Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/02/2023, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 03371/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11598/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11598 del 2016, proposto da
GI MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo, Antonella Arianna Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina, 48;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. GSE/P20160072715 datato 30 agosto 2016, notificato il giorno 1 settembre 2016, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici – Divisione Gestione e Coordinamento Generale, comunicava al Sig. MI GI la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico n. 206903, di potenza pari a 176,4 kW, installato sul fabbricato ubicato in Cornate d'Adda, Via Guido Rossa, con il conseguente obbligo di restituire allo stesso Gestore gli incentivi indebitamente percepiti, “per un importo complessivo che sarà reso noto con successiva comunicazione”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il Sig. GI MI espone che:
- è proprietario di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Cornate d’Adda, in Via Guido Rossa n. 26, censito catastalmente al foglio 12, mappali nn. 107, 108, 322, 323 e 413, la cui realizzazione veniva autorizzata mediante Permesso di costruire n. 128/08 ed Autorizzazione paesaggistica n. 74/08, nonché da successivi titoli abilitativi in variante ed in sanatoria; lo stesso è collocato all’interno del Parco “Adda Nord”;
- in data 24.05.2011, facendo seguito alla comunicazione, formalizzata il 23.12.2010, inerente la conclusione dei lavori di installazione, su un fabbricato ubicato nel descritto compendio, di un impianto fotovoltaico ai sensi della l. 129/10, presentava al Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.A. (“GSE” o “Gestore”), in relazione ad esso, richiesta di applicazione della tariffa incentivante prevista per la tipologia installativa “Impianto integrato architettonicamente”;
- la richiesta veniva accolta e l’impianto ammesso ai benefici richiesti; veniva poi stipulata la relativa convenzione;
- nelle date del 14.04.2014 e 29.05.2014, il personale del Parco Adda Nord effettuava dei sopralluoghi sull’immobile, all’esito dei quali venivano riscontrate alcune difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto autorizzato; pertanto con nota prot. n. 1775 del 12.06.2014 l’Ente Parco comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica di conformità al PTC vigente delle Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per l’intervento di realizzazione del capannone e per le relative opere complementari ed in variante;
- in data 24.09.2014 presentava al citato Ente richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica delle “piccole opere/spostamenti” realizzate in difformità dai titoli abilitativi alla quale faceva, altresì, seguito un’integrazione volontaria a completamento delle pratiche edilizie; il 27.11.2014 depositava, poi, ulteriore documentazione – costituita da relazione tecnica, elaborato grafico esplicativo, documentazione fotografica e certificazione di conformità – riferita “ all’installazione, sulla falda rivolta a sud, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, con inizio lavori d’installazione ad ottobre 2010 e completamento degli stessi nel mese di novembre 2010, ma non riportato negli elaborati grafici depositati in data 24.09.2014 ”, precisando che “l’impianto fotovoltaico integrato nella copertura di cui sopra non risulta, per altezza di installazione e per incidenza, visibile da alcuna viabilità pubblica e non risulta inoltre visibile da nessuna area circostante ”;
- in data 14.11.2014 il GSE comunicava l’avvio di un procedimento di verifica nell’ambito del quale, il giorno 17.11.2014, veniva effettuato un sopralluogo presso l’impianto;
- con nota del 13.07.2015 il GSE contestava che “ l’intervento di installazione dell’impianto non poteva ritenersi debitamente autorizzato alla data di entrata in esercizio, avvenuta in data 5 maggio 2011 ”, invitandolo contestualmente a fornire eventuali osservazioni,
- con l’impugnato provvedimento del 30.08.2016 il GSE dichiarava, infine, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante concessa rilevando che l’impianto, “ ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico … non può ritenersi debitamente autorizzato, in assenza peraltro di un pronunciamento espresso del Parco Adda Nord ”, e che, di conseguenza, “ alla data di entrata in esercizio e a quella di presentazione dell’istanza di incentivazione l’impianto fotovoltaico era pertanto privo delle necessarie autorizzazioni ”;
- con una successiva nota comunicata il 23.9.2016 GSE disponeva, inoltre, la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, quantificati in € 367.916,709.
2. Avverso il citato provvedimento di decadenza adottato il 30.08.2016 ha interposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
I) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per manifesta irrazionalità, illogicità ed irragionevolezza; contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza, buona fede e ragionevolezza, per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; il GSE avrebbe dovuto attendere l’esito dei procedimenti finalizzati alla sanatoria delle difformità prima di determinarsi in merito alla tariffa incentivante;
II) violazione e falsa applicazione della D.G.R. Regione Lombardia del 25 novembre 2009, n. 8/10622; eccesso di potere per difetto di motivazione, insufficiente istruttoria, manifesta ingiustizia, omessa confutazione delle osservazioni; l’installazione dell’impianto in oggetto non necessitava di alcuna specifica autorizzazione, essendo invero ammissibile in regime di edilizia libera, come illustrato nell’ambito delle osservazioni endoprocedimentali, che non sarebbero state tenute in adeguata considerazione;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’art. 17 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irrazionalità ed illogicità, per violazione del principio di ragionevolezza; in relazione all’avviato procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrebbe ritenersi formato – in ogni caso – il silenzio-assenso, non essendosi la Soprintendenza pronunciata nel termine di legge.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il GSE; si è altresì costituito, con atto di mera forma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato documentazione nonché memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
5. All’udienza del 1 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. I motivi di ricorso non possono essere condivisi.
6.1. Occorre premettere che il provvedimento di decadenza è così motivato:
- nell’ambito dei titoli abilitativi indicati dal ricorrente in sede di richiesta di ammissione agli incentivi non si fa riferimento alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
- il 27 novembre 2014 lo stesso ricorrente ha presentato al Comune di Corate d’Adda ed all’Ente Parco una “integrazione volontaria” dei titoli medesimi, inerente l’installazione dell’impianto, il quale, ancorché non riportato negli elaborati grafici precedentemente depositati, sarebbe stato completato nel novembre 2010;
- il Comune ha attestato che l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, in quanto compreso nel Parco Adda Nord e che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in relazione ad esso non poteva essere evasa in mancanza della determinazione sulla compatibilità paesaggistica;
- di conseguenza, l’intervento non poteva ritenersi debitamente autorizzato alla data del 5 maggio 2011, nella quale è entrato in esercizio;
- si configura, pertanto, la violazione rilevante di cui all’allegato 1 del DM 31 gennaio 2014 lett. j) cioè “ l’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”.
6.2. Ciò posto, non possono, in primo luogo, essere condivise le censure spiegate nell’ambito dei primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta attinenza – nel cui ambito si lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in pendenza dei procedimenti finalizzati all’ottenimento, in sanatoria, del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica e che, in ogni caso, la realizzazione dell’impianto rientrerebbe nel campo della “edilizia libera” non necessitando, pertanto, di titoli autorizzatori.
6.2.1. In proposito deve ritenersi dirimente la circostanza, del tutto pacifica, dell’ubicazione dell’impianto all’interno di un’area paesaggisticamente vincolata, in base a quanto disposto dall’art. 142 lett. f) D.lgs. 42/2004 che individua tali “ i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ”, circostanza alla quale consegue che l’impianto stesso, al fine di accedere legittimamente agli incentivi per cui è causa, avrebbe dovuto essere munito, alla data di entrata in esercizio, del titolo autorizzatorio edilizio, i quale risulta, tuttavia, richiesto solo successivamente e in sanatoria.
6.2.2. Le opere da realizzarsi nelle aree sottoposte a vincolo non sono, infatti, comprese nel campo dell’edilizia libera, e ciò indipendentemente dall’impatto sul bene tutelato, la cui valutazione è in ogni caso rimessa all’ente competente.
Sul punto deve condividersi quanto osservato dalla difesa del GSE la quale ha evidenziato che le Linee Guida del 25.11.2009, recanti le procedure per le autorizzazioni di tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stabiliscono (art. 4.3.) che la mera comunicazione preventiva al Comune, costituente titolo abilitativo richiesto nel caso di impianto con integrazione archittettonica, non è tuttavia sufficiente, tra l’altro, in relazione a “ c) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici ”.
6.2.3. Devono pertanto, a tale proposito, ritenersi del tutto irrilevanti gli esiti del procedimento finalizzato alla sanatoria dell’immobile, avviato come detto il 27 novembre 2014, atteso che, all’atto della richiesta di ammissione agli incentivi parte ricorrente ha dichiarato che l’impianto non necessitava di titoli abilitativi e che tale circostanza è stata smentita dal competente comune di Corate d’Adda, il quale ha attestato che “ non sono state rilasciate autorizzazioni per l’installazione dello stesso ” (nota del 19 agosto 2015) e che “ essendo l’immobile in ambito vincolato ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 in quanto ricadente nel perimetro del Parco regionale Adda Nord, il presupposto per il rilascio dell’eventuale permesso di costruire in sanatoria di competenza comunale è il rilascio della conformità paesaggistica da parte dell’ente regionale ”( nota dell’8 ottobre 2015).
6.2.4. In proposito la giurisprudenza della Sezione, a cui deve darsi continuità, ha affermato che è necessario “ tenere distinti gli effetti della sanatoria tra le parti principali del rapporto che la stessa va a sanare (amministrazione titolare dei poteri edilizi/comune e privato) e gli effetti rispetto ai terzi (in questo caso il GSE).
Nell’ambito del rapporto principale che lega il Comune con il responsabile delle opere abusive, il rilascio del provvedimento di sanatoria ex art. 36 del T.U. n. 380/2001 produce effetti ex tunc, determinando la legittimazione, sul piano amministrativo, delle opere illecite con la conseguente preclusione dell’esercizio dei poteri sanzionatori.
Gli effetti ex tunc della sanatoria non operano, tuttavia, con estensione generalizzata (erga omnes). Pertanto, nei riguardi dei terzi (tra cui il GSE) la rimozione del carattere abusivo dell’opera attraverso la sanatoria non può che operare soltanto ex nunc ” (sent. 5 febbraio 2018 n. 1392).
6.2.5. A quanto rilevato ciò consegue che, come correttamente ritenuto dal GSE nell’ambito del provvedimento impugnato, al momento dell’entrata in esercizio (maggio 2011) l’impianto non aveva le autorizzazioni necessarie all’ottenimento degli incentivi.
6.2.6. Né ai fini del presente giudizio, può spiegare rilevanza alcuna la parallela vicenda giudiziaria svoltasi in sede penale, in particolare valorizzata nell’ambito della memoria conclusionale, all’esito della quale il ricorrente è stato assolto da reato a lui ascritto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato in relazione agli incentivi per cui è causa, venendo in tale ambito in esame distinti accertamenti di fatto e di diritto non sovrapponibili alle valutazioni rimesse al GSE nell’ambito dei poteri di verifica e controllo sulla corretta allocazione degli incentivi per la produzione di energie rinnovabili.
6.3. Il rigetto dei primi due motivi di censura rende, inoltre e per altro verso, irrilevante ogni valutazione in merito al terzo motivo atteso che, se anche si fosse formato il silenzio assenso sul parere della Soprintendenza (ciò che comunque non consentirebbe di ritenere la formazione tacita del provvedimento di autorizzazione in sanatoria, esclusa dal comma 4 dell’art. 20 della l. 241/1990), lo stesso non spiegherebbe, comunque, per quanto sopra osservato, efficacia retroattiva e non potrebbe pertanto legittimare, ai fini dell’ammissione agli incentivi, la situazione dell’immobile.
7. Conclusivamente, stante l’infondatezza dei motivi con lo stesso veicolati, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese devono essere regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del GSE, liquidando le stesse nella somma di euro 3.500,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO