Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/03/2026, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Scocchi e Elena De Pasqualis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di visto nazionale di cui alla pratica n.20240051907 emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 20.05.2025 e notificato all'interessato il 22.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino turco – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 22 maggio 2025, con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la sua istanza di visto di ingresso per “lavoratori altamente qualificati” ex art. 27 quater del d.lgs. n. 286/1998.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto in punto di fatto:
(i) di essere titolare di una ditta individuale legalmente costituita in Turchia, attraverso la quale svolge attività di sviluppo software in regime di lavoro autonomo;
(ii) che, a partire dal mese di settembre 2023, intrattiene un rapporto contrattuale con la società maltese “Cleverbit Ltd”, avente ad oggetto la prestazione di servizi informatici specialistici erogati in modalità completamente remota, senza alcun vincolo di subordinazione;
(iii) che, in data 1° agosto 2024, presentava domanda di visto nazionale per “nomade digitale” ai sensi della normativa sopra richiamata, depositando, a supporto della propria istanza, «il contratto di servizio con Cleverbit, la documentazione fiscale relativa alla propria attività in Turchia, copia delle fatture emesse e degli estratti conto bancari, la documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio in Italia ed infine la polizza assicurativa sanitaria valida per l’intera durata del soggiorno»;
(iv) che la sua richiesta veniva respinta, in assenza di preavviso, con il provvedimento oggetto di impugnazione (basato sulla mancanza dei seguenti requisiti: - laurea triennale o formazione post diploma riconosciuta accompagnata dalla dichiarazione di valore e/o attestazione CIMEA; - dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante di non aver subito condanne penale o pendenti negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 22, comma 5-bis del Testo Unico; - assicurazione sanitaria valida per l’intera durata del soggiorno);
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affidato il ricorso a cinque motivi, così rubricati: «1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co.1 lett. q-bis D.lgs. 286/1998 – Errata qualificazione della tipologia di visto richiesto»; «2. Violazione dell’art. 3, L. 241/1990 e dell’art. 32, par. 1 e 2 del Reg. CE 810/2009–Difetto di motivazione»; «3. Violazione dell’art. 10-bis, L. 241/1990 – Difetto di partecipazione procedimentale»; «4. Violazione degli artt. 49 e 56 TFUE – Limitazione ingiustificata alla libera pre-stazione di servizi»; «5. Violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della L. 241/1990; omessa valutazione di circostanze decisive».
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando documentazione inclusiva di una relazione redatta dalla Sede diplomatica.
5. All’esito dell’udienza camerale del 4 novembre 2025, con ordinanza collegiale è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
6. Infine, all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
8. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la “violazione e falsa applicazione dell’art. 27 co.1 lett. q-bis D.lgs. 286/1998”. In particolare, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, per aver l’Amministrazione resistente erroneamente qualificato la sua istanza come richiesta di visto per lavoro subordinato, nonostante la documentazione prodotta evidenziasse chiaramente la natura autonoma dell’attività svolta.
Il motivo è fondato. Come si desume chiaramente dal tenore letterale del provvedimento impugnato, il ricorrente è stato qualificato come lavoratore da remoto subordinato (“remote worker/subordinate worker”), sebbene, dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, emerga che si tratta di “lavoratore autonomo-nomade digitale”.
All’erronea qualificazione è conseguita l’indebita richiesta di fornire una “dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante di non aver subito condanne penale o pendenti negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’Art. 22, comma 5-bis del Testo Unico”. Essa, infatti, è necessariamente riferibile solo ai rapporti di lavoro subordinato. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente aveva prodotto il proprio certificato del casellario giudiziale, così dimostrando di non aver subito condanne e di non avere carichi pendenti nel Paese di origine.
9. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; nel corpo della doglianza, ha sostenuto – tra l’altro – l’irragionevolezza della pretesa carenza di documentazione in punto di copertura assicurativa.
Il motivo in esame, in relazione a tale aspetto, deve essere accolto. Il ricorrente, nel presentare domanda di visto, ha documentato la titolarità di un’assicurazione sanitaria valida fino al settembre 2025 (poi aggiornata, a seguito del tempo trascorso), sicché le censure mosse sul punto da parte della Sede diplomatica possono dirsi infondate.
10. Deve invece essere respinto il terzo motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, considerato, per un verso, che l’Amministrazione non era tenuta a tale adempimento, in seguito alle innovazioni normative introdotto con d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024) e, per altro verso, che la stessa ha in ogni caso attivato il contraddittorio procedimentale con il richiedente, segnalandogli le asserite carenze documentali con comunicazione del 6 gennaio 2025.
11. Infondato anche il quarto motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, norme che non possono trovare applicazione nei rapporti con lavoratori autonomi di Stati terzi.
12. Deve essere accolto, invece, il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento, nella parte in cui imputa al ricorrente la mancata dimostrazione della “Laurea triennale o Formazione post diploma riconosciuta (della durata minima di 3 anni) accompagnata dalla Dichiarazione di Valore e/o Attestazione CIMEA”.
In proposito deve osservarsi che il ricorrente ha corredato la propria richiesta di visto con la certificazione rilasciata dall’istituzione universitaria turca e dall’attestazione ARDI, che individua, in termini generali, ma comunque con riferimento al titolo invocato dal ricorrente, l’equiparazione a titolo di laurea italiano.
Peraltro, secondo quanto dedotto da -OMISSIS-, senza incorrere nelle contestazioni della resistente, a fronte della contestazione ricevuta sul punto in fase endo-procedimentale, il predetto aveva chiesto alla Sede diplomatica un appuntamento per ottenere una dichiarazione di valore relativa ai propri di titoli di studio, a cui tuttavia l’Amministrazione non ha dato seguito.
Ciò posto, può ritenersi che anche il motivo di rigetto in esame sia illegittimo. Ed invero, Il ricorrente si era attivato per dare dimostrazione del requisito attinente al titolo di studio e le lacune lamentate dalla Sede diplomatica non possono essergli imputate.
13. Le ulteriori argomentazioni contenute nella relazione della Sede diplomatica costituiscono una illegittima motivazione postuma del ricorso.
14. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO IL, Presidente
IO NI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NI | CO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.