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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 785/2019 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. PA
PASQUALE DI VICO - RICORRENTE
E
(nata a [...] in data [...]), con gli avv.ti Controparte_1
PAOLA DI VICO DE SIMONE e MAURIZIO MINNICELLI (già con l' avv. MARA
PASTUCCI, già con l' avv. IMMACOLATA FONTANA) - RESISTENTE
E
- INTERVENIENTE Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
I FATTI
1 Con ricorso depositato il 18.3.2019, ha chiesto che PA
fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio in Rossano in data 23/04/1987 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 1987, parte II^ n. 24). Ha dedotto: che dal rapporto di coniugio sono nati i figli , già maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente, e , ancora minorenne Persona_2
(essendo nato il [...]) e a carico dei genitori;
che da tempo la convivenza è
1 divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale, nella comune proprietà dei coniugi, trovasi in Rossano (recte: Corigliano – Rossano, area urbana Rossano), via A. De Florio n. 16; che egli è socio amministratore della PLASTICART snc mentre la moglie è insegnante. Ha concluso chiedendo che la separazione fosse pronunciata alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del minore EN, con collocazione presso la madre, con assegnazione a questa della casa coniugale;
obbligo a carico di esso ricorrente di contribuire al mantenimento di EN con un assegno mensile di €
500,00, nonché con la compartecipazione alle spese straordinarie.
2 si è associata alla domanda di separazione ma ne ha Controparte_1 chiesto l' addebito a carico del marito, allegando che la crisi coniugale è stata determinata dalla relazione di questo con altra donna;
ha altresì chiesto che - fermo l' affido condiviso di EN con sua collocazione presso di lei, assegnataria della casa coniugale – il marito contribuisse al mantenimento di essa moglie e di EN con rispettivi assegni mensili di € 500,00 ed €
2.000,00, oltre alla compartecipazione del marito al 50% delle spese straordinarie necessitate da EN.
3 Ascoltati i coniugi dal giudice delegato alle funzioni presidenziali all' udienza del
3.7.2019, questi ha pronunciato i seguenti provvedimenti interinali: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato in modalità condivisa il minore
EN ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre;
ha assegnato la casa familiare alla ha posto a carico del CP_1
CONVERSO l' obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento alla moglie dell' assegno mensile di € 500,00, nonché provvedendo alle spese straordinarie (ordinanza 29/30.7.2019).
4 Espletata l' istruttoria con il deposito di ulteriore documentazione e l' escussione dei testi indicati dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio una prima volta per poi essere rimessa sul ruolo su richiesta dei difensori, sulla scorta dell' intento dei coniugi di concordare le condizioni della separazione.
Senonché, nessun accordo è stata raggiunto dai coniugi e la causa, sulle conclusioni nuovamente precisate all' udienza del 18.12.2024, è stata rimessa al
Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 CPC.
2 6 Con nota del 15.5.2024, il PM ha espresso .
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
7 La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (6 anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
8.a La richiesta di addebito avanzata dalla on merita accoglimento. CP_1
Per quanto il abbia negato la relazione extraconiugale imputatale Pt_1
dalla moglie, la relazione investigativa prodotta dalla on il video e le CP_1 foto allegate nonché la testimonianza dell' investigatore privato Tes_1
hanno dimostrato che effettivamente il ha coltivato una relazione Pt_1
con altra donna. Le modalità di incontro documentate (incontro con il bacio sulla bocca;
pranzo al ristorante e lunga sosta in auto) sono indubbiamente indicative di una relazione affettiva tra i due, relazione che, anche a voler dubitare che non sia accompagnata dalla condivisione dell' intimità sessuale, comunque comporta la violazione del dovere di fedeltà coniugale ( coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell' art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge>>: così Cass. n. 15557 del 11/06/2008; conformi
Cass. n. 8929/2013, Cass. n. 21657/2017).
8.b Tuttavia, va considerato il principio di diritto secondo cui <in tema di addebito della separazione, l' anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest' ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza …>>: Cass. n. 20866 del 21/07/2021). In altri termini, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio – tra cui il dovere di fedeltà – può non comportare l' addebito della separazione ove la crisi irreversibile dell' affectio coniugalis risulti essersi manifestata prima della violazione in questione.
3 Premesso che la violazione del dovere di fedeltà da parte del CONVERSO è temporalmente collocabile nel gennaio 2019, va osservato che già nell' anno
2015 la moglie aveva invitato il marito a concordare i termini di una separazione consensuale (vedi, tra la documentazione allegata alla memoria depositata dal
CONVERSO in data 16.11.2020, la missiva del 16.9.2015 dell' avv. Vittorio
Ruscio) e che nell' anno 2016 il CONVERSO aveva comunicato alla moglie che avrebbe lasciato la casa coniugale (vedi, tra la documentazione citata, la missiva dell' 1.4.2016 dell' avv. P. Di Vico). Tale carteggio è indicativo del fatto che il rapporto coniugale si fosse irrimediabilmente logorato in tempo antecedente alla relazione extraconiugale del CONVERSO: di qui, il rigetto dell' addebito della separazione chiesto nei suoi confronti.
9 Superata, in forza della sopravvenuta maggiore età del secondogenito
EN, la questione del' affidamento di questo, il Collegio è chiamato a decidere le richieste economiche avanzate dalla relative al CP_1 contributo al proprio mantenimento e al mantenimento di EN – ancora privo di indipendenza economica - con lei convivente.
La documentazione reddituale in atti mostra che il ha ritratto redditi Pt_1 netti negli anni 2016 e 2017 pari rispettivamente a € 29.350,00 e € 37.013,00 laddove la docente precaria, ha percepito nell' anno 2018 un reddito CP_1
lordo di poco più di 15.000 euro.
In tale situazione, pur tenendo conto del fatto che la assegnataria CP_1
della casa familiare, appare congruo riconoscere alla medesima un contributo mensile al mantenimento proprio di € 250,00 e del figlio EN di € 500,00, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie necessitate dal figlio.
10 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e PA
; Controparte_1
b) Rigetta la richiesta di addebito avanzata dalla CP_1
4 c) Assegna la casa familiare alla stante la sua coabitazione con CP_1
il figlio , maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente;
d) Pone, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l' obbligo in capo a di PA
contribuire al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 del mese, l' importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
e) Pone, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione delle presente sentenza, l' obbligo in capo a di PA
contribuire al mantenimento del figlio EN versando alla moglie, entro il giorno 10 del mese, l' importo di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie;
f) Compensa le spese di lite.
Castrovillari, camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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