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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 562 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Archinà e Loredana Rodi, con i quali è elettivamente domiciliata in Siderno (RC) Corso Garibaldi n. 372 ricorren te
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistent e
OGGETTO: revoca prestazione assistenziale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, essendo stata riconosciuta già invalida al 100%, ha presentato all' domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento;
CP_1
- che, non essendo stata riconosciuta meritevole del beneficio, in data
30/04/2013, ha promosso ricorso per A.T.P., all'esito del quale le è stata riconosciuta la prestazione, con decorrenza dal mese di marzo 2014;
- che, in data 24/07/2023, ha inoltrato all' una nuova domanda, al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona disabile, trasmettendo il certificato medico n. NumeroDi_1
- che, a causa di un errore commesso dal patronato nella trasmissione del modulo per il riconoscimento dello stato di handicap, è stata erroneamente selezionata anche la richiesta di invalidità civile;
- che l' , agendo con negligenza, ha omesso di rilevare che il CP_1
certificato medico era finalizzato solo al riconoscimento dello stato di handicap poiché la ricorrente risultava già invalida al 100% con diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento da oltre nove anni;
- che, inoltre, l' ha erroneamente trattato la domanda d'invalidità CP_2
civile come nuova istanza, anziché come domanda di aggravamento;
- che, all'esito della convocazione per la visita, ha chiesto l'autorizzazione alla visita domiciliare, mai eseguita dall che ha CP_1
provveduto alla sola valutazione della documentazione prodotta;
- che, in data 21/10/2023, insieme al verbale relativo al riconoscimento dello stato di persona disabile, è stato notificato anche un verbale sanitario di invalidità civile, definito in data 02/10/2023, nel quale è stata riconosciuta come soggetto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a 3
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 – L. 124/98), grave 100%', ma senza attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento”, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento;
- che, pertanto, in data 14/12/2023, ha richiesto l'annullamento del verbale, e del provvedimento di recupero delle somme, con conseguente ripristino della prestazione assistenziale;
- che, tuttavia, l' ha rigettato la richiesta di annullamento, con la CP_1
seguente motivazione: “avendo presentato in data 27.07.23 nuova domanda
Invalidità Civile … (ciò) ha comportato una rivalutazione medico legale che supera il giudizio espresso con il Decreto di Omologa”;
- che la revoca della prestazione precedentemente riconosciuta deve essere considerata inammissibile, in quanto il verbale di invalidità civile non è stato preceduto dalla relativa domanda amministrativa;
- che, infatti, nel modulo compilato in sede di domanda, era chiaramente indicato che: “Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di
Handicap”;
- che l'Ente previdenziale ha erroneamente classificato la pratica come
“Nuova Domanda” anziché come “Aggravamento”;
- che l' è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 C.C., in CP_1
quanto la mancata percezione dell'indennità di accompagnamento ha avuto conseguenze dirette e IGnificative sulla qualità della vita, incidendo profondamente sia sul piano fisico che sul piano psicologico;
- che sussiste una responsabilità aggravata a carico dell'
[...]
, il quale ha operato, se non in mala fede, con colpa grave. CP_3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la nullità/invalidità del Verbale sanitario emesso dall' in data 02/10/2023 (n.domanda 3940970400649), in quanto affetto CP_1
da vizi procedurali e sostanziali;
- accertare e dichiarare che la IG.ra Pt_1 4
ha diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento Parte_1
precedentemente riconosciuta con Decreto di Omologa del 11/02/2015 e di conseguenza ordinare all' in persona del legale rappresentate p.t., il CP_1
pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal 01/08/2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dalle singole mensilità al soddisfo;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art
2059 cc subito dalla IG.ra , da liquidarsi in via equitativa Parte_1
nella misura che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- accertare e dichiarare il danno subito dalla ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
risarcimento e al pagamento in favore della IG.ra , dei Parte_1
danni dalla stessa subiti a causa del comportamento tenuto dalla resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l n persona CP_1
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la piena legittimità e correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che l'odierna ricorrente, sulla base del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 11/02/2015, aveva in godimento la 5
prestazione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale e, come si evince dal decreto di omologa e dalla perizia allegati al ricorso, senza previsione di revisione.
Tali circostanze, allegate dalla ricorrente, non sono state oggetto di contestazione dell' che, al contrario, nell'insistere sulla legittimità della CP_1
revoca derivante da una nuova domanda che la ricorrente avrebbe presentato, ha confermato che la prestazione dell'indennità di accompagnamento era in godimento al momento della revoca.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che: "In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex addii Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa" (Cass. n. 6085/2014 cfr.
Cass.n.22721/2016).
Nondimeno, in giurisprudenza è stata affermata l'impugnabilità del decreto di omologa limitatamente alle spese di giudizio ("Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.
111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito" cfr. Cass. n. 4365/2017), sicché deve ritenersi che il decreto di omologa, impugnabile soltanto con riferimento alle spese di lite, sia connotato da definitività, con riferimento all'accertamento del requisito sanitario.
Orbene, è incontestato che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda del 27/07/2023, percepiva l'indennità accompagnamento con 6
decorrenza dalla data della visita peritale e senza una previsione di revisione.
Pertanto, nel momento in cui ha presentato una nuova domanda all' CP_1
(in data 27/07/2023), corredata da un certificato medico concernente esclusivamente l'accertamento dello stato di disabile in forma grave (art. 3 legge n. 104/1992) non avrebbe avuto alcun interesse a presentare una “nuova domanda” (così come l' l'ha qualificata) di invalidità civile, considerando CP_1
che godeva, senza limitazioni di carattere personale, della massima prestazione cui avrebbe potuto aspirare previo accertamento dell'invalidità civile, ossia dell'indennità di accompagnamento.
Del resto, la domanda presentata in data 27/07/2023 era corredata da un certificato medico che concerneva esclusivamente lo status di disabile grave, sebbene contenesse un'ulteriore spunta relativa all'invalidità civile.
Pertanto, da un esame complessivo della documentazione e della posizione della ricorrente (che l' avrebbe avuto l'onere di effettuare prima CP_1
di procedere ad una nuova istruttoria) sarebbe stato agevole comprendere, nonostante la spunta apposta anche sulla casella dell'invalidità civile presente sulla domanda, che la ricorrente già godeva della massima prestazione cui poteva aspirare nell'ambito dell'invalidità civile, che la domanda inoltrata in data 27/07/2023 non poteva essere volta all'accertamento di uno status
(l'invalidità civile) già accertato nella sua massima estensione e in relazione al quale nessun interesse residuava in capo alla ricorrente.
Ritiene, dunque, il giudicante che non vi erano elementi, alla luce di un esame complessivo della domanda degli allegati e della posizione della ricorrente (che l' avrebbe avuto l'onere di operare prima di procedere CP_1
all'istruttoria), per qualificare la domanda della ricorrente come una “nuova domanda” relativa ad una prestazione già in godimento senza limiti temporali e fondata su un accertamento sanitario, cristallizzato in un decreto di omologa, connotato dai crismi della definitività.
Pertanto l' non soffermandosi soltanto su una spunta presente CP_1 7
sulla domanda presentata, avrebbe avuto l'onere di controllare la documentazione inoltrata dalla ricorrente, per il tramite del patronato, a corredo della domanda (segnatamente il certificato medico relativo soltanto allo status di disabile grave) e la posizione della ricorrente, la quale, al momento della presentazione di quella che è stata qualificata come una “nuova domanda” di invalidità civile, già godeva dell'indennità di accompagnamento, senza revisione, che presuppone l'accertamento di una inabilità totale e assoluta
(100%) senza una residuale capacità lavorativa, unitamente all'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente.
Dinanzi al godimento di una prestazione fondata su un riconoscimento senza revisione, l non avrebbe potuto procedere arbitrariamente ad una CP_1
nuova istruttoria, in difetto di una domanda amministrativa (che avrebbe dovuto essere qualificata dal relativo certificato medico) e senza quanto meno convocare la ricorrente appositamente per una verifica proprio dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione già in godimento, consentendo alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa.
Del resto la ricorrente, non avendo dato alcun impulso ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento (e sarebbe stato inverosimile immaginare una richiesta di revisione o una nuova domanda per una prestazione in godimento senza limiti temporali), godendo già della prestazione (senza previsione di una revisione) e non avendo ricevuto alcuna convocazione in relazione alla prestazione in godimento, non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa, nutrendo peraltro un (legittimo) affidamento della prestazioni già in godimento.
L' dunque, ha arbitrariamente aperto una nuova istruttoria con CP_1
riferimento all'invalidità civile in relazione ad una prestazione definitiva, già in godimento, per la quale non era prevista la revisione e senza inviare un'apposita convocazione, per un'eventuale revisione, ma basandosi esclusivamente su una 8
spunta apposta su una nuova domanda (di per sé insensata dal momento che la ricorrente già godeva da molti anni dell'indennità di accompagnamento senza revisione) corredata da un certificato medico relativo al solo stato di portatore di handicap.
In merito l' nel rimarcare la correttezza del proprio operato, ha CP_1
richiamato i principi in materia di onere della prova, sostenendo che incombe sulla ricorrente l'onere di provare il possesso dei requisiti legittimanti la prestazione richiamata.
Ed invero, nella specie, tale onere può ritenersi adeguatamente assolto dalla ricorrente, la quale ha allegato il possesso dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, senza necessità di revisione, come cristallizzati nel decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data11/02/2015 (allegato alla ricorrente unitamente alla CTU sulla quale lo stesso si fonda) e l'effettivo godimento della prestazione in questione, sottoposta arbitrariamente ad una nuova istruttoria, in difetto dei presupposti.
Nemmeno parte ricorrente ha allegato, circostanza peraltro non espressamente confutata dall' , di aver presentato, in data 27/07/2023, una CP_1
domanda amministrativa fondata su un certificato medico relativo esclusivamente allo status di disabile grave (legge n. 104/1992), che nulla aveva a che vedere con l'invalidità civile (già accertata nella sua forma massima in capo alla ricorrente).
Dalle allegazioni in atti, si evince agevolmente che l'ulteriore spunta apposta sulla domanda presentata in data 27/07/2023 è frutto di un errore che può qualificarsi come grossolano e che sarebbe stato facilmente riconoscibile alla luce della documentazione allegata alla domanda e della posizione della ricorrente (che già aveva in godimento l'indennità di accompagnamento senza ala previsione di una revisione).
Conseguentemente l' , qualora avesse utilizzato una ordinaria CP_1
diligenza, avrebbe potuto / dovuto facilmente riconoscere l'errore, considerando 9
che la ricorrente già godeva dell'indennità di accompagnamento senza limiti temporali per cui una nuova domanda, in combinato con la domanda di handicap che era supportata da un apposito certificato medico, non avrebbe avuto alcun senso.
Ed invero, ritiene il giudicante che un onere di ordinaria diligenza e di attenzione incombe anche sull' nella sua veste di ente pubblico che, CP_1
dunque, non avrebbe dovuto provvedere arbitrariamente ad una revisione non prevista e non richiesta, non avendo il potere di procedere ad una nuova istruttoria sulla prestazione in godimento senza il rispetto delle garanzie procedurali e senza – al più - appositamente convocare la ricorrente - titolare di un legittimo affidamento nella prestazione in godimento senza limiti temporali e che non poteva essere leso da quello che è palesemente un errore materiale
(sentito dalla documentazione allegata e dalla posizione della ricorrente) - per un'eventuale revisione
Ne discende l'accoglimento della domanda volta all'accertamento del diritto della IGnora al ripristino dell'indennità di Parte_1
accompagnamento riconosciuta sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Locri del 11/02/2015, con condanna dell' alla corresponsione degli CP_2
importi spettanti a titolo di indennità di accompagnamento non corrisposti dal
1/08/2023, oltre interessi come per legge
Non può invece trovare accoglimento la domanda, già proposta nel ricorso introduttivo, di condanna dell' per responsabilità aggravata, ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., né ogni altra domanda risarcitoria.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dalla parte ricorrente, che ha 10
genericamente formulato la domanda sin dal ricorso introduttivo, prima ancora che l' apprestasse le proprie difese che, in concreto, sono state CP_1
contenute nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa.
Né risulta allegata alcuna forma di danno morale, genericamente richiamato da parte ricorrente.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' , in considerazione dell'accoglimento CP_1
della domanda proposta in via principale.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 562/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della IGnora al ripristino dell'indennità di Parte_1
accompagnamento riconosciuta sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Locri del 11/02/2015;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentate p.t., alla CP_1
corresponsione delle mensilità di indennità di accompagnamento non corrisposte dal 1/08/2023, oltre interessi come per legge;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Condanna l' in persona del legale rappresentate p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 562 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Archinà e Loredana Rodi, con i quali è elettivamente domiciliata in Siderno (RC) Corso Garibaldi n. 372 ricorren te
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistent e
OGGETTO: revoca prestazione assistenziale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, essendo stata riconosciuta già invalida al 100%, ha presentato all' domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento;
CP_1
- che, non essendo stata riconosciuta meritevole del beneficio, in data
30/04/2013, ha promosso ricorso per A.T.P., all'esito del quale le è stata riconosciuta la prestazione, con decorrenza dal mese di marzo 2014;
- che, in data 24/07/2023, ha inoltrato all' una nuova domanda, al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento dello status di persona disabile, trasmettendo il certificato medico n. NumeroDi_1
- che, a causa di un errore commesso dal patronato nella trasmissione del modulo per il riconoscimento dello stato di handicap, è stata erroneamente selezionata anche la richiesta di invalidità civile;
- che l' , agendo con negligenza, ha omesso di rilevare che il CP_1
certificato medico era finalizzato solo al riconoscimento dello stato di handicap poiché la ricorrente risultava già invalida al 100% con diritto al godimento dell'indennità di accompagnamento da oltre nove anni;
- che, inoltre, l' ha erroneamente trattato la domanda d'invalidità CP_2
civile come nuova istanza, anziché come domanda di aggravamento;
- che, all'esito della convocazione per la visita, ha chiesto l'autorizzazione alla visita domiciliare, mai eseguita dall che ha CP_1
provveduto alla sola valutazione della documentazione prodotta;
- che, in data 21/10/2023, insieme al verbale relativo al riconoscimento dello stato di persona disabile, è stato notificato anche un verbale sanitario di invalidità civile, definito in data 02/10/2023, nel quale è stata riconosciuta come soggetto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a 3
svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 – L. 124/98), grave 100%', ma senza attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento”, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento;
- che, pertanto, in data 14/12/2023, ha richiesto l'annullamento del verbale, e del provvedimento di recupero delle somme, con conseguente ripristino della prestazione assistenziale;
- che, tuttavia, l' ha rigettato la richiesta di annullamento, con la CP_1
seguente motivazione: “avendo presentato in data 27.07.23 nuova domanda
Invalidità Civile … (ciò) ha comportato una rivalutazione medico legale che supera il giudizio espresso con il Decreto di Omologa”;
- che la revoca della prestazione precedentemente riconosciuta deve essere considerata inammissibile, in quanto il verbale di invalidità civile non è stato preceduto dalla relativa domanda amministrativa;
- che, infatti, nel modulo compilato in sede di domanda, era chiaramente indicato che: “Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di
Handicap”;
- che l'Ente previdenziale ha erroneamente classificato la pratica come
“Nuova Domanda” anziché come “Aggravamento”;
- che l' è tenuto al risarcimento del danno ex art. 2059 C.C., in CP_1
quanto la mancata percezione dell'indennità di accompagnamento ha avuto conseguenze dirette e IGnificative sulla qualità della vita, incidendo profondamente sia sul piano fisico che sul piano psicologico;
- che sussiste una responsabilità aggravata a carico dell'
[...]
, il quale ha operato, se non in mala fede, con colpa grave. CP_3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la nullità/invalidità del Verbale sanitario emesso dall' in data 02/10/2023 (n.domanda 3940970400649), in quanto affetto CP_1
da vizi procedurali e sostanziali;
- accertare e dichiarare che la IG.ra Pt_1 4
ha diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento Parte_1
precedentemente riconosciuta con Decreto di Omologa del 11/02/2015 e di conseguenza ordinare all' in persona del legale rappresentate p.t., il CP_1
pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal 01/08/2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dalle singole mensilità al soddisfo;
- accertare e dichiarare e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art
2059 cc subito dalla IG.ra , da liquidarsi in via equitativa Parte_1
nella misura che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- accertare e dichiarare il danno subito dalla ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
risarcimento e al pagamento in favore della IG.ra , dei Parte_1
danni dalla stessa subiti a causa del comportamento tenuto dalla resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l n persona CP_1
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la piena legittimità e correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che l'odierna ricorrente, sulla base del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 11/02/2015, aveva in godimento la 5
prestazione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita peritale e, come si evince dal decreto di omologa e dalla perizia allegati al ricorso, senza previsione di revisione.
Tali circostanze, allegate dalla ricorrente, non sono state oggetto di contestazione dell' che, al contrario, nell'insistere sulla legittimità della CP_1
revoca derivante da una nuova domanda che la ricorrente avrebbe presentato, ha confermato che la prestazione dell'indennità di accompagnamento era in godimento al momento della revoca.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che: "In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex addii Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa" (Cass. n. 6085/2014 cfr.
Cass.n.22721/2016).
Nondimeno, in giurisprudenza è stata affermata l'impugnabilità del decreto di omologa limitatamente alle spese di giudizio ("Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.
111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito" cfr. Cass. n. 4365/2017), sicché deve ritenersi che il decreto di omologa, impugnabile soltanto con riferimento alle spese di lite, sia connotato da definitività, con riferimento all'accertamento del requisito sanitario.
Orbene, è incontestato che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda del 27/07/2023, percepiva l'indennità accompagnamento con 6
decorrenza dalla data della visita peritale e senza una previsione di revisione.
Pertanto, nel momento in cui ha presentato una nuova domanda all' CP_1
(in data 27/07/2023), corredata da un certificato medico concernente esclusivamente l'accertamento dello stato di disabile in forma grave (art. 3 legge n. 104/1992) non avrebbe avuto alcun interesse a presentare una “nuova domanda” (così come l' l'ha qualificata) di invalidità civile, considerando CP_1
che godeva, senza limitazioni di carattere personale, della massima prestazione cui avrebbe potuto aspirare previo accertamento dell'invalidità civile, ossia dell'indennità di accompagnamento.
Del resto, la domanda presentata in data 27/07/2023 era corredata da un certificato medico che concerneva esclusivamente lo status di disabile grave, sebbene contenesse un'ulteriore spunta relativa all'invalidità civile.
Pertanto, da un esame complessivo della documentazione e della posizione della ricorrente (che l' avrebbe avuto l'onere di effettuare prima CP_1
di procedere ad una nuova istruttoria) sarebbe stato agevole comprendere, nonostante la spunta apposta anche sulla casella dell'invalidità civile presente sulla domanda, che la ricorrente già godeva della massima prestazione cui poteva aspirare nell'ambito dell'invalidità civile, che la domanda inoltrata in data 27/07/2023 non poteva essere volta all'accertamento di uno status
(l'invalidità civile) già accertato nella sua massima estensione e in relazione al quale nessun interesse residuava in capo alla ricorrente.
Ritiene, dunque, il giudicante che non vi erano elementi, alla luce di un esame complessivo della domanda degli allegati e della posizione della ricorrente (che l' avrebbe avuto l'onere di operare prima di procedere CP_1
all'istruttoria), per qualificare la domanda della ricorrente come una “nuova domanda” relativa ad una prestazione già in godimento senza limiti temporali e fondata su un accertamento sanitario, cristallizzato in un decreto di omologa, connotato dai crismi della definitività.
Pertanto l' non soffermandosi soltanto su una spunta presente CP_1 7
sulla domanda presentata, avrebbe avuto l'onere di controllare la documentazione inoltrata dalla ricorrente, per il tramite del patronato, a corredo della domanda (segnatamente il certificato medico relativo soltanto allo status di disabile grave) e la posizione della ricorrente, la quale, al momento della presentazione di quella che è stata qualificata come una “nuova domanda” di invalidità civile, già godeva dell'indennità di accompagnamento, senza revisione, che presuppone l'accertamento di una inabilità totale e assoluta
(100%) senza una residuale capacità lavorativa, unitamente all'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente.
Dinanzi al godimento di una prestazione fondata su un riconoscimento senza revisione, l non avrebbe potuto procedere arbitrariamente ad una CP_1
nuova istruttoria, in difetto di una domanda amministrativa (che avrebbe dovuto essere qualificata dal relativo certificato medico) e senza quanto meno convocare la ricorrente appositamente per una verifica proprio dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione già in godimento, consentendo alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa.
Del resto la ricorrente, non avendo dato alcun impulso ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento (e sarebbe stato inverosimile immaginare una richiesta di revisione o una nuova domanda per una prestazione in godimento senza limiti temporali), godendo già della prestazione (senza previsione di una revisione) e non avendo ricevuto alcuna convocazione in relazione alla prestazione in godimento, non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa, nutrendo peraltro un (legittimo) affidamento della prestazioni già in godimento.
L' dunque, ha arbitrariamente aperto una nuova istruttoria con CP_1
riferimento all'invalidità civile in relazione ad una prestazione definitiva, già in godimento, per la quale non era prevista la revisione e senza inviare un'apposita convocazione, per un'eventuale revisione, ma basandosi esclusivamente su una 8
spunta apposta su una nuova domanda (di per sé insensata dal momento che la ricorrente già godeva da molti anni dell'indennità di accompagnamento senza revisione) corredata da un certificato medico relativo al solo stato di portatore di handicap.
In merito l' nel rimarcare la correttezza del proprio operato, ha CP_1
richiamato i principi in materia di onere della prova, sostenendo che incombe sulla ricorrente l'onere di provare il possesso dei requisiti legittimanti la prestazione richiamata.
Ed invero, nella specie, tale onere può ritenersi adeguatamente assolto dalla ricorrente, la quale ha allegato il possesso dei requisiti sanitari legittimanti il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, senza necessità di revisione, come cristallizzati nel decreto di omologa emesso da questo
Tribunale in data11/02/2015 (allegato alla ricorrente unitamente alla CTU sulla quale lo stesso si fonda) e l'effettivo godimento della prestazione in questione, sottoposta arbitrariamente ad una nuova istruttoria, in difetto dei presupposti.
Nemmeno parte ricorrente ha allegato, circostanza peraltro non espressamente confutata dall' , di aver presentato, in data 27/07/2023, una CP_1
domanda amministrativa fondata su un certificato medico relativo esclusivamente allo status di disabile grave (legge n. 104/1992), che nulla aveva a che vedere con l'invalidità civile (già accertata nella sua forma massima in capo alla ricorrente).
Dalle allegazioni in atti, si evince agevolmente che l'ulteriore spunta apposta sulla domanda presentata in data 27/07/2023 è frutto di un errore che può qualificarsi come grossolano e che sarebbe stato facilmente riconoscibile alla luce della documentazione allegata alla domanda e della posizione della ricorrente (che già aveva in godimento l'indennità di accompagnamento senza ala previsione di una revisione).
Conseguentemente l' , qualora avesse utilizzato una ordinaria CP_1
diligenza, avrebbe potuto / dovuto facilmente riconoscere l'errore, considerando 9
che la ricorrente già godeva dell'indennità di accompagnamento senza limiti temporali per cui una nuova domanda, in combinato con la domanda di handicap che era supportata da un apposito certificato medico, non avrebbe avuto alcun senso.
Ed invero, ritiene il giudicante che un onere di ordinaria diligenza e di attenzione incombe anche sull' nella sua veste di ente pubblico che, CP_1
dunque, non avrebbe dovuto provvedere arbitrariamente ad una revisione non prevista e non richiesta, non avendo il potere di procedere ad una nuova istruttoria sulla prestazione in godimento senza il rispetto delle garanzie procedurali e senza – al più - appositamente convocare la ricorrente - titolare di un legittimo affidamento nella prestazione in godimento senza limiti temporali e che non poteva essere leso da quello che è palesemente un errore materiale
(sentito dalla documentazione allegata e dalla posizione della ricorrente) - per un'eventuale revisione
Ne discende l'accoglimento della domanda volta all'accertamento del diritto della IGnora al ripristino dell'indennità di Parte_1
accompagnamento riconosciuta sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Locri del 11/02/2015, con condanna dell' alla corresponsione degli CP_2
importi spettanti a titolo di indennità di accompagnamento non corrisposti dal
1/08/2023, oltre interessi come per legge
Non può invece trovare accoglimento la domanda, già proposta nel ricorso introduttivo, di condanna dell' per responsabilità aggravata, ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., né ogni altra domanda risarcitoria.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave
(Cassazione n. 4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dalla parte ricorrente, che ha 10
genericamente formulato la domanda sin dal ricorso introduttivo, prima ancora che l' apprestasse le proprie difese che, in concreto, sono state CP_1
contenute nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa.
Né risulta allegata alcuna forma di danno morale, genericamente richiamato da parte ricorrente.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' , in considerazione dell'accoglimento CP_1
della domanda proposta in via principale.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 562/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della IGnora al ripristino dell'indennità di Parte_1
accompagnamento riconosciuta sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Locri del 11/02/2015;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentate p.t., alla CP_1
corresponsione delle mensilità di indennità di accompagnamento non corrisposte dal 1/08/2023, oltre interessi come per legge;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Condanna l' in persona del legale rappresentate p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci