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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi ConSIliere rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 40/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutte elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliate in via PODGORA, 10 20122 MILANO presso lo studio degli avv.ti prof. Marina De
Martini e Antonella Barbieri, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in via S. Controparte_1 C.F._4
TECLA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Elisabetta Rubini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATO
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza n.
9974 depositata il 16 dicembre 2022, pubblicata il 19 dicembre 2022, dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Rossella Filippi, notificata in data 21 dicembre 2022, emessa a definizione della procedura n. 39807/2020 tra le parti in epigrafe (doc. n.1),
in via principale,
– accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, le domande e le eccezioni esposte nel corso del giudizio di primo grado, da , ed nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
e, per l'effetto, CP_1
1) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a Parte_1 favore del figlio dell'importo complessivo di euro 117.500,00 CP_1
(centodiciasettemilacinquecento/00) e di sterline inglesi (GBP) 97.009,87 (novantasettemilanove/87) ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a Parte_2 favore del fratello dell'importo complessivo di euro 29.000,00 (ventinovemila/00) CP_1
ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a favore Parte_3 del fratello dell'importo di euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento/00) e di CP_1
sterline inglesi (GBP) 46.000,00 (quarantaseimila/00) ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
4) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della madre CP_1
dell'importo complessivo di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) e di Parte_1 sterline inglesi (GBP) 97.009,87 (novantasettemilanove/87), con valuta alla data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza alla data di pagamento a titolo di mutuo;
pagina 2 di 18 5) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della sorella CP_1 dell'importo complessivo di euro 29.000,00 (ventinovemila/00) con valuta alla Parte_2 data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza alla data di pagamento a titolo di mutuo;
6) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della sorella CP_1 [...] dell'importo complessivo di euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento/00) e di sterline Pt_3
inglesi (GBP) 33.000,00 (trentatremila/00), queste ultime al netto delle sterline inglesi GBP 13.000,00 già restituite dal SI. (46.000,00-6.000,00- 7.000,00=33.000,00), con valuta alla CP_1 data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza all'effettivo pagamento a titolo di mutuo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio e rifusione delle spese di registrazione della sentenza.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
In via principale
Rigettare tutti i motivi di appello avversari, in quanto inammissibili e/o destituiti di fondamento per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse dell'appellato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
In via istruttoria
a. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. del 26.7.2021 depositata nel giudizio di primo grado dal SI. CP_1
pagina 3 di 18 1) Vero che, successivamente alla morte, nel gennaio 1989, del SI. marito della SI.ra PE
, nonchè padre di ed si consolidò la prassi - Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
perdurata sino a tutto il 2013 per quanto riguarda il SI. per cui la SI.ra , che CP_1 Pt_1
deteneva e controllava tutta la liquidità della famiglia, provvedeva economicamente al mantenimento dei figli e elargendo loro periodicamente e a sua discrezione somme di CP_1 Parte_2 Pt_3
denaro per ogni loro necessità.
2) Vero che, successivamente alla morte, nel gennaio 1989, del SI. si venne a creare PE
una situazione - perdurata sino a tutto il 2013 per quanto riguarda il SI. di CP_1
condivisione, tra la SI.ra e i figli e secondo misure e Parte_1 CP_1 Parte_2 Pt_3
modalità decise di volta in volta dalla SI.ra , delle disponibilità liquide di famiglia, con Pt_1
trasferimenti di denaro fra i vari conti (quelli intestati alla madre e quelli intestati personalmente ai figli) a seconda delle necessità personali di ciascuno e in base alle diverse eSIenze legate alla gestione del patrimonio di famiglia.
3) Vero che le SIg.re ed hanno sempre beneficiato delle elargizioni della Parte_2 Parte_3
madre, SI.ra , che ha provveduto al loro mantenimento, fornendo alle stesse il Parte_1
denaro necessario per le spese proprie e delle rispettive famiglie.
4) Vero che, nel corso del 2014, le SIg.re e in concomitanza con un periodo Parte_2 Parte_3 di scarsa liquidità nella “cassa” di famiglia, iniziarono a manifestare del risentimento nei confronti del fratello lamentandosi del fatto che la madre, SI.ra , gli aveva riservato CP_1 Parte_1
un trattamento privilegiato, elargendogli nel tempo somme maggiori rispetto a quelle che erano state loro corrisposte.
5) Vero che nel 2014 hanno iniziato ad insorgere contrasti e incomprensioni tra il SI. e CP_1
le sorelle e , nonché tra il medesimo e la madre, SI.ra , che hanno Pt_3 Parte_2 Parte_1 portato ad un graduale e inesorabile deterioramento dei rapporti tra le parti e all'allontanamento del SI. dal resto della famiglia. CP_1
6) Vero che, a partire dal 2014, la SI.ra ha cessato di versare somme di denaro al Parte_1
figlio CP_1
7) Vero che, a partire dal 2014, il SI. ha cessato di beneficiare dei proventi derivanti CP_1
dalle vendite dei beni di famiglia, proventi che sino a quel momento erano sempre stati divisi in misura paritaria tra lui, la madre SI.ra e le sorelle e . Parte_1 Pt_3 Parte_2
pagina 4 di 18 8) Vero che, nel 2017 le SIg.re e convinsero la madre, SI.ra Parte_2 Parte_3 Parte_1
, a porre in vendita la tenuta di famiglia di FI.
[...]
9) Vero che, nel maggio 2017, la SI.ra informava il figlio e la nuora Parte_1 CP_1 [...]
che la tenuta di famiglia di FI sarebbe stata messa in vendita e che essi avrebbe Pt_4
dovuto trasferirsi altrove.
10) Vero che, nel 2018, a fronte del rifiuto del SI. di liberare l'appartamento della CP_1
tenuta di FI prima che la stessa fosse venduta, le SI.re e assunsero Pt_3 Parte_2
l'iniziativa di far spostare nel garage i suoi oggetti e i suoi mobili ed anche i giochi delle sue figlie. 11)
Vero che, nel marzo 2019, il SI. la moglie e le loro figlie furono costretti CP_1 Parte_4
dalla SI.ra e dalle SIg.re e a lasciare la tenuta di Parte_1 Pt_3 Parte_2
FI e a trasferirsi altrove.
12) Vero che la SI.ra e le SIg.re e hanno beneficiato in Parte_1 Parte_2 Parte_3
via esclusiva dei proventi delle vendite del e della Hall situati nella tenuta di famiglia Persona_2
di FI, vendite avvenute rispettivamente nel 2019 e nel 2020, come da docc. nn. 7 e 8 di parte convenuta, che si rammostrano al teste.
pagina 5 di 18 13) Vero che, a seguito della morte, nel 1989, del SI. il figlio su richiesta e con PE CP_1
il consenso della madre SI.ra , iniziò ad occuparsi in via continuativa insieme a lei Parte_1 della gestione dell'ingente patrimonio di famiglia, costituito da titoli, disponibilità liquide, partecipazioni societarie e beni immobili, e che tale attività è proseguita sino al 2014 circa. 14) Vero che, nella gestione del patrimonio di famiglia, il SI. ha gestito personalmente i lavori CP_1
di ristrutturazione, miglioria, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della tenuta di
FI, per quanto concerne sia la parte tecnica che esecutiva, occupandosi, con particolare riferimento al periodo 2006-2014, delle seguenti attività: progettazione e costruzione di una nuova unità con sei box, oltre locali di pertinenza, denominata “Isolation Yard”; ristrutturazione di vari locali per poterli rendere abitabili (“Vegetable Garden” o “Garden Room”); realizzazione di una nuova unità abitativa (“Snooker Room”) all'interno della casa padronale;
integrale rifacimento del tetto della casa padronale (Hall) con contestuale inserimento di isolamento e pavimentazione del sottotetto attico in previsione del successivo progetto di conversione ad uso abitativo;
ristrutturazione di due ponticelli per consentire il passaggio delle nuove macchine agricole;
rifacimento della pavimentazione della yard principale e delle aree limitrofe;
rifacimento della superficie del tondino di esercizio dei puledri;
rifacimento del patio esterno del lato cucina;
drenaggio perimetrale della parte posteriore della Hall e sistemazione della fossa settica;
esecuzione di lavori all'interno della yard dei cavalli e costruzione del box del cavallo ruffiano;
rimozione di una serra divenuta pericolante, con ripristino del muro perimetrale e creazione di uno spazio per il gioco delle bocce;
manutenzione generale della casa padronale e dei vari cottage della tenuta.
15) Vero che, nella gestione del patrimonio di famiglia, il SI. si è occupato, nel periodo CP_1
2009-2010, della procedura tecnico burocratica di adesione di FI Hall Stud Limited allo scudo fiscale, partecipando a tal fine anche a numerosi incontri con professionisti sia in Inghilterra che in Italia.
16) Vero che, per tutto il periodo dal 2009 al 2017 il SI. ha provveduto, personalmente CP_1
o per il tramite della sua società FI Stud Limited, al pagamento di parte delle spese relative ai lavori di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana
(Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di famiglia di FI.
Si indicano come testi:
- , Via Marchesi dei Taddei 2, 20146 Milano, su tutti i capitoli sopra indicati;
Tes_1
- Via Spadolini 9/B, 20141 Milano, su tutti i capitoli sopra indicati;
Tes_2
pagina 6 di 18 - Sarah Roberts, 3 Chuch Lane, Bressingham, Diss IP22 2AE, UK, sui capitoli nn. 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16. b.
Essendo già stati ammessi i capitoli 4, 7, 10 e 11 avversari ed escussi i relativi testi, si insiste per
l'ammissione dell'appellato alla prova contraria indiretta con i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il SI. e la madre, SI.ra , sulla base di una loro CP_1 Parte_1
consolidata abitudine, hanno sempre discusso privatamente delle questioni economiche di famiglia senza la presenza di terzi” (in relazione al capitolo 4 avversario);
2) “Vero che le dazioni di denaro, di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 2 a 26 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore del figlio nel periodo dal Pt_1 CP_1
2009 al 2013, sono state di volta in volta effettuate: o a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
o per remunerare l'attività, dal medesimo svolta, di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al figlio le spese da lui sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti della tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc.
FI Hall Stud Limited” (in relazione ai capitoli 4 e 7 avversari).
3) “Vero che le dazioni di denaro, di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 30 a 41 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore di nel Parte_3 CP_1 periodo dal 2010 al 2013, sono stati di volta in volta disposti: o per remunerare l'attività, svolta dal SI. di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al medesimo le spese CP_1
sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc. FI Hall Stud Limited” (in relazione al capitolo 7 avversario).
4) Vero che le dazioni di denaro di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 43 a 45 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore di nel Parte_2 CP_1 periodo dal 2010 al 2012, sono stati di volta in volta disposti: o per remunerare l'attività, svolta dal SI. di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al medesimo le spese CP_1
sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc. FI Hall Stud Limited” (in relazione ai capitoli 10 e 11 avversari).
pagina 7 di 18 5) “Vero che il SI. nel periodo 2009-2015, parlava e comprendeva la lingua italiana” Persona_3
(in relazione al capitolo 7 avversario). Si indicano, sugli indicati capitoli da 1 a 5, la SI.ra Tes_1
e il SI. c. Essendo già stati ammessi i capitoli 15 e 16 avversari ed escussi i
[...] Tes_2 relativi testi, si insiste per l'ammissione dell'appellato alla prova contraria indiretta con il seguente capitolo di prova:
7) “Vero che il SI. nel periodo 2009-2015, parlava e comprendeva la lingua italiana”. Si Persona_3 indicano, sull'indicato capitolo 7, la SI.ra e il SI. Si chiede altresì di Tes_1 Tes_2
ammettersi a prova contraria indiretta il sopra richiamato capitolo n. 2 della memoria istruttoria in data 26.7.2021 depositata da questa difesa (testi SI.ra e SI. . Tes_1 Tes_2
In ogni caso
Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le vicende del primo grado di giudizio
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto (figlio della e fratello di ed dinanzi
[...] CP_1 Pt_1 Parte_2 Pt_3 al Tribunale di Milano, domandando l'accertamento della dazione in suo favore di somme di denaro a titolo di mutuo e la condanna del medesimo alla restituzione delle somme ancora dovute.
In particolare, le attrici hanno esposto che:
- negli anni tra il 2009 e il 2013 aveva corrisposto al convenuto un totale di euro Parte_1
228.500,00 e 132.009,87 sterline inglesi, di cui euro 117.500,00 e 97.009,87 sterline a titolo di prestito personale infruttifero, ed euro 111.000,00 e 35.000,00 sterline inglesi a titolo di donazione;
- negli anni tra il 2010 e il 2013 aveva versato al convenuto l'importo di euro 76.500,00 e Parte_3
46.000,00 sterline a titolo di prestito personale;
-negli anni tra settembre 2010 e febbraio 2014 aveva versato al medesimo Parte_2
convenuto euro 29.000,00, sempre a titolo di prestito;
pagina 8 di 18 - nonostante la richiesta, aveva in seguito restituito solo una minima parte degli importi CP_1 ricevuti, e, segnatamente, aveva restituito a in data 23.04.2013 l'importo di euro Parte_3
8.227,55 (convertiti in 7.000,00 sterline inglesi) e in data 25.09.2013 l'importo di 6.000,00 sterline inglesi.
I.2. Si è costituito , il quale ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto CP_1
di alla restituzione della somma di euro 80.000,00, corrisposta in suo favore in data Parte_1
9.2.2009, nonché comunque di respingere le domande formulate dalle attrici stante la loro infondatezza: ha infatti contestato l'esistenza tra le parti di un contratto di mutuo, eccependo l'insussistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio.
I.3. Il giudice di primo grado, con provvedimento del 25.05.2021, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 26.01.2022.
I.4. Con la memoria ex art. 183 c.p.c. n.1, parte attrice ha rinunciato alla domanda di restituzione della somma di euro 80.000,00 nei confronti del convenuto, dando atto dell'intervenuta prescrizione.
I.5. All'udienza del 12.10.2022, il giudice di prime cure ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
I.6. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha rigettato la domanda proposta dalle attrici in via principale e dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata.
In particolare, il primo giudice:
− ha rigettato la domanda principale di restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo, per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'obbligo restitutorio;
− ha rigettato le istanze istruttorie (di escussione dei testi e di interrogatorio formale del convenuto), ritenendole, da un lato, superflue, dall'altro irrilevanti;
− ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, in quanto “non esperibile nelle ipotesi in cui la medesima non sia riuscita a soddisfare l'onere probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della domanda principale”;
III. Il giudizio di appello.
III.1 Avverso la suddetta decisione e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto appello sulla scorta di tre motivi, rubricati come segue e che si riassumono in sintesi:
pagina 9 di 18 I – Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulle domande di accertamento.
Il motivo censura la sentenza di primo grado laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento relativa alla corresponsione delle somme mutuate.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la mancata contestazione del convenuto sull'avvenuta ricezione delle suddette somme di denaro e la prova della loro datio nella documentazione in atti.
II – Vizio di motivazione del provvedimento per omesso esame di mezzi istruttori, determinanti ai fini della decisione.
Il motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice non avesse provato gli elementi costitutivi a fondamento della domanda, in particolare il titolo restitutorio.
Parte appellante ha sostenuto invece di aver fornito prova non solo della datio rei, bensì anche dell'obbligo restitutorio nella documentazione prodotta in atti.
III – Omessa motivazione ed illogicità della sentenza impugnata in ordine all'ammissione delle prove testimoniali ed all'interrogatorio formale del convenuto CP_1
Il motivo censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle attrici nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ritenendo peraltro inammissibili i capitoli relativi alla prova testimoniale richiesta.
III.2. Si è costituito in giudizio , contestando quando ex adverso dedotto e domandando CP_1 il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In via istruttoria, ha chiesto che venissero rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle appellanti e che venisse ammessa la prova testimoniale dei capitoli formulati nella memoria ex art. 182 co. 6 n. 2 c.p.c. Nell'eventualità in cui la
Corte dovesse ammettere le istanze istruttorie ex adverso formulate, ha insistito per l'ammissione delle prove contrarie dirette e indirette per interrogatorio formale e testi formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. In particolare, ha contestato, nel merito, la prospettazione dei fatti prospettata dalle appellanti, precisando che le dazioni di denaro, oggetto della domanda di restituzione, si inquadravano nel più ampio contesto di gestione del patrimonio familiare che si era originato dopo la morte del padre,
. PE
pagina 10 di 18 III.3 Con ordinanza in data 20.04.2023 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza
19.04.2023, ha ammesso le prove orali per interrogatorio formale e per testi richieste dalle appellanti con riguardo ai capitoli di prova 4,7,10,11, 15 e 16, e la prova contraria della controparte con i testi indicati.
Espletate le prove, la Corte ha trattenuto una prima volta la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
Rimessa in istruttoria per la sopravvenuta impossibilità di pronunciare sentenza con il precedente collegio, la causa è stata rimessa in istruttoria e rinviata all'udienza del 26.02.2025.
In tale udienza le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovi termini, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata. In pari data la causa è stata quindi discussa in camera di conSIlio.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.1. Il primo motivo di appello è inammissibile.
La domanda di accertamento avanzata dalle appellanti, con riferimento all'intero importo delle somme corrisposte nel tempo al convenuto, comprese quelle pacificamente già restituite (o per cui è intervenuta la prescrizione del diritto alla restituzione), appare carente di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Come pacifico (cfr. S.U., sentenza n. 12637/2008) “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione [o integrazione, nella fattispecie n.d.r.] della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”.
Le appellanti non hanno specificamente allegato quale risultato utile e giuridicamente apprezzabile potrebbero conseguire col sentir accertata giudizialmente la dazione di somme che non domandano in restituzione in questa sede, né si sono riservate di chiedere in restituzione separatamente (perché, appunto, già hanno riconosciuto come prescritto il diritto alla restituzione, o perché già hanno riconosciuto che la restituzione è avvenuta).
pagina 11 di 18 IV.2. Con il secondo motivo di appello le appellanti censurano il rigetto della domanda di restituzione avanzata nei confronti dell'appellato, ritenendo di aver provato il titolo costitutivo a fondamento della stessa.
Sul punto, giova segnalare che le appellanti hanno riconosciuto, sin dall'atto di citazione in primo grado, la restituzione effettuata dall'appellato in loro favore delle seguenti somme:
- euro 8.227,55 accreditati ad sul conto Barclays e convertiti in sterline inglesi GBP Parte_3
7.000,00 in data 23 aprile 2013 (doc. 46 del fascicolo di primo grado);
- sterline inglesi GBP 6.000,00 (doc. 47 fascicolo di primo grado) accreditati in data 25 settembre 2013 sempre sul conto acceso presso Barclays intestato ad Parte_3
Tali somme sono state pacificamente riconosciute dalle parti in causa.
Occorre sottolineare, inoltre, che, come già accennato in premessa, ha riconosciuto Parte_1
la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma di euro 80.000,00, rinunciando alla relativa domanda.
Per l'effetto, la domanda di restituzione nei confronti dell'appellato si è così ridimensionata:
- euro 37.500,00 (=117.500,00 – 80.000,00) e sterline inglesi GBP 97.009,87 in favore di
[...]
Parte_1
- euro 76.500,00 e sterline inglesi GBP 33.000,00 (=46.000,00 – 7.000,00 – 6000,00) in favore di
[...]
Pt_3
- euro 29.000,00 in favore di Parte_2
Ebbene, la Corte rileva, in primo luogo, la sussistenza di prova documentale della dazione (già ritenuta incidenter tantum dal primo giudice1) secondo lo schema che segue:
- ha corrisposto al figlio euro 117.500,00 e sterline inglesi GBP Parte_1 CP_1
71.000,00, come risulta dai docc. nn. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del fascicolo di primo grado delle attrici – ad eccezione del bonifico relativo all'importo di GBP 26.0009,87, poiché nel doc. 20 prodotto in atti non risulta riscontrabile il beneficiario a favore del quale è stato disposto;
1 Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 9974/2022, ha accertato incidenter tantum la datio rei delle somme oggetto di domanda restitutoria: “A riguardo si rileva che le prove testimoniali richieste da parte attrice non sono idonee a provare quanto sopra esposto, atteso che esse nella misura in cui si riferiscono alla prova della datio delle somme appaiono superflue alla luce della documentazioni già in atti.” pagina 12 di 18 - invece, ha corrisposto al fratello nel periodo da aprile 2010 a febbraio 2013, Parte_3 CP_1
l'importo di complessivi euro 76.500,00 e di sterline inglesi GBP 46.000,00, come provato dai documenti da 30 a 41 del fascicolo primo grado delle attrici;
- infine, ha corrisposto al fratello nel periodo da settembre 2010 a febbraio Parte_2 CP_1
2014, l'importo di euro 29.000,00, come provato dai documenti 43, 44 e 45 prodotti in primo grado dalle attrici.
Ciò posto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale circa la sussistenza di prova della dazione a titolo di mutuo non possono essere integralmente condivise.
Per giurisprudenza consolidata “la datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. 22/4/2010 n. 9541; Cass. 29/11/2018 n.
30944)
Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che le odierne appellanti fossero tenute a fornire la prova, oltre che dell'avvenuta consegna del denaro, del fatto che tale consegna fosse stata effettuata per un titolo che ne comportasse la restituzione, a maggior ragione in presenza di una contestazione sul punto del convenuto, il quale aveva dedotto, per la dazione, una causa alternativa al mutuo, ed in particolare l'obbligo delle attrici di contribuire ai costi di gestione del patrimonio immobiliare familiare
(segnatamente, ai costi di manutenzione, ristrutturazione e ricostruzione della tenuta inglese di
FI, intestata alla società FI Hall Stud Limited della SInora ). Pt_1
pagina 13 di 18 In particolare, secondo il convenuto odierno appellato, le dazioni di denaro effettuate nel tempo sarebbero state da inquadrare “nell'indicato contesto familiare e, ben lungi dall'avere natura di prestiti, sono state di volta in volta disposte per remunerare l'attività, svolta da quest'ultimo, di gestione del patrimonio familiare e di gestione dell'allevamento di cavalli della tenuta in Inghilterra o per rimborsare al medesimo le spese sostenute per le ristrutturazioni, le migliorie e le manutenzioni della tenuta o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc.
FI Hall Stud Limited, riconducibile alla SI.ra ” (pag. 10 della comparsa di Pt_1
costituzione primo grado).
Del reato, a suffragio dell'argomento per cui il si sarebbe fatto carico dei lavori inerenti la CP_1
proprietà in Inghilterra anticipando le somme, con impegno di rimborso da parte del resto dei familiari, il medesimo nel giudizio di primo grado ha prodotto due comunicazioni inviategli dalla sorella CP_1
in qualità di amministratrice della soc. FI Hall Stud Limited, nel maggio 2015 e nel Pt_3
marzo 2018, con le quali egli era stato invitato a trasmettere la documentazione relativa alle spese anticipate per conto della proprietaria FI Hall Stud Limited a titolo di migliorie e manutenzioni (docc. 1 e 2 fascicolo 1° grado convenuto).
Ed allora osserva la Corte, tenendo presente l'emersa ed incontestata situazione dei rapporti familiari in questione, intrecciati a paralleli rapporti economici, in astratto suscettibili di spiegare in modo ragionevole, alternativo al mutuo, trasferimenti di denaro tra le parti, che dirimente valenza probatoria deve attribuirsi alla presenza della causale “prestito infruttifero” o “prestito personale” nei bonifici comprovatamente disposti in favore dell'appellato, a fronte sia dell'assenza di identica causale nelle operazioni di bonifico che dichiaratamente sono state effettuate invece a titolo di donazione (cfr. prospetto ultima tabella – doc.4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 fascicolo primo grado attrici) che dell'assenza di una contestazione all'epoca, da parte del dell'imputazione appunto CP_1
a “prestito” delle somme che, con i bonifici suddetti, andava a ricevere, dato che non vi è dubbio sul fatto che la specifica causale indicata dal bonificante risulti visibile al beneficiario.
Secondo l'attuale prospettazione dell'appellato, in chiave scontatamente difensiva, le appellanti avrebbero fatto ricorso all'indicata causale per eSIenze di natura fiscale, “per evitare, in un'ottica di estrema cautela, ogni riconducibilità del trasferimento di denaro al pagamento di spese di competenza della soc. FI Hall Stud Limited” (pag. 26 della comparsa di costituzione e risposta), ma trattasi di una “cautela” ben poco comprensibile e non meglio specificata. Unic a cautela comprensibile è, invero, quella di aver specificato “infruttifero”, al fine di evitare ogni possibile contestazione circa il ricavo di un reddito per interessi dai suddetti prestiti.
pagina 14 di 18 Ciò posto: i documenti comprovanti i bonifici effettuati dalla SI.ra portano tutti la causale Pt_1
“prestito infruttifero” (ad eccezione del solo bonifico di cui al doc. 13 che riporta la causale “prestito personale + rimborso spese”, senza che in ogni caso sia possibile, sulla base delle allegazioni di parte, individuare l'incidenza sulla somma di tale rimborso). Il bonifico in GBP 26.009,87, di cui al doc.20, non riporta invece causale alcuna. Per quanto attiene, invece, ai documenti comprovanti i bonifici disposti dalle sorelle, viene in evidenza il solo doc. 37 contabile di bonifico con causale di “prestito infruttifero”, per un bonifico di importo di euro 5.500,00, disposto da Parte_3
Occorre poi evidenziare l'esito della prova dichiarativa che questa Corte, a differenza del Tribunale, ha ritenuto ammissibile e rilevante ed ha espletato.
Il teste compagno attuale di e padre dei suoi figli, ha espresso valutazioni Testimone_3 Parte_3
meramente personali e come tali inammissibili e irrilevanti, ammettendo comunque di non aver mai sentito il dichiarare alla sorella che avrebbe restituito le somme di cui richiedeva la dazione. CP_1
Gli altri testi ( e , ammessi su richiesta dell'appellato, hanno semplicemente Tes_1 Tes_2
affermato di essere stati a conoscenza del fatto che la SI.ra sosteneva economicamente i figli Pt_1
( ovvero che la stessa mandava soldi in Inghilterra “per coprire le spese della proprietà” Tes_2
Tes_ ( , il ché non si pone all'evidenza in contrasto con la sussistenza di prestiti personali al CP_1
Quanto al teste , le dichiarazioni rese in merito al bonifico per euro 4.000,00 del Testimone_4
2010 e del bonifico per euro 5.000,00 del febbraio 2012, asseritamente disposti da Parte_2
sono da ritenersi prive di efficacia probatoria in quanto de relato actoris. Il teste, infatti, ha riferito quanto appreso dalla stessa aggiungendo di aver ricevuto personalmente conferma Parte_2
dall'appellato del bonifico per euro 5.000,00 ma in assenza di promessa di restituzione2.
Diversamente, la Corte ritiene rilevanti le seguenti dichiarazioni del teste:
- quanto alle somme corrisposte da , egli ha dichiarato “All'epoca ero il compagno Parte_1
di ed ero presente perché io stesso vivevo nella casa della madre, la SInora . Persona_4 Pt_1
Guardando lo specchietto che mi viene rammostrato, ricordo la richiesta del 2 luglio 2009 di
20.000,00 con promessa di restituzione, perché era un periodo in cui anche a me aveva chiesto CP_1 dei soldi che poi mi aveva restituito”;
pagina 15 di 18 - relativamente alle somme erogate da “Relativamente al bonifico di 20mila euro, Parte_2
del due dicembre 2011, sono stato presente nel momento in cui ha richiesto i soldi alla sorella. CP_1
Lui ha detto poi te li restituisco, ci mettiamo d'accordo.”
Non essendo emersi elementi sulla base dei quali ritenere il mendacio, alle suddette dichiarazioni deve attribuirsi valore di prova (tanto della dazione, quanto, essendo di specifico interesse, della sua causale di mutuo). Non rileva, quanto alla prima dichiarazione, la possibile imprecisione temporale, relativa al fatto che l'episodio si sia o meno collocato in un periodo nel quale il teste ha abitato a casa della suocera , quanto, piuttosto, il fatto che egli abbia potuto ricordare il prestito per euro 20.000,00 Pt_1
in ragione della correlazione con altro prestito, da lui stesso concesso al nel medesimo arco di CP_1
tempo (prestito, peraltro, dichiaratamente restituito, sì da escludere anche che lo abbia Tes_4
potuto serbare ragioni personali di risentimento, tali di per sé da inficiarne la credibilità).
Pertanto, alla luce delle circostanze emerse, deve ritenersi sussistente la prova del mutuo, desumibile dalla dichiarazione del teste , quanto al bonifico disposto in data 2.12.2011 da Tes_4 Parte_2
per la somma di euro 20.000,00.
[...]
In relazione alle altre somme, come già accennato, la prova del mutuo si desume dalla (mai avversata) causale di “prestito infruttifero” che caratterizza i bonifici disposti da e di cui ai Parte_1
docc. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 (fascicolo primo grado attrici), per un importo complessivo di euro 37.500,00 (al netto delle somme prescritte di cui al doc. 2 per euro 80.000,00) e GBP 71.000,00, e che caratterizza altresì il bonifico disposto da in relazione alla sola somma di euro Parte_3
5.500,00.
Ne consegue che l'appello deve essere parzialmente accolto, con condanna dell'appellato al pagamento in favore delle appellanti dei seguenti importi in punto capitale: euro 20.000,00 in favore di
[...]
, euro 37.500,00 e GBP 71.000,00 in favore di ed euro 5.500,00 in Parte_2 Parte_1
favore di Parte_3
Spettano alle appellanti, sulle somme suddette, gli interessi compensativi del ritardo, ex art. 1284, 4° comma, c.p.c., che devono essere riconosciuti come specificamente richiesti ovvero dalla data della presente sentenza al saldo.
IV.3. Il terzo motivo di appello, che censura la decisione del Tribunale di non ammettere le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, data l'ammissione in questo grado delle prove, con gli esiti peraltro di cui si è dato conto, è assorbito.
pagina 16 di 18 VI. Il regolamento delle spese di lite
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di statuire sulle spese di entrambi i gradi di giudizio3, secondo l'esito complessivo della lite.
Nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato deve dunque aversi riguardo alla sostanziale, prevalente soccombenza di quest'ultimo. Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum
(per complessivi euro 63.000,00 e GBP 71.000,00), in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € =52.000.001 a € =260.000), inclusa la fase istruttoria anche per il grado di appello in quanto effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9974/22 del
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuto e condanna al CP_1
pagamento:
a. in favore di dell'importo di euro 37.500,00 e dell'importo di GBP Parte_1
71.000,00, oltre interessi come da motivazione;
b. in favore di dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi come da Parte_2
motivazione;
c. in favore di dell'importo di euro 5.500,00, oltre interessi come da Parte_3
motivazione.
pagina 17 di 18 2) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3) Condanna alla rifusione in favore delle appellanti delle spese processuali, CP_1
liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese 15% ed IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €
14.317,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese 15% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio del 26 febbraio 2025.
Il ConSIliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Alessandra Arc eri
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Relativamente al primo bonifico del 2010 per euro 4000 non ho assistito personalmente alla richiesta ma è stata
a riferirmi che il fratello le aveva chiesto questa somma, mi ha detto che glieli doveva prestare” – Parte_2
“In relazione al bonifico dei 5 mila del febbraio 2012 non ho assistito alla richiesta ma mi è stato riferito da Parte_2
<< guarda che ha avuto bisogno e glieli ho dati>>. Quando ho saputo da che gli aveva ancora
[...] CP_1 Parte_2 bonificato 5 mila euro, ho chiesto a spiegazioni e lui mi ha detto che aveva ancora dovuto chiedere soldi perché ne CP_1 aveva bisogno, non mi ha detto che li avrebbe restituiti” 3 Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018 In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi ConSIliere rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 40/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutte elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliate in via PODGORA, 10 20122 MILANO presso lo studio degli avv.ti prof. Marina De
Martini e Antonella Barbieri, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in via S. Controparte_1 C.F._4
TECLA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Elisabetta Rubini, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATO
Avente ad oggetto: mutuo sulle seguenti conclusioni.
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza n.
9974 depositata il 16 dicembre 2022, pubblicata il 19 dicembre 2022, dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Rossella Filippi, notificata in data 21 dicembre 2022, emessa a definizione della procedura n. 39807/2020 tra le parti in epigrafe (doc. n.1),
in via principale,
– accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, le domande e le eccezioni esposte nel corso del giudizio di primo grado, da , ed nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
e, per l'effetto, CP_1
1) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a Parte_1 favore del figlio dell'importo complessivo di euro 117.500,00 CP_1
(centodiciasettemilacinquecento/00) e di sterline inglesi (GBP) 97.009,87 (novantasettemilanove/87) ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a Parte_2 favore del fratello dell'importo complessivo di euro 29.000,00 (ventinovemila/00) CP_1
ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte della SInora a favore Parte_3 del fratello dell'importo di euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento/00) e di CP_1
sterline inglesi (GBP) 46.000,00 (quarantaseimila/00) ovvero dei diversi importi, maggiori o minori, che verranno accertati in corso di causa;
4) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della madre CP_1
dell'importo complessivo di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) e di Parte_1 sterline inglesi (GBP) 97.009,87 (novantasettemilanove/87), con valuta alla data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza alla data di pagamento a titolo di mutuo;
pagina 2 di 18 5) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della sorella CP_1 dell'importo complessivo di euro 29.000,00 (ventinovemila/00) con valuta alla Parte_2 data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza alla data di pagamento a titolo di mutuo;
6) per l'effetto condannare il SInor alla restituzione a favore della sorella CP_1 [...] dell'importo complessivo di euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento/00) e di sterline Pt_3
inglesi (GBP) 33.000,00 (trentatremila/00), queste ultime al netto delle sterline inglesi GBP 13.000,00 già restituite dal SI. (46.000,00-6.000,00- 7.000,00=33.000,00), con valuta alla CP_1 data dell'effettivo pagamento, o comunque della minore o maggiore somma che Codesta Corte riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data di emissione della sentenza all'effettivo pagamento a titolo di mutuo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio e rifusione delle spese di registrazione della sentenza.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
In via principale
Rigettare tutti i motivi di appello avversari, in quanto inammissibili e/o destituiti di fondamento per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse dell'appellato e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
In via istruttoria
a. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. del 26.7.2021 depositata nel giudizio di primo grado dal SI. CP_1
pagina 3 di 18 1) Vero che, successivamente alla morte, nel gennaio 1989, del SI. marito della SI.ra PE
, nonchè padre di ed si consolidò la prassi - Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
perdurata sino a tutto il 2013 per quanto riguarda il SI. per cui la SI.ra , che CP_1 Pt_1
deteneva e controllava tutta la liquidità della famiglia, provvedeva economicamente al mantenimento dei figli e elargendo loro periodicamente e a sua discrezione somme di CP_1 Parte_2 Pt_3
denaro per ogni loro necessità.
2) Vero che, successivamente alla morte, nel gennaio 1989, del SI. si venne a creare PE
una situazione - perdurata sino a tutto il 2013 per quanto riguarda il SI. di CP_1
condivisione, tra la SI.ra e i figli e secondo misure e Parte_1 CP_1 Parte_2 Pt_3
modalità decise di volta in volta dalla SI.ra , delle disponibilità liquide di famiglia, con Pt_1
trasferimenti di denaro fra i vari conti (quelli intestati alla madre e quelli intestati personalmente ai figli) a seconda delle necessità personali di ciascuno e in base alle diverse eSIenze legate alla gestione del patrimonio di famiglia.
3) Vero che le SIg.re ed hanno sempre beneficiato delle elargizioni della Parte_2 Parte_3
madre, SI.ra , che ha provveduto al loro mantenimento, fornendo alle stesse il Parte_1
denaro necessario per le spese proprie e delle rispettive famiglie.
4) Vero che, nel corso del 2014, le SIg.re e in concomitanza con un periodo Parte_2 Parte_3 di scarsa liquidità nella “cassa” di famiglia, iniziarono a manifestare del risentimento nei confronti del fratello lamentandosi del fatto che la madre, SI.ra , gli aveva riservato CP_1 Parte_1
un trattamento privilegiato, elargendogli nel tempo somme maggiori rispetto a quelle che erano state loro corrisposte.
5) Vero che nel 2014 hanno iniziato ad insorgere contrasti e incomprensioni tra il SI. e CP_1
le sorelle e , nonché tra il medesimo e la madre, SI.ra , che hanno Pt_3 Parte_2 Parte_1 portato ad un graduale e inesorabile deterioramento dei rapporti tra le parti e all'allontanamento del SI. dal resto della famiglia. CP_1
6) Vero che, a partire dal 2014, la SI.ra ha cessato di versare somme di denaro al Parte_1
figlio CP_1
7) Vero che, a partire dal 2014, il SI. ha cessato di beneficiare dei proventi derivanti CP_1
dalle vendite dei beni di famiglia, proventi che sino a quel momento erano sempre stati divisi in misura paritaria tra lui, la madre SI.ra e le sorelle e . Parte_1 Pt_3 Parte_2
pagina 4 di 18 8) Vero che, nel 2017 le SIg.re e convinsero la madre, SI.ra Parte_2 Parte_3 Parte_1
, a porre in vendita la tenuta di famiglia di FI.
[...]
9) Vero che, nel maggio 2017, la SI.ra informava il figlio e la nuora Parte_1 CP_1 [...]
che la tenuta di famiglia di FI sarebbe stata messa in vendita e che essi avrebbe Pt_4
dovuto trasferirsi altrove.
10) Vero che, nel 2018, a fronte del rifiuto del SI. di liberare l'appartamento della CP_1
tenuta di FI prima che la stessa fosse venduta, le SI.re e assunsero Pt_3 Parte_2
l'iniziativa di far spostare nel garage i suoi oggetti e i suoi mobili ed anche i giochi delle sue figlie. 11)
Vero che, nel marzo 2019, il SI. la moglie e le loro figlie furono costretti CP_1 Parte_4
dalla SI.ra e dalle SIg.re e a lasciare la tenuta di Parte_1 Pt_3 Parte_2
FI e a trasferirsi altrove.
12) Vero che la SI.ra e le SIg.re e hanno beneficiato in Parte_1 Parte_2 Parte_3
via esclusiva dei proventi delle vendite del e della Hall situati nella tenuta di famiglia Persona_2
di FI, vendite avvenute rispettivamente nel 2019 e nel 2020, come da docc. nn. 7 e 8 di parte convenuta, che si rammostrano al teste.
pagina 5 di 18 13) Vero che, a seguito della morte, nel 1989, del SI. il figlio su richiesta e con PE CP_1
il consenso della madre SI.ra , iniziò ad occuparsi in via continuativa insieme a lei Parte_1 della gestione dell'ingente patrimonio di famiglia, costituito da titoli, disponibilità liquide, partecipazioni societarie e beni immobili, e che tale attività è proseguita sino al 2014 circa. 14) Vero che, nella gestione del patrimonio di famiglia, il SI. ha gestito personalmente i lavori CP_1
di ristrutturazione, miglioria, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della tenuta di
FI, per quanto concerne sia la parte tecnica che esecutiva, occupandosi, con particolare riferimento al periodo 2006-2014, delle seguenti attività: progettazione e costruzione di una nuova unità con sei box, oltre locali di pertinenza, denominata “Isolation Yard”; ristrutturazione di vari locali per poterli rendere abitabili (“Vegetable Garden” o “Garden Room”); realizzazione di una nuova unità abitativa (“Snooker Room”) all'interno della casa padronale;
integrale rifacimento del tetto della casa padronale (Hall) con contestuale inserimento di isolamento e pavimentazione del sottotetto attico in previsione del successivo progetto di conversione ad uso abitativo;
ristrutturazione di due ponticelli per consentire il passaggio delle nuove macchine agricole;
rifacimento della pavimentazione della yard principale e delle aree limitrofe;
rifacimento della superficie del tondino di esercizio dei puledri;
rifacimento del patio esterno del lato cucina;
drenaggio perimetrale della parte posteriore della Hall e sistemazione della fossa settica;
esecuzione di lavori all'interno della yard dei cavalli e costruzione del box del cavallo ruffiano;
rimozione di una serra divenuta pericolante, con ripristino del muro perimetrale e creazione di uno spazio per il gioco delle bocce;
manutenzione generale della casa padronale e dei vari cottage della tenuta.
15) Vero che, nella gestione del patrimonio di famiglia, il SI. si è occupato, nel periodo CP_1
2009-2010, della procedura tecnico burocratica di adesione di FI Hall Stud Limited allo scudo fiscale, partecipando a tal fine anche a numerosi incontri con professionisti sia in Inghilterra che in Italia.
16) Vero che, per tutto il periodo dal 2009 al 2017 il SI. ha provveduto, personalmente CP_1
o per il tramite della sua società FI Stud Limited, al pagamento di parte delle spese relative ai lavori di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana
(Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di famiglia di FI.
Si indicano come testi:
- , Via Marchesi dei Taddei 2, 20146 Milano, su tutti i capitoli sopra indicati;
Tes_1
- Via Spadolini 9/B, 20141 Milano, su tutti i capitoli sopra indicati;
Tes_2
pagina 6 di 18 - Sarah Roberts, 3 Chuch Lane, Bressingham, Diss IP22 2AE, UK, sui capitoli nn. 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16. b.
Essendo già stati ammessi i capitoli 4, 7, 10 e 11 avversari ed escussi i relativi testi, si insiste per
l'ammissione dell'appellato alla prova contraria indiretta con i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il SI. e la madre, SI.ra , sulla base di una loro CP_1 Parte_1
consolidata abitudine, hanno sempre discusso privatamente delle questioni economiche di famiglia senza la presenza di terzi” (in relazione al capitolo 4 avversario);
2) “Vero che le dazioni di denaro, di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 2 a 26 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore del figlio nel periodo dal Pt_1 CP_1
2009 al 2013, sono state di volta in volta effettuate: o a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
o per remunerare l'attività, dal medesimo svolta, di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al figlio le spese da lui sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti della tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc.
FI Hall Stud Limited” (in relazione ai capitoli 4 e 7 avversari).
3) “Vero che le dazioni di denaro, di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 30 a 41 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore di nel Parte_3 CP_1 periodo dal 2010 al 2013, sono stati di volta in volta disposti: o per remunerare l'attività, svolta dal SI. di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al medesimo le spese CP_1
sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc. FI Hall Stud Limited” (in relazione al capitolo 7 avversario).
4) Vero che le dazioni di denaro di cui ai bonifici risultanti dai documenti da 43 a 45 avversari -che si rammostrano al teste- che la SI.ra ha effettuato in favore di nel Parte_2 CP_1 periodo dal 2010 al 2012, sono stati di volta in volta disposti: o per remunerare l'attività, svolta dal SI. di gestione del patrimonio famigliare;
o per rimborsare al medesimo le spese CP_1
sostenute per le opere di ristrutturazione, miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria della villa vittoriana (Hall), dei giardini e dei cottages presenti nella tenuta di FI o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc. FI Hall Stud Limited” (in relazione ai capitoli 10 e 11 avversari).
pagina 7 di 18 5) “Vero che il SI. nel periodo 2009-2015, parlava e comprendeva la lingua italiana” Persona_3
(in relazione al capitolo 7 avversario). Si indicano, sugli indicati capitoli da 1 a 5, la SI.ra Tes_1
e il SI. c. Essendo già stati ammessi i capitoli 15 e 16 avversari ed escussi i
[...] Tes_2 relativi testi, si insiste per l'ammissione dell'appellato alla prova contraria indiretta con il seguente capitolo di prova:
7) “Vero che il SI. nel periodo 2009-2015, parlava e comprendeva la lingua italiana”. Si Persona_3 indicano, sull'indicato capitolo 7, la SI.ra e il SI. Si chiede altresì di Tes_1 Tes_2
ammettersi a prova contraria indiretta il sopra richiamato capitolo n. 2 della memoria istruttoria in data 26.7.2021 depositata da questa difesa (testi SI.ra e SI. . Tes_1 Tes_2
In ogni caso
Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Le vicende del primo grado di giudizio
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto (figlio della e fratello di ed dinanzi
[...] CP_1 Pt_1 Parte_2 Pt_3 al Tribunale di Milano, domandando l'accertamento della dazione in suo favore di somme di denaro a titolo di mutuo e la condanna del medesimo alla restituzione delle somme ancora dovute.
In particolare, le attrici hanno esposto che:
- negli anni tra il 2009 e il 2013 aveva corrisposto al convenuto un totale di euro Parte_1
228.500,00 e 132.009,87 sterline inglesi, di cui euro 117.500,00 e 97.009,87 sterline a titolo di prestito personale infruttifero, ed euro 111.000,00 e 35.000,00 sterline inglesi a titolo di donazione;
- negli anni tra il 2010 e il 2013 aveva versato al convenuto l'importo di euro 76.500,00 e Parte_3
46.000,00 sterline a titolo di prestito personale;
-negli anni tra settembre 2010 e febbraio 2014 aveva versato al medesimo Parte_2
convenuto euro 29.000,00, sempre a titolo di prestito;
pagina 8 di 18 - nonostante la richiesta, aveva in seguito restituito solo una minima parte degli importi CP_1 ricevuti, e, segnatamente, aveva restituito a in data 23.04.2013 l'importo di euro Parte_3
8.227,55 (convertiti in 7.000,00 sterline inglesi) e in data 25.09.2013 l'importo di 6.000,00 sterline inglesi.
I.2. Si è costituito , il quale ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto CP_1
di alla restituzione della somma di euro 80.000,00, corrisposta in suo favore in data Parte_1
9.2.2009, nonché comunque di respingere le domande formulate dalle attrici stante la loro infondatezza: ha infatti contestato l'esistenza tra le parti di un contratto di mutuo, eccependo l'insussistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio.
I.3. Il giudice di primo grado, con provvedimento del 25.05.2021, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 26.01.2022.
I.4. Con la memoria ex art. 183 c.p.c. n.1, parte attrice ha rinunciato alla domanda di restituzione della somma di euro 80.000,00 nei confronti del convenuto, dando atto dell'intervenuta prescrizione.
I.5. All'udienza del 12.10.2022, il giudice di prime cure ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
I.6. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha rigettato la domanda proposta dalle attrici in via principale e dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata.
In particolare, il primo giudice:
− ha rigettato la domanda principale di restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo, per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'obbligo restitutorio;
− ha rigettato le istanze istruttorie (di escussione dei testi e di interrogatorio formale del convenuto), ritenendole, da un lato, superflue, dall'altro irrilevanti;
− ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, in quanto “non esperibile nelle ipotesi in cui la medesima non sia riuscita a soddisfare l'onere probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della domanda principale”;
III. Il giudizio di appello.
III.1 Avverso la suddetta decisione e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
interposto appello sulla scorta di tre motivi, rubricati come segue e che si riassumono in sintesi:
pagina 9 di 18 I – Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulle domande di accertamento.
Il motivo censura la sentenza di primo grado laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento relativa alla corresponsione delle somme mutuate.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la mancata contestazione del convenuto sull'avvenuta ricezione delle suddette somme di denaro e la prova della loro datio nella documentazione in atti.
II – Vizio di motivazione del provvedimento per omesso esame di mezzi istruttori, determinanti ai fini della decisione.
Il motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice non avesse provato gli elementi costitutivi a fondamento della domanda, in particolare il titolo restitutorio.
Parte appellante ha sostenuto invece di aver fornito prova non solo della datio rei, bensì anche dell'obbligo restitutorio nella documentazione prodotta in atti.
III – Omessa motivazione ed illogicità della sentenza impugnata in ordine all'ammissione delle prove testimoniali ed all'interrogatorio formale del convenuto CP_1
Il motivo censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle attrici nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ritenendo peraltro inammissibili i capitoli relativi alla prova testimoniale richiesta.
III.2. Si è costituito in giudizio , contestando quando ex adverso dedotto e domandando CP_1 il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In via istruttoria, ha chiesto che venissero rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle appellanti e che venisse ammessa la prova testimoniale dei capitoli formulati nella memoria ex art. 182 co. 6 n. 2 c.p.c. Nell'eventualità in cui la
Corte dovesse ammettere le istanze istruttorie ex adverso formulate, ha insistito per l'ammissione delle prove contrarie dirette e indirette per interrogatorio formale e testi formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. In particolare, ha contestato, nel merito, la prospettazione dei fatti prospettata dalle appellanti, precisando che le dazioni di denaro, oggetto della domanda di restituzione, si inquadravano nel più ampio contesto di gestione del patrimonio familiare che si era originato dopo la morte del padre,
. PE
pagina 10 di 18 III.3 Con ordinanza in data 20.04.2023 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza
19.04.2023, ha ammesso le prove orali per interrogatorio formale e per testi richieste dalle appellanti con riguardo ai capitoli di prova 4,7,10,11, 15 e 16, e la prova contraria della controparte con i testi indicati.
Espletate le prove, la Corte ha trattenuto una prima volta la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
Rimessa in istruttoria per la sopravvenuta impossibilità di pronunciare sentenza con il precedente collegio, la causa è stata rimessa in istruttoria e rinviata all'udienza del 26.02.2025.
In tale udienza le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovi termini, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata. In pari data la causa è stata quindi discussa in camera di conSIlio.
IV. Le osservazioni della Corte:
IV.1. Il primo motivo di appello è inammissibile.
La domanda di accertamento avanzata dalle appellanti, con riferimento all'intero importo delle somme corrisposte nel tempo al convenuto, comprese quelle pacificamente già restituite (o per cui è intervenuta la prescrizione del diritto alla restituzione), appare carente di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Come pacifico (cfr. S.U., sentenza n. 12637/2008) “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione [o integrazione, nella fattispecie n.d.r.] della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”.
Le appellanti non hanno specificamente allegato quale risultato utile e giuridicamente apprezzabile potrebbero conseguire col sentir accertata giudizialmente la dazione di somme che non domandano in restituzione in questa sede, né si sono riservate di chiedere in restituzione separatamente (perché, appunto, già hanno riconosciuto come prescritto il diritto alla restituzione, o perché già hanno riconosciuto che la restituzione è avvenuta).
pagina 11 di 18 IV.2. Con il secondo motivo di appello le appellanti censurano il rigetto della domanda di restituzione avanzata nei confronti dell'appellato, ritenendo di aver provato il titolo costitutivo a fondamento della stessa.
Sul punto, giova segnalare che le appellanti hanno riconosciuto, sin dall'atto di citazione in primo grado, la restituzione effettuata dall'appellato in loro favore delle seguenti somme:
- euro 8.227,55 accreditati ad sul conto Barclays e convertiti in sterline inglesi GBP Parte_3
7.000,00 in data 23 aprile 2013 (doc. 46 del fascicolo di primo grado);
- sterline inglesi GBP 6.000,00 (doc. 47 fascicolo di primo grado) accreditati in data 25 settembre 2013 sempre sul conto acceso presso Barclays intestato ad Parte_3
Tali somme sono state pacificamente riconosciute dalle parti in causa.
Occorre sottolineare, inoltre, che, come già accennato in premessa, ha riconosciuto Parte_1
la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione della somma di euro 80.000,00, rinunciando alla relativa domanda.
Per l'effetto, la domanda di restituzione nei confronti dell'appellato si è così ridimensionata:
- euro 37.500,00 (=117.500,00 – 80.000,00) e sterline inglesi GBP 97.009,87 in favore di
[...]
Parte_1
- euro 76.500,00 e sterline inglesi GBP 33.000,00 (=46.000,00 – 7.000,00 – 6000,00) in favore di
[...]
Pt_3
- euro 29.000,00 in favore di Parte_2
Ebbene, la Corte rileva, in primo luogo, la sussistenza di prova documentale della dazione (già ritenuta incidenter tantum dal primo giudice1) secondo lo schema che segue:
- ha corrisposto al figlio euro 117.500,00 e sterline inglesi GBP Parte_1 CP_1
71.000,00, come risulta dai docc. nn. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del fascicolo di primo grado delle attrici – ad eccezione del bonifico relativo all'importo di GBP 26.0009,87, poiché nel doc. 20 prodotto in atti non risulta riscontrabile il beneficiario a favore del quale è stato disposto;
1 Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 9974/2022, ha accertato incidenter tantum la datio rei delle somme oggetto di domanda restitutoria: “A riguardo si rileva che le prove testimoniali richieste da parte attrice non sono idonee a provare quanto sopra esposto, atteso che esse nella misura in cui si riferiscono alla prova della datio delle somme appaiono superflue alla luce della documentazioni già in atti.” pagina 12 di 18 - invece, ha corrisposto al fratello nel periodo da aprile 2010 a febbraio 2013, Parte_3 CP_1
l'importo di complessivi euro 76.500,00 e di sterline inglesi GBP 46.000,00, come provato dai documenti da 30 a 41 del fascicolo primo grado delle attrici;
- infine, ha corrisposto al fratello nel periodo da settembre 2010 a febbraio Parte_2 CP_1
2014, l'importo di euro 29.000,00, come provato dai documenti 43, 44 e 45 prodotti in primo grado dalle attrici.
Ciò posto, le conclusioni cui è giunto il Tribunale circa la sussistenza di prova della dazione a titolo di mutuo non possono essere integralmente condivise.
Per giurisprudenza consolidata “la datio di una somma di danaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. 22/4/2010 n. 9541; Cass. 29/11/2018 n.
30944)
Pertanto, non vi è dubbio sul fatto che le odierne appellanti fossero tenute a fornire la prova, oltre che dell'avvenuta consegna del denaro, del fatto che tale consegna fosse stata effettuata per un titolo che ne comportasse la restituzione, a maggior ragione in presenza di una contestazione sul punto del convenuto, il quale aveva dedotto, per la dazione, una causa alternativa al mutuo, ed in particolare l'obbligo delle attrici di contribuire ai costi di gestione del patrimonio immobiliare familiare
(segnatamente, ai costi di manutenzione, ristrutturazione e ricostruzione della tenuta inglese di
FI, intestata alla società FI Hall Stud Limited della SInora ). Pt_1
pagina 13 di 18 In particolare, secondo il convenuto odierno appellato, le dazioni di denaro effettuate nel tempo sarebbero state da inquadrare “nell'indicato contesto familiare e, ben lungi dall'avere natura di prestiti, sono state di volta in volta disposte per remunerare l'attività, svolta da quest'ultimo, di gestione del patrimonio familiare e di gestione dell'allevamento di cavalli della tenuta in Inghilterra o per rimborsare al medesimo le spese sostenute per le ristrutturazioni, le migliorie e le manutenzioni della tenuta o per fornirgli la provvista necessaria per saldare tali spese, facenti capo alla soc.
FI Hall Stud Limited, riconducibile alla SI.ra ” (pag. 10 della comparsa di Pt_1
costituzione primo grado).
Del reato, a suffragio dell'argomento per cui il si sarebbe fatto carico dei lavori inerenti la CP_1
proprietà in Inghilterra anticipando le somme, con impegno di rimborso da parte del resto dei familiari, il medesimo nel giudizio di primo grado ha prodotto due comunicazioni inviategli dalla sorella CP_1
in qualità di amministratrice della soc. FI Hall Stud Limited, nel maggio 2015 e nel Pt_3
marzo 2018, con le quali egli era stato invitato a trasmettere la documentazione relativa alle spese anticipate per conto della proprietaria FI Hall Stud Limited a titolo di migliorie e manutenzioni (docc. 1 e 2 fascicolo 1° grado convenuto).
Ed allora osserva la Corte, tenendo presente l'emersa ed incontestata situazione dei rapporti familiari in questione, intrecciati a paralleli rapporti economici, in astratto suscettibili di spiegare in modo ragionevole, alternativo al mutuo, trasferimenti di denaro tra le parti, che dirimente valenza probatoria deve attribuirsi alla presenza della causale “prestito infruttifero” o “prestito personale” nei bonifici comprovatamente disposti in favore dell'appellato, a fronte sia dell'assenza di identica causale nelle operazioni di bonifico che dichiaratamente sono state effettuate invece a titolo di donazione (cfr. prospetto ultima tabella – doc.4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 fascicolo primo grado attrici) che dell'assenza di una contestazione all'epoca, da parte del dell'imputazione appunto CP_1
a “prestito” delle somme che, con i bonifici suddetti, andava a ricevere, dato che non vi è dubbio sul fatto che la specifica causale indicata dal bonificante risulti visibile al beneficiario.
Secondo l'attuale prospettazione dell'appellato, in chiave scontatamente difensiva, le appellanti avrebbero fatto ricorso all'indicata causale per eSIenze di natura fiscale, “per evitare, in un'ottica di estrema cautela, ogni riconducibilità del trasferimento di denaro al pagamento di spese di competenza della soc. FI Hall Stud Limited” (pag. 26 della comparsa di costituzione e risposta), ma trattasi di una “cautela” ben poco comprensibile e non meglio specificata. Unic a cautela comprensibile è, invero, quella di aver specificato “infruttifero”, al fine di evitare ogni possibile contestazione circa il ricavo di un reddito per interessi dai suddetti prestiti.
pagina 14 di 18 Ciò posto: i documenti comprovanti i bonifici effettuati dalla SI.ra portano tutti la causale Pt_1
“prestito infruttifero” (ad eccezione del solo bonifico di cui al doc. 13 che riporta la causale “prestito personale + rimborso spese”, senza che in ogni caso sia possibile, sulla base delle allegazioni di parte, individuare l'incidenza sulla somma di tale rimborso). Il bonifico in GBP 26.009,87, di cui al doc.20, non riporta invece causale alcuna. Per quanto attiene, invece, ai documenti comprovanti i bonifici disposti dalle sorelle, viene in evidenza il solo doc. 37 contabile di bonifico con causale di “prestito infruttifero”, per un bonifico di importo di euro 5.500,00, disposto da Parte_3
Occorre poi evidenziare l'esito della prova dichiarativa che questa Corte, a differenza del Tribunale, ha ritenuto ammissibile e rilevante ed ha espletato.
Il teste compagno attuale di e padre dei suoi figli, ha espresso valutazioni Testimone_3 Parte_3
meramente personali e come tali inammissibili e irrilevanti, ammettendo comunque di non aver mai sentito il dichiarare alla sorella che avrebbe restituito le somme di cui richiedeva la dazione. CP_1
Gli altri testi ( e , ammessi su richiesta dell'appellato, hanno semplicemente Tes_1 Tes_2
affermato di essere stati a conoscenza del fatto che la SI.ra sosteneva economicamente i figli Pt_1
( ovvero che la stessa mandava soldi in Inghilterra “per coprire le spese della proprietà” Tes_2
Tes_ ( , il ché non si pone all'evidenza in contrasto con la sussistenza di prestiti personali al CP_1
Quanto al teste , le dichiarazioni rese in merito al bonifico per euro 4.000,00 del Testimone_4
2010 e del bonifico per euro 5.000,00 del febbraio 2012, asseritamente disposti da Parte_2
sono da ritenersi prive di efficacia probatoria in quanto de relato actoris. Il teste, infatti, ha riferito quanto appreso dalla stessa aggiungendo di aver ricevuto personalmente conferma Parte_2
dall'appellato del bonifico per euro 5.000,00 ma in assenza di promessa di restituzione2.
Diversamente, la Corte ritiene rilevanti le seguenti dichiarazioni del teste:
- quanto alle somme corrisposte da , egli ha dichiarato “All'epoca ero il compagno Parte_1
di ed ero presente perché io stesso vivevo nella casa della madre, la SInora . Persona_4 Pt_1
Guardando lo specchietto che mi viene rammostrato, ricordo la richiesta del 2 luglio 2009 di
20.000,00 con promessa di restituzione, perché era un periodo in cui anche a me aveva chiesto CP_1 dei soldi che poi mi aveva restituito”;
pagina 15 di 18 - relativamente alle somme erogate da “Relativamente al bonifico di 20mila euro, Parte_2
del due dicembre 2011, sono stato presente nel momento in cui ha richiesto i soldi alla sorella. CP_1
Lui ha detto poi te li restituisco, ci mettiamo d'accordo.”
Non essendo emersi elementi sulla base dei quali ritenere il mendacio, alle suddette dichiarazioni deve attribuirsi valore di prova (tanto della dazione, quanto, essendo di specifico interesse, della sua causale di mutuo). Non rileva, quanto alla prima dichiarazione, la possibile imprecisione temporale, relativa al fatto che l'episodio si sia o meno collocato in un periodo nel quale il teste ha abitato a casa della suocera , quanto, piuttosto, il fatto che egli abbia potuto ricordare il prestito per euro 20.000,00 Pt_1
in ragione della correlazione con altro prestito, da lui stesso concesso al nel medesimo arco di CP_1
tempo (prestito, peraltro, dichiaratamente restituito, sì da escludere anche che lo abbia Tes_4
potuto serbare ragioni personali di risentimento, tali di per sé da inficiarne la credibilità).
Pertanto, alla luce delle circostanze emerse, deve ritenersi sussistente la prova del mutuo, desumibile dalla dichiarazione del teste , quanto al bonifico disposto in data 2.12.2011 da Tes_4 Parte_2
per la somma di euro 20.000,00.
[...]
In relazione alle altre somme, come già accennato, la prova del mutuo si desume dalla (mai avversata) causale di “prestito infruttifero” che caratterizza i bonifici disposti da e di cui ai Parte_1
docc. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 (fascicolo primo grado attrici), per un importo complessivo di euro 37.500,00 (al netto delle somme prescritte di cui al doc. 2 per euro 80.000,00) e GBP 71.000,00, e che caratterizza altresì il bonifico disposto da in relazione alla sola somma di euro Parte_3
5.500,00.
Ne consegue che l'appello deve essere parzialmente accolto, con condanna dell'appellato al pagamento in favore delle appellanti dei seguenti importi in punto capitale: euro 20.000,00 in favore di
[...]
, euro 37.500,00 e GBP 71.000,00 in favore di ed euro 5.500,00 in Parte_2 Parte_1
favore di Parte_3
Spettano alle appellanti, sulle somme suddette, gli interessi compensativi del ritardo, ex art. 1284, 4° comma, c.p.c., che devono essere riconosciuti come specificamente richiesti ovvero dalla data della presente sentenza al saldo.
IV.3. Il terzo motivo di appello, che censura la decisione del Tribunale di non ammettere le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, data l'ammissione in questo grado delle prove, con gli esiti peraltro di cui si è dato conto, è assorbito.
pagina 16 di 18 VI. Il regolamento delle spese di lite
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di statuire sulle spese di entrambi i gradi di giudizio3, secondo l'esito complessivo della lite.
Nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato deve dunque aversi riguardo alla sostanziale, prevalente soccombenza di quest'ultimo. Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del decisum
(per complessivi euro 63.000,00 e GBP 71.000,00), in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014
n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € =52.000.001 a € =260.000), inclusa la fase istruttoria anche per il grado di appello in quanto effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9974/22 del
Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così dispone:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuto e condanna al CP_1
pagamento:
a. in favore di dell'importo di euro 37.500,00 e dell'importo di GBP Parte_1
71.000,00, oltre interessi come da motivazione;
b. in favore di dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi come da Parte_2
motivazione;
c. in favore di dell'importo di euro 5.500,00, oltre interessi come da Parte_3
motivazione.
pagina 17 di 18 2) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3) Condanna alla rifusione in favore delle appellanti delle spese processuali, CP_1
liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese 15% ed IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €
14.317,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese 15% ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio del 26 febbraio 2025.
Il ConSIliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Alessandra Arc eri
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Relativamente al primo bonifico del 2010 per euro 4000 non ho assistito personalmente alla richiesta ma è stata
a riferirmi che il fratello le aveva chiesto questa somma, mi ha detto che glieli doveva prestare” – Parte_2
“In relazione al bonifico dei 5 mila del febbraio 2012 non ho assistito alla richiesta ma mi è stato riferito da Parte_2
<< guarda che ha avuto bisogno e glieli ho dati>>. Quando ho saputo da che gli aveva ancora
[...] CP_1 Parte_2 bonificato 5 mila euro, ho chiesto a spiegazioni e lui mi ha detto che aveva ancora dovuto chiedere soldi perché ne CP_1 aveva bisogno, non mi ha detto che li avrebbe restituiti” 3 Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018 In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).