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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/03/2025, alle ore 10,35, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1859/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per l'attrice l'Avv. Ambesi Concettina anche per delega dell'avv. IERACITANO
STEFANIA la quale precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note difensive depositate in data 04.03.2025 e discute richiamando quanto dedotto e chiesto negli scritti difensivi e verbali di causa;
per parte convenuta l'Avv. GUGLIELMO TIZIANA la quale precisa le proprie conclusioni come da note difensive depositate in data 06.03.2025 , insiste sull'eccezione di mancanza di prova sul nesso causale e in subordine sull' esistenza di un'ipotesi di caso fortuito atteso che la attrice è caduta ripercorrendo lo sesso tragitto percorso in entrata dell'esercizio commerciale senza che le accadesse alcunchè, discute quindi riportandosi a quanto già dedotto in atti .
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 16,30
Letti gli atti
Decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, all'udienza del 19.03.2025, ordinata la discussione della causa e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 16,30, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1859/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente, alla Via Zara, Parte_1 CP_1
Trav. II, n. 5 – c.f.: c.f.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti STEFANIA IERACITANO (C.F.:
), del foro di MI (RC), con studio in MI (RC), alla C.F._2
Via Rinazzo nr. 32 e NA ES (C.F.: ) C.F._3
del foro di MI (RC), con studio in Taurianova (RC), alla Via Principessa di
Piemonte n. 24, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83 comma 3
c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ieracitano sito in MI (RC) alla via Rinazzo nr 32, comunque chiedendo che le comunicazioni vengano eseguite ai seguenti indirizzi PEC
e : - attore- Email_1 Email_2
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Ranuccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo ( c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta e decreto sindacale di nomina n. 32 del 2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Segreteria della Casa Comunale di MI (RC)
(PEC: – fax 0966/262252 che si indicano Email_3
espressamente anche quali recapiti per le comunicazioni)
- convenuto - AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia art. 2051 –
2043 c.c.
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE come da note difensive depositate in data 04.03.2025:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco in Controparte_1
carica, è responsabile dei danni subiti dalla sig.ra , per le Parte_1 ragioni di fatto e di diritto riferite in narrativa;
per l'effetto,
2. Condannare il a risarcire tutti i danni non patrimoniali Controparte_1
quantificati come in atto introduttivo, comunque in seno alla relazione peritale, oltre i 2/3 in ragione dei pregiudizi non patrimoniali connessi alla privazione e diminuzione delle attività dinamico – relazionali, oltre l'incremento del 50% a titolo di sofferenza soggettiva, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli importi legali sulla somma periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento e sino al saldo effettivo.
Inoltre,
3. Condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali per spese Controparte_1
mediche documentate quantificati in complessivi 1.111,95;
4. Con vittoria di spese e compensi, come da nota spese allegata, con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mancata risposta CP_1 all'invito di negoziazione assistita inviato dall'attrice prima del presente giudizio, con distrazione a favore dei suddetti difensori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
PARTE CONVENUTA come da note difensive depositate in data 06.03.2025
: si conclude per il rigetto integrale della richiesta risarcitoria con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori come per legge a favore del
(avvocato iscritto all'Albo speciale), non sussistendo motivi per Controparte_1
compensare le spese
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestualiMOTIVI
1. adiva questo Tribunale lamentando di essere Parte_1
rimasta coinvolta in un sinistro in data 29 dicembre 2021 alle ore 08:50 circa, allorchè, mentre percorreva a piedi il marciapiede prospiciente Via Mazzini, nel centro abitato del Comune di all'altezza del numero civico 63, a causa del CP_1 dissesto del marciapiede percorso, cadeva rovinosamente a terra. L'attrice deduce che il marciapiede , nel luogo che è stato teatro del sinistro in questione, presentava un dislivello, causato da piastrelle rotte e smosse, oltre che un rialzo in cemento di circa 2 centimetri, con lunghezza e larghezza rispettivamente 30 e
50 centimetri circa , narra e dimostra mediante produzione documentale dell'annotazione della caduta di pedone redatto dalla polizia municipale di CP_1 che nell'immediatezza dell'accaduto, su segnalazione intervenivano sul posto due agenti della locale Polizia municipale, che eseguivano gli accertamenti e i rilievi fotografici evidenziando il rialzo in cemento in cui era incappata l'attrice “con lunghezza e larghezza rispettivamente di 30 e 50 centimetri circa, che formava un dislivello, presente sul marciapiede sinistro di via Mazzini di larghezza 150 centimetri, all'altezza del numero civico 63 con direzione di marcia via Pizi – via
Veneto, che la stessa, uscendo dall'attività commerciale adiacente al civico 63, denominata “Alimentari da Maria” inciampava, cadendo rovinosamente per terra” e di essere stata trasportata subito all'Ospedale di Polistena dove a seguito di esame diagnostico veniva constatata “Frattura scomposta bimalleolare caviglia destra con escara cutanea” per cui veniva sottoposta in data 30.12.2021, ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti LCP perone e vite cammulata malleolo tibiale a destra , con un ricovero ospedaliero durato 12 giorni e un periodo successivo necessario di cure mediche di 122 gg., e che la completa guarigione veniva accertata in data 29.04.2022.
Deduceva altresì di avere subito oltre al danno non patrimoniale sopra descritto per lesioni personalei, sofferenze fisiche e degenza fino alla completa guarigione, quindi per lesioni permanenti e inabilità temporanea, anche un danno patrimoniale per spese mediche , ivi comprese visite specialistiche, esami e cure, ammontanti a € 1.111,95 documentate in atti..
Riteneva responsabile dell'accaduto il quale custode della Controparte_1 strada ove ella cadeva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per tutti i danni subiti , e di cui chiede il risarcimento in questa sede, non avendo il accolto la sua CP_1 richiesta stragiudiziale, ed in sede di negoziazione assistita, per il quale il Comune non accettava l'invito
2. Il CP_1
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della pretesa di parte
[...]
attrice per mancanza di prova idonea a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia ed evento dannoso, e invocava, comunque, l'esimente del caso fortuito, determinato dal comportamento dell'attrice che avrebbe avuto nel caso di specie un apporto causale assorbente tale escludere del tutto la responsabilità del Secondo il convenuto lo stato di dissesto del CP_1 CP_1 marciapiede era talmente visibile che l'attrice non poteva non accorgersene e quindi avrebbe potuto evitare, prestandovi attenzione , la caduta.
Pertanto chiede il rigetto della domanda.
3. La causa veniva istruita mediante
- acquisizione della documentazione offerta in giudizio da parte attrice e precisamente: 1.
Annotazione degli Agenti della Polizia Locale di el 29.12.2021 con fotografie CP_1
a corredo;
2. Certificazione del Pronto Soccorso di Polistena;
3. Certificazione attestante l'avvenuto intervento chirurgico presso l'Unita operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Polistena;
4. Certificazioni attestanti le visite successive all'intervento chirurgico presso l'Unita operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Polistena;
5. Domanda stragiudiziale risarcimento danni rivolta al con Racc. A/R del 21.1.2022; 6. Invito alla Controparte_1
negoziazione assistita, inviato a mezzo pec, del 29.4.2022; 7. Consulenza medica di parte a firma del dott. ;
8. Documentazione relativa a spese Persona_1
mediche (parte atrice).
- prova per testi (vd. Verbale udienza del 11.01.2024)
- CTU medica sui seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica: 1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a
[...]
e di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di patologie Parte_1
pregresse;
2. se le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica descritta e se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue;
affidata al Dott. che depositava la propria relazione in data Persona_2
14.06.2024.
4. La domanda è fondata.
Le prove acquisite in giudizio hanno confermato la narrazione dei fatti offerta da parte attrice il fatto della caduta, la data l'ora e il luogo dell'evento . In particolare la testimonianza di , che ha assistito personalmente agli Testimone_1
accadimenti di causa, insieme a quella degli altri due testimoni Testimone_2
e e le annotazioni del Comando della Polizia Testimone_3
Municipale di intervenuta sul posto subito dopo la caudata su segnalazione CP_1
della centrale operativa, confermano quanto dedotto in fatto dalla in merito Pt_1
alla dinamica del sinistro.
Inoltre, dall'annotazione del Corpo della Polizia Municipale, è emerso che sul luogo ove si è verificato il sinistro, all'epoca dei fatti di causa, il marciapiede era dissestato, e descritto così:
un rialzo in cemento di circa 2 cm, con lunghezza e larghezza rispettivamente di
30 e 50 centimetri circa, che formava un dislivello, presente sul marciapiede sinistro di via Mazzini di larghezza 150 centimetri” non vi era alcuna segnalazione di pericolo, che invece veniva immediatamente apposta dal cantoniere sig. , quale incaricato da parte del responsabile del Per_3 cantonieri del Comune , che metteva in sicurezza l'area. Dalla stessa Parte_2
annotazione risulta che il giorno del sinistro pioveva e c'era nebbia, la sig.ra Pt_1
indossava scarpe sportive con suola in gomma.
L'attrice, quello stesso giorno, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena dove giungeva alle 9,49, e le veniva diagnosticata frattura bimalleolare caviglia dx. (vd. Referto ospedaliero).
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medica per verificare se e quali danni alla persona fossero derivati all'attrice dall'evento dedotto e se ne fosse derivato una lesione permanente all'integrità psicofisica.
La relazione dettagliata e sostenuta da riscontri medico-scientifici compiutamene articolati, priva di incongruenze, può essere pienamente condivisa da questo
Tribunale, facendo proprie le conclusioni dell'accertamento peritale disposto.
Il CTU mediante visita medica, analisi della documentazione offerta dalle parti e acquisita agli atti di causa, valutazione della dinamica del sinistro, ha concluso affermando che
Dall'analisi e dalla descrizione oggettiva dei dati sanitari messi a disposizione vengono rispettati una serie di criteri medico-legali attraverso i quali è possibile esaminare i rapporti che intercorrono fra due fenomeni: incidente e lesioni riportate. I criteri cronologico (tempestivamente documentata), eziologico inteso nell'idoneità lesiva, della possibilità scientifica, della sussistenza del nesso causale/dinamica del sinistro e lesioni riportate e la dinamica descritta da parte attrice ha pienamente soddisfatto l'onere della prova.
In conclusione, nel caso in oggetto, considerando quanto sopra detto, seguendo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, posso affermare che in esito a tale lesione, residuano oggi menomazioni caratterizzate da limitazione delle escursioni articolari della tibio-tarsica con zoppia di fuga e tumefazione dolente della parte;
permangono in situ i mezzi di sintesi e, per il tempo trascorso, sono da considerarsi permanenti e che configurano un indebolimento della integrità psico-fisica alla persona consistenti in esiti di
“pregressa frattura trimalleolare* – RM del 20.03.2024- con produzione di focolai di osteocondrosi e persistenza di versamento intrarticolari a livello del recesso anteriore con insudiciamento dei tessuti molli attigui” con disturbi algo- disfunzionali e limitazioni articolari complicata da sofferenza cutanea.
Gli esiti della lesione sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella misura del sei per cento, (comprensiva degli esiti cicatriziali) valutazione che appare in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale e con il disposto dell'art.5 co.5 della Legge 57/2001 e della relativa tabella attuativa.
Tale lesione ha causato un periodo di invalidità temporanea, intesa come danno biologico transitorio, valutabile in complessivi giorni 121 di cui venti giorni al
100%; venti giorni al 75%; trentacinque giorni al 50%; quarantasei giorni al
25%.
Le spese sostenute ammontano a euro 999,60.
Dal quadro probatorio acquisito risulta, dunque, sufficientemente dimostrato in giudizio che l'incidente occorso alla 21.12.2021 è stato causato dal cattivo Pt_1
stato di manutenzione del marciapiede comunale , la cui pericolosità non era segnalata all'utente della strada.
La pericolosità della superficie del marciapiede luogo del sinistro risulta dimostrata dalla circostanza che il dopo l'accaduto , ha immediatamente CP_1 posto in sicurezza l'area segnalando il pericolo, come attestato dal Comand di
Polizia Municipale .
La condotta della attrice non ha in alcun modo avuto incidenza causale sulla verificazione dell'evento, atteso che la stessa camminava sul marciapiede senza alcun bizzarro comportamento, (non saltava, non correva, non faceva acrobazie
…).
LA circostanza che la avesse già percorso il tratto di strada , e dunque Pt_1 conoscesse lo stato di dissesto dell'area, non è sufficiente ad attribuirle una colpa che non ha. Poiché non esisteva una via alternativa da percorrere, e considerate le condizioni meteo è probabile che la mancata segnalazione dell'area di pericolo, le ha impedito di prestare attenzione al dissesto del marciapiede. In ogni caso il quale custode della pubblica via aveva il dovere di CP_1 delimitare l'area pericolosa o quantomeno segnalarne il pericolo fino a quando persisteva il dissesto.
Nessuna prova è stata offerta in giudizio dal idonea ad escludere per caso CP_1
fortuito la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice, invece, ha offerto prova dell'accaduto, delle conseguenze dannose derivate dalla caduta, del nesso causale fra dissesto del marciapiede e caduta e conseguenze dannose della stessa.
Ha, altresì , dedotto e dimostrato anche l'entità dei danni subiti dei quali chiede il risarcimento.
L'istante ha, dunque, dimostrato, nel rispetto del principio di riparto degli oneri probatori, l'esistenza del nesso causale fra cosa in custodia e danno subito.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità di colui che ha in custodia il bene può essere esclusa allorchè egli dimostri che l'evento di danno è stato cagionato dal caso fortuito, inevitabile.
Il nel corso del giudizio non ha offerto alcuna prova a sua discolpa. CP_1
Il deve essere considerato l'unico responsabile per il sinistro Controparte_1 che ha causato i danni all'istante Parte_1
Il danno patrimoniale subito è stato dimostrato mediante esibizione di prova scritta
(fatture, ricevute per spese e prestazioni mediche e fisioterapiche,) sostenute per la cura e il trattamento delle lesioni derivate dalla caduta di causa, che come anche accertato in sede di CTu ammontano a complessivi € 999, 60.
Il danno non patrimoniale può essere liquidato in € 7.989,00, in ragione della lesione micropermanente accertata in sede di CTU, non contestata da parte attrice, pari al 6% del totale, secondo i criteri della Tabella adottata dal Tribunale di
Milano, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, anni 62, con punto danno biologico pari a € 1.915,76, e senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, iin merito alla quale nessuna prova è stata offerta in giudizio da parte attrice, che sia ulteriore rispetto alla sofferenza e al dolore per la menomazione fisica già compresa nella valutazione del danno non patrimoniale. A detto danno biologico permanente deve aggiungersi il danno non patrimoniale derivato dall'inabilità temporanea liquidabile , sempre applicando la Tabella
Milanese, tenendo conto delle risultanze peritali :
punto base i.t.t. 115,00
i.t.t. 20 gg. € 2.300,00
i.t.p. 75% 20 gg. € 1.725,00
i.t.p. 50% 35 gg. € 2.12.,50
i.t.p. 25 % 46 gg. € 1.322,00
totale danno biologico temporaneo € 7.360,00.
Per un danno non patrimoniale complessivo pari a € 15.349,00,
La liquidazione del danno biologico comprende anche il ristoro del cosiddetto danno morale, infatti, il risarcimento per il danno subito all'integrità psicofisica comprende tutto ciò che è conseguenza della lesione, ivi compresa la sofferenza e il dolore sopportato dal danneggiato, che non costituisce voca autonoma di danno, ed autonomamente risarcibile.
Dalla responsabilità esclusiva del custode della strada deriva quindi l'obbligo giuridico di questi al risarcimento dei danni.
Pertanto, il va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice , accertati e quantificati, e pari a € 999,60 per il danno patrimoniale e
€ 15.349,00, per il danno non patrimoniale.
Ora l'obbligazione derivante da responsabilità aquiliana è un'obbligazione di valore, per cui il debitore gravato dell'obbligo di risarcire il danno è in mora dal momento dell'illecito, e, proprio perché si tratta di un obbligo di valore e non di valuta, non può essere assoggettato alla regola sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Ma il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore: • l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione (o tramite rivalutazione del credito o mediante liquidazione del danno in moneta attuale);
• il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento
(danno liquidabile anche applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno).
Nel caso di specie, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dovranno essere corrisposti gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi (i pagamenti effettuati per le spese mediche) sino al pagamento , e sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già attualizzato in quanto liquidato come se il sinistro fosse accaduto oggi e con applicazione dei valori di liquidazione attuali, andranno corrisposti gli interessi nella misura legale sulla somma anno per anno devalutata fino al momento del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto vanno poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice come liquidate Controparte_1
in dispositivo,; le spese di CTU, per lo stesso principio, posso essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di MI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità ex art. 2051 del per Controparte_1
il sinistro occorso a in data 05.10.2018, Persona_4
2. accerta e riconosce che a causa del sinistro ha subito i Parte_1 seguenti danni : danno patrimoniale, per spese mediche documentate, pari a €
999,60, oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al pagamento;
danno biologico permanente accertato nella misura del 6%, liquidabile in € 7.989,00, danno biologico per inabilità temporanea, liquidabile in € 7.360,00, così per un danno non patrimoniale complessivo liquidabile in € 15.349,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma devalutata al moneto del sinistro
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 999,60, oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di € 15.349,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma devalutata al moneto del sinistro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4. Condanna, infine , il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice che liquida in € 545,00, per spese n.i., € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico del le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1
decreto.
MI, lì 19.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/03/2025, alle ore 10,35, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1859/2022
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per l'attrice l'Avv. Ambesi Concettina anche per delega dell'avv. IERACITANO
STEFANIA la quale precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note difensive depositate in data 04.03.2025 e discute richiamando quanto dedotto e chiesto negli scritti difensivi e verbali di causa;
per parte convenuta l'Avv. GUGLIELMO TIZIANA la quale precisa le proprie conclusioni come da note difensive depositate in data 06.03.2025 , insiste sull'eccezione di mancanza di prova sul nesso causale e in subordine sull' esistenza di un'ipotesi di caso fortuito atteso che la attrice è caduta ripercorrendo lo sesso tragitto percorso in entrata dell'esercizio commerciale senza che le accadesse alcunchè, discute quindi riportandosi a quanto già dedotto in atti .
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 16,30
Letti gli atti
Decide la causa come da sentenza di seguito trascritta, di cui da lettura, assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, all'udienza del 19.03.2025, ordinata la discussione della causa e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 16,30, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1859/2022 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente, alla Via Zara, Parte_1 CP_1
Trav. II, n. 5 – c.f.: c.f.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti STEFANIA IERACITANO (C.F.:
), del foro di MI (RC), con studio in MI (RC), alla C.F._2
Via Rinazzo nr. 32 e NA ES (C.F.: ) C.F._3
del foro di MI (RC), con studio in Taurianova (RC), alla Via Principessa di
Piemonte n. 24, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art. 83 comma 3
c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ieracitano sito in MI (RC) alla via Rinazzo nr 32, comunque chiedendo che le comunicazioni vengano eseguite ai seguenti indirizzi PEC
e : - attore- Email_1 Email_2
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giuseppe Ranuccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo ( c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4
risposta e decreto sindacale di nomina n. 32 del 2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Segreteria della Casa Comunale di MI (RC)
(PEC: – fax 0966/262252 che si indicano Email_3
espressamente anche quali recapiti per le comunicazioni)
- convenuto - AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia art. 2051 –
2043 c.c.
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE come da note difensive depositate in data 04.03.2025:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco in Controparte_1
carica, è responsabile dei danni subiti dalla sig.ra , per le Parte_1 ragioni di fatto e di diritto riferite in narrativa;
per l'effetto,
2. Condannare il a risarcire tutti i danni non patrimoniali Controparte_1
quantificati come in atto introduttivo, comunque in seno alla relazione peritale, oltre i 2/3 in ragione dei pregiudizi non patrimoniali connessi alla privazione e diminuzione delle attività dinamico – relazionali, oltre l'incremento del 50% a titolo di sofferenza soggettiva, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli importi legali sulla somma periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento e sino al saldo effettivo.
Inoltre,
3. Condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali per spese Controparte_1
mediche documentate quantificati in complessivi 1.111,95;
4. Con vittoria di spese e compensi, come da nota spese allegata, con condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mancata risposta CP_1 all'invito di negoziazione assistita inviato dall'attrice prima del presente giudizio, con distrazione a favore dei suddetti difensori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
PARTE CONVENUTA come da note difensive depositate in data 06.03.2025
: si conclude per il rigetto integrale della richiesta risarcitoria con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori come per legge a favore del
(avvocato iscritto all'Albo speciale), non sussistendo motivi per Controparte_1
compensare le spese
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestualiMOTIVI
1. adiva questo Tribunale lamentando di essere Parte_1
rimasta coinvolta in un sinistro in data 29 dicembre 2021 alle ore 08:50 circa, allorchè, mentre percorreva a piedi il marciapiede prospiciente Via Mazzini, nel centro abitato del Comune di all'altezza del numero civico 63, a causa del CP_1 dissesto del marciapiede percorso, cadeva rovinosamente a terra. L'attrice deduce che il marciapiede , nel luogo che è stato teatro del sinistro in questione, presentava un dislivello, causato da piastrelle rotte e smosse, oltre che un rialzo in cemento di circa 2 centimetri, con lunghezza e larghezza rispettivamente 30 e
50 centimetri circa , narra e dimostra mediante produzione documentale dell'annotazione della caduta di pedone redatto dalla polizia municipale di CP_1 che nell'immediatezza dell'accaduto, su segnalazione intervenivano sul posto due agenti della locale Polizia municipale, che eseguivano gli accertamenti e i rilievi fotografici evidenziando il rialzo in cemento in cui era incappata l'attrice “con lunghezza e larghezza rispettivamente di 30 e 50 centimetri circa, che formava un dislivello, presente sul marciapiede sinistro di via Mazzini di larghezza 150 centimetri, all'altezza del numero civico 63 con direzione di marcia via Pizi – via
Veneto, che la stessa, uscendo dall'attività commerciale adiacente al civico 63, denominata “Alimentari da Maria” inciampava, cadendo rovinosamente per terra” e di essere stata trasportata subito all'Ospedale di Polistena dove a seguito di esame diagnostico veniva constatata “Frattura scomposta bimalleolare caviglia destra con escara cutanea” per cui veniva sottoposta in data 30.12.2021, ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti LCP perone e vite cammulata malleolo tibiale a destra , con un ricovero ospedaliero durato 12 giorni e un periodo successivo necessario di cure mediche di 122 gg., e che la completa guarigione veniva accertata in data 29.04.2022.
Deduceva altresì di avere subito oltre al danno non patrimoniale sopra descritto per lesioni personalei, sofferenze fisiche e degenza fino alla completa guarigione, quindi per lesioni permanenti e inabilità temporanea, anche un danno patrimoniale per spese mediche , ivi comprese visite specialistiche, esami e cure, ammontanti a € 1.111,95 documentate in atti..
Riteneva responsabile dell'accaduto il quale custode della Controparte_1 strada ove ella cadeva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per tutti i danni subiti , e di cui chiede il risarcimento in questa sede, non avendo il accolto la sua CP_1 richiesta stragiudiziale, ed in sede di negoziazione assistita, per il quale il Comune non accettava l'invito
2. Il CP_1
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della pretesa di parte
[...]
attrice per mancanza di prova idonea a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia ed evento dannoso, e invocava, comunque, l'esimente del caso fortuito, determinato dal comportamento dell'attrice che avrebbe avuto nel caso di specie un apporto causale assorbente tale escludere del tutto la responsabilità del Secondo il convenuto lo stato di dissesto del CP_1 CP_1 marciapiede era talmente visibile che l'attrice non poteva non accorgersene e quindi avrebbe potuto evitare, prestandovi attenzione , la caduta.
Pertanto chiede il rigetto della domanda.
3. La causa veniva istruita mediante
- acquisizione della documentazione offerta in giudizio da parte attrice e precisamente: 1.
Annotazione degli Agenti della Polizia Locale di el 29.12.2021 con fotografie CP_1
a corredo;
2. Certificazione del Pronto Soccorso di Polistena;
3. Certificazione attestante l'avvenuto intervento chirurgico presso l'Unita operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Polistena;
4. Certificazioni attestanti le visite successive all'intervento chirurgico presso l'Unita operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Polistena;
5. Domanda stragiudiziale risarcimento danni rivolta al con Racc. A/R del 21.1.2022; 6. Invito alla Controparte_1
negoziazione assistita, inviato a mezzo pec, del 29.4.2022; 7. Consulenza medica di parte a firma del dott. ;
8. Documentazione relativa a spese Persona_1
mediche (parte atrice).
- prova per testi (vd. Verbale udienza del 11.01.2024)
- CTU medica sui seguenti quesiti:
“ Il c.t.u., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione in atti e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti utili, dica: 1. se l'incidente per il quale è causa abbia causato lesioni personali a
[...]
e di che tipo;
specifichi, altresì, l'eventuale preesistenza di patologie Parte_1
pregresse;
2. se le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica descritta e se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata;
3. se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, tenendo conto nella determinazione del grado di invalidità permanente dello stato anteriore della vittima;
4. se le spese eventualmente sostenute in conseguenza dell'incidente siano state necessarie utili superflue;
affidata al Dott. che depositava la propria relazione in data Persona_2
14.06.2024.
4. La domanda è fondata.
Le prove acquisite in giudizio hanno confermato la narrazione dei fatti offerta da parte attrice il fatto della caduta, la data l'ora e il luogo dell'evento . In particolare la testimonianza di , che ha assistito personalmente agli Testimone_1
accadimenti di causa, insieme a quella degli altri due testimoni Testimone_2
e e le annotazioni del Comando della Polizia Testimone_3
Municipale di intervenuta sul posto subito dopo la caudata su segnalazione CP_1
della centrale operativa, confermano quanto dedotto in fatto dalla in merito Pt_1
alla dinamica del sinistro.
Inoltre, dall'annotazione del Corpo della Polizia Municipale, è emerso che sul luogo ove si è verificato il sinistro, all'epoca dei fatti di causa, il marciapiede era dissestato, e descritto così:
un rialzo in cemento di circa 2 cm, con lunghezza e larghezza rispettivamente di
30 e 50 centimetri circa, che formava un dislivello, presente sul marciapiede sinistro di via Mazzini di larghezza 150 centimetri” non vi era alcuna segnalazione di pericolo, che invece veniva immediatamente apposta dal cantoniere sig. , quale incaricato da parte del responsabile del Per_3 cantonieri del Comune , che metteva in sicurezza l'area. Dalla stessa Parte_2
annotazione risulta che il giorno del sinistro pioveva e c'era nebbia, la sig.ra Pt_1
indossava scarpe sportive con suola in gomma.
L'attrice, quello stesso giorno, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena dove giungeva alle 9,49, e le veniva diagnosticata frattura bimalleolare caviglia dx. (vd. Referto ospedaliero).
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medica per verificare se e quali danni alla persona fossero derivati all'attrice dall'evento dedotto e se ne fosse derivato una lesione permanente all'integrità psicofisica.
La relazione dettagliata e sostenuta da riscontri medico-scientifici compiutamene articolati, priva di incongruenze, può essere pienamente condivisa da questo
Tribunale, facendo proprie le conclusioni dell'accertamento peritale disposto.
Il CTU mediante visita medica, analisi della documentazione offerta dalle parti e acquisita agli atti di causa, valutazione della dinamica del sinistro, ha concluso affermando che
Dall'analisi e dalla descrizione oggettiva dei dati sanitari messi a disposizione vengono rispettati una serie di criteri medico-legali attraverso i quali è possibile esaminare i rapporti che intercorrono fra due fenomeni: incidente e lesioni riportate. I criteri cronologico (tempestivamente documentata), eziologico inteso nell'idoneità lesiva, della possibilità scientifica, della sussistenza del nesso causale/dinamica del sinistro e lesioni riportate e la dinamica descritta da parte attrice ha pienamente soddisfatto l'onere della prova.
In conclusione, nel caso in oggetto, considerando quanto sopra detto, seguendo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, posso affermare che in esito a tale lesione, residuano oggi menomazioni caratterizzate da limitazione delle escursioni articolari della tibio-tarsica con zoppia di fuga e tumefazione dolente della parte;
permangono in situ i mezzi di sintesi e, per il tempo trascorso, sono da considerarsi permanenti e che configurano un indebolimento della integrità psico-fisica alla persona consistenti in esiti di
“pregressa frattura trimalleolare* – RM del 20.03.2024- con produzione di focolai di osteocondrosi e persistenza di versamento intrarticolari a livello del recesso anteriore con insudiciamento dei tessuti molli attigui” con disturbi algo- disfunzionali e limitazioni articolari complicata da sofferenza cutanea.
Gli esiti della lesione sono tali da incidere sfavorevolmente sul bene salute dell'infortunata nella misura del sei per cento, (comprensiva degli esiti cicatriziali) valutazione che appare in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale e con il disposto dell'art.5 co.5 della Legge 57/2001 e della relativa tabella attuativa.
Tale lesione ha causato un periodo di invalidità temporanea, intesa come danno biologico transitorio, valutabile in complessivi giorni 121 di cui venti giorni al
100%; venti giorni al 75%; trentacinque giorni al 50%; quarantasei giorni al
25%.
Le spese sostenute ammontano a euro 999,60.
Dal quadro probatorio acquisito risulta, dunque, sufficientemente dimostrato in giudizio che l'incidente occorso alla 21.12.2021 è stato causato dal cattivo Pt_1
stato di manutenzione del marciapiede comunale , la cui pericolosità non era segnalata all'utente della strada.
La pericolosità della superficie del marciapiede luogo del sinistro risulta dimostrata dalla circostanza che il dopo l'accaduto , ha immediatamente CP_1 posto in sicurezza l'area segnalando il pericolo, come attestato dal Comand di
Polizia Municipale .
La condotta della attrice non ha in alcun modo avuto incidenza causale sulla verificazione dell'evento, atteso che la stessa camminava sul marciapiede senza alcun bizzarro comportamento, (non saltava, non correva, non faceva acrobazie
…).
LA circostanza che la avesse già percorso il tratto di strada , e dunque Pt_1 conoscesse lo stato di dissesto dell'area, non è sufficiente ad attribuirle una colpa che non ha. Poiché non esisteva una via alternativa da percorrere, e considerate le condizioni meteo è probabile che la mancata segnalazione dell'area di pericolo, le ha impedito di prestare attenzione al dissesto del marciapiede. In ogni caso il quale custode della pubblica via aveva il dovere di CP_1 delimitare l'area pericolosa o quantomeno segnalarne il pericolo fino a quando persisteva il dissesto.
Nessuna prova è stata offerta in giudizio dal idonea ad escludere per caso CP_1
fortuito la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice, invece, ha offerto prova dell'accaduto, delle conseguenze dannose derivate dalla caduta, del nesso causale fra dissesto del marciapiede e caduta e conseguenze dannose della stessa.
Ha, altresì , dedotto e dimostrato anche l'entità dei danni subiti dei quali chiede il risarcimento.
L'istante ha, dunque, dimostrato, nel rispetto del principio di riparto degli oneri probatori, l'esistenza del nesso causale fra cosa in custodia e danno subito.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità di colui che ha in custodia il bene può essere esclusa allorchè egli dimostri che l'evento di danno è stato cagionato dal caso fortuito, inevitabile.
Il nel corso del giudizio non ha offerto alcuna prova a sua discolpa. CP_1
Il deve essere considerato l'unico responsabile per il sinistro Controparte_1 che ha causato i danni all'istante Parte_1
Il danno patrimoniale subito è stato dimostrato mediante esibizione di prova scritta
(fatture, ricevute per spese e prestazioni mediche e fisioterapiche,) sostenute per la cura e il trattamento delle lesioni derivate dalla caduta di causa, che come anche accertato in sede di CTu ammontano a complessivi € 999, 60.
Il danno non patrimoniale può essere liquidato in € 7.989,00, in ragione della lesione micropermanente accertata in sede di CTU, non contestata da parte attrice, pari al 6% del totale, secondo i criteri della Tabella adottata dal Tribunale di
Milano, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, anni 62, con punto danno biologico pari a € 1.915,76, e senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, iin merito alla quale nessuna prova è stata offerta in giudizio da parte attrice, che sia ulteriore rispetto alla sofferenza e al dolore per la menomazione fisica già compresa nella valutazione del danno non patrimoniale. A detto danno biologico permanente deve aggiungersi il danno non patrimoniale derivato dall'inabilità temporanea liquidabile , sempre applicando la Tabella
Milanese, tenendo conto delle risultanze peritali :
punto base i.t.t. 115,00
i.t.t. 20 gg. € 2.300,00
i.t.p. 75% 20 gg. € 1.725,00
i.t.p. 50% 35 gg. € 2.12.,50
i.t.p. 25 % 46 gg. € 1.322,00
totale danno biologico temporaneo € 7.360,00.
Per un danno non patrimoniale complessivo pari a € 15.349,00,
La liquidazione del danno biologico comprende anche il ristoro del cosiddetto danno morale, infatti, il risarcimento per il danno subito all'integrità psicofisica comprende tutto ciò che è conseguenza della lesione, ivi compresa la sofferenza e il dolore sopportato dal danneggiato, che non costituisce voca autonoma di danno, ed autonomamente risarcibile.
Dalla responsabilità esclusiva del custode della strada deriva quindi l'obbligo giuridico di questi al risarcimento dei danni.
Pertanto, il va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice , accertati e quantificati, e pari a € 999,60 per il danno patrimoniale e
€ 15.349,00, per il danno non patrimoniale.
Ora l'obbligazione derivante da responsabilità aquiliana è un'obbligazione di valore, per cui il debitore gravato dell'obbligo di risarcire il danno è in mora dal momento dell'illecito, e, proprio perché si tratta di un obbligo di valore e non di valuta, non può essere assoggettato alla regola sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Ma il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore: • l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione (o tramite rivalutazione del credito o mediante liquidazione del danno in moneta attuale);
• il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento
(danno liquidabile anche applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno).
Nel caso di specie, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dovranno essere corrisposti gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dei singoli esborsi (i pagamenti effettuati per le spese mediche) sino al pagamento , e sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, già attualizzato in quanto liquidato come se il sinistro fosse accaduto oggi e con applicazione dei valori di liquidazione attuali, andranno corrisposti gli interessi nella misura legale sulla somma anno per anno devalutata fino al momento del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, pertanto vanno poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice come liquidate Controparte_1
in dispositivo,; le spese di CTU, per lo stesso principio, posso essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di MI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità ex art. 2051 del per Controparte_1
il sinistro occorso a in data 05.10.2018, Persona_4
2. accerta e riconosce che a causa del sinistro ha subito i Parte_1 seguenti danni : danno patrimoniale, per spese mediche documentate, pari a €
999,60, oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al pagamento;
danno biologico permanente accertato nella misura del 6%, liquidabile in € 7.989,00, danno biologico per inabilità temporanea, liquidabile in € 7.360,00, così per un danno non patrimoniale complessivo liquidabile in € 15.349,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma devalutata al moneto del sinistro
3. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 999,60, oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi sino al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di € 15.349,00, oltre interessi nella misura legale sulla somma devalutata al moneto del sinistro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4. Condanna, infine , il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice che liquida in € 545,00, per spese n.i., € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico del le spese di CTU liquidate con separato Controparte_1
decreto.
MI, lì 19.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella