Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2025, proposto da
ZO IV, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Cecchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione avente protocollo n. 31280/2025 del 23 settembre 2025, formatasi ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990 in data 13 agosto 2025, con richiesta di ulteriore documentazione mancante in data 3 settembre 2025, trasmesse al Comune di Misano Adriatico, per avere accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima e nella sua integrazione con particolare riferimento alla posizione della ricorrente;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto;
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti e della relativa integrazione presentate rispettivamente in data 13 agosto 2025, avente prot. n. 26349, e 3 settembre 2025, avente prot. n. 28528, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibire della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Misano Adriatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 116 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa SA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor IV ZO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, agisce ai sensi dell’articolo 116 Cod. proc. amm., esponendo:
- di aver presentato in data 7.01.2025 in via telematica al Comune di Misano Adriatico istanza di concessione dell’area comunale parcheggio di fronte a Via Romagna per il periodo 11 – 24 agosto 2025 per installarvi lo spettacolo denominato “Hurricane Motor Show”;
- di aver ricevuto riscontro negativo da parte dell’Amministrazione, peraltro solo in data 23.07.2025 e solo dopo un proprio sollecito, con la motivazione che l’area richiesta in concessione temporanea è un “…parcheggio pubblico destinato in periodo estivo alla fruibilità da parte dei turisti e della collettività…”;
- di aver ricevuto indicazione da parte dell’Ente locale della eventuale disponibilità dell’area comunale di parcheggio di Via dell’Industria, ma solamente a partire da data successiva al 18.08.2025, perché la predetta area del 6 al 18 agosto 2025 era già stata data in concessione a terzi per lo svolgimento di altro spettacolo itinerante.
Espone, altresì, il ricorrente:
- di aver presentato in data 13.08.2025 istanza di accesso agli atti, integrata in data 3.09.2025 onde poter visionare gli atti del fascicolo del procedimento di assegnazione dell’area di Via dell’Industria all’impresa concorrente, segnatamente “i documenti amministrativi, le autorizzazioni e la documentazione” presentata dal concessionario;
- di aver ricevuto risposta negativa dal Comune con l’atto in epigrafe indicato, perché “…dagli elementi rappresentati non si evince un interesse attuale e diretto del suo assistito tali per cui si possa consentire l’accesso ai documenti richiesti…”.
Ritiene il ricorrente che il diniego sia illegittimo, sia perché immotivato, sia perché non ricorre nessuna delle eccezioni normativamente fissate alla piena ostensibilità degli atti, sia perché nel caso di specie l’accesso è funzionale all’esercizio del diritto di difesa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Misano Adriatico dichiarando e documentando di aver rilasciato al signor IV ZO tutta la documentazione richiesta, fermo restando che ciò non implicava in alcun modo l’ammissione della fondatezza della pretesa.
L’Amministrazione resistente ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto del medesimo, e in subordine per l’accertamento della cessazione della materia del contendere.
Ha replicato il ricorrente, sostenendo che l’ostensione non sarebbe completa, mancando, tra l’altro, (i) la licenza generale per l’attività di spettacolo viaggiante, (ii) il collaudo annuale dell’attrazione e (iii) il codice identificativo dell’attrazione dell’impresa cui è stata data in concessione l’area a parcheggio di Via dell’Industria per il periodo dal 6 al 18 agosto 2025.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 il difensore dell’Ente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per mancata notifica al controinteressato il cui nominativo – come documentato in atti – era noto al ricorrente sin dal 2 dicembre 2025.
Ha replicato il ricorrente, argomentando sulla non necessità della evocazione in giudizio del controinteressato.
Al termine della discussione la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa di parte resistente all’udienza camerale, in quanto il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
Il Comune di Misano Adriatico, sia pure nelle more del giudizio, ha rilasciato al signor IV ZO copia dei seguenti atti e documenti:
- richiesta di occupazione di suolo pubblico e licenza temporanea per svolgimento di spettacolo viaggiante “Motor Show” pervenuta al Comune di Misano Adriatico in data 23.07.2025, prot. n. 23668 dal signor EV EN;
- licenza in data 29.07.2025 rilasciata dal SUAP al signor EV EN, quale titolare dell’omonima impresa individuale, per lo svolgimento di spettacolo con attrazione denominata “Motor Show” su area pubblica in via dell’Industria (zona parcheggio) dal 6.08.2025 al 18.08.2025;
- n. 3 ricevute prodotte dal portale telematico SUAP relativamente all’istanza presentata dal signor EV EN;
- planimetria dell’area oggetto dell’istanza presentata dal signor EV EN;
- autorizzazione del 7.08.2025, che aggiorna l’autorizzazione del 1°.08.2025 per la necessità di specificare la capienza massima dello spettacolo.
Orbene, rispetto alla suelencata documentazione, così come rispetto al codice identificativo dell’attrazione riportato nella licenza rilasciata dal Comune, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Di contro non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che il ricorrente nega che la sopravvenienza sia pienamente satisfattiva della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
Rispetto alla documentazione per il quale il ricorrente conferma di avere interesse alla decisione, il ricorso tuttavia si appalesa infondato, per un duplice ordine di ragioni.
L’istanza di accesso agli atti, così come successivamente integrata, scontava un già certo grado di genericità, laddove chiedeva dapprima “tutto la documentazione relativa a questa vicenda” e poi “i documenti amministrativi, le autorizzazione e la documentazione presentata dalla società concorrente”. E questi documenti sono stati ostesi, unitamente al codice identificativo dell’attrazione (richiesto sub iii), che risulta riportato nella licenza.
Non pare che la richiesta fosse riferibile anche alla licenza generale per l’attività di spettacolo viaggiante e al collaudo annuale dell’attrazione.
In ogni caso, il ricorrente non ha esplicitato la strumentalità della documentazione mancante (i.e. (i) la licenza generale per l’attività di spettacolo viaggiante, (ii) il collaudo annuale dell’attrazione) rispetto all’interesse defensionale che intenderebbe azionare, in particolare in relazione alla sua asserita illegittima pretermissione rispetto alla concessione dell’area pubblica in questione nel periodo di interesse. Sul punto le allegazioni defensionali del signor IV ZO risultano vaghe e del tutto ipotetiche.
Per queste ragioni il ricorso in parte viene dichiarato improcedibile e in parte viene respinto.
Tenuto conto dell’esito del giudizio le spese di lite possono essere interamente compensate, fatto salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge, come specificato in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui parimenti in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SA TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA TA | GO Di TT |
IL SEGRETARIO