CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7446/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00508 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00508 IRAP 2016
- sul ricorso n. 4304/2025 depositato il 08/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00261. IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00261. IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società impugnava gli atti sopra indicati con ricorsi iscritti rispettivamente ai n^ 7446/2024 e
4304/2025 di ruolo. All'odierna udienza, ritenuta la sussistenza di ragioni oggettive e soggettive -già rappresentate all'udienza del 25/9/25- si dispone la riunione del ricorso pendente sotto il numero 4304/25
a quello più vecchio n. 7446/24 entrambi ora dinanzi a questo collegio con differenti relatori.
E' stata eccepita la mancanza di motivazione degli atti impugnati e la erroneità dei calcoli effettuati;
prodotta documentazione e foglio di calcolo.
Parte resistente ha concluso per il rigetto dei ricorsi sostenendo la corretta esecuzione dei calcoli.
All'udienza del 15 gennaio 2026 i ricorsi così come riuniti sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbente su ogni censura, anche se di fatto il motivo principale -articolato in diversi punti- dell'impugnazione, è la mancata motivazione del conteggio effettuato a seguito dall'Ufficio che ha rideterminato gli importi afferenti all'avviso di accertamento n.TF9 03M502070/2022,
a seguito della sentenza n. 3201/10/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sez. 10 che ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente.
Parte ricorrente lamenta la mancata esplicitazione del criterio di calcolo in ordine ai coefficienti applicati per il calcolo della quota di ammortamento. Non solo;
lamenta la rideterminazione a suo sfavore in sostanziale violazione di quanto stabilito in sentenza, non avendo fornito alcuna diversa indicazione nemmeno con il provvedimento oggetto del presente giudizio che avrebbe annullato e sostituito quello precedente.
Per contro la ricorrente ha versato in atti foglio di calcolo con l'indicazione delle somme che ritiene correttamente quantificate.
Da quanto sopra il difetto dedotto difetto di motivazione è fondato e supera ogni altra questione giungendo alla declaratoria di nullità dell'atto impugnato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7446/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00508 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPPN00508 IRAP 2016
- sul ricorso n. 4304/2025 depositato il 08/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00261. IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00261. IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 279/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società impugnava gli atti sopra indicati con ricorsi iscritti rispettivamente ai n^ 7446/2024 e
4304/2025 di ruolo. All'odierna udienza, ritenuta la sussistenza di ragioni oggettive e soggettive -già rappresentate all'udienza del 25/9/25- si dispone la riunione del ricorso pendente sotto il numero 4304/25
a quello più vecchio n. 7446/24 entrambi ora dinanzi a questo collegio con differenti relatori.
E' stata eccepita la mancanza di motivazione degli atti impugnati e la erroneità dei calcoli effettuati;
prodotta documentazione e foglio di calcolo.
Parte resistente ha concluso per il rigetto dei ricorsi sostenendo la corretta esecuzione dei calcoli.
All'udienza del 15 gennaio 2026 i ricorsi così come riuniti sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbente su ogni censura, anche se di fatto il motivo principale -articolato in diversi punti- dell'impugnazione, è la mancata motivazione del conteggio effettuato a seguito dall'Ufficio che ha rideterminato gli importi afferenti all'avviso di accertamento n.TF9 03M502070/2022,
a seguito della sentenza n. 3201/10/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sez. 10 che ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente.
Parte ricorrente lamenta la mancata esplicitazione del criterio di calcolo in ordine ai coefficienti applicati per il calcolo della quota di ammortamento. Non solo;
lamenta la rideterminazione a suo sfavore in sostanziale violazione di quanto stabilito in sentenza, non avendo fornito alcuna diversa indicazione nemmeno con il provvedimento oggetto del presente giudizio che avrebbe annullato e sostituito quello precedente.
Per contro la ricorrente ha versato in atti foglio di calcolo con l'indicazione delle somme che ritiene correttamente quantificate.
Da quanto sopra il difetto dedotto difetto di motivazione è fondato e supera ogni altra questione giungendo alla declaratoria di nullità dell'atto impugnato
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-