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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2705/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2705/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/10/2025 a seguito di discussione e tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Pt_1 C.F._1 dell'Avv. CIANO MICHELE, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLANTE E (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 APPELLATA contumace
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 Conclusioni: Appellante: “- preliminarmente: confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto prefettizio n. 2023/9763 e del verbale di sequestro amministrativo del veicolo KA7830HC;
- in riforma della sentenza: accertare che il Giudice di Pace di Mantova ha tardivamente declinato la propria competenza e per l'effetto dichiarare la nullità del relativo provvedimento;
- nel merito: essendosi radicata la competenza presso il Giudice di Pace di Mantova e quindi presso l'adito Tribunale quale giudice dell'appello, in accoglimento dell'opposizione dichiarare illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia il decreto prefettizio e il verbale di sequestro amministrativo impugnati, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
- in subordine: in caso di rigetto dei motivi dell'appello concedere termine per la riassunzione della causa avanti al giudice dichiarato competente.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello, avverso la sentenza indicata in Pt_1 epigrafe, con la quale il primo giudice ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice di Pace di . CP_1
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione di primo grado, rilevando come la resistente non avesse eccepito CP_1 l'incompetenza territoriale e pertanto la stessa avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio dal giudice adito entro la prima udienza, mentre il giudice alla prima udienza aveva solo confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e solo alla seconda udienza ha sollevato la questione relativa alla propria incompetenza. Essendo il rilievo tardivo, il giudice avrebbe dovuto trattenere la causa in decisione nel merito. La pronuncia sarebbe pertanto affetta da nullità. Ciò posto l'appellante ha riproposto i motivi di merito di cui al primo grado. In particolare, ha dedotto di aver proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Mantova avverso il decreto prefettizio n. 2023/9763 del 13.11.2023 con cui la Prefettura di aveva disposto la sospensione della sua patente CP_1 di guida per la durata di mesi sei a fronte della violazione dell'art. 186 D.Lgs. n. 285/1992 (doc. 1), nonché il verbale di sequestro amministrativo dell'autoveicolo targato KA7830HC (doc. 2). I motivi di impugnazione si sostanziavano nel fatto che l'art. 200 cds prevede espressamente che, fuori dai casi previsti dall'art. 201 cds, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore. Inoltre precisa che dall'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale il quale deve essere consegnato allo stesso. Nel caso di specie invece il verbale di contestazione della violazione del cds non è stato consegnato al ricorrente, solo su successiva richiesta del ricorrente veniva consegnato dopo qualche giorno il verbale di sequestro amministrativo dell'auto. Part Il sig. pertanto non avrebbe potuto verificare se il verbale elevato fosse regolare o meno, tenuto conto dalle modalità operative delle forze dell'ordine che hanno omesso di consegnare copia del verbale. Per tali motivi il verbale di contestazione e il successivo procedimento avviato devono essere annullati in quanto illegittimi. Ha poi contestato la legittimità del verbale di sequestro per mancata traduzione dello stesso in lingua cinese.
2. L'appellata , pur ritualmente citata, non si è costituita.
3. Si rileva preliminarmente la fondatezza del motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado , avendo il giudice di pace rilevato l'incompetenza per territorio solo alla terza udienza ( di fatto seconda dopo un mero rinvio) e quindi oltre il termine stabilito dall'art. 38 cpc.
4. Dichiarata la nullità della sentenza è necessario valutare il merito della controversia. L'appello non può essere accolto. L'appellante deduce l'illegittimità della contestazione della violazione al CDS per mancata consegna del verbale. Lo stesso non deduce quindi la mancata immediata contestazione dell'infrazione di cui all'art. 200 CdS ma la mancata consegna del verbale e aggiunge di aver poi successivamente fatto richiesta del verbale e di aver ricevuto solo il verbale di sequestro.
Considerato che
il presupposto fondamentale per poter decidere su quanto dedotto
- 2 -
dall'appellante è la visione del verbale di contestazione della violazione e ritenuto che questo , nonostante la mancata consegna nell'immediatezza della contestazione dell'infrazione, era facilmente reperibile dall'interessato, e doveva essere prodotto dal ricorrente in primo grado, in mancanza di un presupposto fondamentale l'appello non può essere accolto. L'appellante ben avrebbe potuto reperire il verbale online o avrebbe potuto farne richiesta , provando in giudizio di aver effettuato tale richiesta senza alcun riscontro. L'appellante invece si limita a sostenere, senza prova alcuna , di aver fatto richiesta del verbale di contestazione della violazione e di aver ricevuto solo il verbale di sequestro. In mancanza del verbale lo stesso non può essere dichiarato illegittimo e conseguentemente non può essere dichiarato illegittimo il decreto prefettizio impugnato che su tale verbale si fonda. Si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 14668 del 03/06/2008 ha previsto che : “In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente ha, tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della copia di copia del verbale al trasgressore.” Nel caso di specie, non potendosi quindi escludere che nel verbale siano riportati i motivi della mancata consegna e non essendo la mancata consegna di per sé sola causa di nullità , in assenza del verbale non può essere esclusa la legittimità dello stesso.
5. Quanto alla illegittimità del verbale di sequestro per mancata traduzione in lingua cinese, si osserva preliminarmente che come sostenuto dalle Sezioni Unite (sentenza Niecko, n. 15069/2024), l'obbligo di traduzione sorge nel momento in cui l'autorità viene a conoscenza della mancata comprensione della lingua da parte dell'indagato. L'indagato ( in questo caso il ricorrente) deve inoltre dimostrare un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa. Nel caso di specie non vi è prova che l'appellante abbia messo a conoscenza le autorità della sua non comprensione della lingua italiana o che abbia richiesto la traduzione degli atti, così come non ha in alcun modo dedotto, né tanto meno provato, quale sarebbe stato il pregiudizio concreto patito dallo stesso. Anche tale motivo non può pertanto essere accolto.
6.Considerato l'esito del giudizio esistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- 3 -
-accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza di primo grado che riforma integralmente;
- conferma la validità e l'efficacia esecutiva del decreto prefettizio n. 2023/9763 e del verbale di sequestro amministrativo del veicolo KA7830HC;
- compensa le spese di lite. Mantova, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Valeria Monti
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2705/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/10/2025 a seguito di discussione e tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc TRA
, c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Pt_1 C.F._1 dell'Avv. CIANO MICHELE, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLANTE E (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 APPELLATA contumace
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 Conclusioni: Appellante: “- preliminarmente: confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto prefettizio n. 2023/9763 e del verbale di sequestro amministrativo del veicolo KA7830HC;
- in riforma della sentenza: accertare che il Giudice di Pace di Mantova ha tardivamente declinato la propria competenza e per l'effetto dichiarare la nullità del relativo provvedimento;
- nel merito: essendosi radicata la competenza presso il Giudice di Pace di Mantova e quindi presso l'adito Tribunale quale giudice dell'appello, in accoglimento dell'opposizione dichiarare illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia il decreto prefettizio e il verbale di sequestro amministrativo impugnati, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
- in subordine: in caso di rigetto dei motivi dell'appello concedere termine per la riassunzione della causa avanti al giudice dichiarato competente.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello, avverso la sentenza indicata in Pt_1 epigrafe, con la quale il primo giudice ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del giudice di Pace di . CP_1
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione di primo grado, rilevando come la resistente non avesse eccepito CP_1 l'incompetenza territoriale e pertanto la stessa avrebbe potuto essere dichiarata d'ufficio dal giudice adito entro la prima udienza, mentre il giudice alla prima udienza aveva solo confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e solo alla seconda udienza ha sollevato la questione relativa alla propria incompetenza. Essendo il rilievo tardivo, il giudice avrebbe dovuto trattenere la causa in decisione nel merito. La pronuncia sarebbe pertanto affetta da nullità. Ciò posto l'appellante ha riproposto i motivi di merito di cui al primo grado. In particolare, ha dedotto di aver proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Mantova avverso il decreto prefettizio n. 2023/9763 del 13.11.2023 con cui la Prefettura di aveva disposto la sospensione della sua patente CP_1 di guida per la durata di mesi sei a fronte della violazione dell'art. 186 D.Lgs. n. 285/1992 (doc. 1), nonché il verbale di sequestro amministrativo dell'autoveicolo targato KA7830HC (doc. 2). I motivi di impugnazione si sostanziavano nel fatto che l'art. 200 cds prevede espressamente che, fuori dai casi previsti dall'art. 201 cds, la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore. Inoltre precisa che dall'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale il quale deve essere consegnato allo stesso. Nel caso di specie invece il verbale di contestazione della violazione del cds non è stato consegnato al ricorrente, solo su successiva richiesta del ricorrente veniva consegnato dopo qualche giorno il verbale di sequestro amministrativo dell'auto. Part Il sig. pertanto non avrebbe potuto verificare se il verbale elevato fosse regolare o meno, tenuto conto dalle modalità operative delle forze dell'ordine che hanno omesso di consegnare copia del verbale. Per tali motivi il verbale di contestazione e il successivo procedimento avviato devono essere annullati in quanto illegittimi. Ha poi contestato la legittimità del verbale di sequestro per mancata traduzione dello stesso in lingua cinese.
2. L'appellata , pur ritualmente citata, non si è costituita.
3. Si rileva preliminarmente la fondatezza del motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado , avendo il giudice di pace rilevato l'incompetenza per territorio solo alla terza udienza ( di fatto seconda dopo un mero rinvio) e quindi oltre il termine stabilito dall'art. 38 cpc.
4. Dichiarata la nullità della sentenza è necessario valutare il merito della controversia. L'appello non può essere accolto. L'appellante deduce l'illegittimità della contestazione della violazione al CDS per mancata consegna del verbale. Lo stesso non deduce quindi la mancata immediata contestazione dell'infrazione di cui all'art. 200 CdS ma la mancata consegna del verbale e aggiunge di aver poi successivamente fatto richiesta del verbale e di aver ricevuto solo il verbale di sequestro.
Considerato che
il presupposto fondamentale per poter decidere su quanto dedotto
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dall'appellante è la visione del verbale di contestazione della violazione e ritenuto che questo , nonostante la mancata consegna nell'immediatezza della contestazione dell'infrazione, era facilmente reperibile dall'interessato, e doveva essere prodotto dal ricorrente in primo grado, in mancanza di un presupposto fondamentale l'appello non può essere accolto. L'appellante ben avrebbe potuto reperire il verbale online o avrebbe potuto farne richiesta , provando in giudizio di aver effettuato tale richiesta senza alcun riscontro. L'appellante invece si limita a sostenere, senza prova alcuna , di aver fatto richiesta del verbale di contestazione della violazione e di aver ricevuto solo il verbale di sequestro. In mancanza del verbale lo stesso non può essere dichiarato illegittimo e conseguentemente non può essere dichiarato illegittimo il decreto prefettizio impugnato che su tale verbale si fonda. Si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 14668 del 03/06/2008 ha previsto che : “In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente ha, tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della copia di copia del verbale al trasgressore.” Nel caso di specie, non potendosi quindi escludere che nel verbale siano riportati i motivi della mancata consegna e non essendo la mancata consegna di per sé sola causa di nullità , in assenza del verbale non può essere esclusa la legittimità dello stesso.
5. Quanto alla illegittimità del verbale di sequestro per mancata traduzione in lingua cinese, si osserva preliminarmente che come sostenuto dalle Sezioni Unite (sentenza Niecko, n. 15069/2024), l'obbligo di traduzione sorge nel momento in cui l'autorità viene a conoscenza della mancata comprensione della lingua da parte dell'indagato. L'indagato ( in questo caso il ricorrente) deve inoltre dimostrare un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa. Nel caso di specie non vi è prova che l'appellante abbia messo a conoscenza le autorità della sua non comprensione della lingua italiana o che abbia richiesto la traduzione degli atti, così come non ha in alcun modo dedotto, né tanto meno provato, quale sarebbe stato il pregiudizio concreto patito dallo stesso. Anche tale motivo non può pertanto essere accolto.
6.Considerato l'esito del giudizio esistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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-accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza di primo grado che riforma integralmente;
- conferma la validità e l'efficacia esecutiva del decreto prefettizio n. 2023/9763 e del verbale di sequestro amministrativo del veicolo KA7830HC;
- compensa le spese di lite. Mantova, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Valeria Monti
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