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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
BELICA ITALIAN
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 11206/025 all'udienza del 28/10/025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
,
rappresentate Parte 6 Parte 5 Parte 7
,
e difese anche disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra
Email 2 giusta Email 1 procura su foglio separato;
RICORRENTE
E
,in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte 1 dall'Avvocatura generale dello Stato pec Email 3
RESISTENTE
Oggetto: arretrati assegno mensile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/3/25 le ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale disapplicazione del gravato decreto, accogliere il presente ricorso, e per lo effetto, condannare il CP_1 intimato a corrispondere alle ricorrenti l'assegno vitalizio dall' 1.3.2002, debitamente perequato ed esentasse, maggiorato degli interessi legali per il ritardato pagamento, da contabilizzarsi dalla scadenza di ciascun singolo rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo. Condannare il CP 1 intimato alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari".
Assumevano che il ricorso era contro il decreto n 71/22 del 19 ottobre 2022 emesso dal [...] CP 1 nella parte in cui alle ricorrenti, quali familiari superstiti di vittima della criminalità organizzata, era stato liquidato l'assegno vitalizio a decorrere dal 27 marzo 2007, data della domanda, invece che dall'1/3/02 data del decesso del de cuius.
Deducevano che avendo presentato istanza amministrativa in data 23 marzo 2027 per ottenere ogni beneficio legato ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata ed avendo ricevuto non tutte le prestazioni richieste, avevano adito il Tribunale di Roma per ottenere anche il diritto all'assegno vitalizio mensile;
che il ricorso veniva respinto e la sentenza impugnata;
che la Corte
d'Appello con la sentenza n 1706/22 pubblicata il 27 aprile 2022 aveva accolto l'appello dichiarando il diritto di Pt 2 e Parte 3 prima non assegnatarie, ad ottenere lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1033,08 con condanna del CP 1 alla corresponsione al loro favore dei ratei maturati a decorrere dall'1/1/08 oltre interessi legali come per legge;
nonché il diritto di tutte le attuali ricorrenti all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 258,23 elevato ad € 500,00 dall'1/1/ 2004 con condanna del CP 1 alla corresponsione dei ratei non corrisposti oltre interessi come per legge;
che con istanza del 12 luglio 2022 si chiedeva al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare l'assegno vitalizio a decorrere dall' 1/3/22, data del decesso del Persona 1 ; che il
Ministero emetteva decreto n 71/22 del 19/10/22 in cui,considerato che il de cuius era deceduto a seguito di evento criminoso, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, veniva concesso alle ricorrenti l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 c. 1 della L 407/98,pari ad euro 258,23 mensili elevato ad euro 500 mensili a decorrere dall'uno gennaio 2004, ma a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 marzo 2007 e non dalla data del decesso;
censurava la decorrenza alla luce della normativa in essere che prevedeva la corresponsione dell'assegno dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dall'evento.
Concludeva come sopra. Si costituiva il CP 1 che eccepiva l'eccezione di giudicato esterno, in quanto la sentenza della
Corte d'Appello non aveva indicato la decorrenza del pagamento dell'assegno e non era stato fatto ricorso per Cassazione;
assumeva che la normativa in essere prevedeva la necessaria presentazione della domanda amministrativa non trattandosi di vittime del dovere e la corresponsione dei benefici a decorrere dalla stessa.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Secondo parte ricorrente: «l'art. 2 della Legge 407/98, entrata in vigore in data 11.12.1998, stabilisce che: "A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma
1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".
L'art. 14, comma 3, dPR 510/1999 intitolato “pagamento assegno vitalizi” ha espressamente previsto che: "L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge” e, dunque, dall'11.12.1998. L'assegno vitalizio, inizialmente di € 258,23 (vecchie £ 500.000) al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato poi elevato a € 500,00 al mese con l'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (Finanziaria
2004).
Pertanto, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 nell'importo di € 258,23, (vecchie 500.000 lire), elevato a € 500,00 dall'1.1.2004, esente da Irpef e soggetto alla perequazione automatica ex art. 11, dlgs 503/1992 e s.m.i.>>
La ricostruzione offerta da parte ricorrente non può essere condivisa e sul punto ci si richiama quanto statuito in materia dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza 1646/25 che si condivide e che ha affermato "Invero, in subiecta materia, non si rinviene una previsione esplicita in ordine alla decorrenza di ciascun beneficio, sicchè deve trovare applicazione il principio generale, vigente nel settore assistenziale e previdenziale, in base al quale il dies a quo per la corresponsione dei suddetti benefici debba coincidere con quello di presentazione della domanda amministrativa (si rivela ultronea, ai fini del decidere, sia la questione della spettanza degli interessi in caso di tardivo pagamento della prestazione dovuta, sia quella relativa alla rivalutazione della speciale elargizione di cui sopra). Al riguardo, le date di decorrenza, a cui fanno riferimento gli odierni appellanti, si riferiscono, in realtà, alle previsioni tese a disciplinare, in via generale ed in senso cronologico, la progressiva estensione, in favore di nuove categorie, di benefici inizialmente destinate ad una limitata platea di soggetti, la cui applicazione concreta dipende pur sempre dalla necessaria iniziativa dei soggetti interessati. D'altronde, nessuna norma stabilisce che l'Amministrazione competente debba attivarsi autonomamente per la liquidazione del beneficio, ed è significativo che, riguardo ad eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 302/1990, sia la stessa legge a prevedere la necessaria presentazione di una domanda amministrativa (v., in particolare, art. 6, comma 3: "per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si procede in ogni caso a domanda degli interessati”). Dal canto suo, l'art. 3 del d.P.R.
n. 510/1999 ("Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), che, ai sensi dell'art. 1, riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione tra l'altro della legge n. 302/1990 e della legge n. 407/1998, prevede
-
-
espressamente, per un verso, che, “per il conferimento dei benefici, gli interessati debbono presentare apposita domanda”, e, per altro verso, che “si può prescindere dalla medesima [domanda] e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere", situazione non ricorrente nel caso di specie, trattandosi, appunto, di vittime della criminalità organizzata. Stante, quindi, l'inesistenza di un obbligo per l'Amministrazione di attivarsi d'ufficio - contemplato solo per le vittime del dovere (v. anche l'art. 6, comma 2, della legge n. 302/1990) - e, per converso, la necessaria proposizione di un'istanza di parte - d'altronde, indispensabile per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti - l'appello non merita accoglimento"
Si ritine che in base alle argomentazioni indicate dalla Corte d'Appello condivise da questo Giudice il ricorso debba essere respinto essendo l'assegno dovuto dalla domanda e non dall'evento ed appare superfluo l'esame dell'eccezione di giudicato esterno della sentenza della Corte d'Appello resa tra le parti. Le spese si compensano tra le parti dati i contrasti giurisprudenziali ( cfr giurisprudenza citata da parte ricorrente).
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, compensa le spese Roma, 28/10/2025. Il giudice
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 11206/025 all'udienza del 28/10/025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
,
rappresentate Parte 6 Parte 5 Parte 7
,
e difese anche disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra
Email 2 giusta Email 1 procura su foglio separato;
RICORRENTE
E
,in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte 1 dall'Avvocatura generale dello Stato pec Email 3
RESISTENTE
Oggetto: arretrati assegno mensile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/3/25 le ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in parziale disapplicazione del gravato decreto, accogliere il presente ricorso, e per lo effetto, condannare il CP_1 intimato a corrispondere alle ricorrenti l'assegno vitalizio dall' 1.3.2002, debitamente perequato ed esentasse, maggiorato degli interessi legali per il ritardato pagamento, da contabilizzarsi dalla scadenza di ciascun singolo rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo. Condannare il CP 1 intimato alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari".
Assumevano che il ricorso era contro il decreto n 71/22 del 19 ottobre 2022 emesso dal [...] CP 1 nella parte in cui alle ricorrenti, quali familiari superstiti di vittima della criminalità organizzata, era stato liquidato l'assegno vitalizio a decorrere dal 27 marzo 2007, data della domanda, invece che dall'1/3/02 data del decesso del de cuius.
Deducevano che avendo presentato istanza amministrativa in data 23 marzo 2027 per ottenere ogni beneficio legato ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata ed avendo ricevuto non tutte le prestazioni richieste, avevano adito il Tribunale di Roma per ottenere anche il diritto all'assegno vitalizio mensile;
che il ricorso veniva respinto e la sentenza impugnata;
che la Corte
d'Appello con la sentenza n 1706/22 pubblicata il 27 aprile 2022 aveva accolto l'appello dichiarando il diritto di Pt 2 e Parte 3 prima non assegnatarie, ad ottenere lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1033,08 con condanna del CP 1 alla corresponsione al loro favore dei ratei maturati a decorrere dall'1/1/08 oltre interessi legali come per legge;
nonché il diritto di tutte le attuali ricorrenti all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 258,23 elevato ad € 500,00 dall'1/1/ 2004 con condanna del CP 1 alla corresponsione dei ratei non corrisposti oltre interessi come per legge;
che con istanza del 12 luglio 2022 si chiedeva al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare l'assegno vitalizio a decorrere dall' 1/3/22, data del decesso del Persona 1 ; che il
Ministero emetteva decreto n 71/22 del 19/10/22 in cui,considerato che il de cuius era deceduto a seguito di evento criminoso, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, veniva concesso alle ricorrenti l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 c. 1 della L 407/98,pari ad euro 258,23 mensili elevato ad euro 500 mensili a decorrere dall'uno gennaio 2004, ma a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 marzo 2007 e non dalla data del decesso;
censurava la decorrenza alla luce della normativa in essere che prevedeva la corresponsione dell'assegno dalla data di entrata in vigore della legge e quindi dall'evento.
Concludeva come sopra. Si costituiva il CP 1 che eccepiva l'eccezione di giudicato esterno, in quanto la sentenza della
Corte d'Appello non aveva indicato la decorrenza del pagamento dell'assegno e non era stato fatto ricorso per Cassazione;
assumeva che la normativa in essere prevedeva la necessaria presentazione della domanda amministrativa non trattandosi di vittime del dovere e la corresponsione dei benefici a decorrere dalla stessa.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Secondo parte ricorrente: «l'art. 2 della Legge 407/98, entrata in vigore in data 11.12.1998, stabilisce che: "A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma
1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni".
L'art. 14, comma 3, dPR 510/1999 intitolato “pagamento assegno vitalizi” ha espressamente previsto che: "L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge” e, dunque, dall'11.12.1998. L'assegno vitalizio, inizialmente di € 258,23 (vecchie £ 500.000) al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato poi elevato a € 500,00 al mese con l'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (Finanziaria
2004).
Pertanto, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 nell'importo di € 258,23, (vecchie 500.000 lire), elevato a € 500,00 dall'1.1.2004, esente da Irpef e soggetto alla perequazione automatica ex art. 11, dlgs 503/1992 e s.m.i.>>
La ricostruzione offerta da parte ricorrente non può essere condivisa e sul punto ci si richiama quanto statuito in materia dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza 1646/25 che si condivide e che ha affermato "Invero, in subiecta materia, non si rinviene una previsione esplicita in ordine alla decorrenza di ciascun beneficio, sicchè deve trovare applicazione il principio generale, vigente nel settore assistenziale e previdenziale, in base al quale il dies a quo per la corresponsione dei suddetti benefici debba coincidere con quello di presentazione della domanda amministrativa (si rivela ultronea, ai fini del decidere, sia la questione della spettanza degli interessi in caso di tardivo pagamento della prestazione dovuta, sia quella relativa alla rivalutazione della speciale elargizione di cui sopra). Al riguardo, le date di decorrenza, a cui fanno riferimento gli odierni appellanti, si riferiscono, in realtà, alle previsioni tese a disciplinare, in via generale ed in senso cronologico, la progressiva estensione, in favore di nuove categorie, di benefici inizialmente destinate ad una limitata platea di soggetti, la cui applicazione concreta dipende pur sempre dalla necessaria iniziativa dei soggetti interessati. D'altronde, nessuna norma stabilisce che l'Amministrazione competente debba attivarsi autonomamente per la liquidazione del beneficio, ed è significativo che, riguardo ad eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 302/1990, sia la stessa legge a prevedere la necessaria presentazione di una domanda amministrativa (v., in particolare, art. 6, comma 3: "per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si procede in ogni caso a domanda degli interessati”). Dal canto suo, l'art. 3 del d.P.R.
n. 510/1999 ("Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), che, ai sensi dell'art. 1, riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione tra l'altro della legge n. 302/1990 e della legge n. 407/1998, prevede
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espressamente, per un verso, che, “per il conferimento dei benefici, gli interessati debbono presentare apposita domanda”, e, per altro verso, che “si può prescindere dalla medesima [domanda] e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere", situazione non ricorrente nel caso di specie, trattandosi, appunto, di vittime della criminalità organizzata. Stante, quindi, l'inesistenza di un obbligo per l'Amministrazione di attivarsi d'ufficio - contemplato solo per le vittime del dovere (v. anche l'art. 6, comma 2, della legge n. 302/1990) - e, per converso, la necessaria proposizione di un'istanza di parte - d'altronde, indispensabile per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti - l'appello non merita accoglimento"
Si ritine che in base alle argomentazioni indicate dalla Corte d'Appello condivise da questo Giudice il ricorso debba essere respinto essendo l'assegno dovuto dalla domanda e non dall'evento ed appare superfluo l'esame dell'eccezione di giudicato esterno della sentenza della Corte d'Appello resa tra le parti. Le spese si compensano tra le parti dati i contrasti giurisprudenziali ( cfr giurisprudenza citata da parte ricorrente).
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, compensa le spese Roma, 28/10/2025. Il giudice