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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 7.10.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alessia Cisilino
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Elena Valusso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Pradamano (UD) il 5.7.2008 con;
che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(2.7.2009) e (25.11.2010), entrambi minorenni, e che la comunione materiale e spirituale tra i Per_2 coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre condizioni.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza del 11.2.2025, fallito il tentativo di riconciliazione ed autorizzati pertanto i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. Contestualmente i coniugi hanno concordato, in via provvisoria:
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
assegno unico universale per i figli di competenza esclusiva della madre;
assegno di mantenimento dei figli a carico del padre di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
spese straordinarie necessarie per i figli al
50% tra i genitori;
il marito si è altresì impegnato a cambiare la residenza dall'abitazione della moglie entro la fine del mese di marzo.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio concordatario in Comune di Pradamano (UD) il 5.7.2008;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 3, parte seconda, serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008; 3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 13.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini