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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 547/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES IM, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 547/2022
PROMOSSA DA
(CF ) (avv. Santoro Angelo) Parte_1 C.F._1 parte opponente
CONTRO
e, per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati) parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1200/2021, notificato il 02.02.2022, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di e, per essa, quale procuratore, dichiaratasi Controparte_1 Controparte_2 cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento personale n. 42367996/PP del
2010 concesso da per l'importo complessivo di € 63.143,13, ha ingiunto a Controparte_3
il pagamento della somma di € 63.143,13, oltre interessi di mora, Parte_1 nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,00 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, ha chiesto la revoca Parte_1 del d.i. opposto per inesistenza del credito e, in subordine, previo accertamento della nullità parziale del contratto, la riduzione dell'importo dovuto a quanto di giustizia, vinte le spese di lite.
Pag. 1 a 4 A fondamento di tali richieste l'opponente ho posto, anzitutto, l'intervenuta prescrizione decennale del credito atteso che, dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine del
30.09.2011, e non già del 28.07.2012, nessuna richiesta di pagamento è pervenuta a Parte_1
mentre le lettere di sollecito inviate nel 2017 sono indirizzate a
[...] Parte_1
.
[...]
L'opponente ha dedotto, poi, la nullità parziale del contratto per superamento del tasso soglia usura, dando atto di aver interrotto il pagamento delle rate del prestito a partire da maggio 2011
“per sopravvenute e contingenti difficoltà economiche”.
2. e, per essa, quale procuratore, si è costituita in Controparte_1 Controparte_2 giudizio il 22.04.2022 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. ovvero, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruttoria, vinte le spese di lite.
Dopo aver chiarito la propria legittimazione attiva, la società opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che, per un verso, questa va fatta decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata, ossia dall'08.02.2017, e che, per altro verso, diversi sono stati i solleciti di pagamento inviati all'opponente nel 2017 e nel 2019 volti a interrompere il decorso della prescrizione decennale.
Nel merito, l'opposta ha difeso l'esistenza dei presupposti per l'emissione del d.i. opposto e ha contestato la dedotta nullità del contratto. Al riguardo, ha ritenuto genericamente indicata la violazione del tasso soglia-usura con riferimento agli interessi compensativi e con esclusione di quelli moratori e ha evidenziato il corretto addebito delle ulteriori voci di costo.
3. Alla prima udienza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, e ha concesso i termini di cui all'art. 183
c.p.c. richiesti dalle parti.
Ha ammesso poi la CTU contabile, svolta dal dott. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle modalità di cui all'art. 281sexies c.p.c., con concessione di un termine per note finali depositate dalla sola società opposta.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 2 a 4 4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 In primo luogo, non vi è dubbio che e, per essa, quale Controparte_1 procuratore, sia legittimata attiva o, meglio, titolare attiva del credito azionato Controparte_2 in via monitoria, avendo a tal fine provato l'esistenza del contratto di finanziamento personale e la cessione del credito con indicazione della lista dei crediti ceduti, pubblicazione in G.U. e comunicazione al debitore ceduto, producendo i relativi documenti sin dalla fase monitoria.
4.2 In secondo luogo, va osservato che non vi è alcuna contestazione in ordine all'esistenza del contratto di finanziamento e alla concessione del credito, avendo testualmente riconosciuto l'opponente di non aver pagato tutte le rate convenute “per sopravvenute e contingenti difficoltà economiche”.
4.3 In terzo luogo, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che, con carattere assorbente, sono prodotte in atti una serie di lettere interruttive, con relativa notifica e ricezione sottoscritta dallo stesso opponente.
Al riguardo, va precisata l'irrilevanza della discrepanza relativa al nome indicato sia negli atti allegati che negli atti processuali ora come ora come Parte_1 Parte_1
attesa l'identità del Codice Fiscale (CF ) identificativo in
[...] C.F._1 maniera univoca della singola persona fisica.
4.4 In quarto luogo, risulta infondata la dedotta nullità parziale del contratto di finanziamento da cui sorge il credito azionato in via monitoria, atteso che nessun superamento del tasso-soglia usura è stato riscontrato dal CTU né con riferimento agli interessi compensativi né con riferimento agli interessi di mora, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Si tratta, invero, di conclusioni logiche coerenti argomentate e supportate dai dati oggettivi che, per tali ragioni, si condividono pienamente.
4.5 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 63.143,13), con riduzione del 30% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero e della modesta complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Pag. 3 a 4 5.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1200/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, quale procuratore, che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta Parte_1 dal dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
ES IM
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES IM, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 547/2022
PROMOSSA DA
(CF ) (avv. Santoro Angelo) Parte_1 C.F._1 parte opponente
CONTRO
e, per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati) parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 23.10.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1200/2021, notificato il 02.02.2022, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di e, per essa, quale procuratore, dichiaratasi Controparte_1 Controparte_2 cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento personale n. 42367996/PP del
2010 concesso da per l'importo complessivo di € 63.143,13, ha ingiunto a Controparte_3
il pagamento della somma di € 63.143,13, oltre interessi di mora, Parte_1 nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,00 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
1.1 Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, ha chiesto la revoca Parte_1 del d.i. opposto per inesistenza del credito e, in subordine, previo accertamento della nullità parziale del contratto, la riduzione dell'importo dovuto a quanto di giustizia, vinte le spese di lite.
Pag. 1 a 4 A fondamento di tali richieste l'opponente ho posto, anzitutto, l'intervenuta prescrizione decennale del credito atteso che, dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine del
30.09.2011, e non già del 28.07.2012, nessuna richiesta di pagamento è pervenuta a Parte_1
mentre le lettere di sollecito inviate nel 2017 sono indirizzate a
[...] Parte_1
.
[...]
L'opponente ha dedotto, poi, la nullità parziale del contratto per superamento del tasso soglia usura, dando atto di aver interrotto il pagamento delle rate del prestito a partire da maggio 2011
“per sopravvenute e contingenti difficoltà economiche”.
2. e, per essa, quale procuratore, si è costituita in Controparte_1 Controparte_2 giudizio il 22.04.2022 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. ovvero, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruttoria, vinte le spese di lite.
Dopo aver chiarito la propria legittimazione attiva, la società opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che, per un verso, questa va fatta decorrere dal giorno di scadenza dell'ultima rata, ossia dall'08.02.2017, e che, per altro verso, diversi sono stati i solleciti di pagamento inviati all'opponente nel 2017 e nel 2019 volti a interrompere il decorso della prescrizione decennale.
Nel merito, l'opposta ha difeso l'esistenza dei presupposti per l'emissione del d.i. opposto e ha contestato la dedotta nullità del contratto. Al riguardo, ha ritenuto genericamente indicata la violazione del tasso soglia-usura con riferimento agli interessi compensativi e con esclusione di quelli moratori e ha evidenziato il corretto addebito delle ulteriori voci di costo.
3. Alla prima udienza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di cui all'art. 648 c.p.c., ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, e ha concesso i termini di cui all'art. 183
c.p.c. richiesti dalle parti.
Ha ammesso poi la CTU contabile, svolta dal dott. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle modalità di cui all'art. 281sexies c.p.c., con concessione di un termine per note finali depositate dalla sola società opposta.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
Pag. 2 a 4 4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1 In primo luogo, non vi è dubbio che e, per essa, quale Controparte_1 procuratore, sia legittimata attiva o, meglio, titolare attiva del credito azionato Controparte_2 in via monitoria, avendo a tal fine provato l'esistenza del contratto di finanziamento personale e la cessione del credito con indicazione della lista dei crediti ceduti, pubblicazione in G.U. e comunicazione al debitore ceduto, producendo i relativi documenti sin dalla fase monitoria.
4.2 In secondo luogo, va osservato che non vi è alcuna contestazione in ordine all'esistenza del contratto di finanziamento e alla concessione del credito, avendo testualmente riconosciuto l'opponente di non aver pagato tutte le rate convenute “per sopravvenute e contingenti difficoltà economiche”.
4.3 In terzo luogo, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente atteso che, con carattere assorbente, sono prodotte in atti una serie di lettere interruttive, con relativa notifica e ricezione sottoscritta dallo stesso opponente.
Al riguardo, va precisata l'irrilevanza della discrepanza relativa al nome indicato sia negli atti allegati che negli atti processuali ora come ora come Parte_1 Parte_1
attesa l'identità del Codice Fiscale (CF ) identificativo in
[...] C.F._1 maniera univoca della singola persona fisica.
4.4 In quarto luogo, risulta infondata la dedotta nullità parziale del contratto di finanziamento da cui sorge il credito azionato in via monitoria, atteso che nessun superamento del tasso-soglia usura è stato riscontrato dal CTU né con riferimento agli interessi compensativi né con riferimento agli interessi di mora, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Si tratta, invero, di conclusioni logiche coerenti argomentate e supportate dai dati oggettivi che, per tali ragioni, si condividono pienamente.
4.5 Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 63.143,13), con riduzione del 30% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero e della modesta complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Pag. 3 a 4 5.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1200/2021 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, quale procuratore, che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
9.872,10 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta Parte_1 dal dott. già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 23.10.2025
La Giudice
ES IM
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