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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CASA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 479 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESSEGATO Parte_1 P.IVA_1
URBANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_3
IO LE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data
03/02/2022 e notificata in pari data;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie
IN VIA PRINCIPALE: voglia codesta Ecc.ma Corte in totale riforma della sentenza nr.
162/2022, rep. 287/22, del Tribunale di Vicenza, dott. Gabriele Conti, pubblicata e notificata il
3.02.2022, così giudicare:
NEL MERITO: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare
[...]
, C.F. , con sede legale in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. Controparte_1 P.IVA_2
21/bis, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
l'importo di € 147.139,20 oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle
[...] fatture al saldo effettivo, alle spese per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile pari ad €
92,55 oltre alle spese della procedura monitoria e della presente opposizione, oltre alle successive occorrende.
- in via subordinata: previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, accertato il credito portato dalle fatture azionate monitoriamente, condannarsi , C.F. Controparte_1
, con sede legale in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. 21/bis, in persona del P.IVA_2
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a l'importo di € Parte_1
147.139,20, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex art.
5 D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al dì del saldo effettivo.
Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
- in via ulteriormente subordinata: previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fornita la prova del credito limitatamente alla merce consegnata presso la sede di e nei magazzini a disposizione della stessa presso CP_1
SP RL, condannarsi , C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
2 in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. 21/bis, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a l'importo di € 95.252,11 IVA Parte_1 compresa oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal dovuto al dì del saldo effettivo.
IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado, interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria datata 28.05.2020 con i testi ivi indicati, esclusi con ordinanza del
17.07.2020, che si riportano:
1. Vero che i rapporti commerciali tra e sono iniziati nel 2017 ed è stata CP_1 Parte_1
a contattare l'esponente chiedendole di produrre capi di abbigliamento a marchio CP_1
YN.
2. Vero che i rapporti commerciali con aventi ad oggetto la produzione di merce a Parte_1 marchio YN, a decorrere dal 2017 sino all'agosto del 2018 sono sempre stati intrattenuti da tramite suoi dipendenti o propri consulenti. CP_1
3. Vero che nella mail del 28.08.2017 di (doc. 2 che si rammostra), proveniente da Tes_1 un account mail riconducibile a ( ), viene inviato a CP_1 Email_1 Parte_1 un ordine relativo alla stagione autunno-inverno 2017, con data di consegna prevista per il 15.10.17 ed in cui figura quale acquirente della merce a marchio YN. CP_1
4. Vero che all'ordine trasmesso con mail del 28.08.17 di (doc. 2 che si Tes_1 rammostra) ha fatto seguito uno scambio di mail nel mese di settembre 2017, tra
[...]
di e (doc. 3 che si rammostra), tutte aventi ad oggetto Per_1 Parte_1 CP_4
l'ordine trasmesso da di relativo alla stagione autunno/inverno 2017. Tes_1 CP_1
5. Vero che il 12.09.17 inviava a una mail (doc. 4 che si rammostra), CP_4 Parte_1 mettendo per conoscenza vari responsabili di tra cui lo stesso con cui forniva CP_1 Parte_2
l'elenco dei tessuti necessari per realizzare i capi per la stagione primavera-estate 2018 (SS18).
6. Vero che , a saldo del campionario per la stagione autunno-inverno 2018 e della Parte_1 merce prodotta per la stagione autunno-inverno 2017 ha emesso le fatture n. 683 del 24.11.17, n. 709 del 30.11.17, n. 50 del 31.01.18, n. 788 del 30.12.17, n. 812 del 30.12.17 e n. 175 del 28.02.18, tutte intestate a come anche i relativi documenti di trasporto (doc.
5-10 che CP_1 si rammostrano).
7. Vero che le fatture di cui al capitolo precedente sono state pagate da come si evince CP_1 dagli estratti conto riportati in calce a ciascuna fattura (v. doc.
5-10 che si rammostrano) e dai movimenti contabili del 22.03.18, 26.04.18 e 2.10.18 (doc. 11-13 che si rammostrano). 11. Vero che nel corso del 2018 ha chiesto ad Eurotrade RL, sua fornitrice da alcuni mesi, CP_1
3 di continuare il rapporto di collaborazione ma di intestare le relative fatture ad YN SA LCC, pur consegnando la merce prodotta presso la sede di o presso un magazzino della CP_1 società SP di SÒ (VE). 12. Dica il teste se le fatture di Eurotrade RL intestate ad YN per la merce prodotta su ordine di sono state saldate da quest'ultima o dalla stessa YN. CP_1
14. Vero che con scambio di mail del 3.04.18 tra e , e CP_4 Parte_3 per conoscenza (v. doc. 41 che si rammostra), la signora chiedeva al Parte_2 Pt_3
di indicarle quanto tempo aveva dedicato allo sviluppo della collezione autunno/inverno CP_4
2018/19 e quanto alla stagione primavera/estate 2018.
15. Vero che le fatture azionate con decreto ingiuntivo da erano state in un primo Parte_1 momento intestate ad YN e che tale intestazione era stata fatta su richiesta di CP_1 committente degli ordini, come nelle precedenti occasioni (cfr. doc. 18-22 con doc.
2-6 del fascicolo monitorio che si rammostrano).
16. Vero che con mail del 27.04.2018 (trasmessa anche a per conoscenza) (doc. CP_4
15 che si rammostra) addetta alle vendite di comunicava a che Parte_4 CP_1 Pt_1 Pt_1
a partire dalla produzione Prefall, ordinata da le fatture dovevano essere intestate ad CP_1
YN. 17. Vero che con mail del 29.06.2018 (doc. 10 fascicolo monitorio che si rammostra)
[...]
comunicava a , che "solo da un punto di vista contabile" i Parte_3 Parte_1 documenti di trasporto della merce prodotta dovevano essere intestati ad YN specificando che la destinazione doveva essere " c/o SP". CP_1
19. Vero che era ad indicare quale merce prodotta da andava spedita negli CP_1 Parte_1
SA e quale invece era destinata mercato nazionale. 20. Vero che prima della fornitura di merce per la stagione autunno/inverno 2018, di cui alle fatture azionate in via monitoria, aveva regolarmente saldato le fatture di e le CP_1 Parte_1 commesse erano sempre state gestite dai dipendenti di CP_1
22. Vero che l'ordine allegato alla mail del 21.02.18 di dipendente di riporta Tes_1 CP_1 quale acquirente della merce via Archimede 10, 20129 Milano, C.F./P.IVA CP_1
(v. doc. 16 che si rammostra). P.IVA_2
24. Vero che la merce prodotta da e destinata a veniva consegnata tra luglio Parte_1 CP_1
2018 e agosto 2018 presso la sede di a OL (VE) o presso SP (P.IVA CP_1
) con sede a SÒ (VE) (v. doc. d.d.t. doc. 18-22 e doc. 33-39 che si P.IVA_3 rammostrano). 25. Vero che nel periodo luglio 2018-agosto 2018 aveva a disposizione un magazzino CP_1 presso la sede di SP RL (P.IVA a SÒ (VE) (v. doc. d.d.t. doc. 18-22 P.IVA_3
e doc. 33-39 e 40 che si rammostrano). 28. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2587 del 6.07.18, relativo alla fattura
4 n. 720 del 31.07.18 (doc. 18 che si rammostra) è stata consegnata dal signor , Testimone_2 dipendente di , direttamente a presso la sua sede a OL (VE) in via Riviera Parte_1 CP_1 dei Martiri della Libertà n. 1/3.
29. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2521 del 2.07.18 relativo alla fattura n. 721 del 31.07.18 (doc. 19 che si rammostra) è stata consegnata dal signor , Testimone_2 dipendente di , direttamente a presso la sua sede a OL (VE) in via Riviera Parte_1 CP_1 dei Martiri della Libertà n. 1/3.
30. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2622 del 10.07.18 relativo alla fattura n. 721 del 31.07.18 (doc. 19 che si rammostra) è stata ritirata da personale di presso la CP_1 sede di a Rossano Veneto (VI). Parte_1
31. Vero che la merce di cui alla fattura n. 830 del 7.09.2018 è stata ritirata da CP_4 per conto di presso la sede di a Rossano Veneto (VI).” CP_1 Parte_1
Per parte appellata
“disattesa ogni contraria istanza, domanda e conclusione
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza.
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1 Parte_1 sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso.
In via istruttoria
Rigettare la prova testimoniale richiesta da per le ragioni già illustrate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositate dall'appellata
. Controparte_1
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso richiesta, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli, indicando quali testimoni i signori: Pt_2
di Fiesso d'AR (VE); di SÒ (VE); di ME (PD);
[...] Parte_3 Tes_1
di Padova;
di Vigonza (PD).” Testimone_3 Testimone_4
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La presente controversia trae origine dal ricorso monitorio con il quale la società Pt_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1684/2019 del Tribunale di Vicenza per Parte_1
la somma di euro 147.139,20, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo e oltre alle spese della procedura monitoria, nei confronti della società
alla medesima notificato in data 07/06/2019 nella persona del legale rappresentante CP_1
(doc. 1 1° grado). La ricorrente ha posto a fondamento della sua pretesa le seguenti CP_1 prove scritte: cinque fatture datate 30/04/2019, ossia la n. 408 di euro 4.982,48, la n. 409 di euro
25.496,78, la n. 410 di euro 51.887,09, la n. 411 di euro 64.297,05 e la n. 412 di euro 475,80, tutte relative alla fornitura di capi di abbigliamento in jeans a marchio YN ed emesse da a saldo della merce prodotta e venduta a per la stagione autunno- Parte_1 CP_1 inverno 2018 e del campionario realizzato per la stagione primavera-estate 2019.
2. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 16/07/2019 CP_1
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con Parte_1
domanda di accertamento negativo del credito da questa vantato.
L'attrice opponente esponeva che la pretesa di nei suoi confronti era sprovvista Parte_1
di titolo, in quanto le fatture azionate in sede monitoria si riferivano a forniture che erano state commissionate non dalla bensì dalla società statunitense YN SA LL. Infatti, CP_1 le fatture erano state destinate a quest'ultima società, la quale aveva provveduto al pagamento, ancorché parziale, delle medesime. In tal senso deponeva anche la corrispondenza via mail prodotta nel fascicolo monitorio, nella quale , legale rappresentante di ed Parte_2 CP_1 alcuni dipendenti della stessa risultavano inseriti tra i destinatari per mera conoscenza, in ragione del fatto che gran parte della merce avrebbe dovuto essere spedita al magazzino che
SP S.r.l. (società “logistics and distribution partner”) metteva a disposizione di
[...]
a SÒ (VE), e che poi avrebbe dovuto distribuire tali prodotti sul mercato CP_1 CP_1
italiano per conto di YN SA LL. In particolare, nella e-mail del 29/06/2018 inviata da
6 (segnatamente dall'Account Manager ) a si legge: CP_1 Parte_3 Parte_1
“intervengo solo da un punto di vista contabile, i documenti in allegato non devono essere intestati a bensì ad ACYNETIC SA con destinazione c/o CP_1 CP_1
SPEEDLOGISTIK”. Secondo l'attrice opponente, da ciò si ricavava la prova che il vero committente della fornitura era stato YN SA LL, che aveva inviato gli ordini di acquisto
(Purchase Orders) tramite suo soggetto di riferimento per i fornitori (doc. 2 Testimone_5
1° grado). CP_1
L'attrice opponente sosteneva che la circostanza che una volta constatato che Parte_1
le fatture emesse erano rimaste impagate, le avesse stornate e poi riemesse nei confronti
[...]
non era di per sé idonea a dimostrare che le prestazioni fossero state eseguite su incarico CP_1
della stessa CP_1
3. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che i rapporti Parte_1
commerciali tra le due società erano iniziati nel 2017, quando aveva contattato CP_1 [...] chiedendole di produrre capi di abbigliamento a marchio YN. La convenuta Pt_1 opposta affermava che era solita ordinare regolarmente a la CP_1 Parte_1 produzione di merce a marchio YN e ricevere la merce nei propri magazzini, per poi pagarla direttamente a Infatti, dalle mail del 2017 poteva evincersi che il Parte_1 committente delle forniture era stato proprio in quanto gli ordini erano stati trasmessi CP_1 da un suo dipendente, , e le successive fasi di evasione dell'ordine erano state Tes_1 seguite da , legato a da un contratto di consulenza. Risultava altresì CP_4 CP_1
evidente che la produzione dei capi YN per la stagione autunno-inverno 2018, cioè proprio quella oggetto del decreto ingiuntivo, era stata commissionata da la quale si era CP_1
avvalsa della consulenza di . Nello scambio di mail del 03/04/2018 tra e CP_4 CP_4
inviate per conoscenza a aveva Controparte_5 Parte_2 Parte_3 chiesto al consulente di indicarle dei dati per poter "suddividere il tuo compenso per competenza sulle collezioni e scorporare quello da te impiegato per il controllo delle produzioni" (doc. 14
1° grado). La mail del 29/06/2018 aveva fatto seguito a quella del 27/04/2018 Parte_1
7 inviata dall'addetta alle vendite di , la quale aveva comunicato a Parte_5 [...]
“come ti avrà accennato (n.d.r. ), a partire dalla produzione Parte_1 Pt_2 Parte_2
Prefall la società a cui dovranno essere fatturati ordini di produzione e campionari è YN
SA ... Le spedizioni in Italia saranno fatturate con IVA e consegnate presso il centro logistico di a SÒ in via dell'Industria, 2. Per le spedizioni in SA, ti saranno forniti a breve i CP_1 dettagli...” (doc. 15 1° grado). La mail del 29/06/2018 riguardava una mera Parte_1 modifica a fini contabili, senza che sul piano sostanziale fosse cambiato il soggetto committente delle forniture, tant'è che la consegna della merce continuava ad essere prevista presso CP_1
Dopo aver realizzato che le fatture intestate ad YN SA LL non erano state pagate, aveva deciso di stornarle e riemetterle nei confronti di quale unico Parte_1 CP_1
soggetto obbligato fin dall'inizio.
In definitiva, la convenuta opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.
4. La causa veniva istruita tramite deposito documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, oltre che con un confronto tra due testi. All'esito dell'istruttoria, la convenuta opposta formulava istanza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., istanza rigettata dal Giudice previo contraddittorio delle parti.
5. Con la sentenza n. 162/2022 il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice opponente. Il Giudice, richiamando il contenuto dell'ordinanza con cui aveva respinto l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. della convenuta opposta, riteneva contraddittorio e non univoco il contributo conoscitivo offerto dalle prove orali e, quindi, fondava la sua decisione sulla documentazione in atti, la quale non consentiva di considerare raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e quale fatto costitutivo Parte_1 CP_1 del credito fatto valere in via monitoria. Dal materiale di causa risultava che la fornitura ad
YN SA LL era stata parzialmente pagata da soggetto non riferibile a Persona_2
e , persone menzionate nell'ambito della fornitura CP_1 Testimone_5 Testimone_3
8 in esame, erano soggetti non appartenenti alla compagine di L'invio in copia conto CP_1 conoscenza di mail di terzi soggetti a collaboratori e dipendenti di non era sufficiente CP_1
a superare il fatto che i P.Os non provenissero da Soltanto il primo CP_1 CP_6 inviato da , riportava quale acquirente (verosimilmente per errore e Tes_1 CP_1 perciò fatto oggetto di successiva rettifica da parte della stessa , mentre gli altri ordini CP_1 di acquisto provenivano da , persona non riconducibile a ed avevano Testimone_5 CP_1 ad oggetto in parte merce da consegnare ad YN negli SA e in parte merce mandata da in Italia in qualità di distributore. Aggiungeva che la consegna della merce era Parte_6
avvenuta in parte negli SA e in parte presso il magazzino logistico a disposizione di CP_1
e ciò deponeva a favore del suo ruolo di mero distributore della merce a marchio YN in
Italia. A fronte della richiesta sopravvenuta di iniziare a fatturare ad un soggetto diverso dall'originario committente, il nuovo destinatario delle fatture doveva considerarsi il committente della merce. A quel punto, la fornitrice avrebbe potuto chiedere il rilascio di garanzie o il pagamento anticipato laddove avesse dubitato della solvibilità della nuova controparte. Da ultimo, la questione dell'asserita appropriazione della merce consegnata in Italia da parte di doveva ritenersi irrilevante in ragione della mancata formulazione di una CP_1 domanda risarcitoria o di ingiustificato arricchimento nei confronti del terzo che si fosse appropriato indebitamente della merce.
In definitiva, il Giudice di primo grado concludeva nel senso dell'assenza della prova che il soggetto obbligato al pagamento degli importi di cui alle fatture fosse e non la società CP_1
intestataria delle stesse fatture, ossia YN SA LL.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 07/03/2022 Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l'errata valutazione delle prove da parte Parte_1 del Giudice di primo grado sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Questo giudicante
9 ritiene di dover confermare quanto esposto nella riportata ordinanza ex art. 186quater c.p.c. in quanto, ad avviso dello scrivente, non scalfito dagli scritti conclusivi della parte opposta. In particolare si deve qui ribadire come depongano in senso opposto alle pretese dell'ingiungente le circostanze richiamate nell'ordinanza emessa, soprattutto si deve ribadire come appaia meritevole di sottolineatura il fatto che le fatture oggetto del ricorso monitorio siano state parzialmente pagate da YN SA (circostanza che non si spiegherebbe se non col fatto di esserne la committente) e che parte della merce stessa sia, per stessa ammissione dell'opposta, spedita negli SA (e fatturata ad YN salvo poi, visto il mancato pagamento da parte di quest'ultima, ri-fatturata a ” (pag. 10 sentenza di primo grado). Dunque, l'appellante ha CP_1
ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva affermato che le fatture oggetto del ricorso monitorio erano state parzialmente saldate da YN SA LL e ciò non avrebbe potuto spiegarsi in altro modo se non col fatto che YN SA LL era l'effettiva committente. Ad avviso dell'appellante, invece, le fatture azionate in sede monitoria non erano state pagate nemmeno in parte, né da né da YN SA LL;
al contrario, i CP_1 pagamenti ricevuti inerivano a fatture diverse ed emesse precedentemente.
In secondo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “In tal senso dai
P.Os. (docc. 3 e 4 opponente) si evince che gli stessi provenivano da (soggetto Testimone_5 non riconducibile a ed erano l'uno per la merce da consegnare ad YN negli SA e CP_1
l'altro per la merce, sempre di YN, che verrà “mandata da in Italia”. Dalla Parte_6 lettura della mail e soprattutto dalle espressioni utilizzate non si evince che la merce sia stata commissionata da ma al contrario da YN che l'avrebbe, in parte, ricevuta CP_1
direttamente negli SA, ove aveva la propria sede, e in parte “presso” in Italia, Parte_6
con ciò corroborando la deduzione attorea che all'epoca fosse un mero distributore del CP_1
marchio YN in Italia (se la merce fosse stata commissionata da e quindi di proprietà CP_1 della medesima, appare logico pensare che nella mail si sarebbe fatto riferimento alla merce “di
e non “da mandare a )”(pag. 11 sentenza di primo grado). Dunque, l'appellante ha CP_1 CP_1 ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva sostenuto che gli ordini dei
10 capi di abbigliamento oggetto delle fatture azionate in sede monitoria fossero riconducibili ad
YN SA LL poiché provenienti da , titolare della società Stylistico e non Testimone_5 riconducibile a Secondo l'appellante, tale ricostruzione era errata in quanto anche in CP_1 precedenza aveva affidato la gestione degli ordini a soggetti esterni, come CP_1 [...]
. Inoltre, non aveva mai provato di essere diventato un mero distributore dei CP_4 CP_1 capi a marchio YN per conto di terzi, non avendo prodotto alcun elemento documentale a sostegno di tale mutamento. Dalla corrispondenza via mail intercorsa ad aprile 2018 poteva evincersi che l'acquirente era e che l'addetta alle vendite di aveva CP_1 CP_1
comunicato che gli ordini di produzione e i campionari della produzione “Prefall 18” avrebbero dovuto essere fatturati ad YN SA LL sebbene ordinati da e alla stessa CP_1
destinati. Tale messaggio era stato ribadito con la mail del 29/06/2018, appena constatato che aveva continuato a indirizzare le fatture e i ddt a in quell'occasione Parte_1 CP_1 era stata ricordata la modifica del soggetto intestatario dovuta solo a ragioni contabili. Avendo inteso l'indicazione come meramente contabile, non aveva ritenuto necessario Parte_1 chiedere garanzie per il pagamento delle fatture. Da ultimo, ad avviso dell'appellante, l'uso della locuzione “da mandare a nelle mail non poteva deporre nel senso del ruolo di mero CP_1 distributore di merce commissionata da altri, ma anzi era sintomatica della qualità di committente della merce in oggetto. aveva ricevuto in consegna presso la propria sede CP_1 merce del valore di euro 95.252,11 senza pagare nulla e l'aveva rivenduta incassandone il prezzo, sicché a spettava almeno tale importo. Parte_1
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle Parte_1
prove e la contraddittorietà della motivazione sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Quanto alla fornitura oggetto di causa, l'attendibilità delle due testimonianze sottoposte a confronto
( e ) è apparsa sostanzialmente analoga in quanto il primo ha ammesso di aver CP_4 Pt_3 avuto un contenzioso (quantomeno stragiudiziale) con mentre la seconda lavora CP_1 attualmente per una società di cui è legale rappresentante ed entrambi hanno, Parte_2
11 sostanzialmente, confermato nei dettagli rilevanti le testimonianze precedentemente rese. Per quanto riguarda la teste , dipendente dell'opposta, la stessa ha dichiarato che, per Tes_6 quanto la riguardava (quindi secondo la sua valutazione soggettiva) aveva sempre lavorato per
salvo poi, però, confermare che la merce era stata spedita anche negli SA e dichiarare CP_1 che vi erano fatture anche intestate ad YN” (pag. 11 sentenza di primo grado). Dunque,
l'appellante ha ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva valutato erroneamente le risultanze delle prove testimoniali assunte e sostenuto l'impossibilità di individuare chi fosse più attendibile tra i due testi ( e ) che avevano reso Pt_3 CP_4
dichiarazioni contrastanti. Ad avviso dell'appellante, una conferma della maggiore affidabilità delle dichiarazioni del teste si traeva da quelle rese dalla teste . In definitiva, le CP_4 Tes_6
prove per testi avevano confermato che la società era sempre stata la committente della CP_1
fornitura di capi a marchio YN.
In secondo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Anche la questione dell'intervenuta appropriazione della merce consegnata in Italia da parte di con CP_1 successiva vendita ai clienti finali, appare irrilevante in quanto la domanda dell'opposta è riferita al solo pagamento della fornitura, a cui, per le ragioni finora esposte, risulta CP_1 estranea, non sono presenti altre domande in causa (quali per esempio quella di risarcimento del danno o di indebito arricchimento) che potevano essere, nel caso, rivolte verso il terzo che si fosse appropriato indebitamente della merce” (pag. 12 sentenza di primo grado). Sul punto,
l'appellante ha ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva sostenuto erroneamente che vi fosse stata appropriazione, da parte di della merce consegnata in CP_1
Italia. In realtà, secondo l'appellante, aveva disposto di tali merci in quanto CP_1
proprietaria, essendo stata l'unica vera committente della fornitura.
6.3. In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata Parte_1
e, per l'effetto, la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
147.139,20 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre alle spese per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile pari ad euro 92,55 oltre alle spese
12 della procedura monitoria e di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, l'appellante domandava la condanna di al pagamento della medesima somma Controparte_1 capitale o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. In via ulteriormente subordinata, l'appellante domandava la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
95.252,11 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
7. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., deducendo la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante alla luce dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente quale parte attrice in senso sostanziale. Tale eccezione preliminare è stata respinta con ordinanza del 04/07/2022.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che il Controparte_1 committente delle merci di cui alle fatture azionate in sede monitoria era stata la società YN
SA LL. Tale società era del tutto distinta dalla a prescindere dalla circostanza che CP_1 il marchio YN fosse frutto dell'iniziativa imprenditoriale di Ad avviso Parte_2 dell'appellata, era del tutto irrilevante il fatto che in precedenza, cioè fino alla stagione primavera-estate 2018, vi erano state forniture commissionate da a CP_1 Parte_1
A partire dalla stagione preautunnale 2018 la committente era diventata YN SA LL e, a tal riguardo, i rapporti commerciali tra e YN SA LL erano dimostrati Parte_1
dai pagamenti tramite bonifici per complessivi $ 35.000,00 effettuati da YN SA LL in favore della prima a luglio 2018 a saldo di fatture emesse per merce della stagione “Prefall 18”.
Con riguardo alla fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, ossia quella per i capi a marchio
YN per la stagione autunno-inverno 2018 e per il campionario primavera-estate 2019,
l'appellata ha dato atto della correttezza del rilievo dell'appellante, secondo cui YN SA
LL non aveva pagato nulla a fronte delle fatture emesse nei suoi confronti. Tuttavia, la motivazione della sentenza di primo grado era in grado di resistere all'impugnazione a
13 prescindere da tale errore ricostruttivo. Invero, secondo l'appellata, il Giudice aveva erroneamente omesso di considerare che il primo ordine di acquisto inviato con mail del
21/02/2018 da si riferiva a forniture precedenti rispetto a quella Parte_7 oggetto del ricorso monitorio. Tuttavia, correttamente aveva ritenuto irrilevante tale circostanza e valorizzato il fatto che tutti i successivi ordini di acquisto a erano stati inviati Parte_1 da , persona riconducibile ad YN SA LL. La presenza di e Testimone_5 Parte_2 di suoi dipendenti tra i destinatari per conoscenza delle mail era dovuta al mero fatto che gran parte della merce commissionata da YN SA LL avrebbe dovuto essere consegnata presso il deposito messo a disposizione di per la successiva distribuzione nel mercato CP_1
italiano.
In ogni caso, ad avviso dell'appellata, l'appellante non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza di un contratto tra e quale fatto costitutivo del credito Parte_1 CP_1 per la fornitura di cui alle fatture azionate.
7.2. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito Controparte_1
l'attendibilità della teste , mentre ha evidenziato la sussistenza, in capo al teste , Pt_3 CP_4 di un interesse ad un coinvolgimento di riscontrabile in alcune sue dichiarazioni CP_1 imprecise e contrastanti. Quanto alla teste , l'appellata ha rimarcato come la stessa Tes_6 avesse finito per smentire la propria iniziale affermazione, secondo cui il suo rapporto di lavoro era sempre stato con e per confermare invece che la merce era stata spedita anche CP_1 negli SA e che vi erano anche fatture intestate ad YN SA LL.
In definitiva, secondo l'appellata la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non univoco il quadro emerso dalle prove orali e preferito decidere sulla base dei documenti prodotti.
8. La causa veniva istruita, in primo luogo, con un ordine di esibizione avente ad oggetto: 1)
i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate da ai clienti finali sul CP_1 mercato europeo della merce spedita da (ad avviso di per conto di Parte_1 CP_1
YN SA LL e destinati al mercato nazionale ed oggetto delle fatture azionate) di cui nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva dichiarato “Sono relativi a merce CP_1
14 della collezione autunno-inverno 2018 destinata al mercato europeo i d.d.t. nn. 3130, 3147 e
3155, allegati alla fattura n. 775 emessa a YN SA da (doc. 21 controparte): Parte_1 tale merce, proprio in quanto destinata al mercato europeo, è stata consegnata presso
SP e da distribuita ai clienti finali.”; 2) gli eventuali documenti di trasporto CP_1 dell'ulteriore merce consegnata da alla presso il deposito di Parte_1 CP_1
SP e che, secondo a quella data si trovavano ancora presso il suddetto CP_1 deposito, di pertinenza comunque della 3) il registro IVA vendite di del CP_1 CP_1 periodo da luglio 2018 a luglio 2019.
Inoltre, in esito al deposito di parte della detta documentazione, veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita tutta la documentazione necessaria indicata nelle richieste di ordini di esibizione - come già tempestivamente domandati in primo grado da parte di e come riproposti in atto di Parte_1 appello - e che non sia già presente in atti nella documentazione depositata all'esito dell'ordine di esibizione disposto da questa Corte con ordinanza del 17.07.2023 o nella relazione della
Guardia di Finanza o nei suoi allegati, depositati in giudizio dall'appellante e che il CTU è autorizzato sin d'ora a consultare:
1. Se risulti che la merce fatturata ad YN da parte di inviata presso i Parte_1 magazzini nella disponibilità di e poi rifatturata a , sia CP_1 Controparte_1 stata rivenduta da YN a e se le relative fatture di vendita, ove esistenti, siano CP_1 state inserite nei registri contabili obbligatori della società CP_1
2. Se in relazione alle predette eventuali fatture - relative alla merce venduta da ad Parte_1
e in tesi dell'appellata oggetto di riacquisto di parte di - risultino CP_7 CP_1
passaggi di denaro nei conti corrente della tra la società YN e la società CP_1 [...]
predetta”; CP_1
3. Se la merce inviata da ad YN con spedizione presso il magazzino nella Parte_1 disponibilità di , sia stata tutta rivenduta a terzi da parte di Controparte_1 [...]
. CP_1
15 9. Preso atto dell'intervenuta sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Venezia di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale , con Controparte_8 provvedimento dep. 13/11/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con ricorso del
12/02/2025 l'appellante riassumeva il processo chiedendo fissazione di Parte_1 udienza per la prosecuzione. Si costituiva l'appellata . Controparte_9
10. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 23/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'esito deei quali, in data 15 ottobre 2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
I motivi vanno esaminati in modo unitario, atteso il carattere inscindibile delle doglianze, che sono incentrate sulla valutazione del compendio probatorio e ripropongono le deduzioni già svolte in primo grado.
11.1. Preliminarmente, va dato atto che la prima censura sviluppata nel primo motivo di appello coglie nel segno. Come ammesso anche dall'appellata, le somme pagate da YN
SA LL a con i due bonifici di fine luglio 2018 non si riferivano alla Parte_1 fornitura oggetto del ricorso monitorio, bensì ad una fornitura precedente e segnatamente a quella relativa alla produzione preautunnale “PreFall 2018”.
11.2. Tuttavia, per il resto, le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili, sicché
l'appello non può essere accolto.
Dal materiale istruttorio complessivo dei due gradi di giudizio si evince quanto segue.
11.2.1. L'esame testimoniale e il successivo confronto tra testi assunti in primo grado non hanno offerto una ricostruzione univoca della vicenda, essendo rimasto il contrasto tra le dichiarazioni del teste e della teste , soprattutto in merito alla questione di CP_4 Parte_3
16 quale soggetto avesse effettivamente commissionato le forniture relative alla stagione autunno- inverno 2018. Secondo il teste , l'ordine proveniva da tant'è che a lui era CP_4 CP_1 stato assicurato che non sarebbe cambiato nulla nonostante il subentro di YN SA LL quale destinatario delle fatture per le prestazioni di consulente e delle fatture per le forniture a partire da quella per la stagione preautunnale 2018. Secondo la teste gli ordini di Pt_3 acquisto relativi alle fatture azionate in via monitoria non erano partiti da ma da CP_1
e e di questo era a conoscenza. Testimone_3 Testimone_5 Parte_1
La teste , dipendente di non ha smentito la circostanza che vi Testimone_7 Pt_1 Parte_1
erano state fatture intestate ad YN SA LL e merci destinate negli Stati Uniti.
Condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi, considerate ugualmente attendibili, ma di focalizzare l'attenzione sulla documentazione in atti.
11.2.2. L'accertamento peritale espletato sulla documentazione agli atti, compresa quella depositata a seguito degli ordini di esibizione, durante il presente grado di giudizio ha evidenziato che: “- ha inviato a YN presso i magazzini di in Italia Parte_1 CP_1
2051 capi;
- YN ha venduto a 1.122 capi;
- 754 capi risultano essere presenti CP_1 sia nelle fatture di ad YN che in quelle di YN a - le fatture di Parte_1 CP_1 vendita emesse da YN a risultano iscritte in contabilità della società CP_1 [...]
. Il consulente non è stato in grado di ricostruire eventuali passaggi di denaro tra Pt_8 CP_1
e YN SA LL “poiché gli estratti conto della società non sono presenti nel CP_1
fascicolo di causa”. Ciò posto, è ipotizzabile che 754 capi originariamente forniti da Parte_1
ad YN SA LL siano stati da quest'ultima rivenduti successivamente a
[...] CP_1
come risulta dalle fatture iscritte nei registri contabili di (anche se nel fascicolo manca CP_1
un riscontro in termini di movimenti di denaro). Per il resto, avrebbe acquistato CP_1 ulteriori 368 capi da YN SA LL (cioè 1122-754).
Inoltre, dall'esame delle fatture effettuato dal perito è emerso che “1036 capi inviati da
[...] con spedizione presso il magazzino nella disponibilità di , Parte_1 Controparte_1
17 sono stati rivenduti a terzi da parte di . La vendita di 1036 capi a terzi da parte di CP_1
è astrattamente compatibile sia con il superiore numero di 2051 capi inviati da CP_1 [...] al magazzino in uso a sia con il superiore numero di 1122 capi che Parte_1 CP_1 [...] ha complessivamente acquistato da YN SA LL. Da questi dati non può trarsi che CP_1 abbia venduto merce non vendutale da YN ai suoi clienti. CP_1
Dagli atti il consulente ha desunto che “ a partire dal 22/08/2018 ha venduto ai propri CP_1 clienti 2.265 capi”. Dunque, nelle fatture emesse da ai propri clienti vi sono prodotti CP_1 in numero (2265) superiore rispetto a quello dei prodotti presenti nelle fatture e ddt emessi da ad YN SA LL in relazione alla merce spedita presso il magazzino in Parte_1
uso a (1036). Sono state avanzate più ipotesi ugualmente plausibili: “- CP_1 CP_1
disponeva nel proprio magazzino di merci giacenti;
pertanto, ha venduto merci di cui disponeva
a prescindere dalla merce oggetto di analisi nella presente Ctu;
- aveva acquistato e
CP_1 ricevuto ulteriori merci da;
- le merci che risultano in eccedenza fanno parte delle CP_7 merci contenute nelle fatture emesse da ad YN per le quali non è stato Parte_1 possibile verificare la coincidenza con la merce contenuta nelle fatture emesse da ai
CP_1 propri clienti” (cfr. pag. 23 relazione Ctu). Un'ulteriore ipotesi, avanzata dal ctp di e
CP_1 accreditata come possibile dal consulente d'ufficio, è che abbia precedentemente
CP_1 acquistato gli stessi prodotti in eccesso da altri fornitori.
In definitiva, neppure le risultanze della consulenza tecnica contabile disposta nel presente grado di giudizio hanno restituito un quadro sufficientemente chiaro e univoco per poter affermare che sia stata l'effettiva committente della fornitura oggetto di causa. Al contrario, è CP_1
emerso che verosimilmente ha assunto la veste di distributrice per conto di YN CP_1
SA LL di alcune merci ad essa vendute da e, in parallelo, la veste di Parte_1
subacquirente di altre merci che poi, in parte, venivano rivendute in proprio.
11.2.3. Quanto alla corrispondenza via mail depositata nel fascicolo di primo grado, si evince che a partire dal 2017 tra e è sorto un rapporto contrattuale di durata Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura di capi di abbigliamento jeans a marchio YN da parte della
18 prima alla seconda. Tale contratto-quadro, mai formalizzato per iscritto, si poneva alla base dei singoli ordini di acquisto di volta in volta inviati dal committente al fornitore in vista delle diverse stagioni di produzione (primavera-estate, autunno-inverno ecc.). Almeno fino alla stagione primavera-estate 2018 (“SS 18”) le parti del rapporto negoziale sono rimaste quelle originarie, seppur per il tramite di , e titolare CP_4 Controparte_10 della DB Blue S.r.l.. In particolare, ha lavorato come consulente di per CP_4 CP_1 il marchio YN, in costante contatto con il fornitore nel corso della produzione al fine del controllo della qualità delle merci, durante il periodo da luglio 2017 a marzo 2018. In seguito, gli
è stato chiesto di continuare l'attività di consulente per il marchio YN ma nei confronti di un soggetto diverso, dovendo emettere le proprie parcelle alla società YN SA LL a partire da aprile 2018 (cfr. dichiarazione sub doc. 14 1° grado e testimonianza Parte_1
resa all'udienza del 27/10/2020). Tale cambiamento sarebbe stato comunicato a in CP_4 occasione di una riunione tenutasi tra lo stesso , e in una CP_4 Parte_2 Testimone_3 data non chiarita (settembre 2017, fine 2017 o inizio 2018, cfr. contrasto tra quanto dichiarato dalla teste e dal teste sul cap. 9). Secondo la teste , che Pt_3 CP_4 Parte_3 ricopriva l'incarico di Account vi è stato un periodo di sovrapposizione Parte_9 in cui si occupava ancora della stagione precedente quale consulente di CP_4 CP_1 quando ha iniziato a prestare le sue consulenze ad YN SA LL per la produzione della stagione successiva. Dalla mail del 03/04/2018 inviata da a in Parte_3 CP_4 merito ai compensi a quest'ultimo spettanti (doc. 41 1° grado), si comprende Parte_1
che ha lavorato per almeno fino a quella data per lo sviluppo della CP_4 CP_1
produzione Pre FW 2018 e Main FW 2018.
Lo scambio di mail avvenuto tra il 7 aprile e il 12 aprile 2018 (doc. 17 1° Parte_1
grado), in cui e discutevano dei termini per la Parte_1 CP_4 Tes_1 consegna della merce anche in relazione alla successiva vendita ai clienti finali da parte di
[...]
si pone in continuità con la mail del 21/02/2018 con cui , dipendente di CP_1 Tes_1 [...]
ha inviato a l'ordine di acquisto ( o P.O.) dei capi a CP_1 Parte_1 CP_6
19 marchio YN Pre FW 2018 (preautunnali). Quindi, ad inizio aprile 2018 e per la fornitura preautunnale, le parti del contratto di fornitura continuavano ad essere quale Parte_1 fornitore, e quale committente. CP_1
Con la mail del 27/04/2018 , la Sales Brand Manager di (doc. 15 Parte_4 CP_1 [...]
1° grado), ha comunicato a che, a partire dalla produzione PreFall, Parte_1 Parte_1 gli ordini di produzione e campionari avrebbero dovuto essere fatturati a YN SA LL
(indicando come persona di contatto ), con spedizioni da effettuarsi parzialmente Testimone_5 in SA senza Iva e parzialmente in Italia presso il magazzino a disposizione di CP_1
incaricata della successiva distribuzione della merce. Il 21/05/2018, dopo aver ricevuto un ddt della merce PreFall 2018, esortava e a CP_4 Testimone_5 Testimone_3
contattare l'amministrazione di per dare le istruzioni sull'indirizzo di Parte_1
fatturazione e per la consegna (doc. 28 1° grado). Il 28/05/2018 Parte_1 Tes_5 si è messo in contatto con e ha inviato i due ordini di acquisto per i capi
[...] Parte_1 di abbigliamento a marchio YN per la stagione autunno-inverno 2018 (“FW 18”): il primo ordine, per 589 pezzi e datato 16/05/2018, era per la merce da consegnare negli SA e da fatturare ad YN SA LL senza Iva e in dollari;
il secondo ordine, per 191 pezzi e datato
21/05/2018, era “quello che verrà mandato da in Italia”, ossia da spedire presso il Parte_6 magazzino a disposizione di in Italia e da fatturare ad YN SA LL con Iva e CP_1 in euro (cfr. doc. 29 1° grado). Con la mail del 29/06/2018 (doc. 10 proc. Parte_1 monitorio) ha ricordato a che l'intestatario Controparte_5 Parte_1
delle fatture doveva essere YN SA LL, facendo seguito alla precedente indicazione di fine aprile 2018. Il 04/07/2018 ha inviato a altri tre ordini di Testimone_5 Parte_1
acquisto intestati a YN SA LL da suddividere tra SA e Italia: il P.O. n. 8 del
28/06/2018 per 1770 pezzi da consegnare presso in Italia;
il P.O. n. 10 del Parte_6
28/06/2018 per 248 pezzi da consegnare presso nel New Controparte_11
Jersey; il P.O. n. 11 del 3/07/2018 per 1132 pezzi da consegnare presso Controparte_11
nel New Jersey (cfr. doc. 30 1° grado). Il 27 e 31 luglio 2018
[...] Parte_1
20 per YN SA LL, ha effettuato due bonifici in favore di Persona_2 Parte_1
[.. per complessivi $ 35.000,00, il primo da 30.000,00 e il secondo da 5.000,00 (doc. 32 Pt_1
1° grado). Parte_1
11.2.4. Ciò premesso, gli accadimenti tra fine aprile e luglio 2018 possono essere ricondotti, sul piano della qualificazione giuridica, ad una cessione da (cedente) ad YN SA CP_1
LL (cessionaria) del contratto di fornitura in essere con (ceduta) avente ad Parte_1 oggetto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., prestazioni non ancora eseguite. Tale cessione era riferibile anche ai capi di abbigliamento della produzione preautunnale 2018, dal momento che si trattava di merce solo realizzata ma non ancora consegnata né pagata, essendo la consegna e il pagamento del prezzo le prestazioni tipiche di un contratto di fornitura. La cessione contrattuale riguardava altresì la produzione per le stagioni successive, come quella per l'autunno-inverno
2018 oggetto del presente giudizio. La mail del 27/04/2018 di a Parte_10 va interpretata come una comunicazione, rivolta dal contraente cedente al Parte_1 contraente ceduto, della cessione della posizione di committente al cessionario YN SA
LL. A questa mail non è seguita alcuna obiezione concreta da parte di la Parte_1 quale anzi, per facta concludentia, ha assunto un contegno compatibile con il consenso alla cessione del contratto. In tal senso deve leggersi la intestazione delle successive fatture ad
YN SA LL. Quanto al cessionario, il consenso di YN SA LL al suo subingresso nel contratto si è concretizzato con i seguenti comportamenti concludenti: i pagamenti di fine luglio 2018 per le forniture preautunnali 2018 (originariamente ordinate da ma rientranti nel perimetro della cessione di contratto); l'invio degli Parte_7
ordini di acquisto delle merci per la stagione autunno-inverno 2018 da parte di , Testimone_5
soggetto non legato a e che in queste circostanze ha agito in nome di YN SA CP_1
LL, come dimostrano i documenti allegati.
L'intera vicenda negoziale è stata segnata dall'assenza di forma scritta fin dal perfezionamento del primo accordo di fornitura e poi anche in occasione del cambio di committente. Inoltre, per stessa ammissione di (pag. 10 comparsa di risposta in appello) non risulta la presenza CP_1
21 di un contratto scritto tra e YN SA LL avente ad oggetto l'assunzione da CP_1 parte della prima del ruolo di distributrice per conto della seconda. Di fronte alla deformalizzazione degli accordi negoziali, l'onere della prova è reso più gravoso in capo a chi si afferma titolare di un credito fondato su un contratto non concluso per iscritto.
11.2.5. Alla luce del quadro complessivo emerso dall'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova che sia stata la committente della CP_1 fornitura di cui alle fatture azionate in sede monitoria. In altri termini, se da un lato vi sono indizi a sostegno dell'ipotesi di un legame sottostante tra e YN SA LL per il CP_1
tramite di figure di raccordo come e , tuttavia questi elementi non CP_4 Testimone_5
assurgono al rango di presunzioni gravi, precise, concordanti ed univoche della fondatezza della prospettazione dell'appellante. Esse, infatti, sono compatibili con le difese dell'appellata.
Ricorrono, del resto, elementi che legittimano anche un convincimento di segno contrario, ossia che il committente della merce in esame possa essere stato un soggetto diverso da In CP_1 particolare, il dato di fatto che tanto gli ordini di acquisto inviati al fornitore quanto le fatture successivamente emesse dal fornitore facciano capo ad YN SA LL induce a ritenere che sia stata proprio questa società, e non ad assumere la posizione contrattuale di CP_1 acquirente/committente della fornitura di cui è causa. Come rilevato aderendo alla prima censura articolata nel primo motivo di appello, alla luce delle difese delle parti nel presente grado di giudizio risulta pacifico che i pagamenti di fine luglio 2018 effettuati da YN SA LL sono stati compiuti a saldo di fatture emesse in relazione alla merce della stagione Prefall18, diverse da quelle azionate in via monitoria, le quali invece non sono state pagate. In ogni caso, questi pagamenti sono elementi sintomatici anche del subentro di YN SA LL nella veste di committente delle forniture a partire dalla produzione preautunnale 2018 e per le stagioni a seguire, compresa quella oggetto di causa, in attuazione di quanto indicato dalla mail del
27/04/2018 di . Parte_4
11.2.6. In virtù del principio di autoresponsabilità, che tempera la portata della tutela del contraente che invoca la lesione del proprio affidamento, occorre tener conto del fatto che
[...]
[...]
[...] ha acconsentito al cambio del soggetto intestatario delle fatture e ha continuato a CP_12 consegnare la merce, allineandosi alle richieste di senza svolgere controlli atti ad CP_1 appurare se si trattasse di una modifica solo formale/contabile oppure sostanziale della propria controparte e senza attuare le opportune verifiche preventive sull'affidabilità e solvibilità di
YN SA LL o chiedere a la prestazione di garanzie o pagamenti anticipati. CP_1
Inoltre, in questo giudizio non ha formulato alcuna domanda diretta a far Parte_1 valere il proprio stato di errore o l'asserito raggiro subito, come una domanda di annullamento
(del contratto) della cessione del contratto di fornitura per dolo determinante idonea a far rivivere l'iniziale rapporto di fornitura , oppure una domanda di risarcimento del danno Controparte_13
ex art. 1440 c.c. per dolo incidente.
In ossequio al principio della domanda, il petitum di circoscritto alla richiesta Parte_1
di condanna di all'adempimento di un'obbligazione nascente da contratto, non può, CP_1 dunque, essere accolto, in ragione dell'assenza di prova certa della titolarità in capo all'odierna appellata dell'obbligazione corrispondente al credito azionato da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio.
11.2.7. Irrilevanti risultano, infine, ai fini di prevenire a diversa decisione, le ulteriori prove riproposte da parte appellante, in quanto non idonee ad apportare elementi di fatto che possano far concludere per la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra e Parte_1 [...]
CP_1
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite, comprese quelle di CTU, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_11
[...]
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellata Parte_1 Controparte_1
Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in
[...]
euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellante Parte_1
con condanna della stessa alla rifusione alla parte appellata di quanto eventualmente versato dalla medesima a tale titolo al consulente.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CASA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 479 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BESSEGATO Parte_1 P.IVA_1
URBANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_3
IO LE, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data
03/02/2022 e notificata in pari data;
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie
IN VIA PRINCIPALE: voglia codesta Ecc.ma Corte in totale riforma della sentenza nr.
162/2022, rep. 287/22, del Tribunale di Vicenza, dott. Gabriele Conti, pubblicata e notificata il
3.02.2022, così giudicare:
NEL MERITO: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare
[...]
, C.F. , con sede legale in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. Controparte_1 P.IVA_2
21/bis, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
l'importo di € 147.139,20 oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle
[...] fatture al saldo effettivo, alle spese per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile pari ad €
92,55 oltre alle spese della procedura monitoria e della presente opposizione, oltre alle successive occorrende.
- in via subordinata: previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, accertato il credito portato dalle fatture azionate monitoriamente, condannarsi , C.F. Controparte_1
, con sede legale in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. 21/bis, in persona del P.IVA_2
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a l'importo di € Parte_1
147.139,20, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex art.
5 D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al dì del saldo effettivo.
Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
- in via ulteriormente subordinata: previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fornita la prova del credito limitatamente alla merce consegnata presso la sede di e nei magazzini a disposizione della stessa presso CP_1
SP RL, condannarsi , C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
2 in Fiesso d'AR (VE), via Matteotti n. 21/bis, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a pagare a l'importo di € 95.252,11 IVA Parte_1 compresa oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal dovuto al dì del saldo effettivo.
IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale del presente giudizio d'appello e di quello di primo grado, interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria datata 28.05.2020 con i testi ivi indicati, esclusi con ordinanza del
17.07.2020, che si riportano:
1. Vero che i rapporti commerciali tra e sono iniziati nel 2017 ed è stata CP_1 Parte_1
a contattare l'esponente chiedendole di produrre capi di abbigliamento a marchio CP_1
YN.
2. Vero che i rapporti commerciali con aventi ad oggetto la produzione di merce a Parte_1 marchio YN, a decorrere dal 2017 sino all'agosto del 2018 sono sempre stati intrattenuti da tramite suoi dipendenti o propri consulenti. CP_1
3. Vero che nella mail del 28.08.2017 di (doc. 2 che si rammostra), proveniente da Tes_1 un account mail riconducibile a ( ), viene inviato a CP_1 Email_1 Parte_1 un ordine relativo alla stagione autunno-inverno 2017, con data di consegna prevista per il 15.10.17 ed in cui figura quale acquirente della merce a marchio YN. CP_1
4. Vero che all'ordine trasmesso con mail del 28.08.17 di (doc. 2 che si Tes_1 rammostra) ha fatto seguito uno scambio di mail nel mese di settembre 2017, tra
[...]
di e (doc. 3 che si rammostra), tutte aventi ad oggetto Per_1 Parte_1 CP_4
l'ordine trasmesso da di relativo alla stagione autunno/inverno 2017. Tes_1 CP_1
5. Vero che il 12.09.17 inviava a una mail (doc. 4 che si rammostra), CP_4 Parte_1 mettendo per conoscenza vari responsabili di tra cui lo stesso con cui forniva CP_1 Parte_2
l'elenco dei tessuti necessari per realizzare i capi per la stagione primavera-estate 2018 (SS18).
6. Vero che , a saldo del campionario per la stagione autunno-inverno 2018 e della Parte_1 merce prodotta per la stagione autunno-inverno 2017 ha emesso le fatture n. 683 del 24.11.17, n. 709 del 30.11.17, n. 50 del 31.01.18, n. 788 del 30.12.17, n. 812 del 30.12.17 e n. 175 del 28.02.18, tutte intestate a come anche i relativi documenti di trasporto (doc.
5-10 che CP_1 si rammostrano).
7. Vero che le fatture di cui al capitolo precedente sono state pagate da come si evince CP_1 dagli estratti conto riportati in calce a ciascuna fattura (v. doc.
5-10 che si rammostrano) e dai movimenti contabili del 22.03.18, 26.04.18 e 2.10.18 (doc. 11-13 che si rammostrano). 11. Vero che nel corso del 2018 ha chiesto ad Eurotrade RL, sua fornitrice da alcuni mesi, CP_1
3 di continuare il rapporto di collaborazione ma di intestare le relative fatture ad YN SA LCC, pur consegnando la merce prodotta presso la sede di o presso un magazzino della CP_1 società SP di SÒ (VE). 12. Dica il teste se le fatture di Eurotrade RL intestate ad YN per la merce prodotta su ordine di sono state saldate da quest'ultima o dalla stessa YN. CP_1
14. Vero che con scambio di mail del 3.04.18 tra e , e CP_4 Parte_3 per conoscenza (v. doc. 41 che si rammostra), la signora chiedeva al Parte_2 Pt_3
di indicarle quanto tempo aveva dedicato allo sviluppo della collezione autunno/inverno CP_4
2018/19 e quanto alla stagione primavera/estate 2018.
15. Vero che le fatture azionate con decreto ingiuntivo da erano state in un primo Parte_1 momento intestate ad YN e che tale intestazione era stata fatta su richiesta di CP_1 committente degli ordini, come nelle precedenti occasioni (cfr. doc. 18-22 con doc.
2-6 del fascicolo monitorio che si rammostrano).
16. Vero che con mail del 27.04.2018 (trasmessa anche a per conoscenza) (doc. CP_4
15 che si rammostra) addetta alle vendite di comunicava a che Parte_4 CP_1 Pt_1 Pt_1
a partire dalla produzione Prefall, ordinata da le fatture dovevano essere intestate ad CP_1
YN. 17. Vero che con mail del 29.06.2018 (doc. 10 fascicolo monitorio che si rammostra)
[...]
comunicava a , che "solo da un punto di vista contabile" i Parte_3 Parte_1 documenti di trasporto della merce prodotta dovevano essere intestati ad YN specificando che la destinazione doveva essere " c/o SP". CP_1
19. Vero che era ad indicare quale merce prodotta da andava spedita negli CP_1 Parte_1
SA e quale invece era destinata mercato nazionale. 20. Vero che prima della fornitura di merce per la stagione autunno/inverno 2018, di cui alle fatture azionate in via monitoria, aveva regolarmente saldato le fatture di e le CP_1 Parte_1 commesse erano sempre state gestite dai dipendenti di CP_1
22. Vero che l'ordine allegato alla mail del 21.02.18 di dipendente di riporta Tes_1 CP_1 quale acquirente della merce via Archimede 10, 20129 Milano, C.F./P.IVA CP_1
(v. doc. 16 che si rammostra). P.IVA_2
24. Vero che la merce prodotta da e destinata a veniva consegnata tra luglio Parte_1 CP_1
2018 e agosto 2018 presso la sede di a OL (VE) o presso SP (P.IVA CP_1
) con sede a SÒ (VE) (v. doc. d.d.t. doc. 18-22 e doc. 33-39 che si P.IVA_3 rammostrano). 25. Vero che nel periodo luglio 2018-agosto 2018 aveva a disposizione un magazzino CP_1 presso la sede di SP RL (P.IVA a SÒ (VE) (v. doc. d.d.t. doc. 18-22 P.IVA_3
e doc. 33-39 e 40 che si rammostrano). 28. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2587 del 6.07.18, relativo alla fattura
4 n. 720 del 31.07.18 (doc. 18 che si rammostra) è stata consegnata dal signor , Testimone_2 dipendente di , direttamente a presso la sua sede a OL (VE) in via Riviera Parte_1 CP_1 dei Martiri della Libertà n. 1/3.
29. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2521 del 2.07.18 relativo alla fattura n. 721 del 31.07.18 (doc. 19 che si rammostra) è stata consegnata dal signor , Testimone_2 dipendente di , direttamente a presso la sua sede a OL (VE) in via Riviera Parte_1 CP_1 dei Martiri della Libertà n. 1/3.
30. Vero che la merce di cui al documento di trasporto n. 2622 del 10.07.18 relativo alla fattura n. 721 del 31.07.18 (doc. 19 che si rammostra) è stata ritirata da personale di presso la CP_1 sede di a Rossano Veneto (VI). Parte_1
31. Vero che la merce di cui alla fattura n. 830 del 7.09.2018 è stata ritirata da CP_4 per conto di presso la sede di a Rossano Veneto (VI).” CP_1 Parte_1
Per parte appellata
“disattesa ogni contraria istanza, domanda e conclusione
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza.
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1 Parte_1 sentenza n. 162/2022 del Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso.
In via istruttoria
Rigettare la prova testimoniale richiesta da per le ragioni già illustrate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e nella comparsa conclusionale depositate dall'appellata
. Controparte_1
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova ex adverso richiesta, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli, indicando quali testimoni i signori: Pt_2
di Fiesso d'AR (VE); di SÒ (VE); di ME (PD);
[...] Parte_3 Tes_1
di Padova;
di Vigonza (PD).” Testimone_3 Testimone_4
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La presente controversia trae origine dal ricorso monitorio con il quale la società Pt_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1684/2019 del Tribunale di Vicenza per Parte_1
la somma di euro 147.139,20, oltre agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo e oltre alle spese della procedura monitoria, nei confronti della società
alla medesima notificato in data 07/06/2019 nella persona del legale rappresentante CP_1
(doc. 1 1° grado). La ricorrente ha posto a fondamento della sua pretesa le seguenti CP_1 prove scritte: cinque fatture datate 30/04/2019, ossia la n. 408 di euro 4.982,48, la n. 409 di euro
25.496,78, la n. 410 di euro 51.887,09, la n. 411 di euro 64.297,05 e la n. 412 di euro 475,80, tutte relative alla fornitura di capi di abbigliamento in jeans a marchio YN ed emesse da a saldo della merce prodotta e venduta a per la stagione autunno- Parte_1 CP_1 inverno 2018 e del campionario realizzato per la stagione primavera-estate 2019.
2. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 16/07/2019 CP_1
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con Parte_1
domanda di accertamento negativo del credito da questa vantato.
L'attrice opponente esponeva che la pretesa di nei suoi confronti era sprovvista Parte_1
di titolo, in quanto le fatture azionate in sede monitoria si riferivano a forniture che erano state commissionate non dalla bensì dalla società statunitense YN SA LL. Infatti, CP_1 le fatture erano state destinate a quest'ultima società, la quale aveva provveduto al pagamento, ancorché parziale, delle medesime. In tal senso deponeva anche la corrispondenza via mail prodotta nel fascicolo monitorio, nella quale , legale rappresentante di ed Parte_2 CP_1 alcuni dipendenti della stessa risultavano inseriti tra i destinatari per mera conoscenza, in ragione del fatto che gran parte della merce avrebbe dovuto essere spedita al magazzino che
SP S.r.l. (società “logistics and distribution partner”) metteva a disposizione di
[...]
a SÒ (VE), e che poi avrebbe dovuto distribuire tali prodotti sul mercato CP_1 CP_1
italiano per conto di YN SA LL. In particolare, nella e-mail del 29/06/2018 inviata da
6 (segnatamente dall'Account Manager ) a si legge: CP_1 Parte_3 Parte_1
“intervengo solo da un punto di vista contabile, i documenti in allegato non devono essere intestati a bensì ad ACYNETIC SA con destinazione c/o CP_1 CP_1
SPEEDLOGISTIK”. Secondo l'attrice opponente, da ciò si ricavava la prova che il vero committente della fornitura era stato YN SA LL, che aveva inviato gli ordini di acquisto
(Purchase Orders) tramite suo soggetto di riferimento per i fornitori (doc. 2 Testimone_5
1° grado). CP_1
L'attrice opponente sosteneva che la circostanza che una volta constatato che Parte_1
le fatture emesse erano rimaste impagate, le avesse stornate e poi riemesse nei confronti
[...]
non era di per sé idonea a dimostrare che le prestazioni fossero state eseguite su incarico CP_1
della stessa CP_1
3. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che i rapporti Parte_1
commerciali tra le due società erano iniziati nel 2017, quando aveva contattato CP_1 [...] chiedendole di produrre capi di abbigliamento a marchio YN. La convenuta Pt_1 opposta affermava che era solita ordinare regolarmente a la CP_1 Parte_1 produzione di merce a marchio YN e ricevere la merce nei propri magazzini, per poi pagarla direttamente a Infatti, dalle mail del 2017 poteva evincersi che il Parte_1 committente delle forniture era stato proprio in quanto gli ordini erano stati trasmessi CP_1 da un suo dipendente, , e le successive fasi di evasione dell'ordine erano state Tes_1 seguite da , legato a da un contratto di consulenza. Risultava altresì CP_4 CP_1
evidente che la produzione dei capi YN per la stagione autunno-inverno 2018, cioè proprio quella oggetto del decreto ingiuntivo, era stata commissionata da la quale si era CP_1
avvalsa della consulenza di . Nello scambio di mail del 03/04/2018 tra e CP_4 CP_4
inviate per conoscenza a aveva Controparte_5 Parte_2 Parte_3 chiesto al consulente di indicarle dei dati per poter "suddividere il tuo compenso per competenza sulle collezioni e scorporare quello da te impiegato per il controllo delle produzioni" (doc. 14
1° grado). La mail del 29/06/2018 aveva fatto seguito a quella del 27/04/2018 Parte_1
7 inviata dall'addetta alle vendite di , la quale aveva comunicato a Parte_5 [...]
“come ti avrà accennato (n.d.r. ), a partire dalla produzione Parte_1 Pt_2 Parte_2
Prefall la società a cui dovranno essere fatturati ordini di produzione e campionari è YN
SA ... Le spedizioni in Italia saranno fatturate con IVA e consegnate presso il centro logistico di a SÒ in via dell'Industria, 2. Per le spedizioni in SA, ti saranno forniti a breve i CP_1 dettagli...” (doc. 15 1° grado). La mail del 29/06/2018 riguardava una mera Parte_1 modifica a fini contabili, senza che sul piano sostanziale fosse cambiato il soggetto committente delle forniture, tant'è che la consegna della merce continuava ad essere prevista presso CP_1
Dopo aver realizzato che le fatture intestate ad YN SA LL non erano state pagate, aveva deciso di stornarle e riemetterle nei confronti di quale unico Parte_1 CP_1
soggetto obbligato fin dall'inizio.
In definitiva, la convenuta opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.
4. La causa veniva istruita tramite deposito documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, oltre che con un confronto tra due testi. All'esito dell'istruttoria, la convenuta opposta formulava istanza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., istanza rigettata dal Giudice previo contraddittorio delle parti.
5. Con la sentenza n. 162/2022 il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice opponente. Il Giudice, richiamando il contenuto dell'ordinanza con cui aveva respinto l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. della convenuta opposta, riteneva contraddittorio e non univoco il contributo conoscitivo offerto dalle prove orali e, quindi, fondava la sua decisione sulla documentazione in atti, la quale non consentiva di considerare raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e quale fatto costitutivo Parte_1 CP_1 del credito fatto valere in via monitoria. Dal materiale di causa risultava che la fornitura ad
YN SA LL era stata parzialmente pagata da soggetto non riferibile a Persona_2
e , persone menzionate nell'ambito della fornitura CP_1 Testimone_5 Testimone_3
8 in esame, erano soggetti non appartenenti alla compagine di L'invio in copia conto CP_1 conoscenza di mail di terzi soggetti a collaboratori e dipendenti di non era sufficiente CP_1
a superare il fatto che i P.Os non provenissero da Soltanto il primo CP_1 CP_6 inviato da , riportava quale acquirente (verosimilmente per errore e Tes_1 CP_1 perciò fatto oggetto di successiva rettifica da parte della stessa , mentre gli altri ordini CP_1 di acquisto provenivano da , persona non riconducibile a ed avevano Testimone_5 CP_1 ad oggetto in parte merce da consegnare ad YN negli SA e in parte merce mandata da in Italia in qualità di distributore. Aggiungeva che la consegna della merce era Parte_6
avvenuta in parte negli SA e in parte presso il magazzino logistico a disposizione di CP_1
e ciò deponeva a favore del suo ruolo di mero distributore della merce a marchio YN in
Italia. A fronte della richiesta sopravvenuta di iniziare a fatturare ad un soggetto diverso dall'originario committente, il nuovo destinatario delle fatture doveva considerarsi il committente della merce. A quel punto, la fornitrice avrebbe potuto chiedere il rilascio di garanzie o il pagamento anticipato laddove avesse dubitato della solvibilità della nuova controparte. Da ultimo, la questione dell'asserita appropriazione della merce consegnata in Italia da parte di doveva ritenersi irrilevante in ragione della mancata formulazione di una CP_1 domanda risarcitoria o di ingiustificato arricchimento nei confronti del terzo che si fosse appropriato indebitamente della merce.
In definitiva, il Giudice di primo grado concludeva nel senso dell'assenza della prova che il soggetto obbligato al pagamento degli importi di cui alle fatture fosse e non la società CP_1
intestataria delle stesse fatture, ossia YN SA LL.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 07/03/2022 Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l'errata valutazione delle prove da parte Parte_1 del Giudice di primo grado sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Questo giudicante
9 ritiene di dover confermare quanto esposto nella riportata ordinanza ex art. 186quater c.p.c. in quanto, ad avviso dello scrivente, non scalfito dagli scritti conclusivi della parte opposta. In particolare si deve qui ribadire come depongano in senso opposto alle pretese dell'ingiungente le circostanze richiamate nell'ordinanza emessa, soprattutto si deve ribadire come appaia meritevole di sottolineatura il fatto che le fatture oggetto del ricorso monitorio siano state parzialmente pagate da YN SA (circostanza che non si spiegherebbe se non col fatto di esserne la committente) e che parte della merce stessa sia, per stessa ammissione dell'opposta, spedita negli SA (e fatturata ad YN salvo poi, visto il mancato pagamento da parte di quest'ultima, ri-fatturata a ” (pag. 10 sentenza di primo grado). Dunque, l'appellante ha CP_1
ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva affermato che le fatture oggetto del ricorso monitorio erano state parzialmente saldate da YN SA LL e ciò non avrebbe potuto spiegarsi in altro modo se non col fatto che YN SA LL era l'effettiva committente. Ad avviso dell'appellante, invece, le fatture azionate in sede monitoria non erano state pagate nemmeno in parte, né da né da YN SA LL;
al contrario, i CP_1 pagamenti ricevuti inerivano a fatture diverse ed emesse precedentemente.
In secondo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “In tal senso dai
P.Os. (docc. 3 e 4 opponente) si evince che gli stessi provenivano da (soggetto Testimone_5 non riconducibile a ed erano l'uno per la merce da consegnare ad YN negli SA e CP_1
l'altro per la merce, sempre di YN, che verrà “mandata da in Italia”. Dalla Parte_6 lettura della mail e soprattutto dalle espressioni utilizzate non si evince che la merce sia stata commissionata da ma al contrario da YN che l'avrebbe, in parte, ricevuta CP_1
direttamente negli SA, ove aveva la propria sede, e in parte “presso” in Italia, Parte_6
con ciò corroborando la deduzione attorea che all'epoca fosse un mero distributore del CP_1
marchio YN in Italia (se la merce fosse stata commissionata da e quindi di proprietà CP_1 della medesima, appare logico pensare che nella mail si sarebbe fatto riferimento alla merce “di
e non “da mandare a )”(pag. 11 sentenza di primo grado). Dunque, l'appellante ha CP_1 CP_1 ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva sostenuto che gli ordini dei
10 capi di abbigliamento oggetto delle fatture azionate in sede monitoria fossero riconducibili ad
YN SA LL poiché provenienti da , titolare della società Stylistico e non Testimone_5 riconducibile a Secondo l'appellante, tale ricostruzione era errata in quanto anche in CP_1 precedenza aveva affidato la gestione degli ordini a soggetti esterni, come CP_1 [...]
. Inoltre, non aveva mai provato di essere diventato un mero distributore dei CP_4 CP_1 capi a marchio YN per conto di terzi, non avendo prodotto alcun elemento documentale a sostegno di tale mutamento. Dalla corrispondenza via mail intercorsa ad aprile 2018 poteva evincersi che l'acquirente era e che l'addetta alle vendite di aveva CP_1 CP_1
comunicato che gli ordini di produzione e i campionari della produzione “Prefall 18” avrebbero dovuto essere fatturati ad YN SA LL sebbene ordinati da e alla stessa CP_1
destinati. Tale messaggio era stato ribadito con la mail del 29/06/2018, appena constatato che aveva continuato a indirizzare le fatture e i ddt a in quell'occasione Parte_1 CP_1 era stata ricordata la modifica del soggetto intestatario dovuta solo a ragioni contabili. Avendo inteso l'indicazione come meramente contabile, non aveva ritenuto necessario Parte_1 chiedere garanzie per il pagamento delle fatture. Da ultimo, ad avviso dell'appellante, l'uso della locuzione “da mandare a nelle mail non poteva deporre nel senso del ruolo di mero CP_1 distributore di merce commissionata da altri, ma anzi era sintomatica della qualità di committente della merce in oggetto. aveva ricevuto in consegna presso la propria sede CP_1 merce del valore di euro 95.252,11 senza pagare nulla e l'aveva rivenduta incassandone il prezzo, sicché a spettava almeno tale importo. Parte_1
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle Parte_1
prove e la contraddittorietà della motivazione sotto diversi profili.
In primo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Quanto alla fornitura oggetto di causa, l'attendibilità delle due testimonianze sottoposte a confronto
( e ) è apparsa sostanzialmente analoga in quanto il primo ha ammesso di aver CP_4 Pt_3 avuto un contenzioso (quantomeno stragiudiziale) con mentre la seconda lavora CP_1 attualmente per una società di cui è legale rappresentante ed entrambi hanno, Parte_2
11 sostanzialmente, confermato nei dettagli rilevanti le testimonianze precedentemente rese. Per quanto riguarda la teste , dipendente dell'opposta, la stessa ha dichiarato che, per Tes_6 quanto la riguardava (quindi secondo la sua valutazione soggettiva) aveva sempre lavorato per
salvo poi, però, confermare che la merce era stata spedita anche negli SA e dichiarare CP_1 che vi erano fatture anche intestate ad YN” (pag. 11 sentenza di primo grado). Dunque,
l'appellante ha ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva valutato erroneamente le risultanze delle prove testimoniali assunte e sostenuto l'impossibilità di individuare chi fosse più attendibile tra i due testi ( e ) che avevano reso Pt_3 CP_4
dichiarazioni contrastanti. Ad avviso dell'appellante, una conferma della maggiore affidabilità delle dichiarazioni del teste si traeva da quelle rese dalla teste . In definitiva, le CP_4 Tes_6
prove per testi avevano confermato che la società era sempre stata la committente della CP_1
fornitura di capi a marchio YN.
In secondo luogo, l'appellante ha censurato il seguente capo di motivazione: “Anche la questione dell'intervenuta appropriazione della merce consegnata in Italia da parte di con CP_1 successiva vendita ai clienti finali, appare irrilevante in quanto la domanda dell'opposta è riferita al solo pagamento della fornitura, a cui, per le ragioni finora esposte, risulta CP_1 estranea, non sono presenti altre domande in causa (quali per esempio quella di risarcimento del danno o di indebito arricchimento) che potevano essere, nel caso, rivolte verso il terzo che si fosse appropriato indebitamente della merce” (pag. 12 sentenza di primo grado). Sul punto,
l'appellante ha ritenuto la sentenza non condivisibile, in quanto il Giudice aveva sostenuto erroneamente che vi fosse stata appropriazione, da parte di della merce consegnata in CP_1
Italia. In realtà, secondo l'appellante, aveva disposto di tali merci in quanto CP_1
proprietaria, essendo stata l'unica vera committente della fornitura.
6.3. In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata Parte_1
e, per l'effetto, la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
147.139,20 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre alle spese per l'ottenimento dell'estratto autentico notarile pari ad euro 92,55 oltre alle spese
12 della procedura monitoria e di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, l'appellante domandava la condanna di al pagamento della medesima somma Controparte_1 capitale o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. In via ulteriormente subordinata, l'appellante domandava la condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
95.252,11 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
7. Si costituiva in giudizio la parte appellata , la quale chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., deducendo la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante alla luce dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente quale parte attrice in senso sostanziale. Tale eccezione preliminare è stata respinta con ordinanza del 04/07/2022.
7.1. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata ha ribadito che il Controparte_1 committente delle merci di cui alle fatture azionate in sede monitoria era stata la società YN
SA LL. Tale società era del tutto distinta dalla a prescindere dalla circostanza che CP_1 il marchio YN fosse frutto dell'iniziativa imprenditoriale di Ad avviso Parte_2 dell'appellata, era del tutto irrilevante il fatto che in precedenza, cioè fino alla stagione primavera-estate 2018, vi erano state forniture commissionate da a CP_1 Parte_1
A partire dalla stagione preautunnale 2018 la committente era diventata YN SA LL e, a tal riguardo, i rapporti commerciali tra e YN SA LL erano dimostrati Parte_1
dai pagamenti tramite bonifici per complessivi $ 35.000,00 effettuati da YN SA LL in favore della prima a luglio 2018 a saldo di fatture emesse per merce della stagione “Prefall 18”.
Con riguardo alla fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, ossia quella per i capi a marchio
YN per la stagione autunno-inverno 2018 e per il campionario primavera-estate 2019,
l'appellata ha dato atto della correttezza del rilievo dell'appellante, secondo cui YN SA
LL non aveva pagato nulla a fronte delle fatture emesse nei suoi confronti. Tuttavia, la motivazione della sentenza di primo grado era in grado di resistere all'impugnazione a
13 prescindere da tale errore ricostruttivo. Invero, secondo l'appellata, il Giudice aveva erroneamente omesso di considerare che il primo ordine di acquisto inviato con mail del
21/02/2018 da si riferiva a forniture precedenti rispetto a quella Parte_7 oggetto del ricorso monitorio. Tuttavia, correttamente aveva ritenuto irrilevante tale circostanza e valorizzato il fatto che tutti i successivi ordini di acquisto a erano stati inviati Parte_1 da , persona riconducibile ad YN SA LL. La presenza di e Testimone_5 Parte_2 di suoi dipendenti tra i destinatari per conoscenza delle mail era dovuta al mero fatto che gran parte della merce commissionata da YN SA LL avrebbe dovuto essere consegnata presso il deposito messo a disposizione di per la successiva distribuzione nel mercato CP_1
italiano.
In ogni caso, ad avviso dell'appellata, l'appellante non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza di un contratto tra e quale fatto costitutivo del credito Parte_1 CP_1 per la fornitura di cui alle fatture azionate.
7.2. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha ribadito Controparte_1
l'attendibilità della teste , mentre ha evidenziato la sussistenza, in capo al teste , Pt_3 CP_4 di un interesse ad un coinvolgimento di riscontrabile in alcune sue dichiarazioni CP_1 imprecise e contrastanti. Quanto alla teste , l'appellata ha rimarcato come la stessa Tes_6 avesse finito per smentire la propria iniziale affermazione, secondo cui il suo rapporto di lavoro era sempre stato con e per confermare invece che la merce era stata spedita anche CP_1 negli SA e che vi erano anche fatture intestate ad YN SA LL.
In definitiva, secondo l'appellata la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto non univoco il quadro emerso dalle prove orali e preferito decidere sulla base dei documenti prodotti.
8. La causa veniva istruita, in primo luogo, con un ordine di esibizione avente ad oggetto: 1)
i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate da ai clienti finali sul CP_1 mercato europeo della merce spedita da (ad avviso di per conto di Parte_1 CP_1
YN SA LL e destinati al mercato nazionale ed oggetto delle fatture azionate) di cui nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva dichiarato “Sono relativi a merce CP_1
14 della collezione autunno-inverno 2018 destinata al mercato europeo i d.d.t. nn. 3130, 3147 e
3155, allegati alla fattura n. 775 emessa a YN SA da (doc. 21 controparte): Parte_1 tale merce, proprio in quanto destinata al mercato europeo, è stata consegnata presso
SP e da distribuita ai clienti finali.”; 2) gli eventuali documenti di trasporto CP_1 dell'ulteriore merce consegnata da alla presso il deposito di Parte_1 CP_1
SP e che, secondo a quella data si trovavano ancora presso il suddetto CP_1 deposito, di pertinenza comunque della 3) il registro IVA vendite di del CP_1 CP_1 periodo da luglio 2018 a luglio 2019.
Inoltre, in esito al deposito di parte della detta documentazione, veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita tutta la documentazione necessaria indicata nelle richieste di ordini di esibizione - come già tempestivamente domandati in primo grado da parte di e come riproposti in atto di Parte_1 appello - e che non sia già presente in atti nella documentazione depositata all'esito dell'ordine di esibizione disposto da questa Corte con ordinanza del 17.07.2023 o nella relazione della
Guardia di Finanza o nei suoi allegati, depositati in giudizio dall'appellante e che il CTU è autorizzato sin d'ora a consultare:
1. Se risulti che la merce fatturata ad YN da parte di inviata presso i Parte_1 magazzini nella disponibilità di e poi rifatturata a , sia CP_1 Controparte_1 stata rivenduta da YN a e se le relative fatture di vendita, ove esistenti, siano CP_1 state inserite nei registri contabili obbligatori della società CP_1
2. Se in relazione alle predette eventuali fatture - relative alla merce venduta da ad Parte_1
e in tesi dell'appellata oggetto di riacquisto di parte di - risultino CP_7 CP_1
passaggi di denaro nei conti corrente della tra la società YN e la società CP_1 [...]
predetta”; CP_1
3. Se la merce inviata da ad YN con spedizione presso il magazzino nella Parte_1 disponibilità di , sia stata tutta rivenduta a terzi da parte di Controparte_1 [...]
. CP_1
15 9. Preso atto dell'intervenuta sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Venezia di dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale , con Controparte_8 provvedimento dep. 13/11/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con ricorso del
12/02/2025 l'appellante riassumeva il processo chiedendo fissazione di Parte_1 udienza per la prosecuzione. Si costituiva l'appellata . Controparte_9
10. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 23/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'esito deei quali, in data 15 ottobre 2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
I motivi vanno esaminati in modo unitario, atteso il carattere inscindibile delle doglianze, che sono incentrate sulla valutazione del compendio probatorio e ripropongono le deduzioni già svolte in primo grado.
11.1. Preliminarmente, va dato atto che la prima censura sviluppata nel primo motivo di appello coglie nel segno. Come ammesso anche dall'appellata, le somme pagate da YN
SA LL a con i due bonifici di fine luglio 2018 non si riferivano alla Parte_1 fornitura oggetto del ricorso monitorio, bensì ad una fornitura precedente e segnatamente a quella relativa alla produzione preautunnale “PreFall 2018”.
11.2. Tuttavia, per il resto, le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili, sicché
l'appello non può essere accolto.
Dal materiale istruttorio complessivo dei due gradi di giudizio si evince quanto segue.
11.2.1. L'esame testimoniale e il successivo confronto tra testi assunti in primo grado non hanno offerto una ricostruzione univoca della vicenda, essendo rimasto il contrasto tra le dichiarazioni del teste e della teste , soprattutto in merito alla questione di CP_4 Parte_3
16 quale soggetto avesse effettivamente commissionato le forniture relative alla stagione autunno- inverno 2018. Secondo il teste , l'ordine proveniva da tant'è che a lui era CP_4 CP_1 stato assicurato che non sarebbe cambiato nulla nonostante il subentro di YN SA LL quale destinatario delle fatture per le prestazioni di consulente e delle fatture per le forniture a partire da quella per la stagione preautunnale 2018. Secondo la teste gli ordini di Pt_3 acquisto relativi alle fatture azionate in via monitoria non erano partiti da ma da CP_1
e e di questo era a conoscenza. Testimone_3 Testimone_5 Parte_1
La teste , dipendente di non ha smentito la circostanza che vi Testimone_7 Pt_1 Parte_1
erano state fatture intestate ad YN SA LL e merci destinate negli Stati Uniti.
Condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi, considerate ugualmente attendibili, ma di focalizzare l'attenzione sulla documentazione in atti.
11.2.2. L'accertamento peritale espletato sulla documentazione agli atti, compresa quella depositata a seguito degli ordini di esibizione, durante il presente grado di giudizio ha evidenziato che: “- ha inviato a YN presso i magazzini di in Italia Parte_1 CP_1
2051 capi;
- YN ha venduto a 1.122 capi;
- 754 capi risultano essere presenti CP_1 sia nelle fatture di ad YN che in quelle di YN a - le fatture di Parte_1 CP_1 vendita emesse da YN a risultano iscritte in contabilità della società CP_1 [...]
. Il consulente non è stato in grado di ricostruire eventuali passaggi di denaro tra Pt_8 CP_1
e YN SA LL “poiché gli estratti conto della società non sono presenti nel CP_1
fascicolo di causa”. Ciò posto, è ipotizzabile che 754 capi originariamente forniti da Parte_1
ad YN SA LL siano stati da quest'ultima rivenduti successivamente a
[...] CP_1
come risulta dalle fatture iscritte nei registri contabili di (anche se nel fascicolo manca CP_1
un riscontro in termini di movimenti di denaro). Per il resto, avrebbe acquistato CP_1 ulteriori 368 capi da YN SA LL (cioè 1122-754).
Inoltre, dall'esame delle fatture effettuato dal perito è emerso che “1036 capi inviati da
[...] con spedizione presso il magazzino nella disponibilità di , Parte_1 Controparte_1
17 sono stati rivenduti a terzi da parte di . La vendita di 1036 capi a terzi da parte di CP_1
è astrattamente compatibile sia con il superiore numero di 2051 capi inviati da CP_1 [...] al magazzino in uso a sia con il superiore numero di 1122 capi che Parte_1 CP_1 [...] ha complessivamente acquistato da YN SA LL. Da questi dati non può trarsi che CP_1 abbia venduto merce non vendutale da YN ai suoi clienti. CP_1
Dagli atti il consulente ha desunto che “ a partire dal 22/08/2018 ha venduto ai propri CP_1 clienti 2.265 capi”. Dunque, nelle fatture emesse da ai propri clienti vi sono prodotti CP_1 in numero (2265) superiore rispetto a quello dei prodotti presenti nelle fatture e ddt emessi da ad YN SA LL in relazione alla merce spedita presso il magazzino in Parte_1
uso a (1036). Sono state avanzate più ipotesi ugualmente plausibili: “- CP_1 CP_1
disponeva nel proprio magazzino di merci giacenti;
pertanto, ha venduto merci di cui disponeva
a prescindere dalla merce oggetto di analisi nella presente Ctu;
- aveva acquistato e
CP_1 ricevuto ulteriori merci da;
- le merci che risultano in eccedenza fanno parte delle CP_7 merci contenute nelle fatture emesse da ad YN per le quali non è stato Parte_1 possibile verificare la coincidenza con la merce contenuta nelle fatture emesse da ai
CP_1 propri clienti” (cfr. pag. 23 relazione Ctu). Un'ulteriore ipotesi, avanzata dal ctp di e
CP_1 accreditata come possibile dal consulente d'ufficio, è che abbia precedentemente
CP_1 acquistato gli stessi prodotti in eccesso da altri fornitori.
In definitiva, neppure le risultanze della consulenza tecnica contabile disposta nel presente grado di giudizio hanno restituito un quadro sufficientemente chiaro e univoco per poter affermare che sia stata l'effettiva committente della fornitura oggetto di causa. Al contrario, è CP_1
emerso che verosimilmente ha assunto la veste di distributrice per conto di YN CP_1
SA LL di alcune merci ad essa vendute da e, in parallelo, la veste di Parte_1
subacquirente di altre merci che poi, in parte, venivano rivendute in proprio.
11.2.3. Quanto alla corrispondenza via mail depositata nel fascicolo di primo grado, si evince che a partire dal 2017 tra e è sorto un rapporto contrattuale di durata Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura di capi di abbigliamento jeans a marchio YN da parte della
18 prima alla seconda. Tale contratto-quadro, mai formalizzato per iscritto, si poneva alla base dei singoli ordini di acquisto di volta in volta inviati dal committente al fornitore in vista delle diverse stagioni di produzione (primavera-estate, autunno-inverno ecc.). Almeno fino alla stagione primavera-estate 2018 (“SS 18”) le parti del rapporto negoziale sono rimaste quelle originarie, seppur per il tramite di , e titolare CP_4 Controparte_10 della DB Blue S.r.l.. In particolare, ha lavorato come consulente di per CP_4 CP_1 il marchio YN, in costante contatto con il fornitore nel corso della produzione al fine del controllo della qualità delle merci, durante il periodo da luglio 2017 a marzo 2018. In seguito, gli
è stato chiesto di continuare l'attività di consulente per il marchio YN ma nei confronti di un soggetto diverso, dovendo emettere le proprie parcelle alla società YN SA LL a partire da aprile 2018 (cfr. dichiarazione sub doc. 14 1° grado e testimonianza Parte_1
resa all'udienza del 27/10/2020). Tale cambiamento sarebbe stato comunicato a in CP_4 occasione di una riunione tenutasi tra lo stesso , e in una CP_4 Parte_2 Testimone_3 data non chiarita (settembre 2017, fine 2017 o inizio 2018, cfr. contrasto tra quanto dichiarato dalla teste e dal teste sul cap. 9). Secondo la teste , che Pt_3 CP_4 Parte_3 ricopriva l'incarico di Account vi è stato un periodo di sovrapposizione Parte_9 in cui si occupava ancora della stagione precedente quale consulente di CP_4 CP_1 quando ha iniziato a prestare le sue consulenze ad YN SA LL per la produzione della stagione successiva. Dalla mail del 03/04/2018 inviata da a in Parte_3 CP_4 merito ai compensi a quest'ultimo spettanti (doc. 41 1° grado), si comprende Parte_1
che ha lavorato per almeno fino a quella data per lo sviluppo della CP_4 CP_1
produzione Pre FW 2018 e Main FW 2018.
Lo scambio di mail avvenuto tra il 7 aprile e il 12 aprile 2018 (doc. 17 1° Parte_1
grado), in cui e discutevano dei termini per la Parte_1 CP_4 Tes_1 consegna della merce anche in relazione alla successiva vendita ai clienti finali da parte di
[...]
si pone in continuità con la mail del 21/02/2018 con cui , dipendente di CP_1 Tes_1 [...]
ha inviato a l'ordine di acquisto ( o P.O.) dei capi a CP_1 Parte_1 CP_6
19 marchio YN Pre FW 2018 (preautunnali). Quindi, ad inizio aprile 2018 e per la fornitura preautunnale, le parti del contratto di fornitura continuavano ad essere quale Parte_1 fornitore, e quale committente. CP_1
Con la mail del 27/04/2018 , la Sales Brand Manager di (doc. 15 Parte_4 CP_1 [...]
1° grado), ha comunicato a che, a partire dalla produzione PreFall, Parte_1 Parte_1 gli ordini di produzione e campionari avrebbero dovuto essere fatturati a YN SA LL
(indicando come persona di contatto ), con spedizioni da effettuarsi parzialmente Testimone_5 in SA senza Iva e parzialmente in Italia presso il magazzino a disposizione di CP_1
incaricata della successiva distribuzione della merce. Il 21/05/2018, dopo aver ricevuto un ddt della merce PreFall 2018, esortava e a CP_4 Testimone_5 Testimone_3
contattare l'amministrazione di per dare le istruzioni sull'indirizzo di Parte_1
fatturazione e per la consegna (doc. 28 1° grado). Il 28/05/2018 Parte_1 Tes_5 si è messo in contatto con e ha inviato i due ordini di acquisto per i capi
[...] Parte_1 di abbigliamento a marchio YN per la stagione autunno-inverno 2018 (“FW 18”): il primo ordine, per 589 pezzi e datato 16/05/2018, era per la merce da consegnare negli SA e da fatturare ad YN SA LL senza Iva e in dollari;
il secondo ordine, per 191 pezzi e datato
21/05/2018, era “quello che verrà mandato da in Italia”, ossia da spedire presso il Parte_6 magazzino a disposizione di in Italia e da fatturare ad YN SA LL con Iva e CP_1 in euro (cfr. doc. 29 1° grado). Con la mail del 29/06/2018 (doc. 10 proc. Parte_1 monitorio) ha ricordato a che l'intestatario Controparte_5 Parte_1
delle fatture doveva essere YN SA LL, facendo seguito alla precedente indicazione di fine aprile 2018. Il 04/07/2018 ha inviato a altri tre ordini di Testimone_5 Parte_1
acquisto intestati a YN SA LL da suddividere tra SA e Italia: il P.O. n. 8 del
28/06/2018 per 1770 pezzi da consegnare presso in Italia;
il P.O. n. 10 del Parte_6
28/06/2018 per 248 pezzi da consegnare presso nel New Controparte_11
Jersey; il P.O. n. 11 del 3/07/2018 per 1132 pezzi da consegnare presso Controparte_11
nel New Jersey (cfr. doc. 30 1° grado). Il 27 e 31 luglio 2018
[...] Parte_1
20 per YN SA LL, ha effettuato due bonifici in favore di Persona_2 Parte_1
[.. per complessivi $ 35.000,00, il primo da 30.000,00 e il secondo da 5.000,00 (doc. 32 Pt_1
1° grado). Parte_1
11.2.4. Ciò premesso, gli accadimenti tra fine aprile e luglio 2018 possono essere ricondotti, sul piano della qualificazione giuridica, ad una cessione da (cedente) ad YN SA CP_1
LL (cessionaria) del contratto di fornitura in essere con (ceduta) avente ad Parte_1 oggetto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., prestazioni non ancora eseguite. Tale cessione era riferibile anche ai capi di abbigliamento della produzione preautunnale 2018, dal momento che si trattava di merce solo realizzata ma non ancora consegnata né pagata, essendo la consegna e il pagamento del prezzo le prestazioni tipiche di un contratto di fornitura. La cessione contrattuale riguardava altresì la produzione per le stagioni successive, come quella per l'autunno-inverno
2018 oggetto del presente giudizio. La mail del 27/04/2018 di a Parte_10 va interpretata come una comunicazione, rivolta dal contraente cedente al Parte_1 contraente ceduto, della cessione della posizione di committente al cessionario YN SA
LL. A questa mail non è seguita alcuna obiezione concreta da parte di la Parte_1 quale anzi, per facta concludentia, ha assunto un contegno compatibile con il consenso alla cessione del contratto. In tal senso deve leggersi la intestazione delle successive fatture ad
YN SA LL. Quanto al cessionario, il consenso di YN SA LL al suo subingresso nel contratto si è concretizzato con i seguenti comportamenti concludenti: i pagamenti di fine luglio 2018 per le forniture preautunnali 2018 (originariamente ordinate da ma rientranti nel perimetro della cessione di contratto); l'invio degli Parte_7
ordini di acquisto delle merci per la stagione autunno-inverno 2018 da parte di , Testimone_5
soggetto non legato a e che in queste circostanze ha agito in nome di YN SA CP_1
LL, come dimostrano i documenti allegati.
L'intera vicenda negoziale è stata segnata dall'assenza di forma scritta fin dal perfezionamento del primo accordo di fornitura e poi anche in occasione del cambio di committente. Inoltre, per stessa ammissione di (pag. 10 comparsa di risposta in appello) non risulta la presenza CP_1
21 di un contratto scritto tra e YN SA LL avente ad oggetto l'assunzione da CP_1 parte della prima del ruolo di distributrice per conto della seconda. Di fronte alla deformalizzazione degli accordi negoziali, l'onere della prova è reso più gravoso in capo a chi si afferma titolare di un credito fondato su un contratto non concluso per iscritto.
11.2.5. Alla luce del quadro complessivo emerso dall'istruttoria espletata nei due gradi di giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova che sia stata la committente della CP_1 fornitura di cui alle fatture azionate in sede monitoria. In altri termini, se da un lato vi sono indizi a sostegno dell'ipotesi di un legame sottostante tra e YN SA LL per il CP_1
tramite di figure di raccordo come e , tuttavia questi elementi non CP_4 Testimone_5
assurgono al rango di presunzioni gravi, precise, concordanti ed univoche della fondatezza della prospettazione dell'appellante. Esse, infatti, sono compatibili con le difese dell'appellata.
Ricorrono, del resto, elementi che legittimano anche un convincimento di segno contrario, ossia che il committente della merce in esame possa essere stato un soggetto diverso da In CP_1 particolare, il dato di fatto che tanto gli ordini di acquisto inviati al fornitore quanto le fatture successivamente emesse dal fornitore facciano capo ad YN SA LL induce a ritenere che sia stata proprio questa società, e non ad assumere la posizione contrattuale di CP_1 acquirente/committente della fornitura di cui è causa. Come rilevato aderendo alla prima censura articolata nel primo motivo di appello, alla luce delle difese delle parti nel presente grado di giudizio risulta pacifico che i pagamenti di fine luglio 2018 effettuati da YN SA LL sono stati compiuti a saldo di fatture emesse in relazione alla merce della stagione Prefall18, diverse da quelle azionate in via monitoria, le quali invece non sono state pagate. In ogni caso, questi pagamenti sono elementi sintomatici anche del subentro di YN SA LL nella veste di committente delle forniture a partire dalla produzione preautunnale 2018 e per le stagioni a seguire, compresa quella oggetto di causa, in attuazione di quanto indicato dalla mail del
27/04/2018 di . Parte_4
11.2.6. In virtù del principio di autoresponsabilità, che tempera la portata della tutela del contraente che invoca la lesione del proprio affidamento, occorre tener conto del fatto che
[...]
[...]
[...] ha acconsentito al cambio del soggetto intestatario delle fatture e ha continuato a CP_12 consegnare la merce, allineandosi alle richieste di senza svolgere controlli atti ad CP_1 appurare se si trattasse di una modifica solo formale/contabile oppure sostanziale della propria controparte e senza attuare le opportune verifiche preventive sull'affidabilità e solvibilità di
YN SA LL o chiedere a la prestazione di garanzie o pagamenti anticipati. CP_1
Inoltre, in questo giudizio non ha formulato alcuna domanda diretta a far Parte_1 valere il proprio stato di errore o l'asserito raggiro subito, come una domanda di annullamento
(del contratto) della cessione del contratto di fornitura per dolo determinante idonea a far rivivere l'iniziale rapporto di fornitura , oppure una domanda di risarcimento del danno Controparte_13
ex art. 1440 c.c. per dolo incidente.
In ossequio al principio della domanda, il petitum di circoscritto alla richiesta Parte_1
di condanna di all'adempimento di un'obbligazione nascente da contratto, non può, CP_1 dunque, essere accolto, in ragione dell'assenza di prova certa della titolarità in capo all'odierna appellata dell'obbligazione corrispondente al credito azionato da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio.
11.2.7. Irrilevanti risultano, infine, ai fini di prevenire a diversa decisione, le ulteriori prove riproposte da parte appellante, in quanto non idonee ad apportare elementi di fatto che possano far concludere per la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra e Parte_1 [...]
CP_1
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite, comprese quelle di CTU, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del disputatum per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_11
[...]
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento a favore della parte appellata Parte_1 Controparte_1
Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in
[...]
euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellante Parte_1
con condanna della stessa alla rifusione alla parte appellata di quanto eventualmente versato dalla medesima a tale titolo al consulente.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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