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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/01/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4094/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO Parte_1 C.F._1
STEFANO e , elettivamente domiciliato in VIA ROGGIA BARTOLOMEA 7 ASSAGO presso il difensore avv. BENVENUTO STEFANO
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso per l'udienza del 7.11.2023:
La difesa di parte attorea , cosi' meglio specifica la propria domanda
1) Accertata la somma prestata dalla Sig.ra alla Sig.ra mediante Parte_1 CP_1 bonifico bancario come da allegazioni per euro 18560 ; accertate le restituzioni effettuate dalla Sig.ra per complessivi Euro 295 ( Euro 100 come da atto di citazione ed Euro 195 come da CP_1 disposizione di bonifico doc 1 istruttorio allegato )
2) Condannare la signora a rifondere alla Sig.ra la somma residua CP_1 Parte_1 prestata corrispondente a Euro 18265 oltre a spese di bonifico pari a Euro 3,42 , con interessi dal dovuto al saldo o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia e/o provata come da atti di causa depositati
3) Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi al difensore Avv.Stefano Benvenuto qui dichiaratosi antistatario pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO ha agito nei confronti di e ne ha chiesto la condanna al pagamento Parte_1 CP_1
della somma di € 18.460,00 a titolo di restituzione di un prestito, già dedotta la somma di € 100,00 indicata come unica restituita, oltre € 3,42 per spese di bonifico.
La convenuta, anche a seguito del rinnovo della notificazione, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace né si è presentata a rendere l'interrogatorio ammesso.
Assunta la testimonianza di (udienza 26.5.2022) e respinta la richiesta attorea di Testimone_1 ordinanza ai sensi dell'art.186 quater c.p.c. in mancanza di specifica indicazione da parte dell'attrice della somma oggetto della richiesta, non immediatamente desumibile e con chiarezza dagli elementi raccolti nel presente giudizio (ordinanza 21.7.2022), sulle conclusioni come precisate dall'attrice all'udienza del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda deve essere accolta per avere parte attrice dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa: avvenuta consegna della somma e obbligo restitutorio assunto dalla convenuta.
Va in primo luogo rilevato che con nota depositata il 18.10.2023, anche a titolo di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha meglio indicato, anche con richiamo ai documenti prodotti, la propria pretesa.
L'attrice ha prodotto (doc.1) copia dell'estratto di conto corrente a lei riferibile da cui risulta un bonifico a favore di con causale “prestito personale”, per € 18.557,00 oltre € 3,42 a titolo di CP_1
commissioni del 18.10.2013.
In citazione l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto in restituzione la somma di € 100,00 ma con la seconda memoria istruttoria ha prodotto documentazione bancaria relativa ad ulteriore restituzione con bonifico effettuato in suo favore da per € 195,00 in data 28.3.2014. CP_1
Il teste all'epoca del prestito coniugato con in regime di separazione Testimone_1 Parte_1
dei beni, ha confermato la circostanza della richiesta di denaro pervenuta dalla convenuta CP_1
per un importo di circa € 20.000,00, verso la fine di settembre del 2013, denaro che le serviva per definire una pendenza con la . Organizzazione_1
Il teste ha dichiarato che la somma venne materialmente prestata dalla signora e che la Pt_1
si era impegnata a restituirla con rate mensili di € 500,00. CP_1
pagina 2 di 3 Ha precisato che “la signora era una amica di lunga data e abbiamo cercato di aiutarla in CP_1
tutti i modi” e già “diversi anni prima” le avevano prestato del denaro poi puntualmente restituito, amicizia e precedente che rendono ragione del perché l'attrice abbia acconsentito a un prestito di una rilevante somma senza chiedere alcuna garanzia.
La mancata comparizione della convenuta, senza alcun giustificato motivo, all'udienza per rendere l'interrogatorio non fa che confermare il quadro probatorio già completo a suo carico fornito dai documenti e dalla testimonianza.
Conclusivamente, deve essere condannata a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
18.262,00 -pari all'importo oggetto del prestito (€ 18.557,00) dedotto quanto la stessa attrice ha riconosciuto esserle stato restituito (€ 100.00 come indicato in citazione e € 195,00 come successivamente precisato)- oltre a € 3,42 pari al costo del bonifico.
Vanno riconosciuti all'attrice gli interessi al tasso legale dalla notifica della citazione (20.11.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi delle tariffe forensi, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-condanna a restituire a la somma di € 18.265,42, oltre interessi al CP_1 Parte_1
tasso legale dalla domanda;
-condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi € 5.314,00 (€ 5.077,00 per compensi, € 237,00 per spese) oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 12 gennaio 2024
Il giudice
Laura Massari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4094/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTO Parte_1 C.F._1
STEFANO e , elettivamente domiciliato in VIA ROGGIA BARTOLOMEA 7 ASSAGO presso il difensore avv. BENVENUTO STEFANO
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso per l'udienza del 7.11.2023:
La difesa di parte attorea , cosi' meglio specifica la propria domanda
1) Accertata la somma prestata dalla Sig.ra alla Sig.ra mediante Parte_1 CP_1 bonifico bancario come da allegazioni per euro 18560 ; accertate le restituzioni effettuate dalla Sig.ra per complessivi Euro 295 ( Euro 100 come da atto di citazione ed Euro 195 come da CP_1 disposizione di bonifico doc 1 istruttorio allegato )
2) Condannare la signora a rifondere alla Sig.ra la somma residua CP_1 Parte_1 prestata corrispondente a Euro 18265 oltre a spese di bonifico pari a Euro 3,42 , con interessi dal dovuto al saldo o nella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia e/o provata come da atti di causa depositati
3) Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi al difensore Avv.Stefano Benvenuto qui dichiaratosi antistatario pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO ha agito nei confronti di e ne ha chiesto la condanna al pagamento Parte_1 CP_1
della somma di € 18.460,00 a titolo di restituzione di un prestito, già dedotta la somma di € 100,00 indicata come unica restituita, oltre € 3,42 per spese di bonifico.
La convenuta, anche a seguito del rinnovo della notificazione, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace né si è presentata a rendere l'interrogatorio ammesso.
Assunta la testimonianza di (udienza 26.5.2022) e respinta la richiesta attorea di Testimone_1 ordinanza ai sensi dell'art.186 quater c.p.c. in mancanza di specifica indicazione da parte dell'attrice della somma oggetto della richiesta, non immediatamente desumibile e con chiarezza dagli elementi raccolti nel presente giudizio (ordinanza 21.7.2022), sulle conclusioni come precisate dall'attrice all'udienza del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda deve essere accolta per avere parte attrice dimostrato gli elementi costitutivi della pretesa: avvenuta consegna della somma e obbligo restitutorio assunto dalla convenuta.
Va in primo luogo rilevato che con nota depositata il 18.10.2023, anche a titolo di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha meglio indicato, anche con richiamo ai documenti prodotti, la propria pretesa.
L'attrice ha prodotto (doc.1) copia dell'estratto di conto corrente a lei riferibile da cui risulta un bonifico a favore di con causale “prestito personale”, per € 18.557,00 oltre € 3,42 a titolo di CP_1
commissioni del 18.10.2013.
In citazione l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto in restituzione la somma di € 100,00 ma con la seconda memoria istruttoria ha prodotto documentazione bancaria relativa ad ulteriore restituzione con bonifico effettuato in suo favore da per € 195,00 in data 28.3.2014. CP_1
Il teste all'epoca del prestito coniugato con in regime di separazione Testimone_1 Parte_1
dei beni, ha confermato la circostanza della richiesta di denaro pervenuta dalla convenuta CP_1
per un importo di circa € 20.000,00, verso la fine di settembre del 2013, denaro che le serviva per definire una pendenza con la . Organizzazione_1
Il teste ha dichiarato che la somma venne materialmente prestata dalla signora e che la Pt_1
si era impegnata a restituirla con rate mensili di € 500,00. CP_1
pagina 2 di 3 Ha precisato che “la signora era una amica di lunga data e abbiamo cercato di aiutarla in CP_1
tutti i modi” e già “diversi anni prima” le avevano prestato del denaro poi puntualmente restituito, amicizia e precedente che rendono ragione del perché l'attrice abbia acconsentito a un prestito di una rilevante somma senza chiedere alcuna garanzia.
La mancata comparizione della convenuta, senza alcun giustificato motivo, all'udienza per rendere l'interrogatorio non fa che confermare il quadro probatorio già completo a suo carico fornito dai documenti e dalla testimonianza.
Conclusivamente, deve essere condannata a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
18.262,00 -pari all'importo oggetto del prestito (€ 18.557,00) dedotto quanto la stessa attrice ha riconosciuto esserle stato restituito (€ 100.00 come indicato in citazione e € 195,00 come successivamente precisato)- oltre a € 3,42 pari al costo del bonifico.
Vanno riconosciuti all'attrice gli interessi al tasso legale dalla notifica della citazione (20.11.2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi delle tariffe forensi, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-condanna a restituire a la somma di € 18.265,42, oltre interessi al CP_1 Parte_1
tasso legale dalla domanda;
-condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi € 5.314,00 (€ 5.077,00 per compensi, € 237,00 per spese) oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 12 gennaio 2024
Il giudice
Laura Massari
pagina 3 di 3