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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3423 del 2021 , posta in delibazione all'udienza del 4.3.2025 e vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuliano Rendina ed Ennio Fratticci, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli
Avvocati Giuliano Rendina e Federico Di Cosimo sito in Pomezia (RM) via dei Castelli Romani 2;
OPPONENTI nei confronti di
IREN n. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 calce alla comparsa , dall'Avv. Federica Paternò, dall'avv. Francesco Bartolotta, dall'avv. Maria
RM EL e dall'avv. Patrizia Ciccotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Velletri Piazza Cairoli 30;
OPPONENTE
Oggetto: leasing;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 marzo 2025;
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 3420/2020 emesso Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta indicata in epigrafe per l'importo di € 73.255,60, oltre interessi e spese deducendo che la notifica del d.i. si era perfezionata nei confronti degli opponenti in data 9.4.2021,
1 che gli opponenti avevano sottoscritto in data 1.8.2006 un contratto di leasing;
che Parte_1 aveva quindi corrisposto le rate del leasing;
che, nonostante il verbale di consegna e il pagamento dei canoni, l'opposta non aveva consegnato agli opponenti la targa e la immatricolazione dell'imbarcazione, rendendola inidonea alla navigazione;
che l'imbarcazione era stata immatricolata in data 12.10.2009 ossia oltre 3 anni dopo la consegna;
che quindi aveva versato € Parte_1
51.102,40 (€ 1344,80 al mese per 38 mesi) senza poter usare l'imbarcazione; che inoltre lo stesso aveva sostenuto spese annuali di ormeggio per circa € 21.000 (€ 7000 all'anno) senza poter utilizzare l'imbarcazione; che era evidente l'inadempimento della opposta al contratto di finanziamento,; che l'art. 6 b del contratto prevedeva il termine di 2 anni a pena di decadenza per le azioni di pagamento in caso di inadempimento del locatario;
che l'ultimo pagamento del canone era avvenuto, come evidenziato dalla opposta, nel dicembre 2010; che pertanto l'opposta era decaduta dall'azione di pagamento e aveva quindi perso il diritto a conseguire le somme richieste a decorrere dal dicembre
2012; che la prima missiva risolutoria del rapporto era del 18.2.2011; che la seconda missiva era del
6.11.2017; che in entrambe le ipotesi, parte opposta doveva ritenersi decaduta dall'azione; che analoghi rilievi andavano spiegati in relazione alle domande formulate nei confronti del fideiussore;
che, in via subordinata, sussisteva il diritto degli opponenti al risarcimento del danno patito a causa della tardiva immatricolazione dell'imbarcazione (che ne ostava alla circolazione); che si eccepiva quindi in compensazione la somma di € 51.102,40, versata per rate del piano di rientro sino all'immatricolazione, e la somma di € 21.000 per le spese di ormeggio di un mezzo non utilizzabile;
che inoltre non era dato comprendere le poste azionate in sede monitoria, a fronte delle plurime comunicazioni di risoluzione del contratto oggetto di causa;
che il quale fideiussore, non si Parte_2 era mai impegnato a garantire l'indennità di risoluzione pari all'asserita somma di € 70.333,12.
Per questi motivi
, hanno chiesto di accertare la decadenza di parte opposta dall'azione esercitata in via monitoria e in via subordinata con riferimento alla posizione del revocare il d.i. e in via Parte_2 subordinata e nel merito per entrambi gli opponenti dichiarare l'inadempimento dell'opposta e per l'effetto compensare il credito azionato con il contro credito vantato dagli opponenti a titolo di risarcimento del danno ovvero revocare il d.i. per indeterminatezza del credito azionato.
Si è costituita la società opposta indicata in epigrafe deducendo che non era stato contestata da parte opponente la sottoscrizione del contratto di leasing n. CL03407690 del 1.8.2006, l'adempimento da parte della opposta alle obbligazioni contrattuali e la risoluzione del contratto per inadempimento degli stessi opponenti;
che il contratto di leasing sottoscritto da aveva ad oggetto Parte_1
l'imbarcazione Innovazione – Mira 34, numero di serie IT IEP PR549F606, denominata “Depende” al prezzo di € 73.255,60; che parte opposta aveva acquistato dalla Blue Point s.r.l. l'imbarcazione
MIRA 34 - n° di serie IT IEP PR549F606 e ne aveva affidato l'esercizio al Sig. in Parte_1
2 qualità di utilizzatore, a fronte del pagamento, da parte di quest'ultimo delle rate di finanziamento previste dal contratto sottoscritto in data 1 agosto 2006; che si era costituito Parte_2 fideiussore del sig. sino alla concorrenza di € 143.900,00; che il sig. era rimasto Pt_1 Pt_1 inadempiente al pagamento dei canoni a decorrere dal 15.12.2010; che, con comunicazione del
18.2.11, parte opposta aveva sollecitato l'adempimento delle obbligazioni;
che il aveva poi Parte_2 eseguito alcuni parziali pagamenti dei canoni scaduti;
che quindi l'opposta, con raccomandata del
6.11.2017, aveva risolto il contratto di leasing intimando la corresponsione di quanto scaduto e richiedendo la restituzione dell'imbarcazione; che parte opponente non aveva corrisposto quanto dovuto e non aveva restituito l'imbarcazione; che quindi l'opposta era creditrice degli opponenti per la somma portata dal d.i. opposto della quale € 10.991,28 per canoni scaduti e non pagati, comprensivo di indennità di ritardo ex art. 5, e l'indennità di risoluzione, tenuto conto poi dei pagamenti parziali eseguiti dagli opponenti.; che l'art. 6b del contratto di leasing non era applicabile al rapporto oggetto di causa dal momento che , come previsto dall'art. A, per i beni con prezzo di acquisto superiore ai 21.500 EUR.. “gli articoli 1,2,3,4,5 6 e 7 del II qui sotto sono inapplicabili”; che infatti l'importo finanziario era superiore ad € 21.500; che parte opposta aveva quindi legittimamente agito nel termine decennale ordinario;
che infondata era l'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti;
che questi ultimi non avevano neanche dedotto l'inidoneità dell'imbarcazione a conseguire l'immatricolazione; che, nell'ambito del contratto, l'opposta assumeva solo il rischio finanziario dell'operazione, essendo contrattualmente previsto che ricadesse sull'utilizzatore dei rischi relativi al godimento del bene;
che permaneva poi il diritto dell'utilizzatore di agire nei confronti del fornitore del bene/venditore per i vizi della cosa o per ottenere la risoluzione del contratto di vendita;
che quindi parte opponente aveva tentato di addebitare alla opposta inadempimenti che invero avrebbe dovuto far valere nei confronti del fornitore da lui scelto;
che infondata era la contestazione circa l'indeterminatezza dell'importo ingiunto;
che sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna degli opponenti ex art. 96 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e sono stati escussi i testi ammessi. All'esito, la causa è stata rinviata su richiesta delle parti per tentare il bonario componimento della lite. All'udienza del 19.9.2024, dato atto dell'infruttuosità delle trattative intercorse tra le parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.3.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in ragione della complessità della controversia.
L'opposizione è infondata.
3 Come noto, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento a c.d. cognizione piena (diversamente dalla fase precedente monitoria che si caratterizza per la sua sommarietà) nella quale il giudice dell'opposizione è chiamato non solo a verificare l'ammissibilità
e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 4974/2000, Cass. Civ., Sez. II, n. 24439/2016), anche nei caso di nullità del decreto di ingiunzione.
Seguendo tale ragionamento, parte opposta, convenuta in sede di opposizione, deve ritenersi ricoprire il ruolo di attore in senso sostanziale con conseguente suo onere di dare prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., della titolarità attiva del rapporto posto a fondamento del credito nonché dell'esistenza e consistenza del credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di
€ 73.255,60, dovuta in seguito alla risoluzione del contratto di leasing sottoscritto con
[...]
in data 1.8.2006 e garantito dall'opponente con gli opponenti, dei quali Pt_1 Parte_2
€ 10.911,28 per canoni scaduti e non pagati (€ 578,47 per canone parziale del 15.12.10 ed € 9413,60 per canoni da 15.1.11 al 15.7.11, compresa indennità di ritardo) ed € 70.333,12 per indennità di risoluzione ex art. 5 del contratto, al netto della somma di € 8.068,80 corrisposta medio tempore da parte opponente (cfr. schema riepilogativo di cui a pagg. 12/13 della comparsa).
A fronte di tale domanda, parte opponente ha eccepito la decadenza di parte opposta dall'azione ai sensi dell'art. 6 b del contratto, la indeterminatezza della somma azionata, l'insussistenza dell'obbligazione fideiussoria in capo al per le somme richieste per indennità di risoluzione Parte_2 ed infine eccependo in via riconvenzionale il proprio contro credito di € derivante dall'inadempimento della opposta integrato dalla tardiva consegna al (3 anni dopo la stipula Pt_1 del contratto) del certificato di immatricolazione dell'imbarcazione.
Risulta in primo luogo infondato il motivo di opposizione concernente la decadenza di parte opposta dall'azione di pagamento.
L'art. 1 lett. A delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa nella sua versione francese (cfr. pag. 2 doc. 2 allegato al ricorso monitorio allegato alla comparsa) prevede che “Bien financè a usage professionel – Bien dont le prix d'achat est superieur à 21.500 EUR .. Si le bien luoè est .. aux beosoins de facoultè professionelle du locataire u ou le prix d'achat du ben louè est superieur à 21.500 eur le norme de location n'entre pas dans le camp d'application des articles
D331-1 et suvivantes du Code del ala Consommation francais et les articles 1,2,3,4, 5c , 6 et 7 ou dessous .. sont inapplicables”. Ne consegue che con tale pattuizione le parti hanno inteso ritenere non
4 applicabile alla locazione oggetto di causa (avente ad oggetto con prezzo di acquisto di € 216.000, cfr. pag. 7 doc. 2 allegato al ricorso monitorio) le limitazioni di cui all'art. 6 b delle condizioni generali
“ Contentieux” ossia che “les actions … à l'occasion de la detaliance du locataire doivent etre intèntes dans les deux ans”.
Non sposta tale valutazione la traduzione del predetto art. 1 A delle condizioni generali allegata dalla stessa opposta (cfr. pag. 13, doc. 2 ricorso monitorio) in quanto non corrispondente al tenore letterale della clausola in esame in quanto non riproduttiva dela parte “ou le prix d'achat du ben louè est superieur à 21.500 eur”, invece palesemente presente nella formulazione originaria della clausola in esame.
Ne consegue che va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti non potendosi applicare al contratto in esame le limitazioni all'azione di cui al predetto art. 6 b delle condizioni generali di contratto.
Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla genericità ed indeterminatezza delle somme ingiunte dal momento che parte opposta ha ampiamente documentato e chiarito le poste azionate dei quali € 578,47 per canone parziale del 15.12.10 ed € 9413,60 per canoni scaduti e non pagati (da
15.1.11 al 15.7.11) ed € 70.333,12 per indennità di risoluzione ex art. 5 del contratto, dovuta a fronte della mancata riconsegna del bene oggetto di locazione finanziaria, come sollecitata con la comunicazione del 6.11.2017 contenente la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del e contestuale diffida alla riconsegna della res. In questo contesto, si deve Pt_1 rilevare che parte opponente non ha contestato tempestivamente e specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. né la morosità allegata dalla opposta né la mancata riconsegna dell'imbarcazione nonché, invero, la ricezione della raccomandata del 6.11.17 e la quantificazione della indennità ex art. 5 del contratto operata dalla opposta.
Su tali rilievi, deve ritenersi quindi provato da parte dell'opposta il credito azionato in via monitoria sia nei confronti del locatario, sia nei confronti del garante . Parte_1 Parte_2
Sotto tale profilo, parte opposta ha prodotto l' “acte de cautionnement” (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo monitorio) sottoscritto dal con il quale quest'ultimo si era impegnato “ Parte_2 en me portant caution de dans la limte del al somme di € 143.000 .. couvrant le Parte_1 paiment du principal, des interets et le cas echernt de penalites ou interets de retard” (cfr. riquadro redatto a mano a pag. 1 del doc. 4) ossia a prestare garanzia per la posizione di sino Parte_1 alla concorrenza di € 143.000 a copertura del pagamento della sorte capitale, degli interessi e in caso delle penalità o interessi di mora. Ne consegue che, contrariamente a quanto allegato da parte
5 opponente, risulta validamente pattuita la fideiussione del per tutte le obbligazioni derivanti Parte_2 dal contratto di leasing gravanti sul sino alla concorrenza di € 143.000 inclusa anche la Pt_1 sanzione in caso di inadempimento della indennità in caso di mancata restituzione del bene locato.
Parte opponente ha quindi infine eccepito in compensazione del credito vantato dall'opposta il suo controcredito derivante dal risarcimento lui spettante per l'inadempimento della opposta derivante dalla consegna solo in data 12.10.2009 della documentazione necessaria per la navigazione dell'imbarcazione finanziata dalla odierna opposta. A fondamento della domanda, parte opponente ha prodotto il “passeport du navire etranger” ove risulta annotato il nome dell'opponente con timbro del 12.10.2009 e la comunicazione del 10.8.2008 (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte opponente) inviata all'opposta ove si richiedeva con sollecito “ i miei documenti dell'imbarcazione”.
Ciò posto, va rilevato che il aveva ricevuto, quale “mandataire de CGMer” (trad. mandatario Pt_1 della opposta) il bene oggetto del finanziamento a in data 1.8.2006 dallo stesso venditore Pt_3
Blue Point s.r.l. (cfr. pag. 7 doc. 2 fascicolo monitorio) dichiarando di aver anche ricevuto “des piece permettant la francisation et l'immatriculation” ( trad. i documenti che permettano l'immatricolazione francese e l'immatricolazione). A ciò si aggiunga che “le locataire e le fournisseur s'engagent avant la livrason du bateaux: à proceder aux formalitès de francisation et d'immatricolation au nom de
CGMer ossia “il locatario e il venditore si impegnano prima della consegna dell'imbarcazione: a procedere alle formalità necessarie per la immatricolazione francese e alla immatricolazione a nome della CGMer”. In questo contesto è evidente che l'opponente , quale locatario, si era Pt_1 impegnato in prima persona, insieme al venditore, ad agire per conto del locatore per l'immatricolazione presso i registri francesi dell'imbarcazione che, come emerge dal passeport (doc.
4 allegato alla citazione), era già immatricolata con nazionalità tedesca n. del 27.4.2007. In Nu_1 altre parole, deve ritenersi che l'opponente fosse stato gravato dell'obbligo, previsto anche dall'art. 13 b del contratto, di “ procedere in nome e per conto del locatore alle formalità di immatricolazione del bene, prima del suo varo” e dall'art. 13 d “ il locatore conferisce al locatario tutti i poteri per adempiere agli obblighi legali e regolamentari incombenti al proprietario ma posti a carico del locatario per tutta la durata della locazione”.
Ne consegue che l'eventuale ritardo nella immatricolazione francese dell'imbarcazione non appare addebitabile alla opposta, essendo tale incombente posto dal contratto di leasing a carico del locatario, odierno opponente.
Ne consegue che va disattesa l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente e la conseguente domanda di compensazione. 6 L'opposizione va pertanto rigettata e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi tenuto conto del valore della causa (appena superiore allo scaglione di riferimento € 52.000 - € 260.000) nonché dell'attività delle parti , vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni eccezione rilevabile dalle parti o d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione ;
2) conferma il d.i. opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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