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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2296/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorella
Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2296/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, elett.te dom.to in Aversa, alla via Alfonso D'Aragona n. 28, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonietta Savoia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Casina (RE), alla p.zza IV Controparte_1
Novembre n. 5, presso l'avv. Claudia Galeazzi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da in data 11.03.2024 per la complessiva CP_1 somma di € 6.905,35 dovuta in virtù della sent. n. 5351/2023 del 18.12.2023 della C.d.A. di
Napoli.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che, avverso il titolo Parte_1 esecutivo, pendeva ancora ricorso per Cassazione, nonché di non aver mai contratto alcun debito con la società . CP_1
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto di a procedere CP_1 2
esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in attesa della pronuncia della Suprema Corte.
Con comparsa del 14.06.2024, si costituiva l'opposta , chiedendo il rigetto Controparte_1 della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza del 19.06.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver contratto alcun debito con la società creditrice, richiama poi tentativi di transazione 3
non andati a buon fine e definisce eccessiva la condanna stabilita nella sentenza di appello azionata. Orbene trattasi di circostanze precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nelle opportune sedi di merito (giudizio di opposizione a d.i. e successivo giudizio di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Pertanto, l'opposizione è inammissibile
per questi motivi
.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio in Cassazione: la sentenza azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione preventiva all'esecuzione, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
L'opposizione, dunque, è altresì infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 17.07.2025
Il Giudice dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorella
Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2296/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, elett.te dom.to in Aversa, alla via Alfonso D'Aragona n. 28, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonietta Savoia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Opponente
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Casina (RE), alla p.zza IV Controparte_1
Novembre n. 5, presso l'avv. Claudia Galeazzi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato da in data 11.03.2024 per la complessiva CP_1 somma di € 6.905,35 dovuta in virtù della sent. n. 5351/2023 del 18.12.2023 della C.d.A. di
Napoli.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che, avverso il titolo Parte_1 esecutivo, pendeva ancora ricorso per Cassazione, nonché di non aver mai contratto alcun debito con la società . CP_1
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto di a procedere CP_1 2
esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in attesa della pronuncia della Suprema Corte.
Con comparsa del 14.06.2024, si costituiva l'opposta , chiedendo il rigetto Controparte_1 della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza del 19.06.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver contratto alcun debito con la società creditrice, richiama poi tentativi di transazione 3
non andati a buon fine e definisce eccessiva la condanna stabilita nella sentenza di appello azionata. Orbene trattasi di circostanze precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nelle opportune sedi di merito (giudizio di opposizione a d.i. e successivo giudizio di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Pertanto, l'opposizione è inammissibile
per questi motivi
.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio in Cassazione: la sentenza azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione preventiva all'esecuzione, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
L'opposizione, dunque, è altresì infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 17.07.2025
Il Giudice dr.ssa Lorella Triglione