Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 16 giugno 1997, n. 191
Articolo 3
- Legge 16 giugno 1997, n. 191
Articolo 4 della Legge 16 giugno 1997, n. 191
Versione
3 luglio 1997
3 luglio 1997