CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AR TU, LA
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 362115 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004433907000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.03.23 la società “Ricorrente_1” presentava istanza di rateizzazione per una serie di cartelle, tra cui la n.05920220030699285000 riguardante Ires 2018, ottenendone relativo accoglimento il 3.03.23 per n.72 rate, di cui otto non venivano pagate con conseguente decadenza - ex lege (art.19 D.P.R. n.602/1973)
e secondo le indicazioni contenute sia nel modulo dell'istanza sia nella comunicazione di accoglimento - ed immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo. Ricevuta in data 18.04.25 l'intimazione di pagamento n.05920259004433907000 per euro 57.317,75 concernente cartelle ed avviso di addebito, tra cui anche la menzionata cartella, la società formulava - in ordine a quest'ultima - richiesta di riammissione alla rateazione (n. 362115 del 22.04.25), che veniva rigettata con provvedimento notificato il 6.05.25,oggetto della presente impugnazione.
La predetta società, come in atti rappresentata e difesa, proponeva infatti ricorso, eccependo la nullità del diniego e dell'intera intimazione in considerazione dell'effettuato pagamento parziale, della mancata comunicazione della decadenza e dell'incomprensibilità dei criteri di imputazione delle somme versate,
l'illegittimità costituzionale dell'art.19 e la disparità di trattamento determinata dalla “rottamazione quater”.
L'Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità e regolarità del proprio operato – atteso che la possibilità della riammissione secondo il “D.L. Aiuti” n.50/2022, modificativo del co.3 lett.c) dell'art.19 D.P.R. 602/1973, riguardava i carichi decaduti da richieste di rateizzazione presentate fino al
15.07.22- e sostenendo la mera facoltatività dell'invocato avviso di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota in atti l'Agenzia della Riscossione comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione in questione, dando altresì atto dell'avvenuto versamento della relativa prima rata: pertanto, venuta a cessare la materia del contendere, si ritiene che il procedimento possa essere dichiarata estinto, con compensazione di spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il LA Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
AR TU, LA
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 362115 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259004433907000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.03.23 la società “Ricorrente_1” presentava istanza di rateizzazione per una serie di cartelle, tra cui la n.05920220030699285000 riguardante Ires 2018, ottenendone relativo accoglimento il 3.03.23 per n.72 rate, di cui otto non venivano pagate con conseguente decadenza - ex lege (art.19 D.P.R. n.602/1973)
e secondo le indicazioni contenute sia nel modulo dell'istanza sia nella comunicazione di accoglimento - ed immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo. Ricevuta in data 18.04.25 l'intimazione di pagamento n.05920259004433907000 per euro 57.317,75 concernente cartelle ed avviso di addebito, tra cui anche la menzionata cartella, la società formulava - in ordine a quest'ultima - richiesta di riammissione alla rateazione (n. 362115 del 22.04.25), che veniva rigettata con provvedimento notificato il 6.05.25,oggetto della presente impugnazione.
La predetta società, come in atti rappresentata e difesa, proponeva infatti ricorso, eccependo la nullità del diniego e dell'intera intimazione in considerazione dell'effettuato pagamento parziale, della mancata comunicazione della decadenza e dell'incomprensibilità dei criteri di imputazione delle somme versate,
l'illegittimità costituzionale dell'art.19 e la disparità di trattamento determinata dalla “rottamazione quater”.
L'Agenzia della Riscossione si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità e regolarità del proprio operato – atteso che la possibilità della riammissione secondo il “D.L. Aiuti” n.50/2022, modificativo del co.3 lett.c) dell'art.19 D.P.R. 602/1973, riguardava i carichi decaduti da richieste di rateizzazione presentate fino al
15.07.22- e sostenendo la mera facoltatività dell'invocato avviso di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota in atti l'Agenzia della Riscossione comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione in questione, dando altresì atto dell'avvenuto versamento della relativa prima rata: pertanto, venuta a cessare la materia del contendere, si ritiene che il procedimento possa essere dichiarata estinto, con compensazione di spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il LA Il Presidente