valutazione delle prove Parte_1
fornite e l'inammissibilità dell'impugnazione di estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.p., ha domandato il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La costituitasi mediante comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta, ha richiesto il rigetto della domanda attorea, attesa l'improponibilità e l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire.
, sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
come dichiarato all'esito dell'udienza tenuta il 17.10.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
Pagina 3 di 7 cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo
Pagina 4 di 7 di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e degli atti ad essa prodromici,
nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione, non ha provato –
Pagina 5 di 7 né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis,
d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, così formulata, si appalesa invero inammissibile, come sostenuto nel gravame.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
4. Parte attrice ha, come detto, opposto la cartella impugnata anche sulla base della mancata notificazione del verbale di contestazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada,
poste a base della stessa.
In tal modo, egli ha inteso proporre opposizione c.d. recuperatoria,
facendo valere una causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria, che, a causa dell'omessa notificazione del verbale, non avrebbe potuto prima promuovere (v. Cass., S.U., n. 22080/17).
Su tale domanda, tuttavia, il giudice di pace non si è espresso, avendo accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sulla domanda c.d. recuperatoria.
Non essendo stata la stessa riproposta in appello, non vi è luogo a pronunciarvisi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
5. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento
Pagina 6 di 7 del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 31467/22, emessa dal Giudice di Pace di
[...]
con citazione notificata il 7.2.23, disattesa ogni contraria istanza, CP_2
così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7