Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 15.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 842/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CIANNELLA SERGIO, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
e
CP_2 contumace
Con ricorso depositato il 17.1.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 37120220015131132000 notificato in data 19.12.2022 concernente contributi Gestione ART COM per il periodo dal 2015 al 2022, tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva tardivamente l' eccependo, in CP_1 via del tutto preliminare, la carenza di legittimazione per SCCI e nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace. CP_2
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Riguardo all' eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente, la difesa dell' afferma che il termine è decennale perché sulla cartella esattoriale non CP_1 opposta si sarebbe formato giudicato.
Nel caso in esame non vi è stata alcuna cartella esattoriale ma un avviso di addebito dell' regolarmente opposto con il ricorso di cui si discute. CP_1
L'eccezione di prescrizione parziale del credito, anche se assorbita dal merito, è fondata poiché il termine, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, è quinquennale ex art. 3 n. 9 lett. a) della legge 335/1995 e quindi i primi anni di addebito (2015-2017) sono prescritti, anche se si considera la sospensione nel periodo Covid.
Nel merito, la Cass. 29913/2021 ha escluso l'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti per le imprese che esercitano un'attività limitata alla locazione di immobili di loro proprietà e alla riscossione dei relativi canoni.
Ed invero, nel caso che ci occupa l'opponente, come risulta dalla visura prodotta,
è titolare della Società GE. che ha come unica attività la locazione di CP_3 immobili propri e quindi non è tenuta alla iscrizione alla gestione commercianti, né al pagamento dei contributi pretesi dall' . CP_1
Inoltre, non bastano gli indizi della natura commerciale dell'attività (forma societaria, personale dipendente ridotto o assente, dichiarazioni fiscali, reddito, ruolo organizzativo e di responsabilità), ma è necessaria la prova da parte dell' di un'attività aggiuntiva veramente commerciale, come ad esempio CP_1
l'assunzione di un ruolo attivo di intermediazione immobiliare, la predisposizione e il conferimento di servizi a terzi o comunque un'attività ulteriore rispetto alla riscossione dei canoni, cosa che, nel caso, di specie non è stata provata dall' CP_1
In conclusione, la domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito per cui è causa;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 12/06/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo