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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) " Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) " Alberto Binetti Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 759 dell'anno 2022
T R A
nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
(P. Iva: ), con sede legale in Roma, in persona del consigliere Delegato dott. P.IVA_1 Pt_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Benedetto Gargani e
[...]
Guido Gargani, in virtù di procura conferita con atto del notaio dott. di Roma in data 9 Persona_1
maggio 2019, rep 16520, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma (Viale di
Villa Graziani n.15)
OPPONENTE
E
(C.F: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Matera, in persona del suo curatore pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...]di Bari (BA), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Leonardo Deramo e
Giovanni Spinelli, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari (Via Francesco Saverio Abbrescia n. 83/B)
OPPOSTO
pagina 1 di 7 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.05.2022 la nella qualità di Parte_1
mandataria di proponeva opposizione ex art. 404, comma primo, c.p.c. avverso la Parte_2
sentenza n. 1019/2021 emessa della Corte di Appello di Bari in data 3.06.2021 tra
[...]
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
1) sospendere, con decreto inaudita altera parte, vista l'eccezionale urgenza, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1019/2021 della Corte d'Appello di Bari emessa il 3 giugno 2021 nel giudizio RG 158/2018
o, in ogni caso, sospendere, con ordinanza non impugnabile resa nel contraddittorio delle parti, la medesima decisione;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado sopra richiamate, emesse in violazione dell'art. 102 c.p.c.;
3) in subordine e ogni caso, annullare, riformare e dichiarare comunque inefficace, ex art. 404 primo comma c.p.c., nei confronti di la sentenza n. 1019 del 2021, pronunciata dalla Parte_2
Ecc.ma Corte di Appello di Bari in data 3 giugno 2021, resa nel giudizio avente n. R.G. 158/2018;
4) per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dal sig. volte a ottenere la Controparte_2
cancellazione delle formalità ipotecarie originariamente iscritte in favore della Controparte_3
sugli immobili trasferiti al medesimo ex art. 2932 c.c. di seguito riportati
[...] CP_2
a. appartamento posto al piano secondo di mq 83 (ottantatré) lordi circa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al foglio 7, numero di particella 2787, sub 91 (ex 7) Categoria A/3,
Piano Secondo;
b. cantinola posta al piano interrato di mq. 12 (dodici) lordi circa censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al foglio 7, numero di particella 2787, sub 84, Categoria
C/2, Piano Interrato S1; c. box-auto posto al piano interrato, esteso per circa mq 19 (diciannove) lordi circa, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al Foglio 7, numero di particella 2787, sub 38, Categoria C/6, Piano Interrato S1;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento della opposizione la allegava: Parte_1
- che , con atto di citazione notificato in data 28-30.01.2014 aveva convenuto in giu- Controparte_2
dizio innanzi al Tribunale di Bari la in bonis, chiedendo l'esecuzione in forma Controparte_1
pagina 2 di 7 specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare stipulato con detta società il 13.07.2011 per l'acquisto di una unità immobiliare, facente parte dell'erigendo complesso residenziale ubicato in
Sammichele di Bari, alla via Lizzadri angolo via Piccinni, mai portato ad esecuzione a causa dell'ina- dempimento della parte promittente venditrice, la quale non aveva proceduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene con versamento del saldo prezzo, nonostante l'espressa previsione della clausola contrattuale contenuta all'art. 11 del preliminare “di cedere, con ogni garanzia di legge, a favore dell'attore “libere da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”;
- che con altra scrittura in data 8.10.2012, integrativa del precedente contratto preliminare del 13.07.
2011, la aveva promesso di cedere al la proprietà di un'altra unità Controparte_1 CP_2 immobiliare (e precisamente “un box individuato con B33 posto al piano interrato”), per il prezzo di €
9.615,38, oltre I.V.A., integralmente pagato a mezzo due assegni bancari;
- che pure su questo bene immobile gravava una ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo edilizio erogato alla dalla Controparte_1 Controparte_3
- che, nelle more del giudizio di primo grado, era intervenuta sentenza di fallimento n. 4/2015 emessa dal Tribunale di Matera in data 11.03.2015 (e depositata il 12.03.2015) a carico della Controparte_1
che aveva provocato l'interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, L.F, successi-
[...]
vamente riassunto dall'attore nei confronti della Curatela del fallimento, rimasta contumace.
- che, con sentenza n. 4591/2017 notificata alla Curatela Fallimentare in data 19.12.2017, il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda principale e disposto la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili promessi in vendita1;
- che avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari la
[...]
censurando esclusivamente il capo della sentenza che ordinava la Parte_4 cancellazione dell'ipoteca, invocando la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e impropo-
pagina 3 di 7 nibilità della domanda di condanna inflitta ad essa Curatela a compiere quanto necessario per il rilascio del certificato di agibilità ed a cancellare l'ipoteca gravante sugli immobili trasferiti ex art. 2932 c.c.;
- che, nel contraddittorio di , che aveva resistito al gravame, la Corte d'Appello bare- Controparte_2 se, con sentenza n. 1019/2021 emessa il 3.06.2021, aveva rigettato l'appello, confermando l'impugnata sentenza2, che acquistava così efficacia di giudicato non essendo stata impugnata dalle parti nei termini di legge;
- che aveva interesse a proporre opposizione avverso detta sentenza di appello n. Parte_2
1019/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto divenuta titolare, dal
27.09.2021, del credito ipotecario della riveniente dal contratto di mutuo a Controparte_3
rogito notaio del 23.12.2010 rep. 63483), e quindi successore a titolo particolare del litiscon- Per_2
sorte pretermesso rispetto a tale sentenza (passata in giudicato), pronunciata tra altri soggetti3.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta oppo- Controparte_2
sizione e chiedendo, in via gradata, il rigetto della domanda proposta per infondatezza, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in Controparte_1
giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 14.11.2022 questa Corte, riservando alla fase decisoria l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 342 c.p.c., ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 348 bis c.p.c. ed accolta l'istanza di inibitoria, disponendo la sospensione 2 La Corte rilevava in primis che la Curatela appellante aveva prodotto in appello, a fondamento delle contestazioni mosse, documenti nuovi (nota iscrizione ipotecaria del 31.12.2010, con annotazione del frazionamento in quota del
21.05.2012; nota di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. del 12.02.2014) processualmente inutilizzabili - come quelli nuovi prodotti dall'appellato - ostandovi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - cui non si sottrae la parte rimasta contumace in primo grado.
Contestualmente affermava l'infondatezza del primo motivo d'appello, valorizzando sia l'impegno contrattuale espressamente assunto nel preliminare dalla società promittente venditrice, citando a conforto dell'assunto un prece-dente della medesima Corte (App. Bari, 28 maggio 2019, n.1243) sia l'effetto purgativo ex art. 108 l.f. statuendo che "in tema di vendita fallimentare - non importa se attuata in forma contrattuale e non tramite esecuzione coattiva - trova applicazione l'art. 108, comma 2, l.f. con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione”. (Cass. civ., sez. I.
8 febbraio 2017, n. 3310). 3 In particolare l'opponente osservava: che, alla data dell'introduzione del primo grado di giudizio (anno 2014), definitosi con la sentenza del Tribunale di Bari n. 4591/2017, titolare del credito garantito dall'ipoteca (di cui era stata disposta poi la cancellazione) era ancora la originaria mutuante, mentre alla data di introduzione del Controparte_3 giudizio di appello (anno 2018) il titolare del credito era che, tuttavia, né la prima banca né Controparte_4 la seconda società (né, tantomeno, successivamente, l'ulteriore cessionaria del credito ipotecario in discorso, , CP_5 divenuta titolare del credito nel 2019) erano state citate o comunque coinvolte nel giudizio, nonostante Controparte_2 avesse domandato sin dall'origine – ed espressamente - la cancellazione delle formalità ipotecarie gravanti sul bene oggetto del preliminare, prima tra tutte la formalità del 21 maggio 2012 dovuta al frazionamento della ipoteca iscritta nel 2010 a garanzia del credito della Controparte_3 Quanto precede comportava la innegabile violazione dell'art. 102 c.p.c.
pagina 4 di 7 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1019/2021 emessa dalla Corte di Appello di Bari, Seconda
Sezione Civile, in data 3.06.2021.
Ad avviso della Corte è necessario preliminarmente vagliare la sussistenza della legittimazione ad agire di in qualità di terzo opponente, legittimazione derivante dalla successione a Parte_2
titolo particolare della propria dante causa nella titolarità dei crediti, tra cui quello vantato dalla originaria cedente nei confronti della poi Controparte_3 Controparte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Matera.
L'opponente documenta infatti che vi furono una serie di contratti di cessione di credito intervenuti ai sensi dell'art. 58 del T.U.B: con contratto di cessione stipulato in data 16.11.2017 la
[...]
acquistò pro soluto dalla tutti i crediti derivanti da Controparte_4 Controparte_3 finanziamenti ipotecari e/o chirografari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, di cui la era titolare;
in data 27.09.2019, la acquistò pro Controparte_3 Controparte_6
soluto dalla un portafoglio di crediti pecuniari non-performing deri- Controparte_4
vanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari sorti nel periodo tra il 2001 e il
2012, vantati verso debitori segnalati come "a sofferenza". Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la succedette a titolo particolare, Controparte_6
nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente;
in virtù di altro contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco la ha acquistato pro soluto da con Parte_2 Controparte_6
efficacia giuridica a far data dal 27.09.2021 ed efficacia economica a far data dal 31.12.2020, un portafoglio di crediti in sofferenza e, per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e Parte_2
passivi già di titolarità della cedente, tra cui quelli originariamente vantati dalla Controparte_3
nei confronti della - poi dichiarata fallita dal Tribunale di Matera - e per la
[...] Controparte_1
tutela dei quali ha inteso proporre opposizione di terzo avverso la sentenza n. Parte_2
1019/2021 della Corte di Appello di Bari.
Si osserva dunque che la divenne titolare del credito ipotecario ceduto della Parte_2 [...]
solo a far data dal 27.09.2021, e cioè in epoca successiva al passaggio in giudicato Controparte_3
della sentenza opposta. Tale osservazione assume rilevanza se solo si considera che la Parte_2
non è titolare di un'autonoma e diretta legittimazione ad agire ma di una legittimazione derivatale dalla cessione del credito dalla propria dante causa.
Assume allora carattere dirimente nel caso specifico la preliminare disamina sulla legittimazione ad agire di cedente e cessionarie che si sono succedute sino a conferire titolo alla Parte_2
dovendo sussistere il conflitto, in chiave cronologica, al tempo della decisione pregiudizievole.
pagina 5 di 7 Non è superfluo osservare che l'opposizione non può competere a chi si sia reso titolare del diritto dopo la pronunzia della sentenza che si vorrebbe impugnare invocando un vizio di difetto di litiscon- sorzio necessario che, invece, qualora legittimati all'opposizione, avrebbero dovuto far valere i due precedenti istituiti di credito: la (titolare nel credito ipotecario sino al 2017) nel Controparte_3
corso di svolgimento del primo grado di giudizio e la (titolare del credito sino al Controparte_7
2019) nel corso del giudizio d'appello, ma che nessuno, né cedente né cessionario, ha mai eccepito.
Presupposto del giudizio di opposizione di terzo è il difetto di integrità del contraddittorio nel grado di giudizio in cui si assume di essere stati lesi;
in altri termini l'opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c.
è ammessa solo quando una sentenza resa tra altre parti leda i diritti che l'opponente fa valere in via autonoma rispetto alle parti: per converso, l'opposizione non può essere proposta da un soggetto che all'epoca dei fatti di cui si discute non era legittimato ad agire, dovendosi dimostrare che il terzo fosse un litisconsorte necessario pretermesso, e che avrebbe dovuto essere parte del giudizio ma per errore non lo
è stato.
Il pregiudizio, in questi casi, è integrato dal vizio della sentenza per lesione del diritto di difesa e di contraddittorio del terzo. A fortiori, dunque, se non sussisteva un litisconsorzio necessario non poteva e, per converso, non può sussistere legittimazione all'opposizione.
Nello specifico si osserva che nessun titolo aveva l'istituto di credito a partecipare ad un giudizio riguardante la richiesta di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare non adempiuto, intervenuto inter alios, anche se nella sentenza di primo grado il Giudice ha disposto le modalità di esecuzione del contratto non adempiuto, anche con riferimento alla cancellazione dell'ipoteca: dunque non si sarebbe al cospetto di un ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso.
Particolarmente significativa si rivela, sullo specifico punto, una decisione della Suprema Corte resa su prospettazioni analogamente mutuabili al caso in esame, ove viene incontrovertibilmente statuito che il giudice adito per “l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preli-minare chiesta dal promissorio acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'atto-re deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca (così Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3176).
Non sussistendo alcuna violazione dell'interesse della Banca che - correttamente - non è intervenuta nel giudizio di merito tra e la e nel successivo Controparte_2 Controparte_1
giudizio di appello, manca il presupposto della legittimazione ad agire in opposizione in capo alla tramite la mandataria Parte_2 Controparte_8
pagina 6 di 7 Consegue il rigetto dell'opposizione per difetto di una condizione dell'azione (la legittimazione attiva della società opponente), restando assorbito ogni profilo di merito.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società opponente in favore dei procuratori anticipatari dell'opposto Pt_5
nella Antonio, avv.ti Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Spinelli.
Alcuna regolamentazione delle spese va adottata nel rapporto processuale tra l'opponente ed il
, rimasto contumace. Controparte_1
All'opposizione - proposta dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposi-zione di terzo ex art. 404, comma primo, c.p.c. proposta, con atto di citazione notificato il 19.05.2022, da nella qualità di mandataria di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1019/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 3.06.2021 tra il Parte_6
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna l'opponente quale mandataria di a Parte_1 Parte_2
rimborsare ai procuratori anticipatari dell'opposto , avv.ti Antonio Leonardo Deramo Controparte_9
e Giovanni Spinelli, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'opponente ed il Controparte_1
4/2015;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per l'opposizione, a carico dell'opponente, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228).
Così deciso il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza così statuiva: “ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto: DISPONE il trasferimento della proprietà in favore di (promittente acquirente nel contratto preliminare Controparte_2 stipulato fra lo stesso e la con scritture private in data 13/7/2011 e 8/10/2012) e contro la Controparte_1 [...] dichiarata fallita dal Tribunale di Matera in data 11-12/3/2015, dei seguenti immobili per il prezzo Controparte_1 complessivo di €.100.968,25 (cosi determinato in virtù dei vizi e degli inadempimenti contrattuali rilevati dalla CTU in corso di causa) […] subordinando lo stesso al versamento da parte del in favore della CP_2 Parte_4
della somma di €.22.648,25 (SALVO QUANTO PREVISTO, IN VIA EVENTUALE, AL PUNTO
[...] SUCCESSIVO);
DISPONE che la in persona del curatore pro tempore, provveda alla Parte_4 cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili citati al punto precedente, presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Bari, in favore della e che ponga in essere gli adempimenti necessari al rilascio del Controparte_3 certificato di agibilità relativo ai medesimi immobili;
AUTORIZZA, in caso di mancato adempimento della curatela,
l'attore a provvedere direttamente alla cancellazione dell'ipoteca citata, utilizzando a tale scopo la parte necessaria della somma di €.22.648,25, ancora dovuta quale saldo prezzo della compravendita dell'immobile; COMPENSA integralmente le spese fra le parti”.
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) " Luciano Guaglione Consigliere rel.
3) " Alberto Binetti Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 759 dell'anno 2022
T R A
nella qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
(P. Iva: ), con sede legale in Roma, in persona del consigliere Delegato dott. P.IVA_1 Pt_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Benedetto Gargani e
[...]
Guido Gargani, in virtù di procura conferita con atto del notaio dott. di Roma in data 9 Persona_1
maggio 2019, rep 16520, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma (Viale di
Villa Graziani n.15)
OPPONENTE
E
(C.F: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Matera, in persona del suo curatore pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. ), residente in [...]di Bari (BA), Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Leonardo Deramo e
Giovanni Spinelli, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari (Via Francesco Saverio Abbrescia n. 83/B)
OPPOSTO
pagina 1 di 7 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 4.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.05.2022 la nella qualità di Parte_1
mandataria di proponeva opposizione ex art. 404, comma primo, c.p.c. avverso la Parte_2
sentenza n. 1019/2021 emessa della Corte di Appello di Bari in data 3.06.2021 tra
[...]
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
1) sospendere, con decreto inaudita altera parte, vista l'eccezionale urgenza, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1019/2021 della Corte d'Appello di Bari emessa il 3 giugno 2021 nel giudizio RG 158/2018
o, in ogni caso, sospendere, con ordinanza non impugnabile resa nel contraddittorio delle parti, la medesima decisione;
2) per le motivazioni di cui in narrativa, dichiarare la nullità dell'intero giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado sopra richiamate, emesse in violazione dell'art. 102 c.p.c.;
3) in subordine e ogni caso, annullare, riformare e dichiarare comunque inefficace, ex art. 404 primo comma c.p.c., nei confronti di la sentenza n. 1019 del 2021, pronunciata dalla Parte_2
Ecc.ma Corte di Appello di Bari in data 3 giugno 2021, resa nel giudizio avente n. R.G. 158/2018;
4) per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dal sig. volte a ottenere la Controparte_2
cancellazione delle formalità ipotecarie originariamente iscritte in favore della Controparte_3
sugli immobili trasferiti al medesimo ex art. 2932 c.c. di seguito riportati
[...] CP_2
a. appartamento posto al piano secondo di mq 83 (ottantatré) lordi circa censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al foglio 7, numero di particella 2787, sub 91 (ex 7) Categoria A/3,
Piano Secondo;
b. cantinola posta al piano interrato di mq. 12 (dodici) lordi circa censita nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al foglio 7, numero di particella 2787, sub 84, Categoria
C/2, Piano Interrato S1; c. box-auto posto al piano interrato, esteso per circa mq 19 (diciannove) lordi circa, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Sammichele di Bari al Foglio 7, numero di particella 2787, sub 38, Categoria C/6, Piano Interrato S1;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento della opposizione la allegava: Parte_1
- che , con atto di citazione notificato in data 28-30.01.2014 aveva convenuto in giu- Controparte_2
dizio innanzi al Tribunale di Bari la in bonis, chiedendo l'esecuzione in forma Controparte_1
pagina 2 di 7 specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare stipulato con detta società il 13.07.2011 per l'acquisto di una unità immobiliare, facente parte dell'erigendo complesso residenziale ubicato in
Sammichele di Bari, alla via Lizzadri angolo via Piccinni, mai portato ad esecuzione a causa dell'ina- dempimento della parte promittente venditrice, la quale non aveva proceduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sul bene con versamento del saldo prezzo, nonostante l'espressa previsione della clausola contrattuale contenuta all'art. 11 del preliminare “di cedere, con ogni garanzia di legge, a favore dell'attore “libere da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”;
- che con altra scrittura in data 8.10.2012, integrativa del precedente contratto preliminare del 13.07.
2011, la aveva promesso di cedere al la proprietà di un'altra unità Controparte_1 CP_2 immobiliare (e precisamente “un box individuato con B33 posto al piano interrato”), per il prezzo di €
9.615,38, oltre I.V.A., integralmente pagato a mezzo due assegni bancari;
- che pure su questo bene immobile gravava una ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo edilizio erogato alla dalla Controparte_1 Controparte_3
- che, nelle more del giudizio di primo grado, era intervenuta sentenza di fallimento n. 4/2015 emessa dal Tribunale di Matera in data 11.03.2015 (e depositata il 12.03.2015) a carico della Controparte_1
che aveva provocato l'interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, L.F, successi-
[...]
vamente riassunto dall'attore nei confronti della Curatela del fallimento, rimasta contumace.
- che, con sentenza n. 4591/2017 notificata alla Curatela Fallimentare in data 19.12.2017, il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda principale e disposto la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili promessi in vendita1;
- che avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari la
[...]
censurando esclusivamente il capo della sentenza che ordinava la Parte_4 cancellazione dell'ipoteca, invocando la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e impropo-
pagina 3 di 7 nibilità della domanda di condanna inflitta ad essa Curatela a compiere quanto necessario per il rilascio del certificato di agibilità ed a cancellare l'ipoteca gravante sugli immobili trasferiti ex art. 2932 c.c.;
- che, nel contraddittorio di , che aveva resistito al gravame, la Corte d'Appello bare- Controparte_2 se, con sentenza n. 1019/2021 emessa il 3.06.2021, aveva rigettato l'appello, confermando l'impugnata sentenza2, che acquistava così efficacia di giudicato non essendo stata impugnata dalle parti nei termini di legge;
- che aveva interesse a proporre opposizione avverso detta sentenza di appello n. Parte_2
1019/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto divenuta titolare, dal
27.09.2021, del credito ipotecario della riveniente dal contratto di mutuo a Controparte_3
rogito notaio del 23.12.2010 rep. 63483), e quindi successore a titolo particolare del litiscon- Per_2
sorte pretermesso rispetto a tale sentenza (passata in giudicato), pronunciata tra altri soggetti3.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta oppo- Controparte_2
sizione e chiedendo, in via gradata, il rigetto della domanda proposta per infondatezza, con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in Controparte_1
giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
Con ordinanza in data 14.11.2022 questa Corte, riservando alla fase decisoria l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 342 c.p.c., ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 348 bis c.p.c. ed accolta l'istanza di inibitoria, disponendo la sospensione 2 La Corte rilevava in primis che la Curatela appellante aveva prodotto in appello, a fondamento delle contestazioni mosse, documenti nuovi (nota iscrizione ipotecaria del 31.12.2010, con annotazione del frazionamento in quota del
21.05.2012; nota di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. del 12.02.2014) processualmente inutilizzabili - come quelli nuovi prodotti dall'appellato - ostandovi il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. - cui non si sottrae la parte rimasta contumace in primo grado.
Contestualmente affermava l'infondatezza del primo motivo d'appello, valorizzando sia l'impegno contrattuale espressamente assunto nel preliminare dalla società promittente venditrice, citando a conforto dell'assunto un prece-dente della medesima Corte (App. Bari, 28 maggio 2019, n.1243) sia l'effetto purgativo ex art. 108 l.f. statuendo che "in tema di vendita fallimentare - non importa se attuata in forma contrattuale e non tramite esecuzione coattiva - trova applicazione l'art. 108, comma 2, l.f. con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione”. (Cass. civ., sez. I.
8 febbraio 2017, n. 3310). 3 In particolare l'opponente osservava: che, alla data dell'introduzione del primo grado di giudizio (anno 2014), definitosi con la sentenza del Tribunale di Bari n. 4591/2017, titolare del credito garantito dall'ipoteca (di cui era stata disposta poi la cancellazione) era ancora la originaria mutuante, mentre alla data di introduzione del Controparte_3 giudizio di appello (anno 2018) il titolare del credito era che, tuttavia, né la prima banca né Controparte_4 la seconda società (né, tantomeno, successivamente, l'ulteriore cessionaria del credito ipotecario in discorso, , CP_5 divenuta titolare del credito nel 2019) erano state citate o comunque coinvolte nel giudizio, nonostante Controparte_2 avesse domandato sin dall'origine – ed espressamente - la cancellazione delle formalità ipotecarie gravanti sul bene oggetto del preliminare, prima tra tutte la formalità del 21 maggio 2012 dovuta al frazionamento della ipoteca iscritta nel 2010 a garanzia del credito della Controparte_3 Quanto precede comportava la innegabile violazione dell'art. 102 c.p.c.
pagina 4 di 7 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1019/2021 emessa dalla Corte di Appello di Bari, Seconda
Sezione Civile, in data 3.06.2021.
Ad avviso della Corte è necessario preliminarmente vagliare la sussistenza della legittimazione ad agire di in qualità di terzo opponente, legittimazione derivante dalla successione a Parte_2
titolo particolare della propria dante causa nella titolarità dei crediti, tra cui quello vantato dalla originaria cedente nei confronti della poi Controparte_3 Controparte_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Matera.
L'opponente documenta infatti che vi furono una serie di contratti di cessione di credito intervenuti ai sensi dell'art. 58 del T.U.B: con contratto di cessione stipulato in data 16.11.2017 la
[...]
acquistò pro soluto dalla tutti i crediti derivanti da Controparte_4 Controparte_3 finanziamenti ipotecari e/o chirografari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, di cui la era titolare;
in data 27.09.2019, la acquistò pro Controparte_3 Controparte_6
soluto dalla un portafoglio di crediti pecuniari non-performing deri- Controparte_4
vanti da mutui fondiari e ipotecari, finanziamenti fondiari ed ipotecari sorti nel periodo tra il 2001 e il
2012, vantati verso debitori segnalati come "a sofferenza". Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la succedette a titolo particolare, Controparte_6
nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente;
in virtù di altro contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco la ha acquistato pro soluto da con Parte_2 Controparte_6
efficacia giuridica a far data dal 27.09.2021 ed efficacia economica a far data dal 31.12.2020, un portafoglio di crediti in sofferenza e, per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e Parte_2
passivi già di titolarità della cedente, tra cui quelli originariamente vantati dalla Controparte_3
nei confronti della - poi dichiarata fallita dal Tribunale di Matera - e per la
[...] Controparte_1
tutela dei quali ha inteso proporre opposizione di terzo avverso la sentenza n. Parte_2
1019/2021 della Corte di Appello di Bari.
Si osserva dunque che la divenne titolare del credito ipotecario ceduto della Parte_2 [...]
solo a far data dal 27.09.2021, e cioè in epoca successiva al passaggio in giudicato Controparte_3
della sentenza opposta. Tale osservazione assume rilevanza se solo si considera che la Parte_2
non è titolare di un'autonoma e diretta legittimazione ad agire ma di una legittimazione derivatale dalla cessione del credito dalla propria dante causa.
Assume allora carattere dirimente nel caso specifico la preliminare disamina sulla legittimazione ad agire di cedente e cessionarie che si sono succedute sino a conferire titolo alla Parte_2
dovendo sussistere il conflitto, in chiave cronologica, al tempo della decisione pregiudizievole.
pagina 5 di 7 Non è superfluo osservare che l'opposizione non può competere a chi si sia reso titolare del diritto dopo la pronunzia della sentenza che si vorrebbe impugnare invocando un vizio di difetto di litiscon- sorzio necessario che, invece, qualora legittimati all'opposizione, avrebbero dovuto far valere i due precedenti istituiti di credito: la (titolare nel credito ipotecario sino al 2017) nel Controparte_3
corso di svolgimento del primo grado di giudizio e la (titolare del credito sino al Controparte_7
2019) nel corso del giudizio d'appello, ma che nessuno, né cedente né cessionario, ha mai eccepito.
Presupposto del giudizio di opposizione di terzo è il difetto di integrità del contraddittorio nel grado di giudizio in cui si assume di essere stati lesi;
in altri termini l'opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c.
è ammessa solo quando una sentenza resa tra altre parti leda i diritti che l'opponente fa valere in via autonoma rispetto alle parti: per converso, l'opposizione non può essere proposta da un soggetto che all'epoca dei fatti di cui si discute non era legittimato ad agire, dovendosi dimostrare che il terzo fosse un litisconsorte necessario pretermesso, e che avrebbe dovuto essere parte del giudizio ma per errore non lo
è stato.
Il pregiudizio, in questi casi, è integrato dal vizio della sentenza per lesione del diritto di difesa e di contraddittorio del terzo. A fortiori, dunque, se non sussisteva un litisconsorzio necessario non poteva e, per converso, non può sussistere legittimazione all'opposizione.
Nello specifico si osserva che nessun titolo aveva l'istituto di credito a partecipare ad un giudizio riguardante la richiesta di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare non adempiuto, intervenuto inter alios, anche se nella sentenza di primo grado il Giudice ha disposto le modalità di esecuzione del contratto non adempiuto, anche con riferimento alla cancellazione dell'ipoteca: dunque non si sarebbe al cospetto di un ipotesi di litisconsorte necessario pretermesso.
Particolarmente significativa si rivela, sullo specifico punto, una decisione della Suprema Corte resa su prospettazioni analogamente mutuabili al caso in esame, ove viene incontrovertibilmente statuito che il giudice adito per “l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preli-minare chiesta dal promissorio acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'atto-re deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca (così Cass. civ., 11 febbraio 2011, n. 3176).
Non sussistendo alcuna violazione dell'interesse della Banca che - correttamente - non è intervenuta nel giudizio di merito tra e la e nel successivo Controparte_2 Controparte_1
giudizio di appello, manca il presupposto della legittimazione ad agire in opposizione in capo alla tramite la mandataria Parte_2 Controparte_8
pagina 6 di 7 Consegue il rigetto dell'opposizione per difetto di una condizione dell'azione (la legittimazione attiva della società opponente), restando assorbito ogni profilo di merito.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società opponente in favore dei procuratori anticipatari dell'opposto Pt_5
nella Antonio, avv.ti Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Spinelli.
Alcuna regolamentazione delle spese va adottata nel rapporto processuale tra l'opponente ed il
, rimasto contumace. Controparte_1
All'opposizione - proposta dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposi-zione di terzo ex art. 404, comma primo, c.p.c. proposta, con atto di citazione notificato il 19.05.2022, da nella qualità di mandataria di avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1019/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Bari in data 3.06.2021 tra il Parte_6
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna l'opponente quale mandataria di a Parte_1 Parte_2
rimborsare ai procuratori anticipatari dell'opposto , avv.ti Antonio Leonardo Deramo Controparte_9
e Giovanni Spinelli, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4) nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'opponente ed il Controparte_1
4/2015;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per l'opposizione, a carico dell'opponente, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre
2012, n. 228).
Così deciso il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza così statuiva: “ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto: DISPONE il trasferimento della proprietà in favore di (promittente acquirente nel contratto preliminare Controparte_2 stipulato fra lo stesso e la con scritture private in data 13/7/2011 e 8/10/2012) e contro la Controparte_1 [...] dichiarata fallita dal Tribunale di Matera in data 11-12/3/2015, dei seguenti immobili per il prezzo Controparte_1 complessivo di €.100.968,25 (cosi determinato in virtù dei vizi e degli inadempimenti contrattuali rilevati dalla CTU in corso di causa) […] subordinando lo stesso al versamento da parte del in favore della CP_2 Parte_4
della somma di €.22.648,25 (SALVO QUANTO PREVISTO, IN VIA EVENTUALE, AL PUNTO
[...] SUCCESSIVO);
DISPONE che la in persona del curatore pro tempore, provveda alla Parte_4 cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili citati al punto precedente, presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Bari, in favore della e che ponga in essere gli adempimenti necessari al rilascio del Controparte_3 certificato di agibilità relativo ai medesimi immobili;
AUTORIZZA, in caso di mancato adempimento della curatela,
l'attore a provvedere direttamente alla cancellazione dell'ipoteca citata, utilizzando a tale scopo la parte necessaria della somma di €.22.648,25, ancora dovuta quale saldo prezzo della compravendita dell'immobile; COMPENSA integralmente le spese fra le parti”.