Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 486/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 486/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 26.09.2024.
Oggetto: - Ripetizione di indebito oggettivo e riconvenzionale -
TRA
(p.i.: Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Dalia Colomba
ATTRICE
E
(p.i.: ) Rappresentato e difeso dall'Avv. R. Mazzara Controparte_1
CONVENUTA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_3 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Dalia Colomba
TERZI CHIAMATI IN CP_2
(p.i.: ) Controparte_3 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. R. Mazzara
TERZA INTERVENUTA
All'udienza del 26.09.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Con atto del 2..2.215 la Parte_4 premesso che in data 3.10.2006 aveva avviato presso il (già CP_1 CP_1 CP_4
– già ) il rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
[...] Controparte_5
64307419; deduceva di non avere mai sottoscritto alcun patto contenente le condizioni economiche del suddetto rapporto di conto corrente;
di conseguenza lamentava la convenuta, nel corso dell'intero rapporto, aveva illegittimamente applicato: a) CP_5 tassi di interesse mai pattuiti per iscritto;
b) tassi di interesse comunque in misura superiore ai limiti di soglia anti-usura; c) interessi anatocistici non dovuti perché mai pattuiti;
d) spese e commissioni non dovute perché anche queste mai pattuite;
d) illegittimo computo di giorni dei c.d “giorni di valuta”, mai pattuito. Tanto premesso citava a comparire davanti a questo Tribunale il chiedendo Controparte_1 accertarsi l'illegittima applicazione delle suddette condizioni economiche mai pattuite per iscritto (tassi di interesse, anche usurari, anatocismo, spese, commissioni e giorni di valuta); accertarsi l'illegittimità del saldo passivo contabilizzato dalla banca;
rideterminarsi il saldo effettivamente dovuto alla data del 31.08.2014.
Con comparsa di risposta del 13.5.2015 si costituiva il Controparte_1 deducendo ed eccependo quanto segue: a) nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 co. 5 cpc per indeterminatezza della domanda;
b) inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere al momento dell'introduzione della domanda di parte attrice;
c) infondatezza nel merito di tutti i motivi di censura formulati da parte attrice relativamente al dedotto rapporto di conto corrente;
d) prescrizione del credito per ripetizione di indebito;
e) inammissibilità della domanda di ripetizione di somme di danaro, trattandosi di pagamento effettuati dalla società attrice in adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 cc). In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società attrice al pagamento del saldo del dedotto conto corrente nella misura di euro 55.492,16.
Inoltre, citava in garanzia i signori e , Parte_1 Parte_3 quali fideiussori nel dedotto rapporto di conto corrente, chiedendo la condanna degli stessi (in solido con la società debitrice principale) al pagamento del suddetto saldo di conto corrente. Il tutto oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di intervento volontario del 13.4.2016, si costituiva CP_3
nella qualità di “mandataria con rappresentanza” del , facendo
[...] Controparte_1 proprie tutte le eccezioni e le domane riconvenzionali, nonchè di garanzia verso i terzi fideiussori, così come già in precedenza formulate e articolare dal . Controparte_1
Prodotta varia documentazione, esperita CTU contabile, con l'ausilio del dott. comm. da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, Persona_1 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO E' infondata l'eccezione di nullità della citazione proposta ai sensi degli art. 163 e cpc. Infatti, l'atto di citazione di parte attrice contiene l'esposizione chiara e specifica sia dei fatti che degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande. E' irrilevante l'eccezione di inammissibilità delle domande di ripetizione di indebito (per essere il dedotto rapporto di conto corrente ancora in corso) atteso che la società attrice non ha formulato alcuna domanda di ripetizione di indebito, bensì si è limitata a formulare solo domande dichiarative, sia in ordine alla nullità delle condizioni economiche applicate dalla banca e sia in ordine all'illegittimità del saldo passivo determinato dalla banca.
Per converso, come si dirà più innanzi, la predetta eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento del saldo di conto corrente, stante il perdurare del rapporto di conto corrente al momento della costituzione del , Controparte_1 riverbera i suoi effetti sull'inammissibilità (per le medesime ragioni) della domanda riconvenzionale e di garanzia di condanna della società debitrice principale e dei fideiussori al pagamento del saldo di euro 55.492,16 alla data del 13.5.2015.
Le domande proposte dalla società attrice e dai fideiussori risultano infondate in base alla documentazione prodotta e alla luce delle risultanze della CTU contabile.
Il CTU ha infatti accertato che tutte le condizioni economiche applicate dalla banca nel corso dell'intero rapporto di conto corrente e di aperura di credito erano state regolarmente pattuite per iscritto. Inoltre, ha accertato che la banca ha correttamente applicato i tassi di interesse, le commissioni, le spese e i giorni di valuta così come di volta in volta pattuiti per iscritto, nonchè gli interessi anatocistici a condizioni di reciprocità, conformemente alle prescrizioni dettate nella delibera del CICR del 2000. Inoltre, ha accertato l'inesistenza, per tutta la durata del rapporto, di tassi applicati in misura superiore ai limiti di soglia anti-usura fissati trimestralmente con Decreto Ministeriale. Infine, il CTU è pervenuto all'accertamento che il saldo contabile legittimamente calcolato alla data di introduzione del presente giudizio ammonta ad euro 55.492,16 e cioè all'importo che era stato correttamente contabilizzato dalla banca.
Come già innanzi anticipato, la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca deve essere accolta limitatamente alla pronuncia dichiarativa dell'ammontare del saldo al momento della proposizione della stessa domanda riconvenzionale, essendo inammissibile la domanda di condanna al pagamento del saldo, trattandosi di conto corrente ancora in essere al momento della proposizione sia della domanda riconvenzionale che delle domande di garanzia verso i fideiussori.
Infine, sono inammissibili, in quanto tardivamente proposte solo nella comparsa conclusionale, le eccezioni relative ai motivi di invalidità/nullità delle fideiussioni. Ma a tutto voler concedere, dette eccezioni sono comunque infondate nel merito, con specifico riferimento al tema della nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, ovvero le così dette clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e
“rinuncia ai termini” ex art. 1957 c.c., proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche ITne, le quali sono state ritenute dalla NC d'IT (con provvedimento n. 55 del 02.05.05) in contrasto con la vigente disciplina a tutela della libera concorrenza. Su tale tema si deve evidenziare che l'incidenza negativa delle suddette clausole sulla libera concorrenza deve essere allegata e provata. Infatti, le clausole in questione, nel caso di specie, risultano pattuite in epoca successivo al 2005 e dunque non nel periodo (ante maggio 2005) individuato dalla NC d'IT come quello nel quale deve presumersi l'esistenza di un'intesa di cartello fra le banche che ha determinato la violazione della libera concorrenza. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti di fatto per la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate, in quanto sarebbe stato onere di parte attrice fornire la prova della violazione in concreto della libera concorrenza. Tale onere non è stato assolto né dalla società attrice, né dai fideiussori, i quali non hanno svolto alcuna utile allegazione né istanza, omettendo qualsiasi richiesta istruttoria sul tema.
In conclusione, le domande proposte dalla società attrice e dai fideiussori devono essere rigettate, in quanto infondate. La domanda riconvenzionale e le domande di garanzia proposte dalla banca meritano accoglimento limitatamente alla pronuncia dichiarativa dell'esistenza alla data del 2.2.2015 di un saldo del conto corrente di corrispondenza n. 64307419 pari ad euro 55.492,16. Devono essere dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali e di garanzia di condanna al pagamento di somme di danaro, come proposte dalla banca.
Alla soccombenza segue la condanna della società attrice e dei fideiussori in solido al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore di e in solido nella misura di complessivi Controparte_1 Controparte_3 euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta tutte le domande proposte da Parte_4
e dai fideiussori e . In
[...] Parte_1 Parte_3 parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte contro la società attrice e delle domande di garanzia proposte contro i due fideiussori dal Controparte_1
e dalla terza intervenuta , dichiara che alla data del 2.2.2015 il saldo Controparte_3 del conto corrente di corrispondenza n. 64307419 della Parte_4 era pari ad euro 55.492,16 a debito della suddetta s.a.s.. Per
[...]
l'effetto, dichiara che alla data del 2.2.2015 il risulta essere Controparte_1 creditore nei confronti della debitrice principale Parte_4
e i fideiussori e (tutti debitori in
[...] Parte_1 Parte_3 solido) della somma di euro 55.492,16. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale e quella di garanzia contro i fideiussori, proposte da CP_1 CP_1
e da , e dirette ad ottenere la condanna della debitrice principale
[...] Controparte_3
e dei fideiussori al pagamento della suddetta somma di danaro. Condanna in solido la e i fideiussori e Parte_4 Parte_1
al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese Parte_3 processuali in favore di ed , in solido, nella Controparte_1 Controparte_3 misura di complessivi euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Brindisi, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo