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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3632/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012245417000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/04/2025 e depositato il 13/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2020 00122454 14 000, notificatagli in data 22/02/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 515,54 per tassa automobilistica, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2017.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, essendo decorso il termine di tre anni dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato (2017) senza il compimento di atti interruttivi validi prima della notifica della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-CO con memoria difensiva depositata in data
05/11/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi ("Rottamazione-quater") di cui all'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022. L'Agente della riscossione ha prodotto la dichiarazione di adesione presentata dal Sig. Ricorrente_1 in data 29/06/2023, comprensiva della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, nonché l'estratto informatico attestante il regolare pagamento delle rate previste dal piano di definizione. In via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa e, nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando le norme emergenziali (D.L. n. 18/2020) che hanno sospeso e prorogato i termini di prescrizione e decadenza.
La Regione Siciliana, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza pubblica del 15/12/2025, come da verbale in atti. la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, questa Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sollevata dall'Agenzia delle Entrate-CO. L'eccezione è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, e non contestata dal ricorrente, emerge in modo inequivocabile che il Sig. Ricorrente_1, in data 29/06/2023, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. "Rottamazione-quater", ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale istanza (cfr. doc. "DEF.
_AGEVOLATA_2023062908560394.in atti di causa) includeva espressamente, tra i carichi da definire, quello portato dalla cartella di pagamento n. 29520200012245414000, oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'adesione a procedure di condono o definizione agevolata, quale quella della c.d. "Rottamazione-quater", costituisce una scelta del contribuente alternativa alla lite e, pertanto, incompatibile con la volontà di contestare la pretesa erariale. Tale adesione, infatti, presuppone il riconoscimento del debito e determina il venir meno dell'interesse del contribuente a proseguire o a instaurare un contenzioso avente ad oggetto i medesimi carichi, configurando una forma di acquiescenza alla pretesa tributaria (cfr.,ex plurimis, Cass., Ord. n. 1713 del 18/01/2024; Cass., Ord. n. 15450 del 01/06/2023; Cass., Ord. n. 3347 del 01/02/2022; Cass., Ord. n. 21849 del 30/07/2021).
L'adesione alla "rottamazione" ed il conseguente pagamento delle somme dovute, anche in forma rateale, sono incompatibili con la volontà di contestare la legittimità e la fondatezza del debito. Come chiarito dalla
Suprema Corte, la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata costituisce un atto di disposizione del diritto controverso, inconciliabile con la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., Ord. n. 28833 del 16/12/2020). Nel caso di specie, risulta altresì provato che il ricorrente ha dato seguito all'adesione, effettuando i pagamenti delle rate scadute, come documentato dall'estratto informatico prodotto dall'Agente della riscossione (cfr. doc. "Estratto_informatico relativo ai pagamenti).
Tale comportamento, successivo alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ma antecedente all'instaurazione del presente giudizio (avviato nell'aprile 2025), priva il ricorrente dell'interesse ad agire, requisito essenziale dell'azione processuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. L'eventuale accoglimento del ricorso, infatti, non produrrebbe alcun effetto utile per il contribuente, il quale ha già scelto una via alternativa e incompatibile per la definizione del proprio debito, ottenendo i benefici di legge e obbligandosi al pagamento degli importi ricalcolati.
La presentazione del ricorso tributario in data successiva all'adesione alla definizione agevolata ed al pagamento delle prime rate si palesa, pertanto, come un'azione priva di interesse concreto e attuale, che deve essere dichiarata inammissibile.
L'accertata inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla prescrizione del credito, che non può essere esaminata nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-CO. Nulla per le spese nei confronti della Regione Siciliana, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig. Ricorrente_1
, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-CO, che liquida in Euro 225,86 (duecentoventicinque/86), oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla sulle spese nei confronti della Regione Siciliana.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OL LE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3632/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012245417000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/04/2025 e depositato il 13/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2020 00122454 14 000, notificatagli in data 22/02/2025, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 515,54 per tassa automobilistica, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 2017.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, essendo decorso il termine di tre anni dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato (2017) senza il compimento di atti interruttivi validi prima della notifica della cartella impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-CO con memoria difensiva depositata in data
05/11/2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi ("Rottamazione-quater") di cui all'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022. L'Agente della riscossione ha prodotto la dichiarazione di adesione presentata dal Sig. Ricorrente_1 in data 29/06/2023, comprensiva della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, nonché l'estratto informatico attestante il regolare pagamento delle rate previste dal piano di definizione. In via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa e, nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando le norme emergenziali (D.L. n. 18/2020) che hanno sospeso e prorogato i termini di prescrizione e decadenza.
La Regione Siciliana, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza pubblica del 15/12/2025, come da verbale in atti. la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, questa Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, sollevata dall'Agenzia delle Entrate-CO. L'eccezione è fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione di merito.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, e non contestata dal ricorrente, emerge in modo inequivocabile che il Sig. Ricorrente_1, in data 29/06/2023, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. "Rottamazione-quater", ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale istanza (cfr. doc. "DEF.
_AGEVOLATA_2023062908560394.in atti di causa) includeva espressamente, tra i carichi da definire, quello portato dalla cartella di pagamento n. 29520200012245414000, oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'adesione a procedure di condono o definizione agevolata, quale quella della c.d. "Rottamazione-quater", costituisce una scelta del contribuente alternativa alla lite e, pertanto, incompatibile con la volontà di contestare la pretesa erariale. Tale adesione, infatti, presuppone il riconoscimento del debito e determina il venir meno dell'interesse del contribuente a proseguire o a instaurare un contenzioso avente ad oggetto i medesimi carichi, configurando una forma di acquiescenza alla pretesa tributaria (cfr.,ex plurimis, Cass., Ord. n. 1713 del 18/01/2024; Cass., Ord. n. 15450 del 01/06/2023; Cass., Ord. n. 3347 del 01/02/2022; Cass., Ord. n. 21849 del 30/07/2021).
L'adesione alla "rottamazione" ed il conseguente pagamento delle somme dovute, anche in forma rateale, sono incompatibili con la volontà di contestare la legittimità e la fondatezza del debito. Come chiarito dalla
Suprema Corte, la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata costituisce un atto di disposizione del diritto controverso, inconciliabile con la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., Ord. n. 28833 del 16/12/2020). Nel caso di specie, risulta altresì provato che il ricorrente ha dato seguito all'adesione, effettuando i pagamenti delle rate scadute, come documentato dall'estratto informatico prodotto dall'Agente della riscossione (cfr. doc. "Estratto_informatico relativo ai pagamenti).
Tale comportamento, successivo alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ma antecedente all'instaurazione del presente giudizio (avviato nell'aprile 2025), priva il ricorrente dell'interesse ad agire, requisito essenziale dell'azione processuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. L'eventuale accoglimento del ricorso, infatti, non produrrebbe alcun effetto utile per il contribuente, il quale ha già scelto una via alternativa e incompatibile per la definizione del proprio debito, ottenendo i benefici di legge e obbligandosi al pagamento degli importi ricalcolati.
La presentazione del ricorso tributario in data successiva all'adesione alla definizione agevolata ed al pagamento delle prime rate si palesa, pertanto, come un'azione priva di interesse concreto e attuale, che deve essere dichiarata inammissibile.
L'accertata inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione, inclusa quella relativa alla prescrizione del credito, che non può essere esaminata nel merito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in favore dell'Agenzia delle Entrate-CO. Nulla per le spese nei confronti della Regione Siciliana, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, Sig. Ricorrente_1
, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-CO, che liquida in Euro 225,86 (duecentoventicinque/86), oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla sulle spese nei confronti della Regione Siciliana.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OL LE