Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6052 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. LAGIOIA ANNA MARIA ASSUNTA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30/06/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale conseguente agli infortuni occorsi in data 16.12.2019 e 4.09.2020, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del CP_1
dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Lamenta, infatti, il ricorrente che a seguito di visita disposta dall'Ente, gli veniva comunicato il riconoscimento dei postumi dell'infortunio del 16.12.2019 quantificati nella misura del 3% , oltre l'inabilità temporanea assoluta per 53 gg.
Non veniva quantificato, invece, alcun danno biologico conseguente al successivo infortunio del
4.09.2020.
Si costituiva ritualmente l' che eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 relativamente all'infortunio del 2019, nel merito dell'infortunio del 2020 eccepiva la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Dichiarato spirato il termine prescrizionale con riferimento all'infortunio del 16.12.2019 come da
Espletata una prima consulenza tecnica ed evidenziate alcune incongruenze della stessa, veniva rinnovata la CTU e nominato all'uopo il Dott. . Per_1
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ lesione della cuffia dei rotatori suturata spalla sinistra con limitazione funzionale ai gradi medi” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'evento traumatico e l'infermità lamentata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 10% (dieci per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, oltre all'inabilità temporanea dal
02/03/2021 al 12/05/2021 che in cumulo ai precedenti postumi del 3% conduce ad un danno biologico complessivo del 12%
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, vanno compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 12% a far data dall'infortunio 4.9.2020 oltre al periodo di inabilità temporanea dal 02/03/2021 al
12/05/2021, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE