Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11102/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 08/04/1968 rappresentato e difeso dall'avv. IANNUZZELLI ELISENA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PAVIA ROBERTO
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/09/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di a) di aver lavorato alle dipendenze della dal 20.09.2016 al 01.04.2022 con un contratto a tempo Parte_2 indeterminato full time 40 ore settimanali e inquadramento, dapprima nel I livello, e a far data dicembre
2016, nel III del CCNL PMI Pelli e Cuoio;
b) di aver sempre svolto mansioni superiori rispetto alle mansioni di operaio e al livello di inquadramento contrattuale assegnatole.
In particolare, la ricorrente dichiara di aver sempre svolto le seguenti mansioni: A) era addetta alle operazioni di cucitura e assemblaggio di borse in pelle, utilizzando la macchina piana, a braccio e la macchina a colonna;
B) applicava tecniche di cucitura specifiche del settore della pelletteria data la sua esperienza comprovata come macchinista esperta in pelletteria;
C) applicava procedure per la messa a punto della macchina da cucire, per la manutenzione ordinaria e per il ripristino di eventuali anomalie
1
D) applicava abilità manuali di alto livello con precisione e attenzione ai dettagli;
E) effettuava il controllo qualità delle cuciture, verificando il rispetto degli standard ed individuava/correggeva eventuali difetti ed anomalie sui prodotti cuciti;
F) si occupava di fare formazione ad alcune colleghe di lavoro circa l'assemblaggio del pellame con la cucitrice a braccio ovvero alle dipendenti , Persona_1 Persona_2
; G) coordinava in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai essendo Persona_3 responsabile del risultato delle lavorazioni;
c) di essere l'unica dipendente della convenuta, unitamente al sig. (socio della , ad interfacciarsi con i tecnici della committente Controparte_2 Parte_2
, tra cui sig. , per la realizzazione dei prototipi di borse da Controparte_1 Controparte_3 produrre.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “Accertare e dichiarare la sussistenza tra le società convenute della responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs 276/2003 per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dalla ricorrente nei termini specificati in ricorso;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL PMI Pelli e Cuoio;
3) Condannare per l'effetto, la società in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente Controparte_4 della somma di Euro 39.740,99 oltre accessori come per legge;
4) Condannare i convenuti in solido o per quanto di ragione al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. Parte_2
Anche la ritualmente citata si costituiva preliminarmente eccependo il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della sig.ra a percepire le Parte_1 differenze retributive maturate nei confronti delle società convenute, in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 20/09/2016 al 10/04/2022. In particolare, la ricorrente rivendica, previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della convenuta, una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e il pagamento di tutti gli emolumenti retributivi mai corriposti dal datore di lavoro.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, in cui l'attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ex art 2103 C.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”. (Cass. 18418/2013).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato a un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro,
2 del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass. Ord.9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
A questo proposito è opportuno rilevare che la rinnovata disciplina di cui all'art 2103 C.c., invocata da parte ricorrente a fondamento della propria pretesa, vincola l'attività del giudice alla verifica di omogeneità delle mansioni relative all'atto dell'assunzione con quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il lavoratore acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo, secondo il comma 7 del medesimo articolo, decorso il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo il caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio.
E' utile raffrontare, pertanto, le disposizioni relative ai diversi livelli di inquadramento.
La ricorrente chiedeva di essere inquadrata nel livello 4 del CCNL PMI PELLI E CUOIO, al quale, secondo la fonte collettiva “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente una esperienza acquisibile tramite un consistente periodo di pratica lavorativa e/o specifici corsi professionali. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla conduzione ed ai risultati della lavorazione…
Esemplificazioni: Addetti al taglio di parti primarie in pelli pregiate (es.: vitelli e capretti pieno fiore)
Confezionatori provetti in grado di eseguire automaticamente e al completo qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata. Operatori che svolgono normalmente una pluralità di mansioni inquadrate nel 3° livello. Manutentori attrezzisti finiti con capacità di qualsiasi intervento su macchine ed impianti.
Macchinisti in grado di eseguire ogni tipo di cucitura su ogni tipo di macchina, capaci di svolgere autonomamente ed al completo lavori di notevole complessità su oggetti in pelle o tessuto pregiato”.
Al contrario, la ha assegnato alla lavoratrice “ Livello 3° Appartengono a questo Parte_2 livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di precisione, anche se inseriti in forme organizzative di gruppo, che comportano un grado di conoscenza delle macchine e materiali e/o procedimenti tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un adeguato periodo di pratica lavorativa oppure corsi professionali appositi. Esemplificazioni: a) Settore pelletteria, cartelle, sottobracci - Borsettiere che eseguono lavoro in cuoio o pelli di qualsiasi tipo o tessuto pregiato. - Confezionisti di pelletterie come: portafogli, portasigarette, sottobracci, cartelle, astucci e servizi toeletta, albo per fotografie ed oggetti simili, eseguiti in cuoio o pelle di qualsiasi tipo o tessuto pregiato. - Addetti a lavoro in cuoio massello di qualsiasi articolo. - Stampatori a pressa o bilanciere (di pelle, cuoio o succedanei). - Addetti alla filettatura o piegatura a mano. - Addetti al taglio di parti primarie in pelle o tessuto pregiato.” e dunque profili professionali secondo quanto prospettato in ricorso di gran lunga inferiori, per competenze, abilità ed esperienza, alle attività concretamente e continuativamente assegnate alla ricorrente, che erano caratterizzate da preparazione tecnico pratica, autonomia gestionale e dal possesso di conoscenza della mansione e professionalità già acquisita.
Tale circostanza non è stata dimostrata nel corso dell'istruttoria.
Il primo teste di parte ricorrente , appare l'unico fermo nella dichiarazione Persona_3 dell'assunzione di responsabilità superiore della ricorrente con funzioni di coordinamento: “o e la ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2016 al 2021 io ero aiutante macchinista e lei era la responsabile degli operai, le direttive le dava la ricorrente. Il titolare era non ricordo bene il cognome. Lui controllava il CP_2 lavoro, girava per i reparti. La ricorrente cuciva faceva i modelli usava la macchina di cucire in tutti i tipi nel
3 mio reparto faceva il controllo qualità anche delle cuciture. I campionari li facevano insieme e la CP_2
ho sempre fatto la macchinista. Io non avevo il ruolo di lei era più responsabile. La si Pt_1 Pt_1 Pt_1
è ammalata ebbe un problema alla cervicale dietro il collo io poi andai via non so essere più precisa anche nel periodo di sofferenza. Aveva anche problemi di braccia e faticava nella chiusura dei borsoni che erano pesanti per lei. Continuò comunque a lavorare fino a un periodo che smise ma io non c'ero più. Lavoravamo dalle 8.30 fino alle 17/17.40 con cinquanta minuti di spacco. La faceva anche una sorta di Pt_1 formazione delle operaie dando indicazioni su come usare le macchine da cucire. Non ricordo con precisione il numero dei giorni di ferie negli anni di lavoro erano a volte 10 o 15 a seconda degli accordi con , CP_2 poteva capitare ci fossero campioni o problemi sulle borse e la lavorava. Io andai via a settembre Pt_1
2021 ebbi un intervento. Fino a che io ho lavorato la faceva il ruolo che ho descritto.” Pt_1
Tutti i testi escussi successivamente sconfessano la versione della teste , a partire dal teste di Per_3 parte resistente : “Ho lavorato con la ricorrente mi pare dal 2017/2018 fino al 2019 mi Controparte_2 pare comunque prima del covid. IO ero al tavolo coordinavo il lavoro di una ventina di persone e
Pt_1 era una macchinista, vi erano sei macchiniste mi pare, cuciva con tutti tipi di macchina da cucire quella a braccio sia quella pesante che quella leggera. In tutto il periodo ha fatto la macchinista. L'orario di
Pt_1 lavoro era dalle 8 alle 17 con una pausa di un'ora mai mi ha rappresentato problemi fisici nella
Pt_1 prestazione lavorativa. Nella costruzione del campionario lei faceva comunque solo mansioni di macchinista. non aveva mansioni di formazione al più se faceva un campione con me sulle mie
Pt_1 indicazioni diceva alla vicina operatrice come aveva effettuato la cucitura. Ricordo che la ricorrente in ognuno degli anni di lavoro e godeva di un periodo di malattia, non ricordo di preciso ma mi pare superiore a mesi due. La lavorava mai mi ha rappresentato limiti nelle prestazioni da svolgere che le Pt_1 impedivano attività. Io lavoro per la dal 2017 . La ferrante non partecipava agli incontri con la Pt_2
Io sono il compagno della , legale rappresentante della Le Controparte_4 CP_5 Pt_2 macchiniste da me coordinate oltre alla ricorrente erano , , Persona_2 Persona_4 Persona_1
non ricordo le altre perché cambiano spesso. ”. Persona_5
Dalla deposizione emerge dunque che la era coordinata e diretta dal , che al massimo Pt_1 Per_2 nella costruzione del campionario era addetta all'operare un campione ma sulle indicazione del teste.
Dal tenore delle dichiarazioni qui riportate non si evince in alcun modo la sussistenza di mansioni riferibili al
IV livello “guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla conduzione ed ai risultati della lavorazione…
Esemplificazioni: Addetti al taglio di parti primarie in pelli pregiate (es.: vitelli e capretti pieno fiore)
Confezionatori provetti in grado di eseguire automaticamente e al completo qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata;
”
Anche sentito all'udienza del 13.11.24 nello stesso senso riferiva: “Conosco la Controparte_3 ricorrente in quanto sono tutt'ora tecnico presso Fontana e sviluppo progetti per la Fontana traghetto il progetto dallo sviluppo alla produzione quindi Marse chiamato alla produzione era da me visitato in azienda anche per poter aiutare alla realizzazione del progetto. Alla venivo in media due volte al mese per tre Pt_2 giorni in una settimana. Vedevo la ricorrente addetta alla macchina da cucire, nelle riunioni in cui spiegavo il progetto avevo di fronte un tecnico . Nel 2016 collaboravo già con la conosco le Controparte_2 Pt_2 persone da prima del 2016. Che io ricordi la ha sempre fatto la macchinista. La Controparte_2 Pt_1 ricorrente mai l'ho vista dare indicazioni ad altre unità e ho sentito e visto che gli operai parlano tra di loro.
Il di solito sceglie l'operatore a seconda della cucitura da effettuare. Il controllo qualità nella Marse Per_2
è di competenza di un settore appositamente addetto, non la . era persona Pt_1 Persona_6 con cui mi interfacciavo per la condivisione del progetto. Il nella tappa di cucitura del progetto Per_2
4 metteva a disposizione le risorse a seconda delle cuciture, sceglieva lui chi fare cucire, nella sua competenza faceva questa scelta. Realizzata la cucitura era lui a verificare la compatibilità della cucitura con il progetto realizzato.”
Tale circostanza è confermata anche dal teste che alla medesima udienza affermava: Persona_2
“Sono dipendete di marse dal 2016 con mansioni di macchinista così ho conosciuto la stavamo Pt_1 nello stesso gruppo. La ricorrente era anche lei macchinista facevamo cuciture di borse, seguivamo un iter e seguivamo le indicazione per la realizzazione di progetto del personale addetto. La mai ha Pt_1 partecipato ad incontri con la , nemmeno io. Il responsabile della realizzazione del progetto nella CP_1
è . Avendo la ricorrente più esperienza talvolta le ho chiesto consigli per alcune Pt_2 Controparte_2 cuciture, mai ho ricevuto lezioni formali dalla . Quando viene in fabbrica e si realizzano Pt_1 CP_3 prototipi delle borse lui si è interfacciato con noi ma sempre sotto forma di consigli per la realizzazione momentanea del campione. Il dava delle direttive di tipo esecutivo, lo fa con noi macchiniste ma CP_3 anche con chi svolge altre mansioni.”
Non si può ritenere raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori con riferimento alle mansioni di 4 livello non essendo emerso dall'istruttoria che nel periodo contestato la abbia svolto Pt_1 funzioni di alto contenuto professionale con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente una esperienza acquisibile tramite un consistente periodo di pratica lavorativa e/o specifici corsi professionali.
Per quanto sin qui osservato ed alla luce della documentazione in atti, è allora evidente che le mansioni della ricorrente sono sempre state perfettamente sussumibili nel livello 3 di appartenenza, ne consegue dunque l'assoluta infondatezza della domanda per mansioni superiori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute in solido che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre iva e cpa come per legge
Si comunichi.
Aversa, 04/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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