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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38155/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE CAMPO Parte_1 C.F._1 SPORTIVO 1 71010 SERRACAPRIOLA presso l'Avvocato TARTAGLIA MARIANNA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 BESANA 11 MILANO presso l'Avvocato CAMPI GIUSEPPE
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
R.G. 38155/24
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
9530/2024 reso da questo Tribunale in data 9 luglio 2024 su istanza di Controparte_2
in veste di concedente in relazione al contratto di leasing n. A1C70891 stipulato
[...]
dalle parti in data 16 marzo 2021. Con tale decreto, sul presupposto della morosità e dell'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa, è stata ingiunta la restituzione dei beni mobili oggetto della locazione.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha, anzitutto, eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto non è stata esperita la procedura di conciliazione di fronte all'Arbitro Bancario Finanziario prevista dall'art. 20 del contratto né la mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010. Inoltre, qualificata la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 del contratto come vessatoria, ne ha eccepito l'invalidità, in quanto essa non è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto in violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Per l'effetto, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda e, in via subordinata, la dichiarazione della vessatorietà della clausola risolutiva espressa e l'ammissione ad una rimodulazione dei pagamenti al fine di dare esecuzione al contratto sottoscritto antecedentemente.
Si è costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza delle censure e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine ha chiesto che venga accertata la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 e, in ulteriore subordine, la dichiarazione di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna alla restituzione dei beni oggetto del contratto con condanna dell'opponente, in ogni caso, al rimborso delle spese di lite.
Previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata discussa ex art. 281- sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve essere delibata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 20 del contratto.
L'eccezione è infondata, dato che la clausola riguarda non la domanda di restituzione del bene conseguente alla risoluzione del contratto, bensì la diversa ipotesi in cui l'utilizzatore abbia formulato pagina 2 di 4 un reclamo alla concedente e questa non abbia risposto - oppure - abbia fornito una risposta ritenuta non soddisfacente.
Parimenti infondata risulta tale eccezione per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010: questo Tribunale con pronunce cui si intende aderire (avendo le stesse ricevuto l'avallo della Suprema Corte) ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario presenta connotati peculiari che lo rendono atipico, non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Pertanto, essendo l'elenco di cui all'art. 5 tassativo, non si applica ad esso la disciplina della mediazione obbligatoria.
Infondata è anche la censura relativa alla vessatorietà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto: è ormai pacifico che “la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per l'ipotesi dell'inadempimento della controparte, e la relativa clausola non fa che rafforzarla, risolvendosi in una anticipata valutazione dell'importanza di un determinato inadempimento” (Corte di Cassazione , Sez. I,
Sentenza n. 23065 del 11/11/2016).
In ogni caso, ha specificatamente sottoscritto la clausola in esame a pagina 4 del contratto in Pt_1
conformità alla previsione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La clausola risolutiva espressa, dunque, è valida.
L'inadempimento ivi previsto - pari o superiore all'ammontare di quattro canoni - allegato dall'opposto non è stato contestato dall'opponente sì da risultare provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ad abundantiam, si aggiunge che – in conformità a quanto chiarito dalle SSUU della Suprema Corte con la risalente sentenza nr. 13533/2001 - che il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento spettando al debitore l'onere di provare di avere adempiuto.
Tale onere non è stato assolto, non avendo l'opponente neppure allegato tale circostanza.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi – ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la natura documentale della causa – dello scaglione delle cause dal valore indeterminabile di bassa complessità e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 3 di 4 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9530/2024 reso da questo
Tribunale in data 9 luglio 2024 dichiarandolo definitivo;
2. condanna l'opponente a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 4.237 oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, IVA e
CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione della m.o.t. Angelica Gerosa -
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38155/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE CAMPO Parte_1 C.F._1 SPORTIVO 1 71010 SERRACAPRIOLA presso l'Avvocato TARTAGLIA MARIANNA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 BESANA 11 MILANO presso l'Avvocato CAMPI GIUSEPPE
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
R.G. 38155/24
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 4
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
9530/2024 reso da questo Tribunale in data 9 luglio 2024 su istanza di Controparte_2
in veste di concedente in relazione al contratto di leasing n. A1C70891 stipulato
[...]
dalle parti in data 16 marzo 2021. Con tale decreto, sul presupposto della morosità e dell'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa, è stata ingiunta la restituzione dei beni mobili oggetto della locazione.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha, anzitutto, eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto non è stata esperita la procedura di conciliazione di fronte all'Arbitro Bancario Finanziario prevista dall'art. 20 del contratto né la mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010. Inoltre, qualificata la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 del contratto come vessatoria, ne ha eccepito l'invalidità, in quanto essa non è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto in violazione dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Per l'effetto, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la dichiarazione dell'improcedibilità della domanda e, in via subordinata, la dichiarazione della vessatorietà della clausola risolutiva espressa e l'ammissione ad una rimodulazione dei pagamenti al fine di dare esecuzione al contratto sottoscritto antecedentemente.
Si è costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza delle censure e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In subordine ha chiesto che venga accertata la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 e, in ulteriore subordine, la dichiarazione di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna alla restituzione dei beni oggetto del contratto con condanna dell'opponente, in ogni caso, al rimborso delle spese di lite.
Previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata discussa ex art. 281- sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 4 giugno 2025.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve essere delibata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 20 del contratto.
L'eccezione è infondata, dato che la clausola riguarda non la domanda di restituzione del bene conseguente alla risoluzione del contratto, bensì la diversa ipotesi in cui l'utilizzatore abbia formulato pagina 2 di 4 un reclamo alla concedente e questa non abbia risposto - oppure - abbia fornito una risposta ritenuta non soddisfacente.
Parimenti infondata risulta tale eccezione per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010: questo Tribunale con pronunce cui si intende aderire (avendo le stesse ricevuto l'avallo della Suprema Corte) ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario presenta connotati peculiari che lo rendono atipico, non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Pertanto, essendo l'elenco di cui all'art. 5 tassativo, non si applica ad esso la disciplina della mediazione obbligatoria.
Infondata è anche la censura relativa alla vessatorietà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto: è ormai pacifico che “la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per l'ipotesi dell'inadempimento della controparte, e la relativa clausola non fa che rafforzarla, risolvendosi in una anticipata valutazione dell'importanza di un determinato inadempimento” (Corte di Cassazione , Sez. I,
Sentenza n. 23065 del 11/11/2016).
In ogni caso, ha specificatamente sottoscritto la clausola in esame a pagina 4 del contratto in Pt_1
conformità alla previsione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La clausola risolutiva espressa, dunque, è valida.
L'inadempimento ivi previsto - pari o superiore all'ammontare di quattro canoni - allegato dall'opposto non è stato contestato dall'opponente sì da risultare provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ad abundantiam, si aggiunge che – in conformità a quanto chiarito dalle SSUU della Suprema Corte con la risalente sentenza nr. 13533/2001 - che il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento spettando al debitore l'onere di provare di avere adempiuto.
Tale onere non è stato assolto, non avendo l'opponente neppure allegato tale circostanza.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi – ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la natura documentale della causa – dello scaglione delle cause dal valore indeterminabile di bassa complessità e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 3 di 4 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9530/2024 reso da questo
Tribunale in data 9 luglio 2024 dichiarandolo definitivo;
2. condanna l'opponente a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 4.237 oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, IVA e
CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione della m.o.t. Angelica Gerosa -
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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