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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di scambio di note ex art 127 ter cpc ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22343/2023; promossa da , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Armando Calogero;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Carmen Moscariello;
Nonché contro Controparte_2
[...]
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.11.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l'esecuzione del Provvedimento del 10.09.2020 dell - Sede di Napoli Centro, a lei notificato il 22.10.2020, CP_1 nonché del Provvedimento Delibera n. 2545 del 30.09.2021 del Comitato Amministratore Fondo Gestione Separata, a lei notificato il 02.10.2021 via Pec, di rigetto del Ricorso Amministrativo presentato per via telematica (RiOL), nel merito accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme richieste pari ad €.2.966,34, anche per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato;
in subordine, ridursi le somme ingiunte o almeno eliminarsi o ridursi le sanzioni, gli interessi e le spese. Premettendo di essere dipendente del Controparte_3
a far data dal 2014, esponeva di aver svolto in via
[...] residuale anche attività libero-professionale di Ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale. Evidenziava che in data 22.10.2020 l' - Sede di Napoli Centro, CP_1 le aveva notificato il provvedimento oggi opposto con cui le comunicava che, all'esito di una verifica effettuata, era emerso che per l'anno 2014 aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo relativo all'esercizio abituale di arti e professioni, ma che per tale reddito non aveva versato alcuna contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, pertanto, si era reso necessario calcolare d'ufficio l'importo dei contributi da lei dovuti e non versati, applicando dunque le previsioni relative alla gestione separata, prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95. Deduceva di aver impugnato tale provvedimento, proponendo in data 04.12.2020 un ricorso amministrativo, con cui contestava la pretesa impositiva, poiché le somme ivi ingiunte erano prescritte. Dichiarava che in data 02.10.2021 il Comitato Amministratore del Fondo gestione separata le notificava via Pec una delibera con cui CP_1 veniva emanato il provvedimento di rigetto del ricorso Amministrativo da lei proposto. In data 19.6.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della opposizione. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
La presente disamina ha ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive alla “Gestione Separata Liberi Professionisti” per l'anno 2014 da parte della ricorrente. Come emerge dai documenti versati in atti dalle parti la somma ingiunta nella comunicazione impugnata era dovuta dalla ricorrente, la stessa, infatti, nell'anno 2014 era titolare di partita IVA numero attribuita in data 1/4/2008, per l'attività codice P.IVA_1
ATECO 711210- STUDI DI INGEGNERIA, pertanto la ricorrente, svolgendo l'attività di libero professionista, con partita iva, avendo maturato un reddito da lavoro autonomo, non avendo versato alcuna contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, era tenuta al pagamento della somma ingiunta. Occorre, altresì, precisare che la stessa ricorrente in data 27.1.2025 aveva effettuato il pagamento richiesto dall' , versando, tuttavia, CP_1 esclusivamente la somma di euro 1.765,49, dunque omettendo il versamento delle sanzioni irrogate dall'ente impositore. Orbene, la censura mossa dal ricorrente in merito alla non debenza delle sanzioni irrogate dall' nell'atto impugnato appare priva di CP_1 pregio, attesa la debenza delle stesse somme sin dal 22.10.2020, ovvero dalla data in cui le era stato notificato il provvedimento dell , oggetto del presente giudizio. CP_1 La quantificazione delle sanzioni accessorie irrogate dall' appare CP_1 corretta, poiché come emerge dalle sentenze emanate dalla Corte Costituzionale n.104 e n. 238 del 2022, in materia di sanzioni civili sulla contribuzione dovuta dai liberi professionisti in favore della Gestione Separata, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata era noto ai contribuenti dal 6.7.2011, per cui a partire da tale data è legittima la quantificazione delle sanzioni, applicando il regime dell'EVASIONE. La presente disamina ha ad oggetto la mancata contribuzione delle somme dovute dalla ricorrente nell'anno 2014, dunque alla stessa era noto l'obbligo di dover versare i contributi in favore della Gestione Separata. Pertanto, essendo dovuto il pagamento delle sanzioni irrogate dall' da parte della ricorrente, la domanda non può essere CP_1 accolta. Le spese di lite vanno compensate, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta l'opposizione.
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data10 /6/2024. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di scambio di note ex art 127 ter cpc ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 22343/2023; promossa da , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Armando Calogero;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Carmen Moscariello;
Nonché contro Controparte_2
[...]
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29.11.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l'esecuzione del Provvedimento del 10.09.2020 dell - Sede di Napoli Centro, a lei notificato il 22.10.2020, CP_1 nonché del Provvedimento Delibera n. 2545 del 30.09.2021 del Comitato Amministratore Fondo Gestione Separata, a lei notificato il 02.10.2021 via Pec, di rigetto del Ricorso Amministrativo presentato per via telematica (RiOL), nel merito accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme richieste pari ad €.2.966,34, anche per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato;
in subordine, ridursi le somme ingiunte o almeno eliminarsi o ridursi le sanzioni, gli interessi e le spese. Premettendo di essere dipendente del Controparte_3
a far data dal 2014, esponeva di aver svolto in via
[...] residuale anche attività libero-professionale di Ingegnere iscritto al relativo Albo Professionale. Evidenziava che in data 22.10.2020 l' - Sede di Napoli Centro, CP_1 le aveva notificato il provvedimento oggi opposto con cui le comunicava che, all'esito di una verifica effettuata, era emerso che per l'anno 2014 aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo relativo all'esercizio abituale di arti e professioni, ma che per tale reddito non aveva versato alcuna contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, pertanto, si era reso necessario calcolare d'ufficio l'importo dei contributi da lei dovuti e non versati, applicando dunque le previsioni relative alla gestione separata, prevista dall'art. 2, comma 26, della legge 335/95. Deduceva di aver impugnato tale provvedimento, proponendo in data 04.12.2020 un ricorso amministrativo, con cui contestava la pretesa impositiva, poiché le somme ivi ingiunte erano prescritte. Dichiarava che in data 02.10.2021 il Comitato Amministratore del Fondo gestione separata le notificava via Pec una delibera con cui CP_1 veniva emanato il provvedimento di rigetto del ricorso Amministrativo da lei proposto. In data 19.6.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della opposizione. L'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
La presente disamina ha ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive alla “Gestione Separata Liberi Professionisti” per l'anno 2014 da parte della ricorrente. Come emerge dai documenti versati in atti dalle parti la somma ingiunta nella comunicazione impugnata era dovuta dalla ricorrente, la stessa, infatti, nell'anno 2014 era titolare di partita IVA numero attribuita in data 1/4/2008, per l'attività codice P.IVA_1
ATECO 711210- STUDI DI INGEGNERIA, pertanto la ricorrente, svolgendo l'attività di libero professionista, con partita iva, avendo maturato un reddito da lavoro autonomo, non avendo versato alcuna contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, era tenuta al pagamento della somma ingiunta. Occorre, altresì, precisare che la stessa ricorrente in data 27.1.2025 aveva effettuato il pagamento richiesto dall' , versando, tuttavia, CP_1 esclusivamente la somma di euro 1.765,49, dunque omettendo il versamento delle sanzioni irrogate dall'ente impositore. Orbene, la censura mossa dal ricorrente in merito alla non debenza delle sanzioni irrogate dall' nell'atto impugnato appare priva di CP_1 pregio, attesa la debenza delle stesse somme sin dal 22.10.2020, ovvero dalla data in cui le era stato notificato il provvedimento dell , oggetto del presente giudizio. CP_1 La quantificazione delle sanzioni accessorie irrogate dall' appare CP_1 corretta, poiché come emerge dalle sentenze emanate dalla Corte Costituzionale n.104 e n. 238 del 2022, in materia di sanzioni civili sulla contribuzione dovuta dai liberi professionisti in favore della Gestione Separata, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata era noto ai contribuenti dal 6.7.2011, per cui a partire da tale data è legittima la quantificazione delle sanzioni, applicando il regime dell'EVASIONE. La presente disamina ha ad oggetto la mancata contribuzione delle somme dovute dalla ricorrente nell'anno 2014, dunque alla stessa era noto l'obbligo di dover versare i contributi in favore della Gestione Separata. Pertanto, essendo dovuto il pagamento delle sanzioni irrogate dall' da parte della ricorrente, la domanda non può essere CP_1 accolta. Le spese di lite vanno compensate, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta l'opposizione.
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data10 /6/2024. il Giudice Dott. Maria Lucantonio