Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliata in NI, via Vecchia Ognina, n.149;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato imposto il divieto detenzione armi e munizioni e sono state respinte le richieste di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del -OMISSIS- la Prefettura di-OMISSIS-ha disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni ed ha altresì rigettato le richieste di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a Guardia Particolare Giurata e di rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Il provvedimento richiama le note della Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di-OMISSIS-del -OMISSIS- con le quali si dà atto che il ricorrente risulta “ indagato per il reato p.e.p. dall’art. 575 c.p. nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR incardinato presso il Tribunale di-OMISSIS-definito con sentenza di archiviazione emessa dal GIP in data -OMISSIS-”.
La Prefettura ha, altresì, rilevato che dagli atti del procedimento penale “si evince l’accertamento di reiterate liti di vicinato, che hanno visto coinvolto il -OMISSIS-, connotate, peraltro, da una rilevante conflittualità” e che “dall’istruttoria effettuata da quest’Ufficio, si evince che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non riunisce i requisiti previsti dal TULPS… sia per il rinnovo del decreto di approvazione della nomina a Guardia Particolare Giurata, sia per il rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale a tassa ridotta, che si sostanziano nell’idoneità e nell’affidabilità del soggetto a svolgere i servizi connessi all’attività stessa, nonché il mantenimento di una condotta irreprensibile, c.d. ‘buona condotta’ ex art. 138 TUPLS cit.”.
2. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato il suddetto decreto lamentandone la illegittimità sotto i profili della v iolazione ed errata applicazione dell'art. 8, 13, 39, 43 e 138 t.u.l.p.s., della errata, insufficiente e generica motivazione, della carenza di istruttoria e della falsa rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego.
Le “reiterate liti di vicinato connotate da una rilevante conflittualità” poste a fondamento del provvedimento impugnato sarebbero rimaste del tutto indimostrate anche nell’ambito del procedimento penale al quale la Prefettura fa riferimento.
Le indagini effettuate nell’ambito di tale procedimento penale (scaturito dall’omicidio, in data -OMISSIS-), alla luce di quanto emerge dal provvedimento di archiviazione, non hanno consentito, tuttavia, di dimostrare la responsabilità penale del ricorrente né delle altre persone coinvolte e non hanno nemmeno dimostrato la sussistenza della pretesa conflittualità alla quale fa riferimento la Prefettura.
Gli unici riferimenti a pretesi scontri tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-sono, invero, contenuti nelle dichiarazioni rese dai familiari della vittima nonché nella dichiarazione resa dalla signora -OMISSIS-, titolare del “Bar -OMISSIS-” che, escussa a sommarie informazioni, avrebbe “riportato un litigio avvenuto circa due anni prima all’interno del bar da lei gestito tra -OMISSIS-, sfociato in scontro fisico e terminato solo grazie all’intervento di terze persone presenti all’interno dell’esercizio”.
Contesta il ricorrente che la signora -OMISSIS- non è mai stata escussa a sommarie informazioni, come dimostrato dal fatto che nel fascicolo del procedimento penale non si è rinvenuto il relativo verbale.
Il provvedimento, limitandosi a fare riferimento a quanto emerso nell’ambito del procedimento penale, sarebbe pertanto illegittimo sotto i profili della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione.
3. Con ordinanza 294 del 12 luglio 2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai limitati fini della sollecita definizione del giudizio nel merito onerando, nel contempo, l’intimata amministrazione di depositare “ entro giorni trenta dalla comunicazione della presente decisione, ogni ulteriore documentazione utile alla decisione del ricorso e, in particolare, il verbale di sommarie informazioni relativo alla sig.-OMISSIS--OMISSIS-”.
4. In data 2 settembre 2024 l’amministrazione resistente ha versato in atti i verbali di sommarie informazioni rese da alcuni parenti del signor -OMISSIS-.
Non risulta, tuttavia, versato in atti il verbale di sommarie informazioni relativo alla signo-OMISSIS--OMISSIS-.
5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Occorre preliminarmente dare atto della tardività dei documenti depositati dall’avvocatura erariale il 6 novembre 2024.
Di tale deposito non si terrà, dunque, conto ai fini della decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto i contestati profili del difetto di motivazione e di istruttoria.
7.1. Ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, non va dimenticato, invero, che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza.
In tema di autorizzazione a portare armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all’autorizzazione.
Con particolare riferimento a fattispecie, come quella in esame, in cui il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza di porto d’armi riguardino una guardia particolare giurata, deve, altresì, condividersi l’orientamento secondo cui “l'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento cioè dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Va poi considerato come vada contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia (v. T.A.R. Catanzaro, sez. I, ordinanza n. 121 del 17 marzo 2022 e giurisprudenza ivi richiamata)” (T.A.R. Reggio Calabria, sentenza n. 413 del 10 maggio 2023).
7.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda sul procedimento penale a carico del -OMISSIS- (definito con decreto di archiviazione del -OMISSIS-) e, più in particolare, su una pretesa conflittualità del ricorrente con il -OMISSIS-che sarebbe emersa dagli atti di tale procedimento.
Tale conflittualità, tuttavia, non risulta in alcun modo dimostrata atteso che gli unici atti istruttori dai quale sarebbe emersa sono le generiche e non circostanziate dichiarazioni rese dai familiari del -OMISSIS-che, sentiti a sommarie informazioni, hanno fatto riferimento a pretesi dissapori tra il loro congiunto e la famiglia -OMISSIS-.
Né ulteriori elementi utili possono ricavarsi dagli atti del procedimento penale.
La stessa nota dei Carabinieri del-OMISSIS-richiamata dalla Prefettura dà atto che “dalla lettura dei suddetti atti (Decreto di Archiviazione nr. -OMISSIS- RGNR e-OMISSIS-RG GIP, datato -OMISSIS-, emesso dal GIP di-OMISSIS-e relativa Richiesta della Procura della Repubblica) si evince che il nominato in oggetto, nell’ambito del suddetto procedimento penale, era stato indagato sulla base di sospetti avanzati dai familiari della vittima di omicidio, in virtù di pregressi contrasti esistenti tra quest’ultima e il -OMISSIS- -OMISSIS-. Sulla base delle successive attività d’indagine, tuttavia, come testualmente riportato nel provvedimento di archiviazione, “i meri sospetti non si sono concretizzati in elementi di prova a carico di alcuno”.
7.3. Deve conclusivamente ritenersi che il giudizio prognostico della Prefettura non sia adeguatamente supportato dagli elementi fattuali rappresentati avendo l’amministrazione posto a fondamento del provvedimento impugnato il procedimento penale definito con decreto di archiviazione dal quale, in mancanza di ulteriori e più approfondite indagini circa la personalità del ricorrente e di una complessiva valutazione discrezionale della sua condotta, non è possibile, tuttavia, desumere l’effettiva inaffidabilità dello stesso.
8. In ragione di quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed ogni persona richiamata in motivazione.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.