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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SALVADORINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Livorno
(LI), piazza LI Benamozegh n. 17, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIAMPAOLO Parte_2 C.F._2
RUSSO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Benedetto Croce n.
65, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. i figli minori ed LI verranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori;
_1
II. la casa coniugale sarà assegnata ad tuttavia, avrà diritto a Parte_2 Parte_1 occuparla in via esclusiva fino al 31 gennaio 2025, impegnandosi, nel contempo, a individuare altra sistemazione consona alle esigenze proprie e a quelle della prole;
III. si farà carico del mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile e del Parte_2 pagamento degli ulteriori bollettini;
IV. i figli trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni a settimana;
i fine settimana, alternativamente con e compatibilmente con i turni di lavoro di Parte_1 Parte_2 ciascuno;
per quanto concerne le vacanze estive, ogni genitore avrà diritto di trascorrere con i figli
1 due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni, tendenzialmente e salvi diversi accordi, verranno trascorsi dai figli con entrambi i genitori;
anche i genitori avranno diritto a trascorrere il proprio compleanno con i figli, salvi diversi accordi e con diritto dell'altro genitore a recuperare il giorno non trascorso con loro;
per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, verranno trascorse da ed LI _1 alternativamente con ciascun genitore, specificando che il periodo natalizio verrà trascorso dai genitori con i figli nella misura del 50% ciascuno, così come quello pasquale, e specificando che il giorno di Natale e il primo dell'anno e Pasqua non saranno, salvi diversi accordi tra i coniugi e nel preminente interesse della prole, trascorsi con lo stesso genitore, mentre ciascuno di questi ultimi avrà diritto a trascorrere almeno tre giorni consecutivi con i figli;
V. per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli, verserà mensilmente a Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a figlio, dopo il Parte_1 di lei trasferimento in altro immobile, somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo i parametri ISTAT;
le spese straordinarie, identificabili secondo le linee guida CNF e da concordarsi preventivamente, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
VI. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
VII. verserà a la somma residua di cui al punto 8 della separazione, Parte_2 Parte_1 pari a € 10.000,00, entro e non oltre trenta mesi dalla separazione, con le seguenti modalità: i) €
2.500,00 entro il 10 agosto 2024; ii) € 500,00 entro il 20 dicembre 2024; iii) € 500,00 entro il 10 marzo 2025; iv) € 2.500,00 entro il 10 agosto 2025; v) € 500,00 entro il 20 dicembre 2025; vi) € 500,00 entro il 10 marzo 2026; vii) € 2.500,00 entro il 10 agosto 2026; viii) € 500,00 entro il 20 dicembre
2026;
VIII. i coniugi esprimono assenso reciproco al rilascio dei documenti necessari all'espatrio per se stessi e per i figli minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 27/6/2009, dal quale sono nati i due figli _1
(nato il [...]) ed LI (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Giuliano Terme (PI) in data 27/6/2009, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto
Numero 25, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANCESCA SALVADORINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Livorno
(LI), piazza LI Benamozegh n. 17, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIAMPAOLO Parte_2 C.F._2
RUSSO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Benedetto Croce n.
65, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. i figli minori ed LI verranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori;
_1
II. la casa coniugale sarà assegnata ad tuttavia, avrà diritto a Parte_2 Parte_1 occuparla in via esclusiva fino al 31 gennaio 2025, impegnandosi, nel contempo, a individuare altra sistemazione consona alle esigenze proprie e a quelle della prole;
III. si farà carico del mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile e del Parte_2 pagamento degli ulteriori bollettini;
IV. i figli trascorreranno con ciascun genitore cinque giorni a settimana;
i fine settimana, alternativamente con e compatibilmente con i turni di lavoro di Parte_1 Parte_2 ciascuno;
per quanto concerne le vacanze estive, ogni genitore avrà diritto di trascorrere con i figli
1 due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni, tendenzialmente e salvi diversi accordi, verranno trascorsi dai figli con entrambi i genitori;
anche i genitori avranno diritto a trascorrere il proprio compleanno con i figli, salvi diversi accordi e con diritto dell'altro genitore a recuperare il giorno non trascorso con loro;
per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, verranno trascorse da ed LI _1 alternativamente con ciascun genitore, specificando che il periodo natalizio verrà trascorso dai genitori con i figli nella misura del 50% ciascuno, così come quello pasquale, e specificando che il giorno di Natale e il primo dell'anno e Pasqua non saranno, salvi diversi accordi tra i coniugi e nel preminente interesse della prole, trascorsi con lo stesso genitore, mentre ciascuno di questi ultimi avrà diritto a trascorrere almeno tre giorni consecutivi con i figli;
V. per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli, verserà mensilmente a Parte_2
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 a figlio, dopo il Parte_1 di lei trasferimento in altro immobile, somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo i parametri ISTAT;
le spese straordinarie, identificabili secondo le linee guida CNF e da concordarsi preventivamente, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
VI. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
VII. verserà a la somma residua di cui al punto 8 della separazione, Parte_2 Parte_1 pari a € 10.000,00, entro e non oltre trenta mesi dalla separazione, con le seguenti modalità: i) €
2.500,00 entro il 10 agosto 2024; ii) € 500,00 entro il 20 dicembre 2024; iii) € 500,00 entro il 10 marzo 2025; iv) € 2.500,00 entro il 10 agosto 2025; v) € 500,00 entro il 20 dicembre 2025; vi) € 500,00 entro il 10 marzo 2026; vii) € 2.500,00 entro il 10 agosto 2026; viii) € 500,00 entro il 20 dicembre
2026;
VIII. i coniugi esprimono assenso reciproco al rilascio dei documenti necessari all'espatrio per se stessi e per i figli minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 27/6/2009, dal quale sono nati i due figli _1
(nato il [...]) ed LI (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Giuliano Terme (PI) in data 27/6/2009, debitamente
[...] Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto
Numero 25, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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