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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3989/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. SANTINON FEDERICA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa,
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza qualificata presso il padre presso la casa famigliare che sarà assegnata quindi allo stesso con arredi e corredi;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
4) La casa coniugale sita in Marcon (Ve), Via della Ferrovia, 27 in comproprietà tra i coniugi viene assegnata al GN con arredi e corredi in quanto genitore collocatario;
Parte_2
5) Per quanto attiene ai diritti di visita con i figli le parti intendono pattuire tempi di permanenza dei minori essenzialmente paritari;
in ogni caso i week end saranno alternati tra i genitori. Durante la settimana le parti potranno concordare liberamente la permanenza ed i pernotti garantendo un congruo anticipo nella definizione delle visite settimanali. La madre avrà ampia facoltà di frequentare i minori anche nella casa famigliare anche in assenza del GN per esigenze connesse a malattie ed accompagnamento scolastico, entrambi i Pt_2
genitori si impegnano a non frequentare i due gli con eventuali partner per un periodo congruo di tempo;
e in ogni caso la madre potrà vedere e tenere con sè i figli: a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, b) durante la settimana, la madre terrà con sé i minori due giorni, indicativamente il martedì e giovedì, da dopo la scuola con il pernotto c) per quanto attiene alle festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre (comprendendo il Natale), mentre l'anno successivo i figli trascorreranno con la madre gli ultimi giorni delle vacanze scolastiche dal 30 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno); e) durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno, invece, presso la madre tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); f) durante le vacanze estive, infine, trascorreranno presso la madre complessivamente 3 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30
aprile di ogni anno, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
il diritto di visita della madre potrà trovare modificazione tenendo conto degli interessi, della crescita e delle volontà espresse da e Per_2
; Per_1
6) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, a fronte dei paritari tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di e ognuno provvedendo a Per_1 Per_2
soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di sé;
7) le spese per il mantenimento straordinario saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
CP_ 8) i coniugi sopporteranno le spese per il mantenimento e veterinarie dei due gatti domestici ( e ) Per_3
nella seguente ripartizione al 40% a carico della signora e al 60% a carico di Parte_1 Pt_2
; resta inteso che nel caso interventi veterinari entrambi i ricorrenti dovranno prestare il consenso alla
[...]
relativa scelta, gli animali domestici vivranno nella casa già famigliare;
9) l'assegno unico verrà utilizzato per le esigenze dei figli;
10) Il mutuo acceso per l'immobile e gli oneri fiscali inerenti allo stesso resteranno a carico al 50% di entrambi i coniugi, nonché saranno parimenti suddivise a metà le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti che necessitano di manutenzione periodica saranno suddivise nelle seguenti percentuali al 50% alla signora e al 50% al GN , l'onere Parte_1 Parte_2
della arà a carico di 1/5 alla signora;
CP_2 Parte_1
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando scadranno le imposizioni relative ai benefici fiscali.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio, depositato in data 9.10.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il 20.09.2014 in Campolongo Maggiore (VE), atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) al n. 8, parte I, serie
A, anno 2014; che da tale unione erano nati il 19.6.2018 e il 1.7.2015, minori. Persona_4 Persona_5
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio colniugalis, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025,
fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2024, lette le note depositate dai ricorrenti il 08.01.2025 in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni seguenti:
1) Si dichiara la separazione tra e , autorizzati a vivere separati di tetto e Parte_1 Parte_2
di mensa, nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza qualificata presso il padre presso la casa famigliare che sarà assegnata quindi allo stesso con arredi e corredi;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
4) La casa coniugale sita in Marcon (Ve), Via della Ferrovia, 27 in comproprietà tra i coniugi viene assegnata al GN con arredi e corredi in quanto genitore collocatario;
Parte_2
5) Per quanto attiene ai diritti di visita con i figli le parti intendono pattuire tempi di permanenza dei minori essenzialmente paritari;
in ogni caso i week end saranno alternati tra i genitori. Durante la settimana le parti potranno concordare liberamente la permanenza ed i pernotti garantendo un congruo anticipo nella definizione delle visite settimanali. La madre avrà ampia facoltà di frequentare i minori anche nella casa famigliare anche in assenza del GN per esigenze connesse a malattie ed accompagnamento scolastico, entrambi i Pt_2
genitori si impegnano a non frequentare i due gli con eventuali partner per un periodo congruo di tempo;
e in ogni caso la madre potrà vedere e tenere con sè i figli: a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, b) durante la settimana, la madre terrà con sé i minori due giorni, indicativamente il martedì e giovedì, da dopo la scuola con il pernotto c) per quanto attiene alle festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre (comprendendo il Natale), mentre l'anno successivo i figli trascorreranno con la madre gli ultimi giorni delle vacanze scolastiche dal 30 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno); e) durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno, invece, presso la madre tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); f) durante le vacanze estive, infine, trascorreranno presso la madre complessivamente 3 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30
aprile di ogni anno, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
il diritto di visita della madre potrà
trovare modificazione tenendo conto degli interessi, della crescita e delle volontà espresse da e Per_2
; Per_1 6) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, a fronte dei paritari tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di e ognuno provvedendo a Per_1 Per_2
soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di sé;
7) le spese per il mantenimento straordinario saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
CP_ 8) i coniugi sopporteranno le spese per il mantenimento e veterinarie dei due gatti domestici ( e ) Per_3
nella seguente ripartizione al 40% a carico della signora e al 60% a carico di Parte_1 Pt_2
; resta inteso che nel caso interventi veterinari entrambi i ricorrenti dovranno prestare il consenso alla
[...]
relativa scelta, gli animali domestici vivranno nella casa già famigliare;
9) l'assegno unico verrà utilizzato per le esigenze dei figli;
10) Il mutuo acceso per l'immobile e gli oneri fiscali inerenti allo stesso resteranno a carico al 50% di entrambi i coniugi, nonché saranno parimenti suddivise a metà le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti che necessitano di manutenzione periodica saranno suddivise nelle seguenti percentuali al 50% alla signora e al 50% al GN , l'onere Parte_1 Parte_2
della arà a carico di 1/5 alla signora;
CP_2 Parte_1
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando scadranno le imposizioni relative ai benefici fiscali;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 30.1.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3989/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. SANTINON FEDERICA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa,
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza qualificata presso il padre presso la casa famigliare che sarà assegnata quindi allo stesso con arredi e corredi;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
4) La casa coniugale sita in Marcon (Ve), Via della Ferrovia, 27 in comproprietà tra i coniugi viene assegnata al GN con arredi e corredi in quanto genitore collocatario;
Parte_2
5) Per quanto attiene ai diritti di visita con i figli le parti intendono pattuire tempi di permanenza dei minori essenzialmente paritari;
in ogni caso i week end saranno alternati tra i genitori. Durante la settimana le parti potranno concordare liberamente la permanenza ed i pernotti garantendo un congruo anticipo nella definizione delle visite settimanali. La madre avrà ampia facoltà di frequentare i minori anche nella casa famigliare anche in assenza del GN per esigenze connesse a malattie ed accompagnamento scolastico, entrambi i Pt_2
genitori si impegnano a non frequentare i due gli con eventuali partner per un periodo congruo di tempo;
e in ogni caso la madre potrà vedere e tenere con sè i figli: a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, b) durante la settimana, la madre terrà con sé i minori due giorni, indicativamente il martedì e giovedì, da dopo la scuola con il pernotto c) per quanto attiene alle festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre (comprendendo il Natale), mentre l'anno successivo i figli trascorreranno con la madre gli ultimi giorni delle vacanze scolastiche dal 30 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno); e) durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno, invece, presso la madre tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); f) durante le vacanze estive, infine, trascorreranno presso la madre complessivamente 3 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30
aprile di ogni anno, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
il diritto di visita della madre potrà trovare modificazione tenendo conto degli interessi, della crescita e delle volontà espresse da e Per_2
; Per_1
6) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, a fronte dei paritari tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di e ognuno provvedendo a Per_1 Per_2
soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di sé;
7) le spese per il mantenimento straordinario saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
CP_ 8) i coniugi sopporteranno le spese per il mantenimento e veterinarie dei due gatti domestici ( e ) Per_3
nella seguente ripartizione al 40% a carico della signora e al 60% a carico di Parte_1 Pt_2
; resta inteso che nel caso interventi veterinari entrambi i ricorrenti dovranno prestare il consenso alla
[...]
relativa scelta, gli animali domestici vivranno nella casa già famigliare;
9) l'assegno unico verrà utilizzato per le esigenze dei figli;
10) Il mutuo acceso per l'immobile e gli oneri fiscali inerenti allo stesso resteranno a carico al 50% di entrambi i coniugi, nonché saranno parimenti suddivise a metà le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti che necessitano di manutenzione periodica saranno suddivise nelle seguenti percentuali al 50% alla signora e al 50% al GN , l'onere Parte_1 Parte_2
della arà a carico di 1/5 alla signora;
CP_2 Parte_1
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando scadranno le imposizioni relative ai benefici fiscali.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo di separazione e divorzio, depositato in data 9.10.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, il 20.09.2014 in Campolongo Maggiore (VE), atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) al n. 8, parte I, serie
A, anno 2014; che da tale unione erano nati il 19.6.2018 e il 1.7.2015, minori. Persona_4 Persona_5
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio colniugalis, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 21.01.2025,
fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 05.11.2024, lette le note depositate dai ricorrenti il 08.01.2025 in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni seguenti:
1) Si dichiara la separazione tra e , autorizzati a vivere separati di tetto e Parte_1 Parte_2
di mensa, nel reciproco rispetto;
2) i figli minori e saranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza qualificata presso il padre presso la casa famigliare che sarà assegnata quindi allo stesso con arredi e corredi;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
4) La casa coniugale sita in Marcon (Ve), Via della Ferrovia, 27 in comproprietà tra i coniugi viene assegnata al GN con arredi e corredi in quanto genitore collocatario;
Parte_2
5) Per quanto attiene ai diritti di visita con i figli le parti intendono pattuire tempi di permanenza dei minori essenzialmente paritari;
in ogni caso i week end saranno alternati tra i genitori. Durante la settimana le parti potranno concordare liberamente la permanenza ed i pernotti garantendo un congruo anticipo nella definizione delle visite settimanali. La madre avrà ampia facoltà di frequentare i minori anche nella casa famigliare anche in assenza del GN per esigenze connesse a malattie ed accompagnamento scolastico, entrambi i Pt_2
genitori si impegnano a non frequentare i due gli con eventuali partner per un periodo congruo di tempo;
e in ogni caso la madre potrà vedere e tenere con sè i figli: a) a weekend alterni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina, b) durante la settimana, la madre terrà con sé i minori due giorni, indicativamente il martedì e giovedì, da dopo la scuola con il pernotto c) per quanto attiene alle festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, le vacanze natalizie i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al
30 dicembre (comprendendo il Natale), mentre l'anno successivo i figli trascorreranno con la madre gli ultimi giorni delle vacanze scolastiche dal 30 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno); e) durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno, invece, presso la madre tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); f) durante le vacanze estive, infine, trascorreranno presso la madre complessivamente 3 settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30
aprile di ogni anno, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
il diritto di visita della madre potrà
trovare modificazione tenendo conto degli interessi, della crescita e delle volontà espresse da e Per_2
; Per_1 6) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, a fronte dei paritari tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di e ognuno provvedendo a Per_1 Per_2
soddisfare le esigenze dei figli quando essi si trovino presso di sé;
7) le spese per il mantenimento straordinario saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Venezia;
CP_ 8) i coniugi sopporteranno le spese per il mantenimento e veterinarie dei due gatti domestici ( e ) Per_3
nella seguente ripartizione al 40% a carico della signora e al 60% a carico di Parte_1 Pt_2
; resta inteso che nel caso interventi veterinari entrambi i ricorrenti dovranno prestare il consenso alla
[...]
relativa scelta, gli animali domestici vivranno nella casa già famigliare;
9) l'assegno unico verrà utilizzato per le esigenze dei figli;
10) Il mutuo acceso per l'immobile e gli oneri fiscali inerenti allo stesso resteranno a carico al 50% di entrambi i coniugi, nonché saranno parimenti suddivise a metà le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti che necessitano di manutenzione periodica saranno suddivise nelle seguenti percentuali al 50% alla signora e al 50% al GN , l'onere Parte_1 Parte_2
della arà a carico di 1/5 alla signora;
CP_2 Parte_1
11) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando scadranno le imposizioni relative ai benefici fiscali;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 30.1.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero